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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1041/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
15.05.1976, C.F. e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
24.08.1989, C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Federico Giusto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Caterina
Cicchillo in Avellino alla Piazza della Libertà n. 39;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 23.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 6.07.2014 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto di vivere già separati a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di proseguire una convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 29.09.2025 le parti si sono riportate alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1041/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad [...] il Parte_1
15.05.1976, C.F. e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
24.08.1989, C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Federico Giusto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Caterina
Cicchillo in Avellino alla Piazza della Libertà n. 39;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 23.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 6.07.2014 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto di vivere già separati a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di proseguire una convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 29.09.2025 le parti si sono riportate alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2