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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 8632 2024 tra
( C.F. ,) con l'Avv. NAPPI NOEMI Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 19/07/2024 , . , cittadino Nigeriano nato il [...] a [...] Parte_1 impugna, previa sospensiva, la decisione del 22.04.2024 (notificatagli il 12.07.2024 ) con cui il Questore di Arezzo adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze Sezione di Perugia espresso il 15-3- 2024- ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone : che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Nigeria , Paese da cui è sostanzialmente sradicato e che è afflitto da una situazione di diffusa instabilità socio-politico- economica, nonché sanitaria;
che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa 10 anni fa provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti fondamentali nel suo paese senza poter conseguire protezioni dalle autorità locale che il ricorrente ha dato dimostrazione di aderire ai valori fondanti della comunità che lo ospita, partecipando alla vita sociale e conseguendo nel periodo della sua permanenza in Italia impieghi lavorativi nonostante la precarietà del titolo di soggiorno fino ad oggi detenuto, che anche al momento, egli è titolare di un contratto di lavoro subordinato e di patente di guida;
che il provvedimento impugnato -che non ha invece operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio , gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile, unitamente a significative relazioni personali le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia- così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
- che vi sarebbe la violazione del principio di non respingimento laddove venisse respinto in Patria in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Paese di provenienza (Nigeria) che emerge dalle principali fonti internazionali.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso:
1) Copia del Decreto di rigetto, emesso il giorno 15.3.2024 e notificato il giorno 12.7.2024, in uno al Parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;
2) Documentazione relativa all'integrazione lavorativa;
3) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 14.10.2024 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 5.6.2025, decisione confermata con successivo provvedimento del 22.1.2025, stante la reiterazione dell'istanza di sospensiva presentata da parte ricorrente.
Il Questura di Arezzo si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando :
che il ricorrente, entrato in Italia nel 2015 aveva presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Vicenza, confermata dal Tribunale di
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Venezia e dalla Corte di appello di Venezia;
che egli non ha vincoli o legami familiari sul territorio nazionale e che il cosiddetto “inserimento” si riduce allo svolgimento di alcuni rapporti di lavoro saltuari nel tempo;
che non è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica né documentati legami familiari, né viene indicato alcun elemento che lo esporrebbe ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Nigeria
Con note depositate il 21.1.2025 e 4.5.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate, specificando che il ricorrente negli anni si è impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa trovando molto spesso solo lavori a nero, che egli ha reperito infine una promessa di assunzione di B.IO.EDILE. , depositata in atti.
La causa è stata trattata all'udienza del 5.6.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata, col rito semplificato di cognizione .,
Va poi osservato, quanto alla normativa applicabile, che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 28.6.2023, vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del Per_1 citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 2).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 3 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e
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Se accertata una condizione soggettiva di vita privata e \o familiare (in base alla nozione elaborata dalla Corte di Strasburgo) maturata in Italia il giudice, il divieto di allontanamento ha tuttavia ancora carattere relativo laddove vi sia la necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
Tali esigenze, connesse ad una valutazione di pericolosità sociale del richiedente - da compiersi in concreto sulla base del principio di proporzionalità e ragionevolezza e non attraverso il mero richiamo a precedenti penali- possono infatti prevalere sul diritto alla vita privata e familiare dello straniero e consentirne ugualmente l'allontanamento 4.
Tanto premesso sul caso di specie si rileva quanto segue.
Sostanzialmente l'unico dato che potrebbe operare a favore del ricorrente è la risalente presenza nel tempo del richiedente asilo sul Territorio Nazionale, dal 2015 come si ricava dal parere della Commissione, quindi almeno 10 anni, come accade per buona parte dei richiedenti asilo che hanno tentato nel tempo varie strade per ottenere un permesso di soggiorno,.
La permanenza in Italia è infatti spiegata col fatto che il ricorrente si è visto respingere una prima istanza di protezione internazionale dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza nel 2016 , decisione che che ha impugnato con esito negativo sia dinanzi al Tribunale di Venezia che dinanzi alla Corte di Appello di Venezia. Ciò nonostante, sino all'odierna domanda di protezione speciale ed anche nel corso del presente procedimento , non appare raggiunto alcun solido inserimento socio lavorativo in Italia né sono state evidenziate relazioni sociali significative sul territorio italiano.
La documentazione lavorativa, infatti, pure attestando 2 rapporti di lavoro stagionale nella coltivazione del tabacco con alcune buste paga ( 2 nel 2021 per poco più di 5oo€ complessive) nel 2022 , ( per poche decine di euro) , 4 nel 2023 ( di importo totale importo totale non superiore a 1800
€ ) non può essere considerata come indicativa di una regolare stabilità lavorativa svolta dal 2015 al 2020 e nel 2024/2025 , attività lavorativa che peraltro non sarebbe stata impedita nel non breve periodo in cui il ricorrente ha certamente posseduto il titolo di soggiorno per richiedente asilo durante la pendenza dei procedimenti amministrativo e giudiziali sopra richiamati .
Nemmeno al momento attuale risulta che il ricorrente abbia alcuna prospettiva di un lavoro stabile che gli consenta di mantenersi in maniera autonoma, è ben vero che parrebbe titolare di un contratto di locazione di un immobile sito ad , ma, alla luce della situazione lavorativa sopradescritta, CP_1 non risulta chiaro dove ricavi i 3600 € annuali di canoni di locazione.
le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; 4 Sebbene non sia i presente nella disciplina della protezione per motivi speciale una norma analoga a quelle di cui Artt.
4, comma 3 e 5, comma 5 bis T.U.I. D.L.vo 286\2008 - relativa all'impedimento all'ingresso e alla permanenza sul Territorio Nazionale di chi è considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica per aver commesso determinati reati - che vieti espressamente il riconoscimento di tale forma di tutela nel caso della commissione di determinati reati- tuttavia, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte di Legittimità, la protezione umanitaria non può essere riconosciuta allo straniero che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato e comunque per l'ordine e la sicurezza pubblica trovando applicazione analogica, per identità di "ratio", la disciplina delle cause ostative ( Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018).
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In ogni caso, volendo considerare le esperienze lavorative pregresse, la cui regolarità non è stato possibile accertare con riferimento ai presupposti della protezione complementare, occorre chiedersi in via generale quanto possano valere, nella considerazione di un percorso di integrazione socio- lavorativa e\o familiare, le attività lavorative (o l'intrattenimento di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi per il richiedente in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale, quantomeno a partire dal rigetto della domanda di asilo della Commissione territoriale competente che è del 2016 , ed impugnato con esiti negativo negli anni successivi sia dinanzi al Tribunale che alla Corte di Appello di Venezia e sino alla presentazione della odierna domanda.
La giurisprudenza EDU qui più volte citata , in merito alla tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione5 - con specifico riferimento ai legami familiari- ha ritenuto necessario stabilire se detti legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio c. NO TO ; AS c. Lettonia) ed ha ritenuto che in una situazione similare Per_2
l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali (Abdulaziz, e c. NO TO, § 68; c. NO TO;
Per_3 Per_4 Per_5 Per_ e altri c. NO TO;
Rodrigues da e c. Paesi Bassi;
c. Danimarca [GC], § Per_6 CP_3 CP_4
138).
Ad analoghe conclusioni la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è giunta anche in relazione alla valutazione della “vita privata” del soggetto : nel caso ES c. Paesi Bassi ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali.
In altri termini, pur dovendosi tenere in considerazione la partecipazione dello straniero alla società dello Stato di accoglienza, le relazioni, familiari o sociali , instaurate nelle more del procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno e comunque legate ad una presenza regolare sul territorio, sono meritevoli di un maggiore grado di tutela rispetto a quelle costituite nelle more di un soggiorno irregolare.
Tanto premesso, in ragione della precarietà e irregolarità in cui sono stati intrattenuti i rapporti lavorativi che si è voluto documentare il Collegio ritiene che, nel caso di specie non vi siano i presupposti per l'accoglimento della protezione speciale.
Preso infine atto che il ricorrente, adulto 34enne, non ha rappresentato patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine non si ravvisa attualmente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU
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Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul Territorio Nazionale né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
In ragione dei mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'11.6. 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di 5 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 8632 2024 tra
( C.F. ,) con l'Avv. NAPPI NOEMI Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta
ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 19/07/2024 , . , cittadino Nigeriano nato il [...] a [...] Parte_1 impugna, previa sospensiva, la decisione del 22.04.2024 (notificatagli il 12.07.2024 ) con cui il Questore di Arezzo adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze Sezione di Perugia espresso il 15-3- 2024- ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone : che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretto a tornare in Nigeria , Paese da cui è sostanzialmente sradicato e che è afflitto da una situazione di diffusa instabilità socio-politico- economica, nonché sanitaria;
che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa 10 anni fa provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti fondamentali nel suo paese senza poter conseguire protezioni dalle autorità locale che il ricorrente ha dato dimostrazione di aderire ai valori fondanti della comunità che lo ospita, partecipando alla vita sociale e conseguendo nel periodo della sua permanenza in Italia impieghi lavorativi nonostante la precarietà del titolo di soggiorno fino ad oggi detenuto, che anche al momento, egli è titolare di un contratto di lavoro subordinato e di patente di guida;
che il provvedimento impugnato -che non ha invece operato alcuna valutazione comparative proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio , gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile, unitamente a significative relazioni personali le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia- così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
- che vi sarebbe la violazione del principio di non respingimento laddove venisse respinto in Patria in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Paese di provenienza (Nigeria) che emerge dalle principali fonti internazionali.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso:
1) Copia del Decreto di rigetto, emesso il giorno 15.3.2024 e notificato il giorno 12.7.2024, in uno al Parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;
2) Documentazione relativa all'integrazione lavorativa;
3) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 14.10.2024 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 5.6.2025, decisione confermata con successivo provvedimento del 22.1.2025, stante la reiterazione dell'istanza di sospensiva presentata da parte ricorrente.
Il Questura di Arezzo si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Controparte_1 dello Stato resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando :
che il ricorrente, entrato in Italia nel 2015 aveva presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Vicenza, confermata dal Tribunale di
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Venezia e dalla Corte di appello di Venezia;
che egli non ha vincoli o legami familiari sul territorio nazionale e che il cosiddetto “inserimento” si riduce allo svolgimento di alcuni rapporti di lavoro saltuari nel tempo;
che non è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica né documentati legami familiari, né viene indicato alcun elemento che lo esporrebbe ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Nigeria
Con note depositate il 21.1.2025 e 4.5.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate, specificando che il ricorrente negli anni si è impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa trovando molto spesso solo lavori a nero, che egli ha reperito infine una promessa di assunzione di B.IO.EDILE. , depositata in atti.
La causa è stata trattata all'udienza del 5.6.2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni osservato solo dalla difesa del ricorrente che ha confermato le conclusioni già svolte è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata, col rito semplificato di cognizione .,
Va poi osservato, quanto alla normativa applicabile, che alla domanda di protezione speciale sebbene sia stata formalizzata il 28.6.2023, vada applicata la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 co.2 del Per_1 citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
Tale tempistica, del resto mai contraddetta dalla parte convenuta la si desume proprio dall'avere il Questore accettato di valutare e decidere sulla la domanda , la cui possibilità di nuova presentazione è appunto esclusa dall'entrata in vigore del D.l. Cutro l'11.3.2023.
Si applica pertanto la normativa previgente al D.L. 30\2023 ovvero, oltre al D.L. 113\2018 (decreto Salvini), anche il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativo dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
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Contr Il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie)senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, ha quindi previsto una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 2).
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20203).
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.” 2 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 3 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e
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Se accertata una condizione soggettiva di vita privata e \o familiare (in base alla nozione elaborata dalla Corte di Strasburgo) maturata in Italia il giudice, il divieto di allontanamento ha tuttavia ancora carattere relativo laddove vi sia la necessità di ulteriore bilanciamento con l'esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute, richiamate dalla stessa seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
Tali esigenze, connesse ad una valutazione di pericolosità sociale del richiedente - da compiersi in concreto sulla base del principio di proporzionalità e ragionevolezza e non attraverso il mero richiamo a precedenti penali- possono infatti prevalere sul diritto alla vita privata e familiare dello straniero e consentirne ugualmente l'allontanamento 4.
Tanto premesso sul caso di specie si rileva quanto segue.
Sostanzialmente l'unico dato che potrebbe operare a favore del ricorrente è la risalente presenza nel tempo del richiedente asilo sul Territorio Nazionale, dal 2015 come si ricava dal parere della Commissione, quindi almeno 10 anni, come accade per buona parte dei richiedenti asilo che hanno tentato nel tempo varie strade per ottenere un permesso di soggiorno,.
La permanenza in Italia è infatti spiegata col fatto che il ricorrente si è visto respingere una prima istanza di protezione internazionale dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza nel 2016 , decisione che che ha impugnato con esito negativo sia dinanzi al Tribunale di Venezia che dinanzi alla Corte di Appello di Venezia. Ciò nonostante, sino all'odierna domanda di protezione speciale ed anche nel corso del presente procedimento , non appare raggiunto alcun solido inserimento socio lavorativo in Italia né sono state evidenziate relazioni sociali significative sul territorio italiano.
La documentazione lavorativa, infatti, pure attestando 2 rapporti di lavoro stagionale nella coltivazione del tabacco con alcune buste paga ( 2 nel 2021 per poco più di 5oo€ complessive) nel 2022 , ( per poche decine di euro) , 4 nel 2023 ( di importo totale importo totale non superiore a 1800
€ ) non può essere considerata come indicativa di una regolare stabilità lavorativa svolta dal 2015 al 2020 e nel 2024/2025 , attività lavorativa che peraltro non sarebbe stata impedita nel non breve periodo in cui il ricorrente ha certamente posseduto il titolo di soggiorno per richiedente asilo durante la pendenza dei procedimenti amministrativo e giudiziali sopra richiamati .
Nemmeno al momento attuale risulta che il ricorrente abbia alcuna prospettiva di un lavoro stabile che gli consenta di mantenersi in maniera autonoma, è ben vero che parrebbe titolare di un contratto di locazione di un immobile sito ad , ma, alla luce della situazione lavorativa sopradescritta, CP_1 non risulta chiaro dove ricavi i 3600 € annuali di canoni di locazione.
le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»; 4 Sebbene non sia i presente nella disciplina della protezione per motivi speciale una norma analoga a quelle di cui Artt.
4, comma 3 e 5, comma 5 bis T.U.I. D.L.vo 286\2008 - relativa all'impedimento all'ingresso e alla permanenza sul Territorio Nazionale di chi è considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica per aver commesso determinati reati - che vieti espressamente il riconoscimento di tale forma di tutela nel caso della commissione di determinati reati- tuttavia, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte di Legittimità, la protezione umanitaria non può essere riconosciuta allo straniero che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato e comunque per l'ordine e la sicurezza pubblica trovando applicazione analogica, per identità di "ratio", la disciplina delle cause ostative ( Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018).
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In ogni caso, volendo considerare le esperienze lavorative pregresse, la cui regolarità non è stato possibile accertare con riferimento ai presupposti della protezione complementare, occorre chiedersi in via generale quanto possano valere, nella considerazione di un percorso di integrazione socio- lavorativa e\o familiare, le attività lavorative (o l'intrattenimento di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi per il richiedente in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale, quantomeno a partire dal rigetto della domanda di asilo della Commissione territoriale competente che è del 2016 , ed impugnato con esiti negativo negli anni successivi sia dinanzi al Tribunale che alla Corte di Appello di Venezia e sino alla presentazione della odierna domanda.
La giurisprudenza EDU qui più volte citata , in merito alla tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione5 - con specifico riferimento ai legami familiari- ha ritenuto necessario stabilire se detti legami si siano creati in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria fin dall'inizio c. NO TO ; AS c. Lettonia) ed ha ritenuto che in una situazione similare Per_2
l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali (Abdulaziz, e c. NO TO, § 68; c. NO TO;
Per_3 Per_4 Per_5 Per_ e altri c. NO TO;
Rodrigues da e c. Paesi Bassi;
c. Danimarca [GC], § Per_6 CP_3 CP_4
138).
Ad analoghe conclusioni la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è giunta anche in relazione alla valutazione della “vita privata” del soggetto : nel caso ES c. Paesi Bassi ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali.
In altri termini, pur dovendosi tenere in considerazione la partecipazione dello straniero alla società dello Stato di accoglienza, le relazioni, familiari o sociali , instaurate nelle more del procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno e comunque legate ad una presenza regolare sul territorio, sono meritevoli di un maggiore grado di tutela rispetto a quelle costituite nelle more di un soggiorno irregolare.
Tanto premesso, in ragione della precarietà e irregolarità in cui sono stati intrattenuti i rapporti lavorativi che si è voluto documentare il Collegio ritiene che, nel caso di specie non vi siano i presupposti per l'accoglimento della protezione speciale.
Preso infine atto che il ricorrente, adulto 34enne, non ha rappresentato patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine non si ravvisa attualmente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU
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Non essendovi altri elementi da cui desumere che egli si sia radicato sul Territorio Nazionale né dal punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che egli non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanato dal contesto di origine e la situazione di soggetto fragile che egli evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo al ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU .
In ragione dei mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'11.6. 2025 sul relazione della d.ssa Guttadauro
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di 5 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».