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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/09/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2641 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
- dall'Avv. Francesco Paolo Febbo, difensore e procuratore speciale di parte attrice/opponente;
- dall'Avv. Isolina Silvana Verì, difensore e procuratore speciale di parte convenuta/opposta, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2641 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c. f. ), elettivamente domiciliato in Chieti, Via Parte_1 C.F._1
Benedetto Croce n°3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Febbo, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
attore/ opponente
CONTRO
(c.f. ), difensore di se medesima ex art. 86 Controparte_1 C.F._2
c.p.c., quale iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Pescara, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Pescara, Via Campania n°6
convenuta/opposta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso (iscritto al n°1823/2024 R.G.),
l'Avv. Verì otteneva in data 4/07/2024 dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°804/2024, in forza del quale veniva intimato a il pagamento della Parte_1
somma complessiva di euro 32.527,12, oltre accessori di legge e spese della procedura, a titolo di compenso professionale richiesto per attività di assistenza difensiva, svolta dall'allora ricorrente nell'interesse dell'allora resistente, nei procedimenti appresso indicati :
- proc. iscritto al n. 193/2012 R.G.A.C., su ricorso per sequestro conservativo proposto da nei confronti di , e di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
depositato in data 12.01.2012 e definito con provvedimento di rigetto del 5.7.201 - allegati
1 a e 1 b;
- proc. n. 3696/2012 R.G.C. Trib. PE definito con ordinanza dell'8.08.2012;
- reclamo al Collegio proposto avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo (allegati 2 a, 2 b e 2 c) ;
- proc. iscritto al n. 4886/2012 R.G. definito con sentenza n. 1631/2013, avente ad oggetto il giudizio di merito svolto in esito all'accoglimento del sequestro conservativo di cui al Par giudizio n. 3696/2012 promosso nei confronti di , e Parte_2 Controparte_2 [...]
- allegati 3 a, 3 b e 3 c;
Parte_3
- proc. esecutiva immobiliare iscritta al n. 1/2014 R.G.I. – cui era stata riunita la procedura iscritta al n°47/2019 derivante dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento di quote di beni immobili di proprietà di e in esito Parte_2 Controparte_2 all'accoglimento della domanda di cui al giudizio n. 4686/2012 R.G.C. - allegati. 4 a – 4 g;
- proc. iscritto al n. 1339/2017 R.G.V su ricorso depositato in data 28.06.2017 avanti il
Tribunale di Pescara nei confronti di avente ad oggetto actio interrogatoria Parte_3 per l'accettazione della quota pari ad 1/6 dei beni immobili caduti in successione della madre e sottoposti pro quota a sequestro/pignoramento nella predetta Persona_1
procedura esecutiva n. 1/2014 - allegati 5 a – 5 e;
- proc. iscritto al n° 1496/2018 R.G.A. C. definito con ordinanza del 18.12.2018, su ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.pc. avanti il Tribunale di Pescara nei confronti di
[...]
e per declaratoria di accettazione tacita di eredità e Parte_2 Controparte_2
accrescimento quote ereditarie per rinuncia di altro chiamato - allegati 6 a – 6 f;
- procedura esecutiva immobiliare n. 47 / 2020 R.G. Es. I Trib. PE, promossa in forza della cennata sentenza n. 1631/2013 del Tribunale di Pescara con pignoramento di altra quota di immobili di proprietà di e in esito all'accrescimento Parte_2 Controparte_2
delle quote già sottoposte a sequestro /pignoramento allegati 7 a – 7 k).
2) A seguito di ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposizione, ripercorrendo in fatto i Parte_1
giudizi nei quali era stato assistito dalla ricorrente, deducendo, contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto, di aver corrisposto tutte le somme richieste sia per compenso che per rimborso delle spese anticipate, deducendo inoltre che la maggior parte delle spese pari ad euro 9.076,01 erano state da egli corrisposte come evincibile anche dal piano di riparto
(allegato 12) elaborato dall'Avv. professionista delegata alla vendita e CP_4
nominata custode del compendio pignorato, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Pescara, nell'ambito della PEI n. 1/2014 (cui è stata riunita la PEI n. 47/2020), a riconoscimento della richiesta formulata dal e della documentazione prodotta dallo stesso a suffragio Pt_1
della Nota di Precisazione del Credito, deducendo di essere stato costretto a nominare altro difensore a seguito della rinuncia agli incarichi difensivi del 12/01/2022 da parte della ricorrente per tutti i giudizi patrocinati, deducendo che sempre la ricorrente aveva inviato la nota riepilogativa delle proprie spettanze successivamente (ovverosia dopo il deposito del verbale di trasferimento del 3° ed ultimo lotto dell'immobile oggetto della procedura espropriativa n. 1/2024, avvenuto il 10.07.2023, e dopo che, all'inizio di ottobre 2023, il legale incaricato in quella procedura dal Tribunale aveva elaborato il piano di riparto reso definitivo dal Tribunale di Pescara), lamentando che la ricorrente non aveva mai elaborato un preventivo dei propri compensi per l'attività svolta, nonostante reiterati inviti in tal senso mai riscontrati dalla professionista, deducendo che, con la già richiamata sentenza n.
1631/2013, il Tribunale di Pescara aveva liquidato le spese di giudizio, in favore del in euro 10.919,66 (di cui € 1.919,66 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso), Pt_1
oltre CAP ed IVA come per legge, importo liquidato ai minimi tariffari e comprensiva dei compensi e delle spese del primo grado e del secondo grado del giudizio cautelare, oltreché del giudizio di merito, mentre la ricorrente aveva richiesto il pagamento di un compenso più alto pari ad euro 23.980,00, oltre accessori e spese, deducendo che il piano di riparto redatto dal legale incaricato in quella procedura, dichiarato esecutivo e quindi definitivo dal
Tribunale di Pescara, nell'ambito della PEI n. 1/2014, aveva determinato la liquidazione delle spese del giudizio, in favore del in complessivi euro 20.053,27, di cui euro Pt_1
9.076,01 per spese ed esborsi sostenuti extra precetto del 26.07.2019, e di euro 10.977,26 per onorari così descritti: “… dovute per la fase cautelare – sequestro + fase endoesecutiva ricorso ex art 481 cc;
Fase esecutiva PEI 1/2014 conversione se-questro in pignoramento, ricorso per intervento nella PEI 1/2014 Precetto del 26/07/2019 pi-gnoramento PEI
47/2020, Istanza riunione procedure…”, evidenziando pure che il compenso di euro
10.919,66 per la fase fino alla predetta sentenza n. 1631/2013 e da questa liquidata, era stato già ricompreso nella somma di euro 87.873,02 di cui all'atto di precetto del 26.07.2019 (con interessi) e riportata come tale nel Piano di Riparto in parola (all. 12 piano di riparto), evidenziando infine che i compensi professionali per tutta l'attività giudiziaria, di cui si controverte, espletata in larghissima parte dalla ricorrente e in altra parte dal nuovo legale incaricato dal erano stati riconosciuti e quantificati in sede di Riparto dal Pt_1
Tribunale di Pescara in euro 11.511,66 (€ 10.919,66 più € 592,00 di interessi al 01.08.2019)
e in euro 10.977,26, per un totale di euro 22.488,92. Lamentava quindi che, nonostante quanto dianzi rappresentato, la ricorrente aveva presentato nella prima nota riepilogativa del compenso e delle spese una somma complessiva pari ad euro 28.519,27, in aggiunta ad euro
17.651,80 già incassati. Lamentava inoltre che la suddetta nota, oltre ad essere priva delle
“pezze giustificative” delle spese asseritamente sostenute dall'Avv. Verì e delle quali richiedeva il rimborso, presentava evidenti errori di calcolo, riportando una somma per interessi non dovuta, posto che la sorte capitale non era stata in precedenza mai richiesta, non faceva menzione degli anticipi già versati dal all'Avv. Verì per euro 2.652,40 Pt_1
ed inoltre era generica poiché non riportava specificamente e singolarmente l'attività svolta e prevista dal tariffario, ma soltanto il totale dei compensi richiesti, oltre alle spese.
Lamentava altresì che la nota suddetta era di difficile leggibilità nel suo sviluppo economico, non teneva conto della complessità minima delle controversie, della contenuta importanza e difficoltà delle questioni trattate, oltreché della contumacia delle controparti e della ripetitività delle questioni relative al giudizio cautelare (1^ Fase e Reclamo) e al giudizio di merito, era stata redatta in base ai medi tariffari e ciò in assenza di accordo con il
Cliente ovvero a fronte delle rassicurazioni fornite al Cliente di un compenso al minimo.
Deduceva l'opponente di aver effettuato in favore della ricorrente l'ulteriore pagamento di euro 10.000,00 a mezzo bonifico bancario, da aggiungersi a quanto già corrisposto e di aver svolto un tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo forense a ciò deputato al fine di vedersi riconoscere la congruità degli importi già corrisposti alla professionista, ma inutilmente vedendosi in quella sede richiedere da parte della ricorrente un importo maggiorato.
In diritto, deduceva, con un primo motivo, la inammissibilità della pretesa creditoria avanzata in monitorio dalla ricorrente, unitamente alla mancata redazione di preventivi e/o di note specifiche di compensi e spese, la violazione dell'art. 27, comma 2, del Codice
Deontologico, in relazione all'obbligo di fornire al cliente adeguate informazioni circa gli oneri ipotizzabili ed il prevedibile costo delle prestazioni e sulla durata del processo, la errata applicazione dell'art. 39 del Codice Deontologico. Con secondo motivo deduceva la inammissibilità e/o infondatezza delle avverse pretese, la eccessività ed erroneità della richiesta dei compensi medi di cui alla 2^ Nota, opinata dall'Ordine e liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, in relazione all'attività professionale pre-stata e all'art. 4, comma 3, del
DM del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 recante i Nuovi parametri forensi.
Con terzo motivo deduceva la inammissibilità e/o infondatezza delle avverse pretese, la illegittimità dell'applicazione di parametri medi in relazione alle liquidazioni giudiziali e alla mancanza di accordo sulla loro applicazione. Con il quarto motivo deduceva la inammissibilità e/o infondatezza delle avverse pretese, nonché l'inadempimento della professionista ricorrente agli obblighi contrattuali e legali. In questo senso Pt_1 sollevava eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., dolendosi del fatto che la ricorrente non lo aveva informato in ordine al fatto che il Tribunale di Pescara, nel procedimento iscritto al n°1496/2028 R.G., introdotto su ricorso del non aveva Per_2
ritenuto, a suo dire, in maniera opinabile, di provvedere sulle spese e sui compensi di lite stante l'assenza di difesa dei convenuti;
si doleva del fatto che la ricorrente non aveva redatto e consegnato i preventivi di spesa e compensi e/o note specifiche dei compensi;
si doleva del fatto che la ricorrente non aveva riconsegnato al cliente la documentazione nei tempi e nei modi previsti, si doleva del fatto che la ricorrente non aveva esibito documenti a dimostrazione delle spese anticipate e non aveva considerato gli anticipi di somme fatte dal cliente. Contestava che la ricorrente era incorsa in errore nel proseguire nella procedura esecutiva RGE 1/2014, come rilevato dal Giudice dell'Esecuzione che ha comportato la necessità di attivarne una ulteriore, RGE 47/2020, a distanza di anni e soltanto quando è stato individuato l'errore dal Giudice dell'Esecuzione. Errore consistito nella tardiva proposizione dell'azione confessoria proposta nei confronti della erede non firmataria del contratto preliminare la quale avrebbe dovuto essere proposta prima sin Parte_3 dall'inizio della prima esecuzione. Contestava che nella procedura immobiliare RGE
1/2014 non era stata effettuata tempestivamente la trascrizione dell'acquisto dei beni della defunta da parte di e , seppure Persona_1 Parte_4 Parte_2 evidenziato nella cennata ordinanza del G.E. dell'11.07.2017.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva l'Avv. Verì, deducendo in ordine al primo motivo che l'opponente non aveva mai richiesto dei preventivi e che in ogni caso ella aveva provveduto ad informarlo sui prevedibili costi inerenti lo svolgimento delle procedure, come da mail ripassate tra le parti in giudizio tra il 2012 ed il 2013, deducendo in ordine al secondo dei motivi proposti che le parcelle opinate dal Consiglio dell'Ordine di
Appartenenza non contenevano ripetizioni di voci e degli importi richiesti, deducendo che l'opponente non aveva mai versato somme in contanti, deducendo in ordine al terzo motivo che la liquidazione delle spese legali operata in detta sentenza è relativa alle spese poste a carico dei soccombenti e non rilevano in alcun modo sul rapporto tra avvocato e parte assistita, deducendo in ordine al quarto motivo di non essere incorsa in alcuna ipotesi di inadempimento ai propri obblighi professionali, sia in quanto l'opponente non le aveva richiesto il preventivo, sia in quanto, come detto, lo aveva informato sui singoli passaggi, sia in quanto non v'era stata mai avanzata dall'opponente richiesta di restituzione dei fascicoli. Quanto alla tardiva contestata trascrizione dell'acquisto dei beni nella procedura esecutiva immobiliare n. 1/201, deduceva l'infondatezza dell'assunto difensivo di parte opponente sul rilievo che tale trascrizione, in difetto di denuncia di successione da parte degli eredi, è stata possibile (ed immediatamente eseguita) allorquando con ordinanza emessa in esito al giudizio n. 1496, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato che e Parte_2 [...] avevano tacitamente accettato l'eredità della defunta e CP_2 Persona_1
quindi i diritti reali sul 50% degli immobili sottoposti a sequestro conservativo, replicando che prima di tale ordinanza solo i avrebbero potuto provvedere a tale trascrizione Pt_2 mediante denuncia di successione o altro atto idoneo ai sensi dell'art. 2644 c.c., ma non vi avevano provveduto, come successivamente emerso dalla perizia del CTU. Ribatteva che la procedura esecutiva n. 1/2014 conseguente alla conversione del sequestro conservativo ottenuto sui beni stessi è stata legittimamente e tempestivamente avviata in esito alla conversione del sequestro in pignoramento, benché su quota parte degli stessi non vi fosse continuità ventennale delle trascrizioni come emerso solo ad aprile del 2017 in esito alla perizia del CTU disposta ai fini della vendita, dato che neanche la relazione notarile depositata nel mese di marzo 2014 aveva evidenziato la circostanza che avrebbe potuto comunque essere successivamente modificata dai provvedendo magari ai sensi Pt_2 dell'art. 2648 c.c. Rilevava che la procedura esecutiva n. 47/2020 è stata avviata al fine di porre in vendita i beni per l'intero posto che il sequestro conservativo autorizzato sulla quota di 1/6 dei beni spettante a non si era potuto convertire in pignoramento poiché Parte_3
la sentenza di merito relativa alla procedura cautelare aveva condannato solo Pt_2
e Quindi, nel rimarcare la pretestuosità dell'eccezione di
[...] Controparte_2 inadempimento sollevata, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, invocando in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
4) Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del 12/12/2024, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. invocata da parte opposta e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
5) Ciò posto, va in primo luogo rammentato che le parcelle vidimate (opinate) dall'Ordine professionale di appartenenza costituiscono mero indizio di prova del credito vantato dal professionista. E' stato ritenuto che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine sulla parcella dell'avvocato costituisce una valutazione tecnico – discrezionale che non vincola il giudice, il quale resta libero di determinare il compenso dovuto sulla base dei criteri normativi vigenti e delle risultanze istruttorie del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
n°30342/2022). Né il giudice può limitarsi a recepire acriticamente il contenuto della parcella vidimata, essendo tenuto a svolgere un autonomo apprezzamento sulla congruità del compenso richiesto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n°13444/2019).
6) Vale inoltre osservare che la valutazione giudiziale del compenso effettuata nei procedimenti in cui l'avvocato ha prestato la propria opera non è vincolante per il giudice investito della decisione del compenso, potendo quella valutazione rivestire solo valore orientativo o indiziario ed essere valutata autonomamente, sempre secondo i parametri previsti dai noti D.M. (cfr. pure Cass. Civ., Sez. II, n°39241/2021).
7) Del pari va rilevato nel caso in esame che tra le parti in causa non è ripassato alcun contratto in merito al quantum delle numerose prestazioni professionali svolte (contratto, invero, auspicabile proprio al fine di evitare ogni contestazioni in tal senso, considerati pure il numero dei procedimenti trattati e la estrema farraginosità dei calcoli prospettati, hinc et inde, in ordine ai versamenti effettivamente eseguiti e ricevuti). Sicché, in mancanza di accordo tra le parti sul compenso, la relativa prestazione deve essere determinata in base ai parametri dettati, ratione temporis, dai decreti ministeriali all'epoca vigenti (d.m.
n°140/2012), essendosi svolta e conclusa l'attività professionale nell'ambito di operatività di tale cennato decreto e d. m. n°55/2014 e s.m.i.), valutando segnatamente il valore della causa, la complessità delle questioni giuridiche trattate, la complessità delle questioni giuridiche svolte, nonché del risultato ottenuto.
8) Partendo dal giudizio iscritto al n°193/2012 R.G.C. su ricorso per sequestro conservativo proposto dal nei confronti di ed altri (in tale vicenda il Pt_1 Parte_2 Pt_1 aveva richiesto l'autorizzazione al sequestro conservativo dei diritti nei confronti dei predetti su beni immobili in quella sede descritti sino alla concorrenza del credito vantato pari ad euro 65.000,00 per restituzione di somme versate a titolo di caparra e acconto prezzo previsto dal preliminare di compravendita a causa dell'inadempimento dei predetti), valutata la natura della controversia, valutato il valore della controversia (ex D.M. n°140/2012, scaglione da euro 50.001 ad euro 100.000), valutata anche la contumacia dei resistenti, appare congruo liquidare il compenso nell'importo previsto per i valori minimi previsti per un importo complessivo di euro 3.350,00 (di cui euro 950,00 per fase studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase istruttoria, euro 1.300,00 per fase decisoria), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
9) Riguardo al giudizio iscritto al n°3696/2012 R.G. (su reclamo proposto da a Pt_1
seguito di ordinanza di rigetto emessa nel precedente giudizio) e conclusosi con l'accoglimento da parte del Tribunale di Pescara in composizione collegiale di detto reclamo, appare congruo liquidare il compenso dovuto (valore di scaglione invariato da euro
50.001 ad euro 100.000) in complessivi euro 10.400,00, secondo i valori medi previsti per fase studio (euro 1900), fase introduttiva (euro 1000), fase istruttoria (2000,00), fase decisoria (euro 2600), fase esecutiva immobiliare (euro 2900) in considerazione dell'impegno profuso nella stesura di un ricorso avverso il precedente provvedimento di rigetto e del risultato di tale attività, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
10) Riguardo al giudizio iscritto al n°4886/2012 R.G. definito con sentenza n°1631/2013
(trattasi del giudizio di merito proposto da a seguito di accoglimento del reclamo Pt_1
sequestro di cui al punto precedente), valore di scaglione invariato (ex D.M. n°140/2012, scaglione da euro 50.001 ad euro 100.000), valutata anche la contumacia degli allora convenuti, appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro 4.800,00, valutate tutte le fasi al minimo (euro 950,00 per fase studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase istruttoria, euro 1.300,00 per fase decisoria, euro 1.450,00 per fase esecutiva immobiliare), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
11) Riguardo alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°1/2014 R.G. I, derivante dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento di quote di beni immobili di proprietà dei predetti valutato lo scaglione di valore (euro 52.000,00 a euro Pt_2
260.000, ratione temporis, ex D.M. n°55/2014 e s.m.i - parametri precedenti al 2022)., appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro 1.338,00, applicando i valori minimi per fase introduttiva (pari ad euro 683,00) e fase istruttoria (pari ad euro 655,00, valutato in questo caso la successiva rinuncia della ricorrente professionista al mandato professionale dopo aver espletato le attività ricomprese in tale fase), oltre accessori di legge(iva, cap e r.f.).
12) Quanto al giudizio iscritto al n°1339/2017 R.G.V. ex art. 481 c.c. nei confronti di Pt_3
avente ad oggetto actio interrogatoria per l'accettazione pro quota dell'eredità dei
[...]
beni immobili caduti in successione), tenuto conto del valore della quota caduta in successione e del conseguente valore ricompreso nello scaglione di riferimento (da euro
5.201,00 ad euro 26.000), appare congruo liquidare il compenso dovuto nella misura minima pari ad euro 675,00, oltre accessori di legge.
13) Quanto al giudizio iscritto al n°1496/2018 R.G.A.C., su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nei confronti di e ai fini di ottenere la Parte_2 Controparte_2
declaratoria di accettazione tacita dell'eredità ed ai fini di ottenere l'accrescimento delle quote ereditaria per rinuncia di altro chiamato, valutato lo scaglione di valore (euro
52.000,00 a euro 260.000), ratione temporis, ex D.M. n°55/2014 e s.m.i (parametri calcolati al 2022), valutata la contumacia dei convenuti, appare congruo liquidare complessivi euro
7.052,00, valutati al valore minimo le fasi previste (euro 1.276 per fase studio, euro 814 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase trattazione/istruttoria, euro 2.127,00 per fase decisoria), oltre accessori di legge.
14) Quanto al giudizio iscritto al n° 47/2020 R.G. Es. Imm. (esecuzione promossa in virtù di sentenza n. 1631/2013), valutato lo scaglione di valore (euro 52.000,00 a euro 260.000), ratione temporis, ex D.M. n°55/2014 e s.m.i (parametri calcolati al 2022), appare congruo liquidare complessivi euro 1.208,00, valutate al valore minimo la fase introduttiva (euro
717,00) e la fase istruttoria/trattazione (euro 491,00), oltre accessori di legge.
15) Ne deriva quindi in punto di accertamento e di relativa liquidazione che alla ricorrente spettano a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore del convenuto resistente complessivi euro 28.823,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
16) Il riconoscimento nel giudizio di merito di un minore importo rispetto a quello richiesto in fase monitoria comporta, di per sé, la revoca del decreto d'ingiunzione.
17) Questione controversa riguarda la determinazione di quanto effettivamente versato dal resistente e ricevuto dalla ricorrente.
18) Al riguardo ha versato con l'allegato n°17 documentazione attestante il versamento Pt_1
di somme, unitamente alle distinte di versamento in alcuni casi unitamente alle fatture emesse. Ciò nondimeno, a fronte delle reciproche contestazioni tra le parti sul punto, vista la estrema farraginosità della ricostruzione di tali calcoli, non appare possibile tener conto degli importi versati in contanti dal resistente a titolo di spese e di compenso, bensì solo di quanto emerge in maniera certa ed incontrovertibile dalla proposta di progetto di distribuzione del 24/11/2023 redatto dal professionista delegato e custode giudiziario (vedi allegato n°12 di parte opponente), in cui sono stati riconosciuti in quella procedura al nella spiegata qualità di creditore privilegiato, complessivi euro 20.053,27, di cui Pt_1
euro 9.076,01, quali spese sostenute ed esborsi ed euro 10.977,26, quale onorario comprensivo degli accessori di legge. A tale importo deve aggiungersi il bonifico di euro
10.000,00 versato a titolo di compenso che non appare oggetto di contestazione.
19) Ne consegue accertato che il ha versato al professionista incaricato a titolo di Pt_1 compenso l'importo complessivo di euro 20.977,26 (dato dalla sommatoria di euro 10.000 ad euro 10.977,26) e che, a fronte del maggior credito vantato dalla ricorrente è tenuto a corrispondere a quest'ultima l'importo di euro 7.845,74 (derivante dalla differenza tra il credito liquidato – euro 28.823,00 - e quello versato – euro 20.977,26 - come sub judice accertato), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
20) I plurimi motivi di opposizione proposti dal (tra cui la redazione di una notula Pt_1
riepilogativa affetta da errori di calcolo e generica o in quanto riportante valori medi di cui ai D.M. sopra cennati, ovvero la mancata redazione di un preventivo, la mancata restituzione della documentazione richiesta, ), non paiono elidere in radice l'an della pretesa alla corresponsione della maggior somma. Né peraltro quegli stessi motivi proposti appaiono poter essere utilmente spesi ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. sollevata.
21) Invero, quanto alla mancata redazione di un preventivo, non risultano per tabulas margini probatori a sostegno di una tale richiesta formale da parte dello stesso convenuto. Né restano comprovati gli elementi di una responsabilità professionale della ricorrente, essendo del tutto sfumati i contorni di una eventuale perdita di chance subita dal a causa ed in Pt_1
conseguenza di asserite negligenze compiute dalla suddetta professionista (erronea prosecuzione della procedura esecutiva RGE 1/2024, errore consistito nella proposizione dell'azione confessoria nei confronti dell'erede non firmataria del contratto, l'intempestiva trascrizione dell'acquisto dei beni della de cuius delle predetti controparti . Occorre Pt_2
infatti ulteriormente precisare che la verifica della sussistenza di un danno deve necessariamente implicare una valutazione prognostica in ordine al possibile esito del giudizio in caso di svolgimento dell'attività professionale secondo i criteri di cui all'art.1176 co. II c.c. Infatti, in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In buona sostanza, si tratta di applicare la regola codificata dalla Cassazione in un arresto risalente, ma sempre condivisibile, secondo cui
“l'avvocato, nell'espletamento dell'attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e pertanto sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza della causa (artt.40 e 41
c.p.) esso non è stato raggiunto per sua negligenza (Cass. Civ. n°6967 del 27.03.2006).
Posto che il danno non è predicabile in re ipsa, vale infine rammentare, ai fini della valutazione del nesso eziologico, che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condanna del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ., Sez. III, n°2638/2013).
22) Le spese del giudizio vengono liquidati (secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000, valori minimi per ciascuna fase, avuto precipuo riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I° cennato decreto) come in dispositivo e, stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, vengono compensati tra le parti alla metà, con conseguente condanna del resistente della restante parte valutata la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 7.845,74, oltre accessori di legge (iva, cap. e r.f.), a titolo di compenso residuo per l'attività professionale svolta;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese del giudizio alla metà ;
- condanna parte convenuta resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle residue spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 1 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
- dall'Avv. Francesco Paolo Febbo, difensore e procuratore speciale di parte attrice/opponente;
- dall'Avv. Isolina Silvana Verì, difensore e procuratore speciale di parte convenuta/opposta, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2641 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c. f. ), elettivamente domiciliato in Chieti, Via Parte_1 C.F._1
Benedetto Croce n°3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Febbo, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo
attore/ opponente
CONTRO
(c.f. ), difensore di se medesima ex art. 86 Controparte_1 C.F._2
c.p.c., quale iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Pescara, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Pescara, Via Campania n°6
convenuta/opposta
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso (iscritto al n°1823/2024 R.G.),
l'Avv. Verì otteneva in data 4/07/2024 dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°804/2024, in forza del quale veniva intimato a il pagamento della Parte_1
somma complessiva di euro 32.527,12, oltre accessori di legge e spese della procedura, a titolo di compenso professionale richiesto per attività di assistenza difensiva, svolta dall'allora ricorrente nell'interesse dell'allora resistente, nei procedimenti appresso indicati :
- proc. iscritto al n. 193/2012 R.G.A.C., su ricorso per sequestro conservativo proposto da nei confronti di , e di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
depositato in data 12.01.2012 e definito con provvedimento di rigetto del 5.7.201 - allegati
1 a e 1 b;
- proc. n. 3696/2012 R.G.C. Trib. PE definito con ordinanza dell'8.08.2012;
- reclamo al Collegio proposto avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo (allegati 2 a, 2 b e 2 c) ;
- proc. iscritto al n. 4886/2012 R.G. definito con sentenza n. 1631/2013, avente ad oggetto il giudizio di merito svolto in esito all'accoglimento del sequestro conservativo di cui al Par giudizio n. 3696/2012 promosso nei confronti di , e Parte_2 Controparte_2 [...]
- allegati 3 a, 3 b e 3 c;
Parte_3
- proc. esecutiva immobiliare iscritta al n. 1/2014 R.G.I. – cui era stata riunita la procedura iscritta al n°47/2019 derivante dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento di quote di beni immobili di proprietà di e in esito Parte_2 Controparte_2 all'accoglimento della domanda di cui al giudizio n. 4686/2012 R.G.C. - allegati. 4 a – 4 g;
- proc. iscritto al n. 1339/2017 R.G.V su ricorso depositato in data 28.06.2017 avanti il
Tribunale di Pescara nei confronti di avente ad oggetto actio interrogatoria Parte_3 per l'accettazione della quota pari ad 1/6 dei beni immobili caduti in successione della madre e sottoposti pro quota a sequestro/pignoramento nella predetta Persona_1
procedura esecutiva n. 1/2014 - allegati 5 a – 5 e;
- proc. iscritto al n° 1496/2018 R.G.A. C. definito con ordinanza del 18.12.2018, su ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.pc. avanti il Tribunale di Pescara nei confronti di
[...]
e per declaratoria di accettazione tacita di eredità e Parte_2 Controparte_2
accrescimento quote ereditarie per rinuncia di altro chiamato - allegati 6 a – 6 f;
- procedura esecutiva immobiliare n. 47 / 2020 R.G. Es. I Trib. PE, promossa in forza della cennata sentenza n. 1631/2013 del Tribunale di Pescara con pignoramento di altra quota di immobili di proprietà di e in esito all'accrescimento Parte_2 Controparte_2
delle quote già sottoposte a sequestro /pignoramento allegati 7 a – 7 k).
2) A seguito di ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, proponeva opposizione, ripercorrendo in fatto i Parte_1
giudizi nei quali era stato assistito dalla ricorrente, deducendo, contrariamente a quanto da quest'ultima sostenuto, di aver corrisposto tutte le somme richieste sia per compenso che per rimborso delle spese anticipate, deducendo inoltre che la maggior parte delle spese pari ad euro 9.076,01 erano state da egli corrisposte come evincibile anche dal piano di riparto
(allegato 12) elaborato dall'Avv. professionista delegata alla vendita e CP_4
nominata custode del compendio pignorato, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Pescara, nell'ambito della PEI n. 1/2014 (cui è stata riunita la PEI n. 47/2020), a riconoscimento della richiesta formulata dal e della documentazione prodotta dallo stesso a suffragio Pt_1
della Nota di Precisazione del Credito, deducendo di essere stato costretto a nominare altro difensore a seguito della rinuncia agli incarichi difensivi del 12/01/2022 da parte della ricorrente per tutti i giudizi patrocinati, deducendo che sempre la ricorrente aveva inviato la nota riepilogativa delle proprie spettanze successivamente (ovverosia dopo il deposito del verbale di trasferimento del 3° ed ultimo lotto dell'immobile oggetto della procedura espropriativa n. 1/2024, avvenuto il 10.07.2023, e dopo che, all'inizio di ottobre 2023, il legale incaricato in quella procedura dal Tribunale aveva elaborato il piano di riparto reso definitivo dal Tribunale di Pescara), lamentando che la ricorrente non aveva mai elaborato un preventivo dei propri compensi per l'attività svolta, nonostante reiterati inviti in tal senso mai riscontrati dalla professionista, deducendo che, con la già richiamata sentenza n.
1631/2013, il Tribunale di Pescara aveva liquidato le spese di giudizio, in favore del in euro 10.919,66 (di cui € 1.919,66 per esborsi ed € 9.000,00 per compenso), Pt_1
oltre CAP ed IVA come per legge, importo liquidato ai minimi tariffari e comprensiva dei compensi e delle spese del primo grado e del secondo grado del giudizio cautelare, oltreché del giudizio di merito, mentre la ricorrente aveva richiesto il pagamento di un compenso più alto pari ad euro 23.980,00, oltre accessori e spese, deducendo che il piano di riparto redatto dal legale incaricato in quella procedura, dichiarato esecutivo e quindi definitivo dal
Tribunale di Pescara, nell'ambito della PEI n. 1/2014, aveva determinato la liquidazione delle spese del giudizio, in favore del in complessivi euro 20.053,27, di cui euro Pt_1
9.076,01 per spese ed esborsi sostenuti extra precetto del 26.07.2019, e di euro 10.977,26 per onorari così descritti: “… dovute per la fase cautelare – sequestro + fase endoesecutiva ricorso ex art 481 cc;
Fase esecutiva PEI 1/2014 conversione se-questro in pignoramento, ricorso per intervento nella PEI 1/2014 Precetto del 26/07/2019 pi-gnoramento PEI
47/2020, Istanza riunione procedure…”, evidenziando pure che il compenso di euro
10.919,66 per la fase fino alla predetta sentenza n. 1631/2013 e da questa liquidata, era stato già ricompreso nella somma di euro 87.873,02 di cui all'atto di precetto del 26.07.2019 (con interessi) e riportata come tale nel Piano di Riparto in parola (all. 12 piano di riparto), evidenziando infine che i compensi professionali per tutta l'attività giudiziaria, di cui si controverte, espletata in larghissima parte dalla ricorrente e in altra parte dal nuovo legale incaricato dal erano stati riconosciuti e quantificati in sede di Riparto dal Pt_1
Tribunale di Pescara in euro 11.511,66 (€ 10.919,66 più € 592,00 di interessi al 01.08.2019)
e in euro 10.977,26, per un totale di euro 22.488,92. Lamentava quindi che, nonostante quanto dianzi rappresentato, la ricorrente aveva presentato nella prima nota riepilogativa del compenso e delle spese una somma complessiva pari ad euro 28.519,27, in aggiunta ad euro
17.651,80 già incassati. Lamentava inoltre che la suddetta nota, oltre ad essere priva delle
“pezze giustificative” delle spese asseritamente sostenute dall'Avv. Verì e delle quali richiedeva il rimborso, presentava evidenti errori di calcolo, riportando una somma per interessi non dovuta, posto che la sorte capitale non era stata in precedenza mai richiesta, non faceva menzione degli anticipi già versati dal all'Avv. Verì per euro 2.652,40 Pt_1
ed inoltre era generica poiché non riportava specificamente e singolarmente l'attività svolta e prevista dal tariffario, ma soltanto il totale dei compensi richiesti, oltre alle spese.
Lamentava altresì che la nota suddetta era di difficile leggibilità nel suo sviluppo economico, non teneva conto della complessità minima delle controversie, della contenuta importanza e difficoltà delle questioni trattate, oltreché della contumacia delle controparti e della ripetitività delle questioni relative al giudizio cautelare (1^ Fase e Reclamo) e al giudizio di merito, era stata redatta in base ai medi tariffari e ciò in assenza di accordo con il
Cliente ovvero a fronte delle rassicurazioni fornite al Cliente di un compenso al minimo.
Deduceva l'opponente di aver effettuato in favore della ricorrente l'ulteriore pagamento di euro 10.000,00 a mezzo bonifico bancario, da aggiungersi a quanto già corrisposto e di aver svolto un tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo forense a ciò deputato al fine di vedersi riconoscere la congruità degli importi già corrisposti alla professionista, ma inutilmente vedendosi in quella sede richiedere da parte della ricorrente un importo maggiorato.
In diritto, deduceva, con un primo motivo, la inammissibilità della pretesa creditoria avanzata in monitorio dalla ricorrente, unitamente alla mancata redazione di preventivi e/o di note specifiche di compensi e spese, la violazione dell'art. 27, comma 2, del Codice
Deontologico, in relazione all'obbligo di fornire al cliente adeguate informazioni circa gli oneri ipotizzabili ed il prevedibile costo delle prestazioni e sulla durata del processo, la errata applicazione dell'art. 39 del Codice Deontologico. Con secondo motivo deduceva la inammissibilità e/o infondatezza delle avverse pretese, la eccessività ed erroneità della richiesta dei compensi medi di cui alla 2^ Nota, opinata dall'Ordine e liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, in relazione all'attività professionale pre-stata e all'art. 4, comma 3, del
DM del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 recante i Nuovi parametri forensi.
Con terzo motivo deduceva la inammissibilità e/o infondatezza delle avverse pretese, la illegittimità dell'applicazione di parametri medi in relazione alle liquidazioni giudiziali e alla mancanza di accordo sulla loro applicazione. Con il quarto motivo deduceva la inammissibilità e/o infondatezza delle avverse pretese, nonché l'inadempimento della professionista ricorrente agli obblighi contrattuali e legali. In questo senso Pt_1 sollevava eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., dolendosi del fatto che la ricorrente non lo aveva informato in ordine al fatto che il Tribunale di Pescara, nel procedimento iscritto al n°1496/2028 R.G., introdotto su ricorso del non aveva Per_2
ritenuto, a suo dire, in maniera opinabile, di provvedere sulle spese e sui compensi di lite stante l'assenza di difesa dei convenuti;
si doleva del fatto che la ricorrente non aveva redatto e consegnato i preventivi di spesa e compensi e/o note specifiche dei compensi;
si doleva del fatto che la ricorrente non aveva riconsegnato al cliente la documentazione nei tempi e nei modi previsti, si doleva del fatto che la ricorrente non aveva esibito documenti a dimostrazione delle spese anticipate e non aveva considerato gli anticipi di somme fatte dal cliente. Contestava che la ricorrente era incorsa in errore nel proseguire nella procedura esecutiva RGE 1/2014, come rilevato dal Giudice dell'Esecuzione che ha comportato la necessità di attivarne una ulteriore, RGE 47/2020, a distanza di anni e soltanto quando è stato individuato l'errore dal Giudice dell'Esecuzione. Errore consistito nella tardiva proposizione dell'azione confessoria proposta nei confronti della erede non firmataria del contratto preliminare la quale avrebbe dovuto essere proposta prima sin Parte_3 dall'inizio della prima esecuzione. Contestava che nella procedura immobiliare RGE
1/2014 non era stata effettuata tempestivamente la trascrizione dell'acquisto dei beni della defunta da parte di e , seppure Persona_1 Parte_4 Parte_2 evidenziato nella cennata ordinanza del G.E. dell'11.07.2017.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva l'Avv. Verì, deducendo in ordine al primo motivo che l'opponente non aveva mai richiesto dei preventivi e che in ogni caso ella aveva provveduto ad informarlo sui prevedibili costi inerenti lo svolgimento delle procedure, come da mail ripassate tra le parti in giudizio tra il 2012 ed il 2013, deducendo in ordine al secondo dei motivi proposti che le parcelle opinate dal Consiglio dell'Ordine di
Appartenenza non contenevano ripetizioni di voci e degli importi richiesti, deducendo che l'opponente non aveva mai versato somme in contanti, deducendo in ordine al terzo motivo che la liquidazione delle spese legali operata in detta sentenza è relativa alle spese poste a carico dei soccombenti e non rilevano in alcun modo sul rapporto tra avvocato e parte assistita, deducendo in ordine al quarto motivo di non essere incorsa in alcuna ipotesi di inadempimento ai propri obblighi professionali, sia in quanto l'opponente non le aveva richiesto il preventivo, sia in quanto, come detto, lo aveva informato sui singoli passaggi, sia in quanto non v'era stata mai avanzata dall'opponente richiesta di restituzione dei fascicoli. Quanto alla tardiva contestata trascrizione dell'acquisto dei beni nella procedura esecutiva immobiliare n. 1/201, deduceva l'infondatezza dell'assunto difensivo di parte opponente sul rilievo che tale trascrizione, in difetto di denuncia di successione da parte degli eredi, è stata possibile (ed immediatamente eseguita) allorquando con ordinanza emessa in esito al giudizio n. 1496, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato che e Parte_2 [...] avevano tacitamente accettato l'eredità della defunta e CP_2 Persona_1
quindi i diritti reali sul 50% degli immobili sottoposti a sequestro conservativo, replicando che prima di tale ordinanza solo i avrebbero potuto provvedere a tale trascrizione Pt_2 mediante denuncia di successione o altro atto idoneo ai sensi dell'art. 2644 c.c., ma non vi avevano provveduto, come successivamente emerso dalla perizia del CTU. Ribatteva che la procedura esecutiva n. 1/2014 conseguente alla conversione del sequestro conservativo ottenuto sui beni stessi è stata legittimamente e tempestivamente avviata in esito alla conversione del sequestro in pignoramento, benché su quota parte degli stessi non vi fosse continuità ventennale delle trascrizioni come emerso solo ad aprile del 2017 in esito alla perizia del CTU disposta ai fini della vendita, dato che neanche la relazione notarile depositata nel mese di marzo 2014 aveva evidenziato la circostanza che avrebbe potuto comunque essere successivamente modificata dai provvedendo magari ai sensi Pt_2 dell'art. 2648 c.c. Rilevava che la procedura esecutiva n. 47/2020 è stata avviata al fine di porre in vendita i beni per l'intero posto che il sequestro conservativo autorizzato sulla quota di 1/6 dei beni spettante a non si era potuto convertire in pignoramento poiché Parte_3
la sentenza di merito relativa alla procedura cautelare aveva condannato solo Pt_2
e Quindi, nel rimarcare la pretestuosità dell'eccezione di
[...] Controparte_2 inadempimento sollevata, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, invocando in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
4) Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti del 12/12/2024, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. invocata da parte opposta e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
5) Ciò posto, va in primo luogo rammentato che le parcelle vidimate (opinate) dall'Ordine professionale di appartenenza costituiscono mero indizio di prova del credito vantato dal professionista. E' stato ritenuto che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine sulla parcella dell'avvocato costituisce una valutazione tecnico – discrezionale che non vincola il giudice, il quale resta libero di determinare il compenso dovuto sulla base dei criteri normativi vigenti e delle risultanze istruttorie del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
n°30342/2022). Né il giudice può limitarsi a recepire acriticamente il contenuto della parcella vidimata, essendo tenuto a svolgere un autonomo apprezzamento sulla congruità del compenso richiesto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n°13444/2019).
6) Vale inoltre osservare che la valutazione giudiziale del compenso effettuata nei procedimenti in cui l'avvocato ha prestato la propria opera non è vincolante per il giudice investito della decisione del compenso, potendo quella valutazione rivestire solo valore orientativo o indiziario ed essere valutata autonomamente, sempre secondo i parametri previsti dai noti D.M. (cfr. pure Cass. Civ., Sez. II, n°39241/2021).
7) Del pari va rilevato nel caso in esame che tra le parti in causa non è ripassato alcun contratto in merito al quantum delle numerose prestazioni professionali svolte (contratto, invero, auspicabile proprio al fine di evitare ogni contestazioni in tal senso, considerati pure il numero dei procedimenti trattati e la estrema farraginosità dei calcoli prospettati, hinc et inde, in ordine ai versamenti effettivamente eseguiti e ricevuti). Sicché, in mancanza di accordo tra le parti sul compenso, la relativa prestazione deve essere determinata in base ai parametri dettati, ratione temporis, dai decreti ministeriali all'epoca vigenti (d.m.
n°140/2012), essendosi svolta e conclusa l'attività professionale nell'ambito di operatività di tale cennato decreto e d. m. n°55/2014 e s.m.i.), valutando segnatamente il valore della causa, la complessità delle questioni giuridiche trattate, la complessità delle questioni giuridiche svolte, nonché del risultato ottenuto.
8) Partendo dal giudizio iscritto al n°193/2012 R.G.C. su ricorso per sequestro conservativo proposto dal nei confronti di ed altri (in tale vicenda il Pt_1 Parte_2 Pt_1 aveva richiesto l'autorizzazione al sequestro conservativo dei diritti nei confronti dei predetti su beni immobili in quella sede descritti sino alla concorrenza del credito vantato pari ad euro 65.000,00 per restituzione di somme versate a titolo di caparra e acconto prezzo previsto dal preliminare di compravendita a causa dell'inadempimento dei predetti), valutata la natura della controversia, valutato il valore della controversia (ex D.M. n°140/2012, scaglione da euro 50.001 ad euro 100.000), valutata anche la contumacia dei resistenti, appare congruo liquidare il compenso nell'importo previsto per i valori minimi previsti per un importo complessivo di euro 3.350,00 (di cui euro 950,00 per fase studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase istruttoria, euro 1.300,00 per fase decisoria), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
9) Riguardo al giudizio iscritto al n°3696/2012 R.G. (su reclamo proposto da a Pt_1
seguito di ordinanza di rigetto emessa nel precedente giudizio) e conclusosi con l'accoglimento da parte del Tribunale di Pescara in composizione collegiale di detto reclamo, appare congruo liquidare il compenso dovuto (valore di scaglione invariato da euro
50.001 ad euro 100.000) in complessivi euro 10.400,00, secondo i valori medi previsti per fase studio (euro 1900), fase introduttiva (euro 1000), fase istruttoria (2000,00), fase decisoria (euro 2600), fase esecutiva immobiliare (euro 2900) in considerazione dell'impegno profuso nella stesura di un ricorso avverso il precedente provvedimento di rigetto e del risultato di tale attività, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
10) Riguardo al giudizio iscritto al n°4886/2012 R.G. definito con sentenza n°1631/2013
(trattasi del giudizio di merito proposto da a seguito di accoglimento del reclamo Pt_1
sequestro di cui al punto precedente), valore di scaglione invariato (ex D.M. n°140/2012, scaglione da euro 50.001 ad euro 100.000), valutata anche la contumacia degli allora convenuti, appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro 4.800,00, valutate tutte le fasi al minimo (euro 950,00 per fase studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase istruttoria, euro 1.300,00 per fase decisoria, euro 1.450,00 per fase esecutiva immobiliare), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
11) Riguardo alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°1/2014 R.G. I, derivante dalla conversione del sequestro conservativo in pignoramento di quote di beni immobili di proprietà dei predetti valutato lo scaglione di valore (euro 52.000,00 a euro Pt_2
260.000, ratione temporis, ex D.M. n°55/2014 e s.m.i - parametri precedenti al 2022)., appare congruo liquidare l'importo complessivo di euro 1.338,00, applicando i valori minimi per fase introduttiva (pari ad euro 683,00) e fase istruttoria (pari ad euro 655,00, valutato in questo caso la successiva rinuncia della ricorrente professionista al mandato professionale dopo aver espletato le attività ricomprese in tale fase), oltre accessori di legge(iva, cap e r.f.).
12) Quanto al giudizio iscritto al n°1339/2017 R.G.V. ex art. 481 c.c. nei confronti di Pt_3
avente ad oggetto actio interrogatoria per l'accettazione pro quota dell'eredità dei
[...]
beni immobili caduti in successione), tenuto conto del valore della quota caduta in successione e del conseguente valore ricompreso nello scaglione di riferimento (da euro
5.201,00 ad euro 26.000), appare congruo liquidare il compenso dovuto nella misura minima pari ad euro 675,00, oltre accessori di legge.
13) Quanto al giudizio iscritto al n°1496/2018 R.G.A.C., su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nei confronti di e ai fini di ottenere la Parte_2 Controparte_2
declaratoria di accettazione tacita dell'eredità ed ai fini di ottenere l'accrescimento delle quote ereditaria per rinuncia di altro chiamato, valutato lo scaglione di valore (euro
52.000,00 a euro 260.000), ratione temporis, ex D.M. n°55/2014 e s.m.i (parametri calcolati al 2022), valutata la contumacia dei convenuti, appare congruo liquidare complessivi euro
7.052,00, valutati al valore minimo le fasi previste (euro 1.276 per fase studio, euro 814 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase trattazione/istruttoria, euro 2.127,00 per fase decisoria), oltre accessori di legge.
14) Quanto al giudizio iscritto al n° 47/2020 R.G. Es. Imm. (esecuzione promossa in virtù di sentenza n. 1631/2013), valutato lo scaglione di valore (euro 52.000,00 a euro 260.000), ratione temporis, ex D.M. n°55/2014 e s.m.i (parametri calcolati al 2022), appare congruo liquidare complessivi euro 1.208,00, valutate al valore minimo la fase introduttiva (euro
717,00) e la fase istruttoria/trattazione (euro 491,00), oltre accessori di legge.
15) Ne deriva quindi in punto di accertamento e di relativa liquidazione che alla ricorrente spettano a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore del convenuto resistente complessivi euro 28.823,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
16) Il riconoscimento nel giudizio di merito di un minore importo rispetto a quello richiesto in fase monitoria comporta, di per sé, la revoca del decreto d'ingiunzione.
17) Questione controversa riguarda la determinazione di quanto effettivamente versato dal resistente e ricevuto dalla ricorrente.
18) Al riguardo ha versato con l'allegato n°17 documentazione attestante il versamento Pt_1
di somme, unitamente alle distinte di versamento in alcuni casi unitamente alle fatture emesse. Ciò nondimeno, a fronte delle reciproche contestazioni tra le parti sul punto, vista la estrema farraginosità della ricostruzione di tali calcoli, non appare possibile tener conto degli importi versati in contanti dal resistente a titolo di spese e di compenso, bensì solo di quanto emerge in maniera certa ed incontrovertibile dalla proposta di progetto di distribuzione del 24/11/2023 redatto dal professionista delegato e custode giudiziario (vedi allegato n°12 di parte opponente), in cui sono stati riconosciuti in quella procedura al nella spiegata qualità di creditore privilegiato, complessivi euro 20.053,27, di cui Pt_1
euro 9.076,01, quali spese sostenute ed esborsi ed euro 10.977,26, quale onorario comprensivo degli accessori di legge. A tale importo deve aggiungersi il bonifico di euro
10.000,00 versato a titolo di compenso che non appare oggetto di contestazione.
19) Ne consegue accertato che il ha versato al professionista incaricato a titolo di Pt_1 compenso l'importo complessivo di euro 20.977,26 (dato dalla sommatoria di euro 10.000 ad euro 10.977,26) e che, a fronte del maggior credito vantato dalla ricorrente è tenuto a corrispondere a quest'ultima l'importo di euro 7.845,74 (derivante dalla differenza tra il credito liquidato – euro 28.823,00 - e quello versato – euro 20.977,26 - come sub judice accertato), oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
20) I plurimi motivi di opposizione proposti dal (tra cui la redazione di una notula Pt_1
riepilogativa affetta da errori di calcolo e generica o in quanto riportante valori medi di cui ai D.M. sopra cennati, ovvero la mancata redazione di un preventivo, la mancata restituzione della documentazione richiesta, ), non paiono elidere in radice l'an della pretesa alla corresponsione della maggior somma. Né peraltro quegli stessi motivi proposti appaiono poter essere utilmente spesi ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. sollevata.
21) Invero, quanto alla mancata redazione di un preventivo, non risultano per tabulas margini probatori a sostegno di una tale richiesta formale da parte dello stesso convenuto. Né restano comprovati gli elementi di una responsabilità professionale della ricorrente, essendo del tutto sfumati i contorni di una eventuale perdita di chance subita dal a causa ed in Pt_1
conseguenza di asserite negligenze compiute dalla suddetta professionista (erronea prosecuzione della procedura esecutiva RGE 1/2024, errore consistito nella proposizione dell'azione confessoria nei confronti dell'erede non firmataria del contratto, l'intempestiva trascrizione dell'acquisto dei beni della de cuius delle predetti controparti . Occorre Pt_2
infatti ulteriormente precisare che la verifica della sussistenza di un danno deve necessariamente implicare una valutazione prognostica in ordine al possibile esito del giudizio in caso di svolgimento dell'attività professionale secondo i criteri di cui all'art.1176 co. II c.c. Infatti, in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In buona sostanza, si tratta di applicare la regola codificata dalla Cassazione in un arresto risalente, ma sempre condivisibile, secondo cui
“l'avvocato, nell'espletamento dell'attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e pertanto sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza della causa (artt.40 e 41
c.p.) esso non è stato raggiunto per sua negligenza (Cass. Civ. n°6967 del 27.03.2006).
Posto che il danno non è predicabile in re ipsa, vale infine rammentare, ai fini della valutazione del nesso eziologico, che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condanna del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ., Sez. III, n°2638/2013).
22) Le spese del giudizio vengono liquidati (secondo D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000, valori minimi per ciascuna fase, avuto precipuo riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I° cennato decreto) come in dispositivo e, stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, vengono compensati tra le parti alla metà, con conseguente condanna del resistente della restante parte valutata la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto d'ingiunzione opposto;
- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 7.845,74, oltre accessori di legge (iva, cap. e r.f.), a titolo di compenso residuo per l'attività professionale svolta;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese del giudizio alla metà ;
- condanna parte convenuta resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle residue spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 1 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi