Art. 1. 1. Dopo l' articolo 172 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). - Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi".
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell' art. 327 del codice della navigazione :
"Art. 327 (Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore). - Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente".
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"Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). - Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi".
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell' art. 327 del codice della navigazione :
"Art. 327 (Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso armatore). - Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.
Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente".
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