Rigetto
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2025, n. 6320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6320 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06320/2025REG.PROV.COLL.
N. 08700/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8700 del 2023, proposto dal signor GA ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Ferrazza, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Claudio Ferrazza in Roma, via dei Gracchi, 209;
contro
la Provincia dell’Aquila, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Trasacco (Aq), Provincia dell'Aquila, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 418 del 3 agosto 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia dell'Aquila;
Viste le memorie depositate in giudizio dal signor GA ET in data 23 aprile 2025 e 6 maggio 2025;
Viste le memorie depositate in giudizio dalla Provincia dell’Aquila in data 24 aprile 2025 e 5 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal signor GA ET avverso la sentenza del T.a.r. per l'Abruzzo n. 418 del 3 agosto 2023, che ha respinto la domanda di annullamento proposta avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Trasacco del 25 febbraio 2016, n. 2, avente ad oggetto “ Lavori di adeguamento della SP 22 “Circonfucense” direttrice Avezzano - Villavallelonga, Via Pecorale nel Comune di Trasacco – Approvazione progetto di variante parziale svincolo S.P. 22 – determinazioni ”.
2. Il signor GA ET deduce di essere proprietario di alcuni beni immobili ad uso abitativo, agricolo e commerciale ubicati nel Comune di Trasacco, a ridosso dell’intersezione tra la via Pecorale e la strada provinciale 22 Circonfucense.
2.1. Con il ricorso notificato il 14 novembre 2016 e depositato il 13 dicembre 2016, il signor ET ha domandato l’annullamento della deliberazione del 25 febbraio 2016, n. 2, con la quale il Consiglio comunale di Trasacco ha approvato il progetto di variante parziale dello svincolo tra la strada provinciale 22 Circonfucense e la via Pecorale, rilevando che la suddetta variante progettuale dell’originaria rotatoria stradale renderebbe più difficoltoso e più pericoloso l’accesso al fondo di sua proprietà e pregiudicherebbe al contempo la viabilità pubblica, per difetto di istruttoria, violazione di legge ed illogicità manifesta.
2.2. Il Comune di Trasacco, al quale il ricorso è stato notificato in data 16 novembre 2016, non si è costituito in giudizio.
2.3. Ha resistito al ricorso la Provincia dell’Aquila, con difese di rito e di merito.
3. Con la sentenza n. 418/2023, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, mentre ha accolto l’eccezione di “inammissibilità” formulata dalla Provincia, rilevando che il ricorrente non avrebbe impugnato la sopravvenuta determinazione dirigenziale della Provincia dell’Aquila n. 2 del 18 gennaio 2018, compensando le spese del giudizio.
4. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal signor ET, che ha formulato tre motivi di appello.
4.1. Si è costituita in giudizio la Provincia, mentre non si è costituito il Comune.
4.2. Nel corso del processo le parti costituite hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
5. All’udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con i primi due motivi di appello, il signor ET impugna la statuizione di inammissibilità della sentenza di primo grado, in quanto viziata da error in procedendo e omessa motivazione.
Segnatamente, l’appellante censura la pronuncia del T.a.r., rilevando che:
i. i provvedimenti successivi non impugnati (posti dal T.a.r. a fondamento della declaratoria di inammissibilità) sarebbero ininfluenti rispetto a quello impugnato, perché non sostanzialmente modificativi delle opere in corso di avanzata realizzazione: in caso contrario, “ se peggiorativi della situazione lamentata nel ricorso dal Sig. ET, dovevano obbligatoriamente, essere allo stesso notificati ” (primo motivo di appello);
ii. i lavori così come approvati con la determinazione dirigenziale n. 2 del 18 gennaio 2018, in base a quanto risulterebbe dall’elaborato “ 1.Tav. 06 A planimetria di progetto di sistemazione svincolo S.P. 22 ”, non modificherebbero o peggiorerebbero la situazione stigmatizzata dal ricorrente (secondo motivo di appello).
6.1. I primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione oggettiva, sono fondati.
6.2. Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor ET, in quanto “ Il ricorrente non ha tuttavia impugnato la determinazione dirigenziale n. 2 del 18 gennaio 2018, con la quale la Provincia dell’Aquila ha approvato la terza perizia di variante al progetto esecutivo, avente ad oggetto la realizzazione non solo, come dallo stesso sostenuto, dell’impianto di illuminazione dello svincolo (tavola 11 della perizia di variante, in realtà già disposta con la determinazione dirigenziale n. 23 del 17 marzo 2015), ma anche delle opere di sistemazione dello svincolo, quali l’isola spartitraffico di cui lamenta l’eccessiva ampiezza (tavola 06-A della perizia di variante).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per mancata impugnazione delle determinazioni con le quali sono state approvate la seconda e la terza variante al progetto, che il ricorrente aveva l’onere di impugnare dettagliatamente, formulando per ciascuna degli specifici motivi di ricorso ”.
6.3. Da quanto emerge dalla motivazione del T.a.r. e da quanto dedotto dall’appellante, risulta che l’odierno appellante, dopo aver impugnato la prima variante del progetto originario, ritenuta lesiva dei suoi interessi, non avrebbe poi impugnato le varianti successive.
6.4. Tuttavia, dalla motivazione della sentenza non si evince in maniera convincente la ragione di carattere logico o giuridico per cui la mancata impugnazione della variante successiva a quella impugnata determinerebbe l’inammissibilità del ricorso originariamente proposto e farebbe venire meno l’interesse del ricorrente alla sua decisione.
Sul punto, in riforma alla pronuncia impugnata, va evidenziato che, come regola generale e salvo le peculiarità dei singoli casi, la mancata impugnazione della variante dell’originario provvedimento impugnato non comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’impugnazione proposta da chi vi aveva interesse, a meno che il provvedimento sopravvenuto non elimini il pregiudizio che aveva giustificato l’originario interesse a ricorrere. La giurisprudenza di questo Consiglio afferma, infatti, che l’annullamento pronunciato nei confronti del provvedimento presupposto (quello “variato”) determina la caducazione del provvedimento conseguente (la “variante”) (cfr. per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2015, n. 5663; id., sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 8730, id., sez. V, 11 marzo 2005, n. 1023, relativamente alla “ riconosciuta illegittimità del permesso [di costruire]” che “ travolge l'intero intervento, anche per la parte oggetto di S.C.I.A. in variante, comportando l'invalidità derivata a effetto caducante automatico dei titoli abilitativi che si innestano su quello originario ”, in quanto “ Venuto meno il permesso di costruire, viene anche meno il presupposto di fatto e di diritto delle modifiche successivamente apportate al progetto e non residua, pertanto, alcuna parte legittima del fabbricato che potrebbe continuare a esistere autonomamente ”).
6.5. Ebbene, nella vicenda in esame, in base a quanto efficacemente dedotto dall’interessato e non adeguatamente contestato dall’amministrazione provinciale, le varianti successivamente disposte dall’amministrazione provinciale medesima si innesterebbero sul primo provvedimento di variante (quello impugnato), operando tuttavia modifiche che non farebbero venir meno il pregiudizio subito dal signor ET e, dunque, l’interesse a ricorrere avverso l’impugnata delibera del Consiglio comunale n. 2 del 25 febbraio 2016.
Quest’ultima, peraltro, è stata adottata non già dalla Provincia dell’Aquila, bensì dal Comune di Trasacco, in quanto l’opera di cui trattasi (secondo quanto riportato nelle premesse del provvedimento impugnato) ricade nel territorio del Comune e viene realizzata dalla Provincia in virtù di un’intesa intercorsa tra i due Enti.
7. Accolti i primi due motivi di appello, può procedersi all’esame del terzo motivo, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado, pur da riformare per le motivazioni di cui sopra, non risulta meramente apparente e, dunque, non dà luogo ad un’ipotesi di rimessione al primo Giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
8. Con il terzo motivo di appello, il signor ET ripropone il motivo di impugnazione non deciso in primo grado, con cui si è dedotta l’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Transacco n. 2 del 25 febbraio 2016 per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e violazione di legge emergente sia dalla eliminazione della minima fascia rispetto sia dalla dedotta violazione dell’art. 32 Cost., in ragione della “ scia di incidenti, alcuni dei quali mortali, dei quali si dà parziale conto nella documentazione allegata ”.
8.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
8.2. In punto di diritto, vanno richiamati gli orientamenti consolidati di questo Consiglio di Stato sul sindacato del Giudice amministrativo sulla discrezionalità pura e sulla discrezionalità tecnica.
Relativamente al sindacato sulla discrezionalità amministrativa, si è affermato che: “ nel giudizio innanzi al giudice amministrativo è insindacabile esclusivamente il merito dell'azione amministrativa, ossia le scelte basate su regole non giuridiche di opportunità, convenienza e buona amministrazione. Al contrario la discrezionalità amministrativa, supportata da parametri legislativi nel tempo sperimentati, è presieduta dalle regole di azione del buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), di cui sono oggi corollari i (positivizzati) principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 1, L. n. 241 del 1990). L'esercizio del potere discrezionale deve, dunque, rispettare i suddetti canoni e in questi limiti, e in tale estensione di ambito, il sindacato, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere, è sempre ammesso. ” (Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8324).
Relativamente al sindacato sulla discrezionalità tecnica, si è affermato che: “ in sede di giurisdizione di legittimità, l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela potrà essere sindacato sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche; non sarà, invece, ammissibile alcun sindacato di tipo sostitutivo che vada a sovrapporre a una valutazione connotata da discrezionalità tecnica, implicante l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche...” (Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023 n. 5) .
8.3. In linea generale, la scelta delle modalità con cui razionalizzare e gestire il traffico veicolare si iscrive tra quelle di discrezionalità amministrativa, mentre le modalità “tecniche” in base alle quali vengono realizzate le scelte a tal fine adottate, sono manifestazione di discrezionalità tecnica.
8.4. Nel caso di specie, l’appellante ha criticato entrambi i profili dell’azione amministrativa ovvero sia quelli relativi all’opportunità di realizzare la rotatoria sia quelli relativi alle modalità tecniche di attuazione delle opere in progetto.
8.5. Tuttavia, con riferimento alle censure articolate dalla parte, va osservato quanto segue:
i. quanto al mancato studio circa l’opportunità o meno di costruire una rotonda, va osservato che il provvedimento impugnato è costituito esclusivamente dall’approvazione della variante parziale dello svincolo interessato dalla rotonda. Il difetto di istruttoria lo si sarebbe dovuto far valere impugnando unitamente all’approvazione della variante anche la decisione primigenia di realizzare una rotonda e indirizzando verso quest’ultimo provvedimento la censura di difetto di istruttoria nei termini indicati dalla perizia di parte;
ii. quanto alle modalità realizzative “in variante” dell’originaria rotonda, il provvedimento impugnato a pag. 3 e 4 chiarisce sia la necessità della variante (“ a seguito dei ritrovamenti di manufatti di interesse archeologico ”) sia le ragioni tecniche per cui è stata progettata in tal modo (“ In particolare, la nuova proposta progettuale prevede la sistemazione…etc…. Lo scopo di tale soluzione è quello di permettere il deflusso…etc. );
iii. quanto alla violazione di legge, si tratta di una censura generica rispetto alla quale mancano anche gli elementi di fatto idonei a consentirne l’esame nel merito. Il ricorrente, infatti, non chiarisce quale tipologia di strada sia quella interessata dall’opera e quale fascia di rispetto si applichi al caso di specie. A pagina 15 della perizia vengono indicate le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, ma non si chiarisce quale interesserebbe quella dell’odierno appellante.
Le censure per come articolate non sono dunque idonee ad evidenziare vizi istruttori o di altro tipo da parte dell’amministrazione, il che comporta la reiezione del terzo motivo.
9. In conclusione, dunque, per i motivi suesposti, pur essendo il ricorso di primo grado ammissibile, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., lo stesso deve essere respinto nel merito.
10. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO