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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TURCO DANIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TURCO DANIELE
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANIATO RICCARDO
(C.F. ) CP_2 C.F._1
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 28/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto d'appello ritualmente notificato, il Parte_2 impugnava la sentenza n. 28/2023 del Giudice di Pace di Rimini, pubblicata in data 13.01.2023,
pagina 1 di 12 non notificata, resa nella causa civile n. 3073/2018 RG promossa dall'odierno appellante contro la e contumace in primo grado. Controparte_1 CP_2
L'appellante esponeva che il è un consorzio Parte_2 stabile che opera prevalentemente nell'ambito dei servizi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza ed alla pulizia della sede stradale a seguito di sinistri. Tale attività viene espletata soprattutto in qualità di concessionario del servizio, affidato a seguito di gara pubblica da parte degli Enti proprietari delle strade.
Proprio in forza della concessione del servizio pubblico di ripristino delle condizioni di sicurezza di pulizia della sede stradale a seguito di sinistri per la Provincia di Rimini - concessione aggiudicata a mediante la Determinazione della Provincia di Rimini n. 2306 Pt_2 del 18.12.2014 e disciplinata dalla convenzione n. 17/2015 del 3.02.2015 - in data 8 giugno
2016, su segnalazione dei Vigili del Fuoco di Rimini, dalla Polizia Municipale Unione Comuni
Valmarecchia veniva chiesto l'intervento del . Parte_2
In particolare, il veniva chiamato ad intervenire a seguito dello sversamento di Parte_2 carburante procurato dal veicolo Volvo, targa EY331PK, di proprietà di sulla CP_2
S.P. 258 di Rimini, via Marecchiese verso Novafeltria. L'intervento di ripristino veniva materialmente effettuato dalle ditte Garage Jolly s.r.l. e ZE Clipper di BU AR
& Co s.n.c., società consorziate del . Pt_2
L'attività di ripristino e pulizia consisteva nella delimitazione dell'area imbrattata con apposita segnaletica, nel lavaggio della strada, nella rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti inquinanti generati dall'attività di pulizia (contenenti, tra gli altri, il gasolio sversato dalla Volvo del Leppa), oltre ad una serie di connesse attività preliminari e conseguenti. A causa della vasta area interessata dal sinistro, era necessario impiegare speciali macchinari e personale specializzato.
Da parte del veniva quindi chiesto il pagamento del costo delle attività di pulizia e Parte_2 ripristino svolte -pari a complessivi euro 2.852,90 - al responsabile civile ( , e per questi CP_2 al suo assicuratore per la responsabilità civile ( ). CP_1
La Compagnia assicuratrice si rifiutava di effettuare il pagamento, asserendo la carenza di legittimazione attiva in capo al . Parte_2
Veniva quindi attivata da la procedura di negoziazione assistita, che però non sortiva Pt_2 esito positivo.
Il , quindi, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini Parte_2 CP_2
e la Società per ottenere l'accertamento della responsabilità civile del primo
[...] CP_1
pagina 2 di 12 per i danni causati alla Provincia di Rimini dal sinistro, con il conseguente accertamento del diritto del di ottenere il pagamento dei servizi di pulizia e ripristino stradali post- Parte_2 incidente e quindi per la condanna dei convenuti in solido tra loro a risarcire o comunque a pagare al tutti i costi relativi ai servizi di pulizia e Parte_2 ripristino stradali post incidente eseguiti.
2. Alla prima udienza del 14.2.2019, si costituiva eccependo la carenza di CP_1 legittimazione attiva in capo al . Nella propria comparsa di costituzione e risposta parte Pt_2 convenuta sosteneva difatti che non fosse legittimato ad agire, poiché soggetto diverso Pt_2 dagli esecutori materiali dei servizi di pulizia e ripristino stradali (esattamente, le società Jolly e
Clipper); la carenza di legittimazione sarebbe derivata anche in virtù dell'abrogazione della norma (art. 30 del D.lgs. 163/2006) citata nella concessione con la Provincia di Rimini sulla scorta della quale avrebbe fatto valere il proprio diritto. Pt_2
3. Non si costituiva invece neanche a seguito della rinnovazione della CP_2 notificazione dell'atto di citazione disposto dal Giudice di Pace, e ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e il conferimento di incarico per la redazione di CTU sull'ammontare dei lavori effettuati. Solo all'udienza del 14.1.2021, la convenuta sollevava per la prima volta una serie di eccezioni relative alla carenza di CP_1 legittimazione attiva di in ragione della natura meramente contrattuale della convenzione Pt_2 in essere con la Provincia di Rimini, nonché relative alla violazione della disciplina TUEL e alla violazione della normativa sulla cessione del credito.
Depositato l'elaborato peritale, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il giudizio veniva definito con la Sentenza n. 28/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Rimini il 30.12.2022 e pubblicata il 13.01.2023, non notificata, mediante la quale venivano respinte le domande attoree.
5. Con l'atto di appello, affidato a tre motivi, la sentenza veniva impugnata per: 1) errata declaratoria di tempestività ed ammissibilità dell'eccezione relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva del , prospettata da parte convenuta al termine del giudizio in Pt_2 maniera del tutto nuova ed alternativa rispetto a quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta. Violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione;
2) nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. per aver posto il Giudice di Pace di Rimini a fondamento della propria decisione un questione su cui le parti non erano state poste in pagina 3 di 12 condizioni di presentare le proprie argomentazioni;
3) errata declaratoria della asserita carenza di legittimazione attiva del , sull'errato presupposto che l'obbligo di ripristino dello stato Pt_2 dei luoghi non costituisca un'obbligazione risarcitoria del responsabile civile, ma che esso piuttosto costituisca ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 211 del Codice della
Strada sanzione amministrativa accessoria, irrogabile solo dal Prefetto. Da ultimo, l'appellante chiedeva la condanna degli appellati del costo dell'intervento dell'importo documentato di Euro
2.852,90, contestando le conclusioni della CTU svolta nel giudizio di primo grado.
All'esito dell'esposizione dei motivi d'appello venivano formulate le conclusioni: “In via istruttoria: a) Si chiede la rinnovazione della CTU sul quesito come articolato nella memoria di parte attrice depositata il 31.07.2019 del primo grado di giudizio, di seguito trascritta: “Letti e visionati tutti gli atti e i documenti allegati, dica il CTU se tutti gli interventi indicati nella nota spesa di cui al doc. 6 di parte attrice – e comunque tutti i lavori svolti dal – siano Pt_2 connessi al sinistro causato dal veicolo con targa EY 331 PK di proprietà del sig. CP_2
in data 8 giugno 2016 e, quindi, necessari al ripristino della sicurezza stradale
[...] compromessa da detto sinistro (tenendo conto anche del recupero dei materiali dispersi); dica poi se i costi addebitati dall'attore siano congrui rispetto agli interventi accertati;
in caso negativo, ne quantifichi i costi”. Nel merito: 1) riformare la sentenza di primo grado e, per
l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la responsabilità civile del sig.
per i danni causati alla Provincia di Rimini dal sinistro di cui in narrativa;
2) CP_2 riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del
ad ottenere dai convenuti in solido il pagamento dei servizi di pulizia e ripristino Parte_2 stradali post-incidente e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro, ciascuno secondo il proprio titolo come per legge, a risarcire o comunque a pagare al
[...]
con sede in Reggio Emilia (RE) tutti i costi relativi ai servizi di Parte_2 pulizia e ripristino stradali post-incidente eseguiti dall'attore ammontanti a complessivi Euro
2.852,90 (duemila ottocento cinquantadue virgola novanta) o in diversa misura che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali nella misura prevista dall'art.
1284 cc maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo 3) Maggiorare tutte le somme dovute all'attrice di interessi e rivalutazione;
4) Con vittoria di spese, rifusione del Contributo unificato e spese di CTU, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
6. Si costituiva nel grado l'appellata (da ora in avanti Controparte_1 solo ), eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per CP_1 mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto la sentenza impugnata era ictu pagina 4 di 12 oculi motivata correttamente ed approfondita, sia in fatto che in diritto. Quanto al primo motivo di appello, la compagnia assicurativa evidenziava la tempestività dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e la fondatezza dell'eccezione stessa. Quanto al secondo motivo Pt_2 di appello, rilevava la mancata violazione del principio del contraddittorio da parte del giudice di prime cure, che aveva correttamente argomentato e motivato la sentenza, accogliendo un'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Compagnia appellata. Anche quanto al terzo motivo di appello, l'appellata sosteneva la carenza di legittimazione attiva di e la corretta applicazione del principio iura novit Curia da parte del primo giudice. Pt_2
In ogni caso, sul quantum debeatur, l'appellata ribadiva le proprie contestazioni in punto alla quantificazione dei costi effettuata dall'appellante, in quanto frutto di una mera valutazione di parte, priva di alcun sostegno probatorio e comunque eccessiva e sproporzionata.
Parte appellata, infine, si opponeva alla rinnovazione della CTU, trattandosi di attività inutile e meramente defatigatoria.
Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis In via pregiudiziale Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per inesistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, comprese le spese generali. Nel merito in via principale Confermare integralmente la sentenza n. 28/2023 resa dal Giudice di Pace di Rimini all'esito della causa iscritta al n. 3073 RG 2018, depositata in Cancelleria in data 13.01.2023. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, comprese le spese generali, di entrambi i gradi di giudizio. In via di mero subordine Nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio, che di seguito si trascrivono: “In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del e conseguentemente respingere la domanda Parte_2 attorea. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge. Nel merito in via principale Rigettare le domande di risarcimento avanzate da parte attrice, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali”.
7. Nessuno si costituiva in giudizio per e, all'udienza del 13.03.2024, ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia.
pagina 5 di 12 I procuratori delle parti discutevano oralmente la causa all'udienza del 30 aprile 2025, richiamandosi alle note conclusive rispettivamente depositate, e la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente esaminare le questioni relative all'ammissibilità dell'appello sollevate con la comparsa di costituzione nel grado dalla
. Controparte_3
Esse vanno rigettate: i motivi d'appello devono considerarsi specifici sia in sé, sia con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata cui si correlano, e consentono di comprendere il ragionamento giuridico dell'appellante finalizzato alla totale riforma della sentenza impugnata.
9. L'appello può quindi essere esaminato nel merito e occorre quindi rilevare come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva rappresenti una mera difesa, risolvendosi nella contestazione della sussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme, e possa essere sollevata al di fuori delle preclusioni di legge e anche essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
La doglianza relativa alla intempestività dell'eccezione va rigettata, mentre va osservato come il suo accoglimento da parte del primo giudice costituisca un errore di diritto, spettando all'originario attore, odierno appellante, il diritto di far valere la pretesa in giudizio.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.
Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda, o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
pagina 6 di 12 Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.» [così, in motivazione, Cass. SSUU n.24755/2015].
La legittimazione ad agire è una condizione dell'azione, che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto;
la verifica circa la sussistenza della legitimatio ad causam va fatta, quindi, in ossequio all' affermazione che parte attrice fa di essere titolare del diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che inerisce invece al merito della causa, e, perciò, alla sua fondatezza. Pertanto, la valutazione della legittimazione attiva va fatta esclusivamente sulla base della prospettazione contenuta in atto di citazione.
10. Nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno, ossia al pagamento delle somme necessarie al ripristino della viabilità, è affermato nell'atto di citazione di primo grado come diritto proprio dell'attrice in forza di una concessione-contratto già stipulata anteriormente al verificarsi del sinistro tra la stessa e la Provincia di Rimini, la quale autorizzava la società incaricata del ripristino delle strade a seguito di sinistro stradale ad intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., per denunciare alle
Compagnie Assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita.
Ne discende che il rapporto intercorrente tra la Provincia di Rimini e la società che si occupa dell'attività di bonifica e pulizia stradale dev'essere correttamente ricondotto allo schema della concessione di servizi, in cui il soggetto che stipula una convenzione trae la sua remunerazione dalla possibilità di sfruttare il servizio stesso e quindi, nel caso specifico, di azionare i diritti risarcitori che conseguono all'esecuzione del servizio oggetto di convenzione.
pagina 7 di 12 Sulla base di tale ricostruzione, pertanto, la società attorea e odierna appellante, che si è affermata titolare del diritto fatto valere sulla base della concessione-contratto e ciò ha provato documentalmente, deve ritenersi certamente dotata di legittimazione attiva.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata sul punto e, dichiarata la legittimazione attiva dell'originaria attrice, la causa va decisa nel merito, non ricorrendo nel caso di specie una delle ipotesi di rimessione al primo giudice.
11. Deve essere in primo luogo affermato come il sinistro rientri pienamente nell'applicazione della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.
Si tratta, infatti, di un evento connesso con la circolazione del veicolo, attività coperta da assicurazione obbligatoria come disciplinata dal d.lgs. n. 209 del 9 settembre 2005.
La Provincia di Rimini mediante atto convenzionale ha attribuito al appellante Parte_2
l'incarico di provvedere alla bonifica delle strade post sinistro a titolo gratuito, ma con la delega espressa a procedere alla riscossione da parte delle compagnie assicuratrici degli importi da queste dovute all'Ente proprietario a titolo di risarcimento dei danni.
L'art. 2 della Convenzione tra e la Provincia di Rimini, in forza della quale il Pt_2 Parte_2 ha agito, prevede infatti che: “Il Servizio della presente concessione non comporta alcun onere economico a carico della Provincia, fatta salva l'eventuale prestazione di ripristino dei danni alle infrastrutture stradali se richiesta e definita dal Responsabile del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.lg. 163/2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del Servizio sarà costituito unicamente dal diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi dovranno rimanere comunque a carico esclusivamente dell'impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico della Provincia”.
La convenzione prevede, quindi, un mandato nel comune interesse, che consente al concessionario di provvedere alla riscossione degli indennizzi quale corrispettivo per l'opera compiuta, assumendosi l'alea di conseguire il rimborso delle spese da parte dei responsabili.
Tale atto di autonomia, sia pure avente per parte un Ente Pubblico, non appare contrario a norme imperative né presenta altri elementi di illegittimità che possano essere fatti valere in questa sede.
pagina 8 di 12 12. L'attrice con i documenti depositati in primo grado ha dato la prova sia della sua legittimazione, sia della effettiva verificazione dell'incidente per il quale è stato attivato l'intervento, nonché della natura e quantità dei servizi prestati.
Le questioni relative alla ammissibilità di una convenzione che vincoli il terzo non appaiono, quindi, fondate, stante che sicuramente la Provincia titolare della strada ha diritto che questa sia liberata dalle conseguenze degli incidenti stradali e tale risultato può conseguire in esplicazione dell'autonomia negoziale riconosciuta dalla legge 241/1990 che agli articoli 1 ed 1 bis così dispone: “
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.
13. Quanto all'eccezione secondo cui competerebbe in primo luogo al privato danneggiante l'obbligo di ripristino della sede stradale danneggiata, può richiamarsi quanto argomentato, in punto, dal Tribunale di Milano con esaustiva sentenza n. 7474/2018, con la quale si è testualmente osservato: “non ha rilievo la questione dell'esistenza di un obbligo di fonte pubblica di ripristino della pulizia dei luoghi, la coercibilità del pagamento del relativo costo in via amministrativa, e il carattere sanzionatorio del relativo provvedimento ex art. 211 c.d.s., che come tale non rientrerebbe nel novero della rca. La presenza di un'eventuale sanzione amministrativa, o di uno specifico obbligo dell'utente responsabile di natura pubblicistica (di facere, ovvero del pagamento del suo equivalente pecuniario) non vale a elidere il fatto che in caso di danno ingiusto sorge un obbligo risarcitorio. Non si ha traccia nel sistema, né è stato del resto invocato, un principio di specialità, o di assorbimento, idoneo ad agire quale fatto impeditivo ovvero estintivo del diritto al risarcimento del danno”.
Le questioni sollevate in ordine alla regolarità dell'atto amministrativo di concessione sono quindi estranee alla presente causa e possono semmai essere portate all'attenzione del Giudice competente.
Non appare quindi conducente il vasto richiamo a giurisprudenza del Giudice di Pace, non condivisa da questo Giudice così come, a titolo di esempio, dall'orientamento consolidato del
Tribunale di Bologna, terza sezione civile (sentenza n. 195/2020 pubblicata il 27 gennaio 2020,
Giudice dott. Benini, sentenza n. 2666/2021 pubblicata il 28/10/2021, Giudice dott. Arceri e altre successive). pagina 9 di 12 Quanto alla circostanza che “la norma citata nella Concessione sulla scorta della quale Pt_2 vanterebbe la propria pretesa risarcitoria sia stata espressamente abrogata dall'art. 247 del
D.lgs. n. 50/2016, entrato in vigore il 19.04.2016, ben prima quindi della verificazione del presunto sinistro”, sollevata dall'appellante, il riferimento normativo è sicuramente errato, in quanto il D.lgs. 50/2016 non ha un articolo 247. Qualora il riferimento fosse all'art. 217 del predetto D.lgs., che ha disposto l'abrogazione, tra gli altri, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, è evidente che la norma vale per il futuro e non travolge la validità dei contratti stipulati secondo la disciplina previgente.
14. Venendo al merito della domanda svolta da in primo grado, la responsabilità stradale Pt_2 esclusiva deve essere del tutto ragionevolmente ricondotta ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. al proprietario/conducente il quale – come risulta dal verbale redatto dalla CP_2
Polizia Municipale dell'Unione di Comuni Valmarecchia – in data 10.06.2016 si è recato presso il Comando di Polizia Municipale, riferendo che il giorno 08.06.2016 era partito a bordo del proprio camion dal distributore di carburante Repsol di Corpolò verso la sede della propria ditta a Novafeltria;
una volta giunto a destinazione, si era accorto che mancava il tappo del serbatoio e che il veicolo aveva perso del carburante lungo la strada. Poco dopo era giunto sul posto un altro autista che aveva percorso lo stesso tragitto, il quale gli riferiva di aver visto un ciclomotore a terra, che era caduto su una macchia di gasolio. dunque, si era presentato CP_2 spontaneamente alla Polizia Municipale, ritenendo di essere il responsabile dello sversamento di carburante.
La responsabilità di del resto, non è mai stata contestata nemmeno dalla CP_2
Compagnia responsabile per la RCA, odierna appellata, che non fornito alcun elemento neppure indiziario per poter diversamente anche solo opinare.
15. Rispetto al quantum debeatur non si ritiene sia da accogliere la richiesta di rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'ufficio disposta in primo grado, atteso che dalla stessa emergono tutti gli elementi utili per la decisione della causa.
Costituendosi in primo grado, ha contestato solo genericamente la quantificazione CP_1 dei costi operata dall'attrice e, solo in sede di CTU, il consulente di parte ha proposto come riferimento il prezziario ANAS.
Ritiene questo giudice che il prezziario ANAS non sia applicabile nel caso di specie, perché riferito ad una diversa forma di gestione amministrativa, che non tiene conto del fatto che la concessionaria si assume il rischio economico relativamente agli incidenti per i quali non è
pagina 10 di 12 identificato il responsabile o per i quali, per qualsiasi ragione, non è possibile recuperare il corrispettivo dell'intervento.
L'esigenza di celerità della bonifica rende necessario che il soggetto incaricato possa provvedere secondo la propria capacità organizzativa e non può eludersi il fatto che l'attività va effettuata in modo economico, seguendo i prezzi del mercato proposti dalla concorrenza e, in definitiva, i costi di mano d'opera, dei materiali necessari e l'ordinario utile d'impresa.
È una mera affermazione ritenere che: “il prezziario ANAS è quello che fornisce il costo corretto per l'opera di ripristino della strada pubblica”, in quanto qualora l'attività fosse remunerata secondo costi autoritativamente fissati dall'Amministrazione sarebbe necessario un espresso richiamo nell'atto convenzionale.
Va comunque osservato che, benché i lavori siano, in prima battuta, eseguiti nell'interesse dell'amministrazione, in realtà essi vanno a beneficio anche dell'autore dello sversamento di materiali sulla strada. Questi, infatti, è obbligato in prima persona al ripristino e, qualora esso tardasse, sarebbe tenuto a rifondere i danni conseguenti, con conseguenze negative anche sulla compagnia assicuratrice per la RCA.
Lo stesso CTU di primo grado ha ritenuto il prezziario ANAS soltanto una base di calcolo, nella convinzione che non sarebbe appagante dell'impegno necessario al ripristino, e la proposta di mediare tra i due prezziari appare quindi solamente tesa ad un componimento della lite, ma è del tutto priva di una sua giustificazione.
Occorre poi dire che certamente il concessionario non può fissare i prezzi al di fuori da una corretta giustificazione economica, ma questo punto deve semmai essere provato da chi effettua la contestazione, cosa che non pare correttamente avvenuta, non essendo sufficiente il richiamo al prezziario Anas.
Lo stesso CTU, nell'esaminare il prezziario dell'appellante, non ne ha riscontrato abnormità né una evidente esosità, limitandosi a ricalcolare l'importo dovuto da € 2.852,90 a € 2.000,00, riducendo alcune voci.
In conclusione, pertanto, gli appellati dovranno essere condannati al versamento in favore dell'appellante dell'importo stimato congruo dal CTU di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro alla presente pronuncia,
e interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro
(cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege. pagina 11 di 12 16. Dalla riforma integrale della sentenza di primo grado consegue una nuova regolazione delle spese di lite, comprensive dei costi di CTP, che devono essere poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di e in ragione della prevalente soccombenza. CP_1 CP_2
Analogamente, le spese di CTU svolta nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico degli odierni appellati in ragione della soccombenza.
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la responsabilità degli appellati per il sinistro oggetto di causa e li condanna al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di €
2.000,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 855,00 per CTP, € 395,64 per anticipazioni ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge, e per l'appello in € 174,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado, già liquidate, definitivamente a carico degli appellati.
Rimini, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TURCO DANIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TURCO DANIELE
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CANIATO RICCARDO
(C.F. ) CP_2 C.F._1
APPELLATO/I
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 28/2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto d'appello ritualmente notificato, il Parte_2 impugnava la sentenza n. 28/2023 del Giudice di Pace di Rimini, pubblicata in data 13.01.2023,
pagina 1 di 12 non notificata, resa nella causa civile n. 3073/2018 RG promossa dall'odierno appellante contro la e contumace in primo grado. Controparte_1 CP_2
L'appellante esponeva che il è un consorzio Parte_2 stabile che opera prevalentemente nell'ambito dei servizi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza ed alla pulizia della sede stradale a seguito di sinistri. Tale attività viene espletata soprattutto in qualità di concessionario del servizio, affidato a seguito di gara pubblica da parte degli Enti proprietari delle strade.
Proprio in forza della concessione del servizio pubblico di ripristino delle condizioni di sicurezza di pulizia della sede stradale a seguito di sinistri per la Provincia di Rimini - concessione aggiudicata a mediante la Determinazione della Provincia di Rimini n. 2306 Pt_2 del 18.12.2014 e disciplinata dalla convenzione n. 17/2015 del 3.02.2015 - in data 8 giugno
2016, su segnalazione dei Vigili del Fuoco di Rimini, dalla Polizia Municipale Unione Comuni
Valmarecchia veniva chiesto l'intervento del . Parte_2
In particolare, il veniva chiamato ad intervenire a seguito dello sversamento di Parte_2 carburante procurato dal veicolo Volvo, targa EY331PK, di proprietà di sulla CP_2
S.P. 258 di Rimini, via Marecchiese verso Novafeltria. L'intervento di ripristino veniva materialmente effettuato dalle ditte Garage Jolly s.r.l. e ZE Clipper di BU AR
& Co s.n.c., società consorziate del . Pt_2
L'attività di ripristino e pulizia consisteva nella delimitazione dell'area imbrattata con apposita segnaletica, nel lavaggio della strada, nella rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti inquinanti generati dall'attività di pulizia (contenenti, tra gli altri, il gasolio sversato dalla Volvo del Leppa), oltre ad una serie di connesse attività preliminari e conseguenti. A causa della vasta area interessata dal sinistro, era necessario impiegare speciali macchinari e personale specializzato.
Da parte del veniva quindi chiesto il pagamento del costo delle attività di pulizia e Parte_2 ripristino svolte -pari a complessivi euro 2.852,90 - al responsabile civile ( , e per questi CP_2 al suo assicuratore per la responsabilità civile ( ). CP_1
La Compagnia assicuratrice si rifiutava di effettuare il pagamento, asserendo la carenza di legittimazione attiva in capo al . Parte_2
Veniva quindi attivata da la procedura di negoziazione assistita, che però non sortiva Pt_2 esito positivo.
Il , quindi, conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini Parte_2 CP_2
e la Società per ottenere l'accertamento della responsabilità civile del primo
[...] CP_1
pagina 2 di 12 per i danni causati alla Provincia di Rimini dal sinistro, con il conseguente accertamento del diritto del di ottenere il pagamento dei servizi di pulizia e ripristino stradali post- Parte_2 incidente e quindi per la condanna dei convenuti in solido tra loro a risarcire o comunque a pagare al tutti i costi relativi ai servizi di pulizia e Parte_2 ripristino stradali post incidente eseguiti.
2. Alla prima udienza del 14.2.2019, si costituiva eccependo la carenza di CP_1 legittimazione attiva in capo al . Nella propria comparsa di costituzione e risposta parte Pt_2 convenuta sosteneva difatti che non fosse legittimato ad agire, poiché soggetto diverso Pt_2 dagli esecutori materiali dei servizi di pulizia e ripristino stradali (esattamente, le società Jolly e
Clipper); la carenza di legittimazione sarebbe derivata anche in virtù dell'abrogazione della norma (art. 30 del D.lgs. 163/2006) citata nella concessione con la Provincia di Rimini sulla scorta della quale avrebbe fatto valere il proprio diritto. Pt_2
3. Non si costituiva invece neanche a seguito della rinnovazione della CP_2 notificazione dell'atto di citazione disposto dal Giudice di Pace, e ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e il conferimento di incarico per la redazione di CTU sull'ammontare dei lavori effettuati. Solo all'udienza del 14.1.2021, la convenuta sollevava per la prima volta una serie di eccezioni relative alla carenza di CP_1 legittimazione attiva di in ragione della natura meramente contrattuale della convenzione Pt_2 in essere con la Provincia di Rimini, nonché relative alla violazione della disciplina TUEL e alla violazione della normativa sulla cessione del credito.
Depositato l'elaborato peritale, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale il giudizio veniva definito con la Sentenza n. 28/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Rimini il 30.12.2022 e pubblicata il 13.01.2023, non notificata, mediante la quale venivano respinte le domande attoree.
5. Con l'atto di appello, affidato a tre motivi, la sentenza veniva impugnata per: 1) errata declaratoria di tempestività ed ammissibilità dell'eccezione relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva del , prospettata da parte convenuta al termine del giudizio in Pt_2 maniera del tutto nuova ed alternativa rispetto a quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta. Violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione;
2) nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. per aver posto il Giudice di Pace di Rimini a fondamento della propria decisione un questione su cui le parti non erano state poste in pagina 3 di 12 condizioni di presentare le proprie argomentazioni;
3) errata declaratoria della asserita carenza di legittimazione attiva del , sull'errato presupposto che l'obbligo di ripristino dello stato Pt_2 dei luoghi non costituisca un'obbligazione risarcitoria del responsabile civile, ma che esso piuttosto costituisca ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 211 del Codice della
Strada sanzione amministrativa accessoria, irrogabile solo dal Prefetto. Da ultimo, l'appellante chiedeva la condanna degli appellati del costo dell'intervento dell'importo documentato di Euro
2.852,90, contestando le conclusioni della CTU svolta nel giudizio di primo grado.
All'esito dell'esposizione dei motivi d'appello venivano formulate le conclusioni: “In via istruttoria: a) Si chiede la rinnovazione della CTU sul quesito come articolato nella memoria di parte attrice depositata il 31.07.2019 del primo grado di giudizio, di seguito trascritta: “Letti e visionati tutti gli atti e i documenti allegati, dica il CTU se tutti gli interventi indicati nella nota spesa di cui al doc. 6 di parte attrice – e comunque tutti i lavori svolti dal – siano Pt_2 connessi al sinistro causato dal veicolo con targa EY 331 PK di proprietà del sig. CP_2
in data 8 giugno 2016 e, quindi, necessari al ripristino della sicurezza stradale
[...] compromessa da detto sinistro (tenendo conto anche del recupero dei materiali dispersi); dica poi se i costi addebitati dall'attore siano congrui rispetto agli interventi accertati;
in caso negativo, ne quantifichi i costi”. Nel merito: 1) riformare la sentenza di primo grado e, per
l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la responsabilità civile del sig.
per i danni causati alla Provincia di Rimini dal sinistro di cui in narrativa;
2) CP_2 riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del
ad ottenere dai convenuti in solido il pagamento dei servizi di pulizia e ripristino Parte_2 stradali post-incidente e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro, ciascuno secondo il proprio titolo come per legge, a risarcire o comunque a pagare al
[...]
con sede in Reggio Emilia (RE) tutti i costi relativi ai servizi di Parte_2 pulizia e ripristino stradali post-incidente eseguiti dall'attore ammontanti a complessivi Euro
2.852,90 (duemila ottocento cinquantadue virgola novanta) o in diversa misura che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali nella misura prevista dall'art.
1284 cc maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo 3) Maggiorare tutte le somme dovute all'attrice di interessi e rivalutazione;
4) Con vittoria di spese, rifusione del Contributo unificato e spese di CTU, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
6. Si costituiva nel grado l'appellata (da ora in avanti Controparte_1 solo ), eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per CP_1 mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto la sentenza impugnata era ictu pagina 4 di 12 oculi motivata correttamente ed approfondita, sia in fatto che in diritto. Quanto al primo motivo di appello, la compagnia assicurativa evidenziava la tempestività dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e la fondatezza dell'eccezione stessa. Quanto al secondo motivo Pt_2 di appello, rilevava la mancata violazione del principio del contraddittorio da parte del giudice di prime cure, che aveva correttamente argomentato e motivato la sentenza, accogliendo un'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Compagnia appellata. Anche quanto al terzo motivo di appello, l'appellata sosteneva la carenza di legittimazione attiva di e la corretta applicazione del principio iura novit Curia da parte del primo giudice. Pt_2
In ogni caso, sul quantum debeatur, l'appellata ribadiva le proprie contestazioni in punto alla quantificazione dei costi effettuata dall'appellante, in quanto frutto di una mera valutazione di parte, priva di alcun sostegno probatorio e comunque eccessiva e sproporzionata.
Parte appellata, infine, si opponeva alla rinnovazione della CTU, trattandosi di attività inutile e meramente defatigatoria.
Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis In via pregiudiziale Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per inesistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell'impugnazione proposta. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, comprese le spese generali. Nel merito in via principale Confermare integralmente la sentenza n. 28/2023 resa dal Giudice di Pace di Rimini all'esito della causa iscritta al n. 3073 RG 2018, depositata in Cancelleria in data 13.01.2023. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, comprese le spese generali, di entrambi i gradi di giudizio. In via di mero subordine Nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio, che di seguito si trascrivono: “In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del e conseguentemente respingere la domanda Parte_2 attorea. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge. Nel merito in via principale Rigettare le domande di risarcimento avanzate da parte attrice, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali”.
7. Nessuno si costituiva in giudizio per e, all'udienza del 13.03.2024, ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia.
pagina 5 di 12 I procuratori delle parti discutevano oralmente la causa all'udienza del 30 aprile 2025, richiamandosi alle note conclusive rispettivamente depositate, e la causa veniva trattenuta in decisione.
8. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente esaminare le questioni relative all'ammissibilità dell'appello sollevate con la comparsa di costituzione nel grado dalla
. Controparte_3
Esse vanno rigettate: i motivi d'appello devono considerarsi specifici sia in sé, sia con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata cui si correlano, e consentono di comprendere il ragionamento giuridico dell'appellante finalizzato alla totale riforma della sentenza impugnata.
9. L'appello può quindi essere esaminato nel merito e occorre quindi rilevare come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva rappresenti una mera difesa, risolvendosi nella contestazione della sussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme, e possa essere sollevata al di fuori delle preclusioni di legge e anche essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
La doglianza relativa alla intempestività dell'eccezione va rigettata, mentre va osservato come il suo accoglimento da parte del primo giudice costituisca un errore di diritto, spettando all'originario attore, odierno appellante, il diritto di far valere la pretesa in giudizio.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.
Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda, o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
pagina 6 di 12 Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.» [così, in motivazione, Cass. SSUU n.24755/2015].
La legittimazione ad agire è una condizione dell'azione, che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto;
la verifica circa la sussistenza della legitimatio ad causam va fatta, quindi, in ossequio all' affermazione che parte attrice fa di essere titolare del diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che inerisce invece al merito della causa, e, perciò, alla sua fondatezza. Pertanto, la valutazione della legittimazione attiva va fatta esclusivamente sulla base della prospettazione contenuta in atto di citazione.
10. Nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno, ossia al pagamento delle somme necessarie al ripristino della viabilità, è affermato nell'atto di citazione di primo grado come diritto proprio dell'attrice in forza di una concessione-contratto già stipulata anteriormente al verificarsi del sinistro tra la stessa e la Provincia di Rimini, la quale autorizzava la società incaricata del ripristino delle strade a seguito di sinistro stradale ad intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., per denunciare alle
Compagnie Assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita.
Ne discende che il rapporto intercorrente tra la Provincia di Rimini e la società che si occupa dell'attività di bonifica e pulizia stradale dev'essere correttamente ricondotto allo schema della concessione di servizi, in cui il soggetto che stipula una convenzione trae la sua remunerazione dalla possibilità di sfruttare il servizio stesso e quindi, nel caso specifico, di azionare i diritti risarcitori che conseguono all'esecuzione del servizio oggetto di convenzione.
pagina 7 di 12 Sulla base di tale ricostruzione, pertanto, la società attorea e odierna appellante, che si è affermata titolare del diritto fatto valere sulla base della concessione-contratto e ciò ha provato documentalmente, deve ritenersi certamente dotata di legittimazione attiva.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata sul punto e, dichiarata la legittimazione attiva dell'originaria attrice, la causa va decisa nel merito, non ricorrendo nel caso di specie una delle ipotesi di rimessione al primo giudice.
11. Deve essere in primo luogo affermato come il sinistro rientri pienamente nell'applicazione della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.
Si tratta, infatti, di un evento connesso con la circolazione del veicolo, attività coperta da assicurazione obbligatoria come disciplinata dal d.lgs. n. 209 del 9 settembre 2005.
La Provincia di Rimini mediante atto convenzionale ha attribuito al appellante Parte_2
l'incarico di provvedere alla bonifica delle strade post sinistro a titolo gratuito, ma con la delega espressa a procedere alla riscossione da parte delle compagnie assicuratrici degli importi da queste dovute all'Ente proprietario a titolo di risarcimento dei danni.
L'art. 2 della Convenzione tra e la Provincia di Rimini, in forza della quale il Pt_2 Parte_2 ha agito, prevede infatti che: “Il Servizio della presente concessione non comporta alcun onere economico a carico della Provincia, fatta salva l'eventuale prestazione di ripristino dei danni alle infrastrutture stradali se richiesta e definita dal Responsabile del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del D.lg. 163/2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del Servizio sarà costituito unicamente dal diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi dovranno rimanere comunque a carico esclusivamente dell'impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico della Provincia”.
La convenzione prevede, quindi, un mandato nel comune interesse, che consente al concessionario di provvedere alla riscossione degli indennizzi quale corrispettivo per l'opera compiuta, assumendosi l'alea di conseguire il rimborso delle spese da parte dei responsabili.
Tale atto di autonomia, sia pure avente per parte un Ente Pubblico, non appare contrario a norme imperative né presenta altri elementi di illegittimità che possano essere fatti valere in questa sede.
pagina 8 di 12 12. L'attrice con i documenti depositati in primo grado ha dato la prova sia della sua legittimazione, sia della effettiva verificazione dell'incidente per il quale è stato attivato l'intervento, nonché della natura e quantità dei servizi prestati.
Le questioni relative alla ammissibilità di una convenzione che vincoli il terzo non appaiono, quindi, fondate, stante che sicuramente la Provincia titolare della strada ha diritto che questa sia liberata dalle conseguenze degli incidenti stradali e tale risultato può conseguire in esplicazione dell'autonomia negoziale riconosciuta dalla legge 241/1990 che agli articoli 1 ed 1 bis così dispone: “
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.
13. Quanto all'eccezione secondo cui competerebbe in primo luogo al privato danneggiante l'obbligo di ripristino della sede stradale danneggiata, può richiamarsi quanto argomentato, in punto, dal Tribunale di Milano con esaustiva sentenza n. 7474/2018, con la quale si è testualmente osservato: “non ha rilievo la questione dell'esistenza di un obbligo di fonte pubblica di ripristino della pulizia dei luoghi, la coercibilità del pagamento del relativo costo in via amministrativa, e il carattere sanzionatorio del relativo provvedimento ex art. 211 c.d.s., che come tale non rientrerebbe nel novero della rca. La presenza di un'eventuale sanzione amministrativa, o di uno specifico obbligo dell'utente responsabile di natura pubblicistica (di facere, ovvero del pagamento del suo equivalente pecuniario) non vale a elidere il fatto che in caso di danno ingiusto sorge un obbligo risarcitorio. Non si ha traccia nel sistema, né è stato del resto invocato, un principio di specialità, o di assorbimento, idoneo ad agire quale fatto impeditivo ovvero estintivo del diritto al risarcimento del danno”.
Le questioni sollevate in ordine alla regolarità dell'atto amministrativo di concessione sono quindi estranee alla presente causa e possono semmai essere portate all'attenzione del Giudice competente.
Non appare quindi conducente il vasto richiamo a giurisprudenza del Giudice di Pace, non condivisa da questo Giudice così come, a titolo di esempio, dall'orientamento consolidato del
Tribunale di Bologna, terza sezione civile (sentenza n. 195/2020 pubblicata il 27 gennaio 2020,
Giudice dott. Benini, sentenza n. 2666/2021 pubblicata il 28/10/2021, Giudice dott. Arceri e altre successive). pagina 9 di 12 Quanto alla circostanza che “la norma citata nella Concessione sulla scorta della quale Pt_2 vanterebbe la propria pretesa risarcitoria sia stata espressamente abrogata dall'art. 247 del
D.lgs. n. 50/2016, entrato in vigore il 19.04.2016, ben prima quindi della verificazione del presunto sinistro”, sollevata dall'appellante, il riferimento normativo è sicuramente errato, in quanto il D.lgs. 50/2016 non ha un articolo 247. Qualora il riferimento fosse all'art. 217 del predetto D.lgs., che ha disposto l'abrogazione, tra gli altri, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, è evidente che la norma vale per il futuro e non travolge la validità dei contratti stipulati secondo la disciplina previgente.
14. Venendo al merito della domanda svolta da in primo grado, la responsabilità stradale Pt_2 esclusiva deve essere del tutto ragionevolmente ricondotta ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. al proprietario/conducente il quale – come risulta dal verbale redatto dalla CP_2
Polizia Municipale dell'Unione di Comuni Valmarecchia – in data 10.06.2016 si è recato presso il Comando di Polizia Municipale, riferendo che il giorno 08.06.2016 era partito a bordo del proprio camion dal distributore di carburante Repsol di Corpolò verso la sede della propria ditta a Novafeltria;
una volta giunto a destinazione, si era accorto che mancava il tappo del serbatoio e che il veicolo aveva perso del carburante lungo la strada. Poco dopo era giunto sul posto un altro autista che aveva percorso lo stesso tragitto, il quale gli riferiva di aver visto un ciclomotore a terra, che era caduto su una macchia di gasolio. dunque, si era presentato CP_2 spontaneamente alla Polizia Municipale, ritenendo di essere il responsabile dello sversamento di carburante.
La responsabilità di del resto, non è mai stata contestata nemmeno dalla CP_2
Compagnia responsabile per la RCA, odierna appellata, che non fornito alcun elemento neppure indiziario per poter diversamente anche solo opinare.
15. Rispetto al quantum debeatur non si ritiene sia da accogliere la richiesta di rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'ufficio disposta in primo grado, atteso che dalla stessa emergono tutti gli elementi utili per la decisione della causa.
Costituendosi in primo grado, ha contestato solo genericamente la quantificazione CP_1 dei costi operata dall'attrice e, solo in sede di CTU, il consulente di parte ha proposto come riferimento il prezziario ANAS.
Ritiene questo giudice che il prezziario ANAS non sia applicabile nel caso di specie, perché riferito ad una diversa forma di gestione amministrativa, che non tiene conto del fatto che la concessionaria si assume il rischio economico relativamente agli incidenti per i quali non è
pagina 10 di 12 identificato il responsabile o per i quali, per qualsiasi ragione, non è possibile recuperare il corrispettivo dell'intervento.
L'esigenza di celerità della bonifica rende necessario che il soggetto incaricato possa provvedere secondo la propria capacità organizzativa e non può eludersi il fatto che l'attività va effettuata in modo economico, seguendo i prezzi del mercato proposti dalla concorrenza e, in definitiva, i costi di mano d'opera, dei materiali necessari e l'ordinario utile d'impresa.
È una mera affermazione ritenere che: “il prezziario ANAS è quello che fornisce il costo corretto per l'opera di ripristino della strada pubblica”, in quanto qualora l'attività fosse remunerata secondo costi autoritativamente fissati dall'Amministrazione sarebbe necessario un espresso richiamo nell'atto convenzionale.
Va comunque osservato che, benché i lavori siano, in prima battuta, eseguiti nell'interesse dell'amministrazione, in realtà essi vanno a beneficio anche dell'autore dello sversamento di materiali sulla strada. Questi, infatti, è obbligato in prima persona al ripristino e, qualora esso tardasse, sarebbe tenuto a rifondere i danni conseguenti, con conseguenze negative anche sulla compagnia assicuratrice per la RCA.
Lo stesso CTU di primo grado ha ritenuto il prezziario ANAS soltanto una base di calcolo, nella convinzione che non sarebbe appagante dell'impegno necessario al ripristino, e la proposta di mediare tra i due prezziari appare quindi solamente tesa ad un componimento della lite, ma è del tutto priva di una sua giustificazione.
Occorre poi dire che certamente il concessionario non può fissare i prezzi al di fuori da una corretta giustificazione economica, ma questo punto deve semmai essere provato da chi effettua la contestazione, cosa che non pare correttamente avvenuta, non essendo sufficiente il richiamo al prezziario Anas.
Lo stesso CTU, nell'esaminare il prezziario dell'appellante, non ne ha riscontrato abnormità né una evidente esosità, limitandosi a ricalcolare l'importo dovuto da € 2.852,90 a € 2.000,00, riducendo alcune voci.
In conclusione, pertanto, gli appellati dovranno essere condannati al versamento in favore dell'appellante dell'importo stimato congruo dal CTU di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro alla presente pronuncia,
e interessi legali, da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro
(cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege. pagina 11 di 12 16. Dalla riforma integrale della sentenza di primo grado consegue una nuova regolazione delle spese di lite, comprensive dei costi di CTP, che devono essere poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di e in ragione della prevalente soccombenza. CP_1 CP_2
Analogamente, le spese di CTU svolta nel giudizio di primo grado devono essere poste a carico degli odierni appellati in ragione della soccombenza.
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la responsabilità degli appellati per il sinistro oggetto di causa e li condanna al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di €
2.000,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 855,00 per CTP, € 395,64 per anticipazioni ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge, e per l'appello in € 174,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese della CTU svolta nel giudizio di primo grado, già liquidate, definitivamente a carico degli appellati.
Rimini, 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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