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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12611/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VOLANTE ANTONELLA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti CERNIGLIARO DELIA, CIANCIMINO ROSARIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
A seguito dell'udienza del 14/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata con determinazione n. 58\21 del
5.10.2021 e condanna l' resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite dal CP_1
ricorrente in dipendenza dell'irrogata sanzione, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 462,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_2 deducendo l'illegittimità della determinazione n.58\21 del 5.10.2021 con cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre (3) giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, c.4, lett. e) del Vigente CCNL 2016-2018
Comparto Funzioni Centrali” e ne chiedeva la condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta per il periodo di sospensione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, deduceva l'infondatezza del ricorso, CP_2
chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
Con nota prot. 0001456 del 28.07.2021 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' CP_2
contestava al ricorrente la partecipazione alle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti svoltesi presso la sede del Comune di Terrasini in data 27 gennaio e 16 febbraio 2021, giorni in cui egli era assente dal servizio per malattia, in aperta violazione degli obblighi fondamentali previsti dalle seguenti disposizioni: “• art. 1, comma 3, lett. k) e lett. m), del Regolamento di Disciplina per il personale delle Aree Professionali A-B-C – adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.133 del 2 dicembre 2019 – che impongono al dipendente di "non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico nei periodi di assenza per malattia o infortunio” e di “non adottare condotte, all'interno e all'esterno dell' , non CP_1
conformi al principio di correttezza verso l'amministrazione o suscettibili di arrecare danno all'immagine dell'Ente"; • art. 3, comma 2, del D.P.R. n.62 del 16/04/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, diffuso con Messaggio Hermes n.9877 del 18/06/2013, che prevede, tra l'altro, che il dipendente conformi la propria condotta al “principio di correttezza”; • art. 4, comma 1, del Codice di comportamento dei dipendenti dell' adottato con CP_2
determinazione commissariale n.181 del 07/08/2014, che impone al dipendente l'osservanza delle norme di legge e contrattuali, nonché delle disposizioni interne. Stanti le attuali risultanze documentali in possesso della scrivente, LA ha disatteso le regole comportamentali previste per la tutela psicofisica del lavoratore nei casi di assenza per malattia e anziché astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa esterna ha approfittato della sua assenza dal servizio durante il periodo di recupero post ospedaliero per effettuare attività, per quanto autorizzata, in ambienti esterni alla sua abitazione. (...)“i fatti addebitatile, concretatisi nella sua partecipazione alle sedute del Collegio dei revisori dei conti svoltesi presso la sede del di CP_3
Terrasini in data 27.01.2021 e 16.02.2021 mentre LA era assente dal servizio per recupero post ospedaliero, risultano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 62, comma 4, lett. e) e del vigente
CCNL del 2016-2018 comparto funzioni centrali che, per lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio, prevede l'irrogazione della sanzione della sospensione o servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.”.
Con determinazione n.58\21 del 5.10.2021 è stata irrogata la sanzione disciplinare della
“sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre (3) giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, c.4, lett. e) del Vigente CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali”.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha partecipato alle sedute del 27 gennaio
2021 e del 12/21 del 16 febbraio 2021 in modalità conference call, inoltre quest'ultimo verbale fa riferimento “solo ed esclusivamente all'accesso eseguito dal dott. ”, espressamente Parte_2
delegato in sede di Consiglio Comunale tenutosi nella serata di giorno 15.02.2021, presso la sede dell'Ente – in pari data e nella qualità di Presidente del Collegio – per l'acquisizione di documentazione inerente “a) Debiti fuori bilancio;
b) questionario Corte dei Conti;
c) centri estivi”
(cfr. verbali delle sedute del 27.1.2021 e 16.2.2021 e dichiarazioni in atti del Presidente Per_1
e della dott.ssa ).
[...] Persona_2
Deve quindi ritenersi l'insussistenza delle condotte contestate al ricorrente, ossia lo svolgimento di attività “in ambienti esterni alla sua abitazione (…) che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio”, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata e condanna dell' convenuto al pagamento delle retribuzioni non percepite dal CP_1
ricorrente in dipendenza della medesima, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.
***
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12611/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VOLANTE ANTONELLA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti CERNIGLIARO DELIA, CIANCIMINO ROSARIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
A seguito dell'udienza del 14/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata con determinazione n. 58\21 del
5.10.2021 e condanna l' resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite dal CP_1
ricorrente in dipendenza dell'irrogata sanzione, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 462,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_2 deducendo l'illegittimità della determinazione n.58\21 del 5.10.2021 con cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre (3) giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, c.4, lett. e) del Vigente CCNL 2016-2018
Comparto Funzioni Centrali” e ne chiedeva la condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta per il periodo di sospensione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, deduceva l'infondatezza del ricorso, CP_2
chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato.
Con nota prot. 0001456 del 28.07.2021 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' CP_2
contestava al ricorrente la partecipazione alle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti svoltesi presso la sede del Comune di Terrasini in data 27 gennaio e 16 febbraio 2021, giorni in cui egli era assente dal servizio per malattia, in aperta violazione degli obblighi fondamentali previsti dalle seguenti disposizioni: “• art. 1, comma 3, lett. k) e lett. m), del Regolamento di Disciplina per il personale delle Aree Professionali A-B-C – adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.133 del 2 dicembre 2019 – che impongono al dipendente di "non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico nei periodi di assenza per malattia o infortunio” e di “non adottare condotte, all'interno e all'esterno dell' , non CP_1
conformi al principio di correttezza verso l'amministrazione o suscettibili di arrecare danno all'immagine dell'Ente"; • art. 3, comma 2, del D.P.R. n.62 del 16/04/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, diffuso con Messaggio Hermes n.9877 del 18/06/2013, che prevede, tra l'altro, che il dipendente conformi la propria condotta al “principio di correttezza”; • art. 4, comma 1, del Codice di comportamento dei dipendenti dell' adottato con CP_2
determinazione commissariale n.181 del 07/08/2014, che impone al dipendente l'osservanza delle norme di legge e contrattuali, nonché delle disposizioni interne. Stanti le attuali risultanze documentali in possesso della scrivente, LA ha disatteso le regole comportamentali previste per la tutela psicofisica del lavoratore nei casi di assenza per malattia e anziché astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa esterna ha approfittato della sua assenza dal servizio durante il periodo di recupero post ospedaliero per effettuare attività, per quanto autorizzata, in ambienti esterni alla sua abitazione. (...)“i fatti addebitatile, concretatisi nella sua partecipazione alle sedute del Collegio dei revisori dei conti svoltesi presso la sede del di CP_3
Terrasini in data 27.01.2021 e 16.02.2021 mentre LA era assente dal servizio per recupero post ospedaliero, risultano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 62, comma 4, lett. e) e del vigente
CCNL del 2016-2018 comparto funzioni centrali che, per lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio, prevede l'irrogazione della sanzione della sospensione o servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.”.
Con determinazione n.58\21 del 5.10.2021 è stata irrogata la sanzione disciplinare della
“sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di tre (3) giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, c.4, lett. e) del Vigente CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali”.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha partecipato alle sedute del 27 gennaio
2021 e del 12/21 del 16 febbraio 2021 in modalità conference call, inoltre quest'ultimo verbale fa riferimento “solo ed esclusivamente all'accesso eseguito dal dott. ”, espressamente Parte_2
delegato in sede di Consiglio Comunale tenutosi nella serata di giorno 15.02.2021, presso la sede dell'Ente – in pari data e nella qualità di Presidente del Collegio – per l'acquisizione di documentazione inerente “a) Debiti fuori bilancio;
b) questionario Corte dei Conti;
c) centri estivi”
(cfr. verbali delle sedute del 27.1.2021 e 16.2.2021 e dichiarazioni in atti del Presidente Per_1
e della dott.ssa ).
[...] Persona_2
Deve quindi ritenersi l'insussistenza delle condotte contestate al ricorrente, ossia lo svolgimento di attività “in ambienti esterni alla sua abitazione (…) che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio”, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata e condanna dell' convenuto al pagamento delle retribuzioni non percepite dal CP_1
ricorrente in dipendenza della medesima, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo.
***
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno