Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.