Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2187/2025 promossa da
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Forbice, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. ; Controparte_2
-resistente-
Avente ad oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente di scuola secondaria di II grado (posto sostegno psicofisico) e di avere prestato servizio in virtù
di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) ACCOGLIERE il suesteso ricorso per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto: 2) disapplicare al caso di specie la normativa sopra richiamata ostativa dei diritti del lavoratore, in
1
l'Amministrazione resistente, a costituire in favore di parte ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un valore corrispondente a quello perduto per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023-2024, 2024-2025, pari a 2.000,00
(duemilaeuro, euro 500 per ciascuna delle annualità scolastiche considerate), ovvero a quella diversa somma statuita ex lege, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito al soddisfo;
4) IN VIA SUBORDINATA, CONDANNARE l'Amministrazione resistente, al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente pari alla somma di € 2.000,00 (duemilaeuro, ovvero euro 500,00 - cinquecento - per ogni anno scolastico, segnatamente per gli aa.ss. 2020/2021,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) ovvero a quella diversa somma statuita in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito al soddisfo;
3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali e Cassa forense”.
A fondamento delle spiegate domande precisava che per gli anni scolastici summenzionati non aveva usufruito dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, c.d. “Carta elettronica del docente”, riconosciuta ai soli docenti a tempo indeterminato e che nonostante l'invio di apposita diffida, finalizzata a richiederne il riconoscimento, il , odierno CP_1
resistente, non aveva dato nessun riscontro in merito.
Adduceva di avere diritto al riconoscimento del predetto beneficio economico, contestando, a sostegno della propria domanda, la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola
2006-2009, nonché la violazione degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamava il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842/2022 aveva dichiarato illegittimo il D.P.C.M.
32313/2015, disponendone l'annullamento nella parte in cui si prevedeva l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione.
Richiamava, altresì, tra gli altri, l'ordinanza del 18 maggio 2022 della VI Sezione della Corte di Giustizia
Europea, secondo cui limitare il bonus de quo ai soli docenti di ruolo contrasterebbe con il principio di non discriminazione, disciplinato dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Evidenziava, pertanto, che l'obbligo di formazione costituisce un diritto-dovere di tutto il personale docente, per cui il , così come il legislatore, non può concedere il bonus docente al solo personale CP_1 assunto a tempo indeterminato.
2 1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 8 maggio 2025, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale formulava le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove Controparte_1 infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge.
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti, avanzata tra l'altro genericamente dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1
resistente, tenuto conto degli anni scolastici in relazione ai quali è stato richiesto il beneficio oggetto del giudizio (aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) e della diffida inoltrata tramite pec in data 15 settembre 2024, seguita dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto in data 5.3.2025 (cfr. diffida fascicolo di parte ricorrente).
2.2 Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. e da ultimo nella sentenza n. 5675/2024 resa il 17 dicembre
2024 nella causa iscritta al n. 10224/2024 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
3 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
NorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
4 determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…». (…)
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, Persona_3
punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle
5 norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
2.3 Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione. Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
2.4 Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e alla memoria di costituzione e risposta risulta che la ricorrente ha espletato servizio negli anni scolastici 2020/2021 e dal 2022/2023 al
2024/2025 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio
6 dello stesso – fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 e più precisamente nell'a.s. 2020/2021 ha prestato servizio dal 9 novembre 2020 al 30 giugno 2021 presso l'ISIS “Marconi-Mangano” di
Catania, nell'a.s. 2022/2023 ha prestato servizio dal 5 settembre 2022 al 30 giugno 2023 presso l'ISIS
“Duca degli Abruzzi- Politecnico del Mare” di Catania, nell'a.s. 2023/2024 ha prestato servizio dall'1 settembre 2023 al 30 giugno 2024 presso l'ISIS “Duca degli Abruzzi- Politecnico del Mare” di
Catania e nell'a.s. 2024/2025 ha ricevuto incarico dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025 presso l'ISIS “Duca degli Abruzzi- Politecnico del Mare” di Catania (cfr. contratti fascicolo parte ricorrente e stato matricolare fascicolo parte resistente).
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti di ruolo e precari.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.5 Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti in ogni anno scolastico indicato e documentato - nella specie negli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 - e dunque per complessivi € 2.000,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile CP_1
alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'effetto, condanna il
, in persona del tempore, alla attribuzione alla Controparte_1 CP_3
parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Catania, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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