Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 770/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 770/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco CERETTA, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
Francesco BOCCHI e Francesca PAIOLA, come da procure generali alle liti
CONVENUTO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 P.IVA_2
avv.ti Maria Luisa MIAZZI e Chiara TOMIOLA, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale:
Preso atto che il Tribunale di AD – Sezione Lavoro, con sentenza n. 307/2011 Sent. resa nel proc. n. 361/2006 R.G.Lav., confermata in appello dalla Corte d'Appello di
Venezia – Sezione Lavoro con sentenza n. 22/2016 Sent. resa nel proc. n. 1247/2012 R.G.
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professionale e pertanto la stessa ha diritto alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata, che l'ha portata ad essere assente dal lavoro dal 01/04/2004 al
15/05/2007 per un totale di 1004 giorni, non continuativi, accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra è rimasta assente dal lavoro presso il Parte_1
Comune di dal 01/04/2004 al 15/05/2007 a causa della malattia professionale CP_2 denunciata e già accertata da Codesto Ill.mo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Venezia, con sentenze passate in giudicato, e per l'effetto:
- condannarsi l' ed il Comune di ai sensi degli art. 66 D.P.R. CP_1 CP_2
1124/1965 e artt. 21 e 22 CCNL Funzioni Locali 1995, a rifondere la lavoratrice dell'intera retribuzione spettantele nel predetto periodo di malattia con prognosi ascrivibile a malattia professionale, nelle diverse misure previste per entrambi dal combinato disposto dagli artt. 68 e 73 del D.P.R. 1124/1965 ed ex artt. 21 e 22 CCNL
Funzioni Locali 1995, e quindi della somma complessiva di € 38.929,79, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 c.c., il tutto dalla data della domanda amministrativa dell'01/04/2004, al saldo effettivo, e che tale rifusione alla ricorrente, come per Legge, sia anticipata in toto alla ricorrente entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza dal Comune di;
CP_2
- condannarsi il Comune di a rifondere la ricorrente delle differenze CP_2
emergenti tra il Trattamento di Fine Servizio (TFS) a suo tempo erogato e quello effettivamente spettantele, comprensive degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 c.c., dal dovuto al saldo effettivo.
- condannarsi il Comune di al pagamento, entro 30 giorni dalla pubblicazione CP_2
della sentenza, della retribuzione relativa ai giorni di ferie maturati e non goduti sia nel periodo precedente che durante la malattia professionale, corrispondenti a complessivi 68 giorni, e mai liquidati, per l'importo complessivo di € 3.614,04, ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 c.c., dal dovuto al saldo effettivo.
pagina 2 di 10 - imporre, sia all' che al Comune di , il rispetto della Legge 241/90 per CP_1 CP_2
quanto riguarda:
a. la tempistica prevista per dar corso ai procedimenti amministrativi e ad emettere i provvedimenti relativi a quanto più sopra richiesto, che la parte Giudicante riterrà di giustizia;
b. la partecipazione della ricorrente ai predetti procedimenti, anticipando alla stessa il risultato dell'istruttoria prima dell'emissione del provvedimento finale, dandole cioè la possibilità di intervento.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa;
con esenzione, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da relativa dichiarazione allegata al doc. 76.
Per l' In via preliminare e totalmente assorbente, si chiede respingersi le domande CP_1
attoree, in quanto prescritte.
In via subordinata, e nel merito, si chiede la reiezione delle domande attoree in quanto comunque infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale intenda disporre la
CTU medico-legale ex adverso richiesta, si segnala la necessità che la stessa si spinga ad esaminare accuratamente non solo l'eventuale stato di inabilità temporanea assoluta dell'epoca ma anche lo stato attuale dell'assicurata; sin d'ora si segnala l'opportunità di affidare la perizia allo stesso dottor ovvero ad altro perito che in ogni caso dovrà Per_1
avvalersi di idonea consulenza psichiatrica.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il : Controparte_2
Per le ragioni esposte, i sottoscritti avvocati così concludono:
- rigettarsi integralmente il ricorso;
- per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, limitarsi la condanna del ai soli importi eccedenti quelli di competenza Controparte_2
ai sensi degli artt. 66 ss. d.p.r. 1124/1965; CP_1
- con integrale rifusione delle spese e delle competenze professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 In fatto e in diritto.
Le domande della ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1. La signora , già dipendente del Comune di fino al Parte_1 CP_2
15.5.2027, premesso che con sentenza del Tribunale di AD n. 307/2011, confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 22/2016, è stata riconosciuta la natura professionale della malattia da lei sofferta, ha chiesto la condanna dell' e del CP_1
Comune al pagamento della retribuzione nel periodo di assenza per malattia 1.04.2004 al
15.05.2007, quanto all' in applicazione degli artt. 66 ss. d.p.r. 1124/1965 e quanto CP_1
al Comune ex datore di lavoro in applicazione degli artt. 21 e 22 CCNL Funzioni locali
6.07.1995, nonché la condanna del Comune al versamento delle differenze tra TFS liquidato e TFS spettante e della retribuzione relativa ai giorni di ferie maturati e non goduti.
2. Si è costituito L' eccependo, in via preliminare ed assorbente, la prescrizione per CP_1
decorso del termine triennale ex art. 112 comma 1 DPR 1124/1966 dell'indennizzo per inabilità temporanea assoluta e, nel merito, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
3. Si è costituito il sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_2
del ricorso, per un verso per non essere né dedotto né provato il presupposto dell'applicazione dell'art. 22 CCNL, vale a dire che l'assenza sia stata dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio e, dall'altro, in ogni caso per intervenuta prescrizione del credito azionato a decorrere dal 15 maggio 2017 ovvero dal 17 ottobre
2018, contestando in via subordinata il conteggio di parte ricorrente.
3. Alla prima udienza il ha precisato che, per mero refuso, è stata indicata in CP_2
ricorso, quale termine finale dell'eccepito primo termine quinquennale di prescrizione, il
2017 anziché quello corretto del 2012, ribadendo in ogni caso l'eccezione di prescrizione anche con riferimento al secondo termine.
4. La causa viene decisa sulla base dei documenti versati in atti.
5. è stata dipendente del Comune di sino al 16 maggio Parte_1 CP_2
2007, quando, in seguito alla dichiarazione di idoneità al servizio in modo assoluto e permanente da parte della commissione medica di verifica di AD, è stata collocata a riposo con liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso accedendo alla pensione di inabilità assoluta generica.
pagina 4 di 10 5.1. Il Tribunale di AD, con sentenza n. 307/2011 (doc. 41 ricorrente) , accogliendo la domanda della signora nei confronti dell – svolta sul presupposto di Parte_1 CP_1
essere stata demansionata a partire dal luglio 2003 dopo aver in precedenza agito per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore D1 in ragione delle mansioni svolte e di aver subito un crollo emotivo – riconosceva la tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata e conseguentemente ad un indennizzo nella misura del 9%, individuando la causa della malattia nel fatto che la ricorrente avesse raggiunto ottimi risultati professionali e poi avesse subito la privazione del ruolo dopo aver chiesto “il riconoscimento della qualifica superiore”, e in particolare della “negazione da parte del diretto superiore della ricorrente, dott. dell'ascrivibilità delle mansioni svolte Tes_1
dalla alla cat. D –D1 con lettera riservata al Segretario generale ricorso). Parte_1
Proprio quest'ultima è indicata nella CTU come causa scatenante la patologia psichica”.
Sulla base di tale sentenza – pur se pronunciata nei soli confronti dell' in relazione CP_1
al suo diritto all'indennizzo per danno biologico permanente – la signora Parte_1 notificava precetto (doc. 45 ricorrente) sia nei confronti dell' che nei confronti del CP_1
Comune di , quantificando gli importi asseritamente dovuti rispettivamente da CP_2
a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta ex art. 66 d.p.r. 1124/1965 e CP_1 dal Comune di ad integrazione di detti importi fino all'intera retribuzione per CP_2
il periodo di assenza della lavoratrice.
A seguito dell'opposizione a precetto da parte del la sig.ra Controparte_2
rinunciava al precetto e la procedura veniva estinta. Parte_1
L'opposizione proposta dall' veniva invece accolta dal Tribunale di AD il CP_1 quale, con sentenza n. 460/2015 (doc. 52), statuiva che: “il Tribunale di AD ha riconosciuto alla sig.ra esclusivamente l'indennizzo per la lesione permanente Parte_1 all'indennità psicofisica nella misura del 9%. Il Giudice nulla ha riconosciuto per
l'inabilità temporanea, domanda che non era stata introdotta con il ricorso e conseguentemente non era stata oggetto di valutazione da parte del CTU. La semplice lettura della sentenza e del dispositivo non lascia in merito alcun dubbio, avendo il
Giudice precisato che la ricorrente ha diritto alla tutela per la malattia professionale denunciata e di conseguenza alla (sola) erogazione dell'indennizzo nella misura del
pagina 5 di 10 9%...la sig.ra non può dunque agire esecutivamente per ottenere una Parte_1 prestazione che la pronuncia giudiziale non le ha riconosciuto”.
A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, nel novembre del 2007 la signora agiva altresì nei confronti del Comune di allegando di aver svolto Parte_1 CP_2
mansioni superiori di categoria D da gennaio 1999 a gennaio 2004, sì da chiedere la condanna dell'Ente convenuto a corrispondere le relative differenze retributive.
Con sentenza non definitiva n. 212 del 2010 il Tribunale di AD (doc. 21 ricorrente) accertava lo svolgimento di mansioni superiori della categoria C1, per il periodo gennaio
1999-gennaio 2004 e con sentenza definitiva del 12.04.2011 condannava il a CP_2
corrispondere le relative differenze retributive, quantificate in euro 6.156,66, sentenza confermata in appello dalla Corte Appello Venezia con sentenza n. 716 del 21 novembre
2013 (doc. 22 ricorrente), che invece rigettava l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 con riguardo al capo di sentenza che negava l'appartenenza delle mansioni alla categoria
D1.
Al contempo, la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 22 del 2016 (doc. 55 ricorrente) rigettava l'appello nel frattempo proposto da avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di AD n. 307/2011 (doc. 41 ricorrente), relativa al danno biologico permanente, rinvenendo diversamente dalla motivazione della sentenza di primo grado l'”illiceità e l'illegittimità del contesto lavorativo” non nella circostanza che la ricorrente fosse stata demansionata o emarginata dopo il luglio 2003, o che il suo superiore gerarchico avesse sostenuto la non ascrivibilità delle mansioni alla categoria D1, ma nella circostanza, accertata con la sentenza n. 716/2013 della Corte d'Appello di Venezia, che la sig.ra dal gennaio 1999 al gennaio 2004 avesse effettivamente svolto mansioni Parte_1
superiori, di livello C1, rispetto al profilo di appartenenza, nonostante il formale riconoscimento delle stesse (e della corrispondente retribuzione) solo nel periodo aprile- settembre 2002.
5.2. Con il presente ricorso la signora ha chiesto la condanna dell' e del Parte_1 CP_1
Comune di al pagamento della retribuzione nel periodo di assenza per CP_2
malattia dall'1.04.2004 al 15.05.2007, quanto all in applicazione degli artt. 66 ss. CP_1
d.p.r. 1124/1965 e quanto al Comune ex datore di lavoro in applicazione degli artt. 21 e 22
CCNL Funzioni locali 6.07.1995, nonché la condanna del Comune al versamento delle pagina 6 di 10 differenze tra TFS liquidato e TFS spettante e della retribuzione relativa ai giorni di ferie maturati e non goduti.
Non è contestato che la ricorrente sia stata quasi ininterrottamente assente dal lavoro dall'11 luglio 2003 sino al pensionamento, avvenuto in data 16 maggio 2017.
6. In ordine logico, va dapprima esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione, sollevata da entrambe le parti convenute, l' eccependo, in relazione all'indennità CP_1
temporanea assoluta ex art. 66 DPR 1124/1965 la prescrizione triennale ex art. 112 comma 1 dello stesso DPR, il Comune di , in relazione alla retribuzione per il CP_2
periodo di malattia ex artt. 21 e 22 CCNL Funzioni Locali, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
L'eccezione è in effetti fondata.
6.1. Il credito a titolo di indennità temporanea assoluta nei confronti dell' e a titolo CP_1
retributivo nei confronti dell'ex datore di lavoro , qui azionato, è Controparte_2
relativo al periodo dall'1.4.2004 al 15.5.2007.
Il termine di prescrizione decorre, in base ai principi generali, da quando il diritto poteva essere fatto valere e, dunque, nel caso di specie, sin da quando la signora si Parte_1
assentava dal lavoro, essendo sin allora - in base alla sua stessa prospettazione alla luce dei certificati medici prodotti - a conoscenza dell'origine professionale della malattia.
In particolare, la ricorrente produce i numerosi certificati medici, a partire da quello datato
1.4.2004 (docc. 1-8, 9,10.11,12,13,14,15), “in cui viene diagnosticato che la malattia è conseguenza di mobbing”, in tal modo ammettendo che sin da allora era a conoscenza della asserita origine professionale della malattia della malattia, con la conseguenza che sin da allora la signora poteva richiedere il pagamento dell'ITA e della Parte_1
retribuzione per il periodo di malattia.
6.2. Invece, la signora chiede all' per la prima volta il pagamento Parte_1 CP_1
dell'indennità temporanea assoluta ex art. 66 del DPR 1124/1965 solo con la diffida dell'avv. in data 30.7.2012 (doc. 44 ricorrente), quando il termine di CP_3
prescrizione era già decorso.
Invero, con le precedenti istanze e con i precedenti ricorsi la signora non aveva Parte_1
mai chiesto il pagamento dell'indennità temporanea assoluta.
pagina 7 di 10 6.3. Al contempo, la signora chiede per la prima volta al Comune di Parte_1
il pagamento della retribuzione per il periodo di malattia con lettera del CP_2
21.4.2011 (doc. 42 ricorrente), cui segue la risposta dell'Ente (doc. 43 ricorrente), quando il diritto era, in parte, già prescritto;
successivamente in data 30.7.2012 la signora, tramite l'avv. invia la già citata diffida rivolta sia all' per il pagamento CP_3 CP_1 dell'ITA e al per il pagamento della retribuzione (doc. 44 ricorrente) e quindi in CP_2
data 18.10.2013 notifica il precetto (doc. 45 ricorrente).
6.4. È certo, dunque, che il diritto qui rivendicato sia ampiamente estinto per intervenuta prescrizione.
Invero, anche a voler ritenere che il termine non fosse ancora prima decorso, con la notificazione in data 18.10.2013 dell'atto di precetto – che contiene l'esplicita rivendicazione dell'intera retribuzione ex art. 22 CCNL e dell'ITA con la precisa quantificazione del credito - il successivo atto di intimazione al Comune e all' di CP_1
pagamento (anche) della retribuzione per il periodo di malattia è del 14.12.2018 (doc. 68-
69 ricorrente), quando il termine di prescrizione quinquennale era già maturato in data
17.10.2018, a nulla quindi rilevando la successiva richiesta di pagamento dell'1.12.2021
(doc. 71 ricorrente).
Né valgono nei confronti del Comune quali atti interruttivi le precedenti istanze del
31.3.2016 e 19.5.2016 (docc. 66 e 67 ricorrente) con le quali la signora Parte_2
chiedeva soltanto il pagamento dell'Indennità temporanea assoluta (ITA).
6.5. Il diritto rivendicato dalla signora all'indennità temporanea assoluta e alla Parte_1
retribuzione per il periodo di assenza per malattia professionale, come anche ogni altro diritto retributivo, è dunque estinto per prescrizione, con assorbimento di ogni altra argomentazione a valutazione.
6.6. Solo per completezza, dunque, si osserva che, come correttamente esposto dalla difesa del , la domanda di pagamento della retribuzione ex art. 22 CCNL Controparte_2
6.7.1995 è comunque anche nel merito infondata, in mancanza del presupposto che l'assenza fosse dovuta “a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio”, accertamento che, in base alla normativa applicabile ratione temporis era di esclusiva competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio ex art. 10 d.p.r. 461/2001,
“formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta,
pagina 8 di 10 scelti tra esperti della materia, provenienti da diverse magistrature, dall'Avvocatura dello
Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato
a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni” (art. 10 d.p.r.
461/2001).
In base alla suddetta normativa, abrogata soltanto nel 2011 (con art. 6 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011), il “dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità (…) per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio” e che avesse inteso conseguire i “benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti” (art. 2 co. 1 d.p.r.
461/2001) avrebbe dovuto presentare “entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità (…)” “domanda scritta all'ufficio (…) presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile” (art. 2 co. 1 d.p.r. 461/2001).
Diversamente, la ricorrente non risulta aver tempestivamente attivato l'iter procedurale ed
è perciò incorsa in inevitabile decadenza, come conferma la previsione dell'art. 6 d.l.
201/2011, che abroga la disciplina della causa di servizio salvo per quei “procedimenti per
i quali, alla predetta data (n.d.r.: “di entrata in vigore del presente decreto”), non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda”.
Tale interpretazione è confermata dal parere dell'ARAN del 5.06.2011 secondo cui “la lettera dell'art. 22 CCNL 6.07.1995 …non lasci alcuno spazio per interpretazioni estensive…la clausola contrattuale stabilisce che il particolare trattamento da essa previsto si applichi solo alla malattia “riconosciuta dipendente da causa di servizio” espressione che può essere riferita solo alle assenze intervenute dopo il formale riconoscimento della causa di servizio della malattia che le ha determinate” (cfr. parere
ARAN 5.06.2011, doc. 21 ). Controparte_2
Né rilevano nei confronti del , come vorrebbe invece la ricorrente, Controparte_2
le sentenze del Tribunale n. 307 del 2011 e della Corte di Appello n. 22 del 2016, per la ragione, assorbente di ogni altra, che si tratta di sentenze pronunciata tra la ricorrente e pagina 9 di 10 l' e che, dunque, non fanno stato nei confronti del , che non CP_1 Controparte_2
è stato parte di quel giudizio.
Ciò anche a prescindere dalla considerazione che tali pronunce non contengono alcun accertamento dell'ascrivibilità del periodo di assenza a malattia “riconosciuta dipendente da causa di servizio”, secondo quanto invece richiesto dall'art. 22 CCNL 6.07.1995 ai fini dell'operatività della speciale tutela.
Le domande della ricorrente vanno perciò tutte rigettate.
7. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande della ricorrente;
Parte_1
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
AD, 28/01/2025
Il Giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 10 di 10