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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1882.2025 R.A.C.L., promossa da:
OR LE
Con il proc. Avv. Spano
CONTRO
CP_1
Avv.Cutrone Cacciapaglia
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 10.2.25, chiedendo dichiararsi:
la nullità, invalidità, inefficacia ed illegittimità e comunque annullarsi il licenziamento senza preavviso comunicato da parte avversa in data 21.10.23 o almeno rideterminarsi la sanzione ex art.63, co.2 bis, dlgs 165.2001 nov. in una sanzione conservativa con condanna di parte avversa alla propria reintegra ed al pagamento di una indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia come il commercialista tra il marzo ed il maggio 2024, per 5\6 volte, si sia Tes_1 recato presso il reparto dove era addetto il ricorrente, ivi trattenendosi per circa 30 min. per ricevere dal ricorrente informazioni sullo svolgimento del lavoro nel reparto, la descrizione dell'incarto documentale da compilare all'arrivo dei pazienti, la indicazione dell'ubicazione delle stanze dei degenti, delle attrezzature di laboratorio e della sala operatoria, la descrizione del lavoro degli infermieri e della gestione delle emergenze, accompagnando il ricorrente nel giro visite dopo avergli fatto indossare un camice bianco;
di essere stato nuovamente raggiunto da in ospedale in data 21.5.24 e che, allontanatosi per una urgenza medica, sia stato Tes_1 avvisato da un infermiere che si era recato in reparto dove aveva praticato una Tes_1 peretta ad un paziente ricoverato;
come, notiziato il direttore, questi, abbia trasmesso la notizia in data 29.5.24 all'Ufficio procedimenti disciplinari che, in data 26.6.24, ha contestato al ricorrente di avere consentito in data 21.5.24 l'ingresso in reparto di soggetto estraneo che aveva presentato agli infermieri cui aveva chiesto di farsi affiancare dallo stesso negli adempimenti di routine nel reparto degenti e come questi, indossato un camice bianco da dirigente medico si era accompagnato all'infermiere per il giro di somministrazione della terapia e poi, allontanatosi l'infermiere, aveva praticato, contro la volontà del paziente, un clistere evacuativo causando dolore;
di avere consentito in più occasioni l'ingresso di in reparto;
come, ascoltato Tes_1
a difesa il ricorrente in data 1.8.24, sia stato licenziato con atto del 21.10.24; di non essere in realtà presente a quanto accaduto in data 21.5.24 peraltro oggetto di dichiarazioni confuse da parte degli infermieri presenti ed esaminati in sede amministrativa e come il licenziamento si fondi anche su fatti (la violazione della tutela del personale operante e di la Tes_1 violazione della privacy dei pazienti;
l'avere consentito a di indossare un camice Tes_1 bianco) non resi oggetto della necessaria prodromica contestazione;
come non sussista proporzione tra il comportamento posto in essere (l'avere consentito l'ingresso in reparto a soggetto estraneo) ed il recesso datoriale.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto del 22.6.24 è stato contestato al ricorrente come, in data 21.5.24, abbia autorizzato, come anche in altre occasioni, illegittimamente l'ingresso in reparto di persona estranea all'attività sanitaria, presentandolo al personale infermieristico in turno e chiedendo loro di farsi affiancare da detto soggetto nella loro routine nel reparto degenti evidenziando come detta persona, indossando un camice da Dirigente medico, abbia effettuato un clistere evacuativo su un degente, causandogli dolore.
Già in sede di audizione a seguito della contestazione disciplinare, il ricorrente ha dichiarato che “poiché doveva affiancare gli infermieri nel giro visite, sono stato io a fornirgli il camice da indossare in quanto era il primo indumento che ho trovato a disposizione “
Il licenziamento del 21.10.24 risulta essere stato infine adottato per i fatti oggetto di contestazione , pur evidenziandosi come l'avere consentito l'accesso in reparto a persona estranea (peraltro con addosso un camice da dirigente medico) abbia posto in serio pericolo la sicurezza e la protezione anche del riserbo dei pazienti, del personale e dello stesso avventore.
L'operatività del principio d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato non preclude le modificazioni dei fatti contestati che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito [Cass. Sez. L., 26/10/2010, n. 21912; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23003 del 29/10/2014]
Pertanto, sussiste violazione di quel principio solo qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione [Cass. Sez. L., 25/03/2019, n. 8293], come quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito [Cass. Sez. L., 15/06/2020, n. 11540].
Nella specie non si ravvisa una modifica della contestazione ma solo una valutazione delle conseguenze del fatto contestato oltre ad una specificazione che segue una dichiarazione spontanea resa in sede di audizione difensiva dallo stesso ricorrente subito dopo la lettura della contestazione siccome formulata in data 21.10.24 e quindi senza compromissione del diritto di difesa infatti esercitato.
In merito al fatto contestato (avere consentito ad un soggetto estraneo ai ruoli sanitari di partecipare al giro visita dei pazienti ricoverati nel reparto di urologia del locale nosocomio, indossando un camice da dirigente medico) è circostanza emersa all'esito del giudizio e comunque pacifica tra le parti.
Premesso che :
− l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore [Cass.12.2.16 n.2830];
− la sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va infatti accertata in considerazione sia della gravità dei fatti addebitati al lavoratore - desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale -, sia della proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. [Cass.16.10.15 n.21017];
− ex art.30, co. 3, l.
4.11.2010 n.183 : “ Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche' il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.”
− gli artt. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 2119 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che costituiscono norme inderogabili in favore del lavoratore come contraente più debole, prevedono per il lavoratore, nei cui confronti debba essere applicata una sanzione disciplinare (e, tra queste, il licenziamento) il principio della proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa e quello della difesa. Ne consegue che sono nulle, per contrasto con norme imperative di legge, le clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'applicazione automatica di una sanzione disciplinare conservativa o espulsiva che prescinda dalla valutazione della sua proporzionalità rispetto alla infrazione commessa dal lavoratore, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo;
la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in relazione a precedenti mancanze come ipotesi di licenziamento non esclude quindi il potere - dovere del giudice di valutare la gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva [Cass.27.9.02 n.14041]; si deve osservare come quanto accertato (ovvero l'avere consentito ad un soggetto estraneo ai ruoli sanitari di assistere al giro visita dei pazienti ricoverati, consentendo comunque la interazione dello stesso con soggetti fragili e resi vulnerabili dalla patologia sofferta e dalla propria condizione di degenza), sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.
Infatti, il ricorrente (medico e quindi chiamato ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nel garantire la tutela dei pazienti ricoverati) ha consentito il libero accesso al reparto a soggetto non formato nelle discipline sanitarie ed estraneo all'amministrazione convenuta, consentendo, siccome riferito dallo stesso nel corso del giudizio (non solo il 21.5.24 ma anche in Tes_1 altre occasioni), di partecipare al giro visita, peraltro con addosso un camice da dirigente medico, camice fatto indossare a prima di entrare in reparto [essendo detti camici Tes_1 conservati fuori dallo stesso -Nuccio-]: circostanza questa di per sé capace di disorientare il personale ed i pazienti ricoverati sul ruolo ricoperto da Tes_1
Significativo appare che , siccome riferito in sede amministrativa, pensasse si trattasse Pt_1 di uno specializzando o comunque di un dipendente dell'amministrazione tant'è che nel notiziare di quanto accaduto aveva riferito che si trattava di un dirigente medico Per_1 autorizzato dal medico di guardia;
ed ancora ha riferito come il ricorrente avesse Tes_2 presentato enericamente come un suo collaboratore nell'ambito di studi privati dello Tes_1 stesso ricorrente.
Né varrebbe a coonestare una diversa soluzione sì da ritenere la misura sanzionatoria adottata affatto proporzionale alla gravità di quanto contestato ed accertato la circostanza che il ricorrente avrebbe informato gli infermieri che avrebbe dovuto solo assistere senza Tes_1 svolgere alcuna attività. Ad assumere rilievo disciplinare, infatti, è la circostanza che abbia fatto partecipare, anche in sua assenza, all'esercizio di attività sanitaria espletata in favore di soggetti vulnerabili e degenti un soggetto estraneo ai ruoli sanitari e quindi neppure soggetto agli screening sanitari cui è sottoposto il personale.
Del resto, le funzioni di formazione professionale (per le quali avrebbe inteso consentire l'accesso a sono di competenza dell'azienda ospedaliera e non possono stravolgere, Tes_1 sulla base di iniziative personali, le regole di competenza che garantiscono il corretto svolgimento degli interventi sanitari, al fine di garantire la salute degli utenti e l'affidabilità delle strutture erogatrici dei relativi servizi. Si riscontra, pertanto, un difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa, da qualificarsi oggettivamente come di particolare gravità - avuto riguardo alla rilevante funzione che il giro visita assume, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente e, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato - essendo, quindi, idonea a minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4629,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 24/09/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1882.2025 R.A.C.L., promossa da:
OR LE
Con il proc. Avv. Spano
CONTRO
CP_1
Avv.Cutrone Cacciapaglia
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 10.2.25, chiedendo dichiararsi:
la nullità, invalidità, inefficacia ed illegittimità e comunque annullarsi il licenziamento senza preavviso comunicato da parte avversa in data 21.10.23 o almeno rideterminarsi la sanzione ex art.63, co.2 bis, dlgs 165.2001 nov. in una sanzione conservativa con condanna di parte avversa alla propria reintegra ed al pagamento di una indennità risarcitoria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia come il commercialista tra il marzo ed il maggio 2024, per 5\6 volte, si sia Tes_1 recato presso il reparto dove era addetto il ricorrente, ivi trattenendosi per circa 30 min. per ricevere dal ricorrente informazioni sullo svolgimento del lavoro nel reparto, la descrizione dell'incarto documentale da compilare all'arrivo dei pazienti, la indicazione dell'ubicazione delle stanze dei degenti, delle attrezzature di laboratorio e della sala operatoria, la descrizione del lavoro degli infermieri e della gestione delle emergenze, accompagnando il ricorrente nel giro visite dopo avergli fatto indossare un camice bianco;
di essere stato nuovamente raggiunto da in ospedale in data 21.5.24 e che, allontanatosi per una urgenza medica, sia stato Tes_1 avvisato da un infermiere che si era recato in reparto dove aveva praticato una Tes_1 peretta ad un paziente ricoverato;
come, notiziato il direttore, questi, abbia trasmesso la notizia in data 29.5.24 all'Ufficio procedimenti disciplinari che, in data 26.6.24, ha contestato al ricorrente di avere consentito in data 21.5.24 l'ingresso in reparto di soggetto estraneo che aveva presentato agli infermieri cui aveva chiesto di farsi affiancare dallo stesso negli adempimenti di routine nel reparto degenti e come questi, indossato un camice bianco da dirigente medico si era accompagnato all'infermiere per il giro di somministrazione della terapia e poi, allontanatosi l'infermiere, aveva praticato, contro la volontà del paziente, un clistere evacuativo causando dolore;
di avere consentito in più occasioni l'ingresso di in reparto;
come, ascoltato Tes_1
a difesa il ricorrente in data 1.8.24, sia stato licenziato con atto del 21.10.24; di non essere in realtà presente a quanto accaduto in data 21.5.24 peraltro oggetto di dichiarazioni confuse da parte degli infermieri presenti ed esaminati in sede amministrativa e come il licenziamento si fondi anche su fatti (la violazione della tutela del personale operante e di la Tes_1 violazione della privacy dei pazienti;
l'avere consentito a di indossare un camice Tes_1 bianco) non resi oggetto della necessaria prodromica contestazione;
come non sussista proporzione tra il comportamento posto in essere (l'avere consentito l'ingresso in reparto a soggetto estraneo) ed il recesso datoriale.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto del 22.6.24 è stato contestato al ricorrente come, in data 21.5.24, abbia autorizzato, come anche in altre occasioni, illegittimamente l'ingresso in reparto di persona estranea all'attività sanitaria, presentandolo al personale infermieristico in turno e chiedendo loro di farsi affiancare da detto soggetto nella loro routine nel reparto degenti evidenziando come detta persona, indossando un camice da Dirigente medico, abbia effettuato un clistere evacuativo su un degente, causandogli dolore.
Già in sede di audizione a seguito della contestazione disciplinare, il ricorrente ha dichiarato che “poiché doveva affiancare gli infermieri nel giro visite, sono stato io a fornirgli il camice da indossare in quanto era il primo indumento che ho trovato a disposizione “
Il licenziamento del 21.10.24 risulta essere stato infine adottato per i fatti oggetto di contestazione , pur evidenziandosi come l'avere consentito l'accesso in reparto a persona estranea (peraltro con addosso un camice da dirigente medico) abbia posto in serio pericolo la sicurezza e la protezione anche del riserbo dei pazienti, del personale e dello stesso avventore.
L'operatività del principio d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato non preclude le modificazioni dei fatti contestati che non si configurino come elementi integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di quella contestata ma che, riguardando circostanze prive di valore identificativo della stessa fattispecie, non precludano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito [Cass. Sez. L., 26/10/2010, n. 21912; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23003 del 29/10/2014]
Pertanto, sussiste violazione di quel principio solo qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione [Cass. Sez. L., 25/03/2019, n. 8293], come quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito [Cass. Sez. L., 15/06/2020, n. 11540].
Nella specie non si ravvisa una modifica della contestazione ma solo una valutazione delle conseguenze del fatto contestato oltre ad una specificazione che segue una dichiarazione spontanea resa in sede di audizione difensiva dallo stesso ricorrente subito dopo la lettura della contestazione siccome formulata in data 21.10.24 e quindi senza compromissione del diritto di difesa infatti esercitato.
In merito al fatto contestato (avere consentito ad un soggetto estraneo ai ruoli sanitari di partecipare al giro visita dei pazienti ricoverati nel reparto di urologia del locale nosocomio, indossando un camice da dirigente medico) è circostanza emersa all'esito del giudizio e comunque pacifica tra le parti.
Premesso che :
− l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore [Cass.12.2.16 n.2830];
− la sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va infatti accertata in considerazione sia della gravità dei fatti addebitati al lavoratore - desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale -, sia della proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. [Cass.16.10.15 n.21017];
− ex art.30, co. 3, l.
4.11.2010 n.183 : “ Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche' il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.”
− gli artt. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 2119 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che costituiscono norme inderogabili in favore del lavoratore come contraente più debole, prevedono per il lavoratore, nei cui confronti debba essere applicata una sanzione disciplinare (e, tra queste, il licenziamento) il principio della proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa e quello della difesa. Ne consegue che sono nulle, per contrasto con norme imperative di legge, le clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'applicazione automatica di una sanzione disciplinare conservativa o espulsiva che prescinda dalla valutazione della sua proporzionalità rispetto alla infrazione commessa dal lavoratore, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo;
la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in relazione a precedenti mancanze come ipotesi di licenziamento non esclude quindi il potere - dovere del giudice di valutare la gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva [Cass.27.9.02 n.14041]; si deve osservare come quanto accertato (ovvero l'avere consentito ad un soggetto estraneo ai ruoli sanitari di assistere al giro visita dei pazienti ricoverati, consentendo comunque la interazione dello stesso con soggetti fragili e resi vulnerabili dalla patologia sofferta e dalla propria condizione di degenza), sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.
Infatti, il ricorrente (medico e quindi chiamato ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nel garantire la tutela dei pazienti ricoverati) ha consentito il libero accesso al reparto a soggetto non formato nelle discipline sanitarie ed estraneo all'amministrazione convenuta, consentendo, siccome riferito dallo stesso nel corso del giudizio (non solo il 21.5.24 ma anche in Tes_1 altre occasioni), di partecipare al giro visita, peraltro con addosso un camice da dirigente medico, camice fatto indossare a prima di entrare in reparto [essendo detti camici Tes_1 conservati fuori dallo stesso -Nuccio-]: circostanza questa di per sé capace di disorientare il personale ed i pazienti ricoverati sul ruolo ricoperto da Tes_1
Significativo appare che , siccome riferito in sede amministrativa, pensasse si trattasse Pt_1 di uno specializzando o comunque di un dipendente dell'amministrazione tant'è che nel notiziare di quanto accaduto aveva riferito che si trattava di un dirigente medico Per_1 autorizzato dal medico di guardia;
ed ancora ha riferito come il ricorrente avesse Tes_2 presentato enericamente come un suo collaboratore nell'ambito di studi privati dello Tes_1 stesso ricorrente.
Né varrebbe a coonestare una diversa soluzione sì da ritenere la misura sanzionatoria adottata affatto proporzionale alla gravità di quanto contestato ed accertato la circostanza che il ricorrente avrebbe informato gli infermieri che avrebbe dovuto solo assistere senza Tes_1 svolgere alcuna attività. Ad assumere rilievo disciplinare, infatti, è la circostanza che abbia fatto partecipare, anche in sua assenza, all'esercizio di attività sanitaria espletata in favore di soggetti vulnerabili e degenti un soggetto estraneo ai ruoli sanitari e quindi neppure soggetto agli screening sanitari cui è sottoposto il personale.
Del resto, le funzioni di formazione professionale (per le quali avrebbe inteso consentire l'accesso a sono di competenza dell'azienda ospedaliera e non possono stravolgere, Tes_1 sulla base di iniziative personali, le regole di competenza che garantiscono il corretto svolgimento degli interventi sanitari, al fine di garantire la salute degli utenti e l'affidabilità delle strutture erogatrici dei relativi servizi. Si riscontra, pertanto, un difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa, da qualificarsi oggettivamente come di particolare gravità - avuto riguardo alla rilevante funzione che il giro visita assume, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente e, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato - essendo, quindi, idonea a minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 4629,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 24/09/2025
Lorenzo Bellanova