Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7258/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZ A nel procedimento iscritto al n. 7258/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Giovanni Lotà che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f./p.iva , in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Telora come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2023 parte ricorrente ha premesso che la società convenuta è un'azienda leader nel riciclo dei rifiuti e nei servizi ambientali operante su tutto il territorio della provincia di Catania e applica il CCNL fise ambientale di settore.
pagina 1 di 14
CCNL applicato.
Ha richiamato le previsioni del CCNL Fise-Assoambiente con riguardo ai lavoratori appartenenti a questo livello, precisando tuttavia che di essere stato comandato dalla società a condurre, sin dal giorno della sua assunzione, il mezzo targato GM843TL ed altri denominati
“gasolone” poiché adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti.
Dopo avere citato le previsioni contrattuali, ha sostenuto che la conduzione di siffatti mezzi il medesimo avrebbe diritto al superiore inquadramento professionale al livello 3, poiché sin dalla data dell'assunzione ha condotto e utilizzato mezzi aventi caratteristiche tecniche tali da ricondurre l'attività espletata nel superiore inquadramento.
Ha pertanto chiesto all'odierno decidente “Ritenga e dichiari che tra le parti intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data del 21.06.2022 a tutt'oggi; Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato alla posizione livello 3 del
CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 21.06.2022 o quella data che sarà ritenuta in corso di causa;
Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'imediato umento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per le differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Fissata la prima udienza per la data del 18/10/2023, la società convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio con memoria depositata il 6/10/2023, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità in punto di allegazione e, nel merito, che il ricorrente per l'intera durata del rapporto ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico in conformità al suo livello di inquadramento J A del ccnl Fise, addetto allo spazzamento, precisando che le caratteristiche tecniche del c.d. gasolone non sono tali da ritenere il conducente di tale mezzo inquadrabile nel livello superiore e che, in ogni caso, il ricorso difetta dei requisiti di legge per il riconoscimento delle mansioni superiori.
Ha, pertanto, chiesto all'odierno decidente “...in via preliminare, dichiarare nullo e inammissibile e improcedibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 cpc, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, 2) nel merito, rigettare il ricorso introduttivo in pagina 2 di 14 quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra specificate. 3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente ricorso è l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quello di inquadramento.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dalla parte resistente, poiché nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato….il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”
(cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126).
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito osservato.
Al riguardo, giova osservare come secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell'azione di accertamento della qualifica superiore, il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire,
è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto pagina 3 di 14 giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato, per difetto di interesse ad agire, la domanda di una lavoratrice - il cui rapporto di lavoro era già cessato - volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e alla condanna del datore di lavoro al riconoscimento della superiore qualifica e alla ricostituzione di carriera, con riserva di agire in giudizio per le eventuali differenze retributive)” (Cass. sez. lav. n. 10661/2004).
Sempre in punto di diritto, in tema di onus probandi, occorre precisare che è onere esclusivo del lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra),
l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama Cass. n.
3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998).
In altri termini il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente pagina 4 di 14 dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
comparazione tra queste e le previsioni normative.
In conclusione, “Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive,
e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” sent. n. 20272 del 27.09.2010 (in senso conforme Sez. L - Ordinanza n. 30580 del 22 novembre 2019).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, è incontestata la conduzione del mezzo nominato “gasolone” da parte del ricorrente, in quanto è stato soltanto genericamente eccepito che il ricorrente avrebbe condotto tale mezzo senza continuità e
“soltanto sporadicamente” poiché avrebbe goduto delle ferie (così a pagg. 4 e 9 della memoria di costituzione), salvo poi avere la difesa della parte resistente riferito all'udienza del 17 gennaio 2024 “che il ricorrente ha condotto il mezzo indicato in ricorso per più di 120 giorni non consecutivi ma comunque nel periodo di 575 giorni previsti dal ccnl".
Di conseguenza, occorre unicamente verificare se il mezzo che il ricorrente asserisce avere condotto consente a questi di rivendicare ed ottenere l'inquadramento nella superiore qualifica anelata ovvero in una di quelle intermedie1.
A tal riguardo, appare utile richiamare l'applicato CCNL del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali, cfr. il CCNL allegato al ricorso) il quale prevede, con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” (v. pag. 50 e ss. CCNL cit.), che al livello J, attribuito alla parte ricorrente, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica”.
pagina 5 di 14 Emerge anzitutto come la declaratoria applicata alla parte ricorrente non preveda in alcun modo la conduzione di mezzi, quale che sia la loro natura e pertanto il livello J, attribuito alla parte ricorrente, non appare in ogni caso conforme alle mansioni svolte dal ricorrente.
Devono pertanto analizzarsi le declaratorie relative agli altri livelli professionali compresi nell'“Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” (v. pag. 50
e ss. CCNL cit.) e verificare se la conduzione di mezzi costituisca elemento per l'inquadramento in uno dei livelli superiori a quello riconosciuto alla parte ricorrente.
Al riguardo, il CCNL in esame prevede quanto segue
- al livello professionale 1 appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B escslusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”;
- al livello professionale 2 appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”;
- al livello professionale 3 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Quanto a quest'ultima declaratoria, tra i profili esemplificativi vi è quello dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici”
e dello “addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
Considerato, pertanto, che la conduzione di mezzi costituisce elemento indefettibile per l'appartenenza ad una qualifica superiore rispetto a quella attribuita in origine al ricorrente,
pagina 6 di 14 occorre accertare la tipologia del mezzo da questi utilizzato onde individuare la categoria contrattuale in cui inquadrarlo correttamente.
In tal senso, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2024 è stato dato mandato al CTU dott.
di “accertare se il mezzo indicato in ricorso e quelli similari condotti dal Persona_1
ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o comunque si tratti di mezzi adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti”.
Il perito, precisate “Terminologie-Tipologie-Tecnologie del settore-Criteri di valutazione” e premessi in sintesi i criteri di valutazione adottati2, ha concluso che il mezzo
“...è da classificare come compattatore o meglio come minicompattatore (compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”,
Più specificamente, ha rilevato “La tipologia di veicolo visionato, e quindi quelli similari allo stesso, ha: -rotazione della pala fino a 90° circa ma anche spostamento orizzontale, su carrello, della pala stessa, con spostamento lungo 145 cm circa;
-pistoni idraulici sia per la rotazione della pala sia per la traslazione della stessa lungo il carrello, per cui la potenza idraulica non è bassa come su semplice costipatore;
-il movimento della pala (rotazionale ed anche traslazionale) fornisce comunque un rapporto di compressione, anche se inferiore a
3:1, perché si ha riduzione di volume. Inoltre, a dimostrazione del doppio movimento della pala (rotazionale e traslazionale), il meccanismo con cui è allestito compie un ciclo di lavoro automatico complesso e ciò è anche dimostrato dalla complessità e dalla completezza della pulsantiera di comando (foto 4), con comandi di sicurezza, giustamente, ripetuti (foto 5) sul lato opposto del veicolo rispetto alla pulsanteria principale. La taglia del veicolo è piccola, infatti il veicolo visionato è di massa complessiva massima non superiore a 35 quintali, per cui è possibile guidarlo con patente tipo B. Da quanto sopra si deduce che il veicolo in esame,
pagina 7 di 14 di fatto, è più di un semplice costipatore, avendo la pala anche traslante quindi con rapporto di compressione dei rifiuti caricati (anche se non elevato), pur essendo un veicolo leggero, tuttavia, funzionalmente, ha la capacità di comprimere, anche se inferiore a 3:1, per cui, a parere dello scrivente, è da classificare come compattatore o, meglio, come minicompattatore
(compattatore di piccola taglia) e NON come costipatore”.
Il perito ha confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni pervenute dalla parte resistente con riscontri specifici e adeguati relativi a ciascuno dei motivi per cui secondo il consorzio “il veicolo è un “costipatore” e non un “compattatore”: CP_2
«“Il veicolo opera con una pressione idraulica compresa bassa, insufficiente CP_3 per una compressione significativa”. Con riferimento alla pressione idraulica non elevata, lo scrivente concorda, come infatti già riferito nella relazione già inviata alle Parti (ove già si riporta che il veicolo esaminato opera con una pressione idraulica bassa), pur tuttavia è evidente che il veicolo produce, comunque, una “compressione” perché vi è una riduzione di volume;
parte Resistente, infatti, nella propria descrizione non può fare a meno di utilizzare il termine “compressione” ma poi, di fatto, non riconosce il termine “compattazione” per cui, da parte Resistente, è evidente proporre una incoerenza sia fisica (infatti è basilare segnalare che non può aversi compressione senza poi averne compattazione) sia macchinistica;
“La UNI EN 1501 non fornisce parametri specifici per distinguere tra costipatori e compattatori, né considera elementi progettuali discriminanti come la pressione idraulica, il rapporto di compressione o la struttura della vasca.” “Normative precedenti, sebbene superate, indicavano chiaramente i costipatori come mezzi destinati alla movimentazione e distribuzione dei rifiuti (rapporto di compressione 5:1)”.
Lo scrivente concorda con quanto esposto da Parte Resistente: (…) la Norma Tecnica vigente è stata superata dalla realtà dei veicoli più moderni, per cui è necessario un criterio (o anche solo un parere) di valutazione aggiornato. Tale concetto è stato già espresso dallo scrivente sia nella prima relazione sia nella presente relazione a paragrafo 2.0 “premessa”. La dicitura “Normative precedenti…”, indicata dalla stessa Parte Resistente, di fatto, riconosce che le vecchie normative tecniche sono state superate dalle attali tecnologie e dalle gamme di veicoli ad oggi operanti, per cui anche Parte Resistente riconosce come sia necessaria una nuova e più chiara ridefinizione delle categorie (…)
pagina 8 di 14 “Il rapporto di compressione dell' 6 è inferiore a 3:1, coerente con la funzione CP_2
primaria di movimentazione e organizzazione dei rifiuti, non con la riduzione volumetrica marcata (>5:1) dei compattatori.”
Lo scrivente, nella relazione già inviata, già indica che il rapporto di compressione è inferiore a 3:1; tuttavia a farne una classificazione di macchina non è un numero (cioè, una soglia) bensì il concetto stesso di compressione che, di fatto, implica compattazione;
il solo riconoscere un rapporto di compressione (sia alto sia basso che sia), termine anche citato da
Parte Resistente, indica, di fatto, che siamo in presenza di un (mini)-compattatore e non di un semplice costipatore (…)
“La vasca aperta del mezzo limita la capacità di esercitare una compressione intensa, confermando la progettazione per la costipazione e non per la compattazione”.
Qualunque riduzione di volume su un materiale solido ne comporta una diminuzione del rapporto volume/peso. Nel caso in esame la traslazione della pala, che nel ciclo è dopo la rotazione della stessa, ne fornisce una riduzione di volume lungo il lato longitudinale della vasca e ciò avviene anche a vasca aperta. La compressione, in fisica, necessita di un recipiente chiuso solo nei casi di gas o aeriformi, ma nei casi di solidi (come RSU) la parziale compressione, conseguente della riduzione del volume, può avvenire anche a contenitore
(vasca nel nostro caso) aperto. Entrando nel merito del materiale RSU, la compressione si ottiene riducendo l'aria e gli interspazi vuoti tra gli oggetti, e poi comprimendo i rifiuti stessi, soprattutto gli umidi, eliminando gli interspazi vuoti, comprimendo i materiali morbidi solidi ecc che sono per loro natura comprimibili;
ciò rende possibile la riduzione di volume anche a vasca aperta. Sono i gas e gli aeriformi che, per avere riduzione di volume, necessitano di serbatoi chiusi e confinato, non i solidi parzialmente comprimibili quali il RSU».
Il perito ha inoltre risposto anche con riguardo alle osservazioni sui pericoli e sul rischio per i lavoratori, profilo da considerarsi con particolare attenzione tanto più nel caso di specie di palese sottoinquadramento del ricorrente nell'ambito del livello j che – è bene ribadirlo – non prevede la conduzione di alcun mezzo.
Al riguardo, il consulente ha rilevato “ • anche se l'Azimut 6 opera con pressione non elevata è pur sempre un riduttore di volume, quindi con pressione, anche se leggera, quindi con i relativi rischi da compressione su materiali che si deformano e si possono frammentare;
pagina 9 di 14 • la vasca aperta non riduce i rischi operativi ma anzi li aumenta in quanto aumenta la possibilità di proiezioni all'esterno che, se anche inizialmente sono verso l'alto, poi, in qualche modo, devono pur ricadere verso il basso ove ci sono gli operatori;
• vista la grande tipologia di RSU la esposizione diretta a frammenti o gas o proiezione o fuoco o esplosione di materiali pericolosi è sempre probabile anche se poco frequente;
• non è la banale distanza, tra operatore ed i punti di sbalzo, a garantire una maggiore sicurezza rispetto ai compattatori, ma sono le paratie e/o le protezioni, adeguatamente progettate per cui, a parere dello scrivente, i rischi di schiacciamento o proiezione di corpi sono comunque presenti vista la compressione, anche se non elevata, ed anzi la vasca aperta è un fattore di rischio fino ad oggi sottovalutato perché vi è un lato superiore non protetto;
• la configurazione e l'altezza del gruppo pala-carrello dell' 6 rendono solo meno probabile il contatto accidentale CP_2 da parte dell'operatore, a differenza di quanto avviene nei compattatori, dove la vicinanza agli organi di compressione aumenta il rischio, ma ciò è compensato, a livello di rischio, dalla evidenza che la vasca è aperta e ciò potrebbe causare proiezioni di materia che, viceversa, nel compattatore a vasca chiusa non si hanno. Anche in base ai pareri sopra espressi, per lo scrivente, considerando rischi e pericoli, la vasca aperta, anche se a compressione inferiore a 3:1, è quindi da classificare come (mini)compattatore e non come costipatore”.
Quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente, il perito ha osservato
«“Pressione idraulica e capacità di compressione. Rapporto di compressione:
Dichiarato inferiore a 3:1, valore tipico di un sistema di costipazione. I compattatori veri e propri raggiungono rapporti di compressione superiori a 5:1. Tale tesi viene affermata considerando un rifiuto di tipo misto.”
Qui si riafferma che, a parere dello scrivente, il fatto stesso che Parte Resistente deve citare ed accettare il termine “compressione” (indicato in “rapporto di compressione”) dimostra esserci una compressione e quindi, “macchinisticamente”, non è un semplice spostamento del rifiuto da costipatore. Il rapporto di compressione è ivi inferiore a 3:1: tale evidenza è già segnalata dallo scrivente, ma dimostra comunque la esistenza di un rapporto di compressione e quindi, correttamente, per un tecnico come lo scrivente, si è in presenza di un compattatore perché, banalmente, la riduzione del volume implica una compressione. Sulla presunta soglia di rapporto di compressione superiore a 5:1, per classificare compattatori,
pagina 10 di 14 soglia indicata da Parte Resistente, tale definizione ufficiale, ad oggi, non è stata individuata dallo scrivente, viceversa lo scrivente, analizzando pareri e cataloghi dei costruttori, ha individuato per i veicoli a pala traslante anche la nuova dicitura minicompattatori ma non una soglia classificativa chiara, per come sembrerebbe espresso nella relazione di note ricevute, che non è stata individuata. E' ovvio però che nel caso in esame si tratti di piccolo veicolo con rapporto di compressione piccolo.
“Struttura della vasca la vasca del veicolo è aperta, caratteristica progettuale che limita la compressione significativa. I compattatori utilizzano una vasca chiusa, progettata per sopportare alte pressioni e garantire una significativa riduzione volumetrica dei rifiuti.”
Si condivide, come già espresso, la evidenza che la vasca aperta limita la compressione ma resta comunque, “macchinisticamente” una compressione anche se di soglia più bassa.
(…)
“La vera compattazione si basa sull'azione integrata di cassa chiusa, paratia di espulsione, pala e carrello, elementi che lavorano insieme per esercitare pressioni elevate e ottenere una riduzione volumetrica significativa. Questo distingue chiaramente i compattatori dai costipatori, che mancano di tali componenti e funzionalità progettuali.”
La distinzione sopra proposta da Parte Resistente non è condivisibile perché basata sulla soglia del rapporto di compressione e non sulla funzionalità della macchina (…)».
Il perito ha anche risposto alle ulteriori osservazioni (pagine 13 e seguenti della relazione di risposta) ivi inclusa quella relativa al test effettuato a vasca vuota3, replicata anche nelle note ex art. 127 ter c.p.c..
Al riguardo, il perito ha affermato “Pur nel massimo rispetto per la teoria sopra citata, lo scrivente, in base a considerazioni macchinistiche, non condivide quanto affermato in quanto nelle macchine operatrici, che operano una riduzione di volume di materiale comprimibile, l'aumento di pressione è correlato, in modo inversamente proporzionale, alla pagina 11 di 14 sola riduzione di volume e non tanto alla tipologia di rifiuto e/o di sostanza. Il rapporto di compressione citato in queste macchine è un rapporto di volumi che non dipende dal materiale contenuto. È ovvio che, in caso estremo, di rifiuto assolutamente non comprimibile, ciò bloccherebbe il movimento della pala e quindi si avrebbe la interruzione del ciclo, ma non è il caso frequente con RSU normale. Inoltre: vista la grande e differenziata tipologia di rifiuto esistente la prova a vasca piena sarebbe da fare con infinite tipologie di rifiuto, in modo non ben comprensibile, visto che il parametro da correlare è solo la oggettiva riduzione di volume, quindi la corsa della pala in orizzontale, e non la tipologia di rifiuto su cui agisce. In sintesi: la classificazione della macchina sopra effettuata è basata sui parametri volume e pressione ed esula dalla tipologia di rifiuto, per cui la richiesta avanzata da Parte Resistente è, a parere dello scrivente, non utile a fini classificativi” ed ha infine ribadito quanto alle ulteriori osservazioni della parte resistente4 “Lo scrivente ha classificato la tipologia del veicolo in esame come minicompattaore: tale classificazione è di natura macchinistica in base ai criteri sopra riportati. Si definisce “compattatore” perché, comunque, opera una diminuzione di volume e quindi un aumento di pressione, quindi non è un banale “costipatore”, anche se opera a rapporto di compressione non elevato per cui non è un “grande compattatore” (che invece arriva a 8:1), per cui è giusto classificarlo come “mini-compattatore” perché comprime comunque. La taglia è inferiore a 35 q.li ed ha un rapporto di compressione non elevato (di poco inferiore a 3:1): lo scrivente lo ritiene un minicompattatore”.
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame del mezzo, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di richiamare il ctu come ripetutamente richiesto dalla parte resistente.
pagina 12 di 14 Per altro, giova osservare che le valutazioni alle quali è giunto il ctu dott. Per_1
sono conformi a quelle cui era giunto in altro giudizio avente oggetto analogo il ctu dott.
come da relazione depositata in atti dalla parte ricorrente. Persona_2
Sulla base delle ragioni tecniche esposte, deve affermarsi che il mezzo indicato in ricorso
– condotto dal ricorrente “per più di 120 giorni non consecutivi ma comunque nel periodo di
575 giorni previsti dal ccnl" come da verbale in atti - sia da qualificarsi come compattatore.
L'utilizzo di compattatori (o di spazzatrici o di innaffiatrici) rileva, secondo la categoria richiesta, quale elemento costitutivo di uno dei profili esemplificativi del terzo livello professionale e pertanto l'utilizzo di un mezzo compattatore, quale che sia il rapporto di compressione, giustifica l'attribuzione alla parte ricorrente del livello professionale 3 del
CCNL citato.
Deve ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore con decorrenza dal 121° giorno dall'assunzione.
Al riguardo, l'art. 2103, comma 7, c.c. stabilisce “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi” e nel caso di specie, l'art. 16, comma 10, ccnl applicato prevede “Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al libello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente. 11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali” (v. pag. 68 CCNL cit.)”
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022 in cui il ricorrente ha dedotto di essere stato comandato a condurre il mezzo targato GM843TL denominato “gasolone” ascrivibile alla categoria dei compattatori e va pagina 13 di 14 ordinato alla società resistente di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
Le spese di lite, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/2014 aggiornato ai sensi del dm 147/2022, come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 28/6/2023 nei confronti di uditi i procuratori CP_1
delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente ad essere inquadrato nel livello professionale 3 del CCNL FISE Assoambiente (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) dal 121° giorno successivo alla data del 21 giugno 2022 e, per l'effetto
- ordina al di assegnare definitivamente il ricorrente alle relative CP_1
mansioni superiori con la medesima decorrenza;
- condanna il a rifondere le spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, spese che liquida in complessivi € 2694,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto.
Catania, 31 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In proposito, “...vale richiamare giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25.7.2003 n. 11557, Cass. 4 luglio 2007
n. 15053), alla cui stregua la domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro e non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia”. (Sez. L, Sentenza n. 8862 del 2013) 2 “Risulta ormai chiaro, visto quanto espresso nel paragrafo 5 della relazione, che il criterio di classificazione del veicolo, a parere dello scrivente, non è la taglia del veicolo bensì la funzionalità correlata al movimento della pala: se la pala ha solo la funzione di movimentare oppure se la stessa ha anche la funzione di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Tale classificazione di tipo funzionale è ritenuta corretto approccio in quanto: • le procedure di utilizzo, la loro difficoltà e complessità, quindi le competenze di chi lo utilizza dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• i Rischi ed i Pericoli (ai fini della sicurezza e della formazione del lavoratore) dipendono dalla funzionalità e non dalla taglia;
• un mini-compattatore, funzionalmente, riesce non solo a movimentare il rifiuto ma anche a comprimerlo (cioè a ridurne significativamente il volume entro la vasca); • un costipatore invece movimenta ma non comprime;
• spesso il termine costipatore è usato impropriamente ma in realtà bisogna vedere il movimento della pala per discernere se trattasi di costipatore o minicompattatore;
• il criterio di classificazione funzionale, non per taglia, esula dalla tipologia di patente necessaria alla guida (patente B per veicoli fino a 35 quintali, patente tipo C per veicolo superiore a 35 quintali)” 3 “Il CTU ha effettuato il test a vasca vuota, una metodologia che preclude la possibilità di valutare correttamente il comportamento del mezzo sotto carico. Senza rifiuti nella vasca, il ciclo di costipazione non ha potuto esercitare alcuna reale resistenza, falsando di fatto i parametri tecnici osservati. La compressione di rifiuti reali genera una contropressione che non è replicabile a vasca vuota. Inoltre, l'attribuzione del termine "minicompattatore" è priva di fondamento normativo e non corrisponde a una categoria tecnica Anche la UNI EN 1501, pur carente di una distinzione chiara tra costipatori e compattatori, non avalla l'uso di questa terminologia. Il CTU effettui nuovo test a vasca piena e con contestuale comparazione/raffronto con un mezzo compattatore in dotazione alla stessa società CP_4 4 “Alla luce delle osservazioni tecniche e delle analisi svolte, si evidenzia che il mezzo in questione, sul quale il lavoratore operava, non può essere classificato come un autocompattatore, bensì come un costipatore o, al più, un veicolo non dotato di quei dispositivi e caratteristiche tecniche propri dei compattatori. Questa distinzione è rilevante poiché dimostra che il mezzo non richiede quella specifica professionalità tipica di un livello di inquadramento superiore. Tale aspetto conferma che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore risultano coerenti con l'inquadramento contrattuale applicato, escludendo quindi la sussistenza di elementi che giustifichino una diversa classificazione del veicolo o delle competenze richieste per il suo utilizzo”.