Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2025, n. 6320
CS
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, è chiamato a decidere sull'appello proposto dal signor GA ET avverso la sentenza del TAR per l'Abruzzo che aveva respinto il suo ricorso volto all'annullamento di una deliberazione del Consiglio comunale di Trasacco del 25 febbraio 2016, n. 2, concernente l'approvazione di una variante parziale allo svincolo della SP 22 "Circonfucense" con la via Pecorale. Il signor ET, proprietario di immobili adiacenti all'area interessata, lamentava che la variante progettuale, consistente in una rotatoria, rendesse più difficoltoso e pericoloso l'accesso ai suoi fondi, pregiudicando altresì la viabilità pubblica, per difetto di istruttoria, violazione di legge ed illogicità manifesta. Il TAR, pur respingendo l'eccezione di irricevibilità, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione di una successiva determinazione dirigenziale della Provincia dell'Aquila del 18 gennaio 2018, che approvava ulteriori varianti al progetto. L'appellante, costituendosi in giudizio, ha formulato tre motivi di appello: i primi due censurano la declaratoria di inammissibilità del TAR per error in procedendo e omessa motivazione, sostenendo l'influenza ininfluente o peggiorativa delle varianti successive rispetto a quella originariamente impugnata e la loro non notifica; il terzo motivo ripropone le censure di difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione di legge relative alla deliberazione originaria, con particolare riferimento alla violazione dell'art. 32 Cost. e alla scia di incidenti. La Provincia dell'Aquila si è costituita in giudizio resistendo all'appello.

Il Consiglio di Stato, accogliendo i primi due motivi di appello, riforma la sentenza del TAR, ritenendo fondata la censura relativa all'inammissibilità. Il Collegio osserva che la mancata impugnazione di varianti successive a un provvedimento originariamente impugnato non comporta di per sé l'improcedibilità del ricorso, a meno che tali varianti non eliminino il pregiudizio subito dal ricorrente. Richiamando la propria giurisprudenza, il Consiglio afferma che l'annullamento del provvedimento presupposto travolge le varianti, a meno che queste non siano autonome o non eliminino il pregiudizio. Nel caso di specie, le varianti successive non avrebbero eliminato il pregiudizio subito dal signor ET, mantenendo quindi il suo interesse a ricorrere contro la delibera originaria del Comune di Trasacco. Tuttavia, il terzo motivo di appello, relativo alle censure di merito sul difetto di istruttoria, illogicità e violazione di legge, viene dichiarato infondato. Il Consiglio di Stato, richiamando i principi sul sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa e tecnica, ritiene che le censure dell'appellante non siano idonee a evidenziare vizi dell'azione amministrativa, sia per quanto riguarda l'opportunità della rotatoria, sia per le modalità tecniche di attuazione, sia per la genericità della violazione di legge invocata. Pertanto, pur dichiarando ammissibile il ricorso di primo grado, il Consiglio di Stato respinge nel merito il ricorso originario e compensa integralmente le spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2025, n. 6320
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 6320
    Data del deposito : 17 luglio 2025
    Fonte ufficiale :

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