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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 20/2023 R.G., vertente TRA in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Tauro (RC), Via Parte_2
Angelo Ravano, n. 1, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta P.IVA_1 Russo (C.F. ) e Daniele Fumagalli (C.F. ), C.F._1 C.F._2 anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso Nctm Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, fax 02-72551501 – Nctm Studio Legale, all'attenzione degli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli, pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO CF nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Germanò, CF pec C.F._4
– congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angelo Langone, Email_3 CF , nato a [...] il [...], C.F._5
- presso il cui studio legale sito in Palmi (RC) alla Via Toselli, n. Email_4 14, Tel/Fax 0966 45666, è elettivamente domiciliato appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato in data 11.012023 Parte_1 interponeva appello avverso la sentenza n. 1702/2022 pubblicata il 01.12.2022, con cui il Tribunale di Palmi, accogliendo il ricorso proposto da così aveva statuito: Controparte_1
“Accerta l'obbligo contrattuale della di provvedere al Parte_1 servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale forniti e la condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2304,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva. - Condanna CP_2
alle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 980,00, con distrazione”.
[...] Con il proposto gravame, la affermava l'infondatezza Parte_1 della domanda, chiedendo la riforma della sentenza, con rigetto delle richieste avanzate dal lavoratore e condanna dello stesso a restituire le somme percepite in forza della sentenza appellata. 2
Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa veniva fissata per la trattazione con le forme cartolari di cui all'art.127 ter c.p.c. e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sin con le note di trattazione depositate il 23.06.2025, i difensori della società appellante hanno rappresentato che le parti erano addivenute ad una soluzione bonaria della vertenza, depositando contestualmente il verbale di conciliazione. Hanno chiesto che venisse dichiarasse cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta transazione, compensando integralmente le spese. In allegato a tali note è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale in data 27.11.2024, da cui risulta che le parti hanno definito transattivamente la vertenza, formalizzando l'accordo conciliativo e le relative condizioni, fra cui la volontà di estinguere il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria inscritto al n. 20/2023 R.G.. Preso atto della definizione transattiva della controversia - che ha riguardato anche le spese legali, in relazione alle quali le parti hanno convenuto l'integrale compensazione - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1702/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata Controparte_1 il 01.12.2022, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dichiara integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 20/2023 R.G., vertente TRA in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Tauro (RC), Via Parte_2
Angelo Ravano, n. 1, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta P.IVA_1 Russo (C.F. ) e Daniele Fumagalli (C.F. ), C.F._1 C.F._2 anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso Nctm Studio Legale in Milano, via Agnello, n. 12, fax 02-72551501 – Nctm Studio Legale, all'attenzione degli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli, pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO CF nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Germanò, CF pec C.F._4
– congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angelo Langone, Email_3 CF , nato a [...] il [...], C.F._5
- presso il cui studio legale sito in Palmi (RC) alla Via Toselli, n. Email_4 14, Tel/Fax 0966 45666, è elettivamente domiciliato appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato in data 11.012023 Parte_1 interponeva appello avverso la sentenza n. 1702/2022 pubblicata il 01.12.2022, con cui il Tribunale di Palmi, accogliendo il ricorso proposto da così aveva statuito: Controparte_1
“Accerta l'obbligo contrattuale della di provvedere al Parte_1 servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale forniti e la condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2304,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva. - Condanna CP_2
alle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 980,00, con distrazione”.
[...] Con il proposto gravame, la affermava l'infondatezza Parte_1 della domanda, chiedendo la riforma della sentenza, con rigetto delle richieste avanzate dal lavoratore e condanna dello stesso a restituire le somme percepite in forza della sentenza appellata. 2
Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa veniva fissata per la trattazione con le forme cartolari di cui all'art.127 ter c.p.c. e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sin con le note di trattazione depositate il 23.06.2025, i difensori della società appellante hanno rappresentato che le parti erano addivenute ad una soluzione bonaria della vertenza, depositando contestualmente il verbale di conciliazione. Hanno chiesto che venisse dichiarasse cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta transazione, compensando integralmente le spese. In allegato a tali note è stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale in data 27.11.2024, da cui risulta che le parti hanno definito transattivamente la vertenza, formalizzando l'accordo conciliativo e le relative condizioni, fra cui la volontà di estinguere il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria inscritto al n. 20/2023 R.G.. Preso atto della definizione transattiva della controversia - che ha riguardato anche le spese legali, in relazione alle quali le parti hanno convenuto l'integrale compensazione - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1702/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata Controparte_1 il 01.12.2022, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dichiara integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti