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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
FABBRI RICCARDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2022 depositato il 17/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28/x 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0932022900164107200 IRPEF-ALTRO 1994
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320010051524344000 CONTR.SAN.NAZ. 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320010051524344000 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 0932022900164107200 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione per il mancato pagamento di una cartella relativa ad un'iscrizione a ruolo di IRPEF e contributo
SSN dell'anno 1994.
Nel ricorso si evidenzia che la somma pretesa era già stata oggetto di sanatoria ex art. 12 della legge
289/2002 e comunque il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria, considerato l'anno di riferimento,
è prescritto, posto che per i tributi erariali vale il termine quinquennale. Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo e unitamente al prodromico ruolo ne viene chiesto l'annullamento.
L'Agente della riscossione si è ritualmente costituito e nell'affermare la legittimità dell'intimazione impugnata evidenzia che il debito non è stato estinto nei termini agevolati previsti dalla legge 289/2002 e che non è maturata alcuna prescrizione perché per i tributi erariali vale il termine decennale e dalla notifica della cartella sono intervenuti non solo varie norme che hanno previsto delle sospensioni dei termini prescrizionali ma anche un avviso di intimazione regolarmente notificato nel mese di giugno 2011.
Il ricorrente, con istanze depositate il 24 luglio 2023 e il 13 ottobre 2023, ha chiesto la sospensione del giudizio - ex art. 1, comma 236 della legge 197/2022 - per aver aderito, con la presentazione del modello
RDA 2023, alla cosiddetta “rottamazione quater”.
La Corte, preso atto della documentazione disponibile in atti e della normativa in materia, nelle udienze del
28 settembre 2023 e 4 dicembre 2023 ha deciso la sospensione del giudizio. Con successiva ordinanza n. 246/2025 del 22 settembre 2025, a seguito della richiesta del Ricorrente_1 che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per essere state versate tutte le somme dovute, la Corte, nella considerazione che tale richiesta non era supportata dai necessari riscontri, ha disposto a carico delle Parti il deposito della documentazione che dimostrava il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa “rottamazione quater” per una valida estinzione del debito nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria e di conseguenza la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione con memoria dell'8 ottobre 2025 ha comunicato che la cartella di pagamento n. 09320010051524344000, unico documento sotteso all'avviso di intimazione n.
09320229001641072000, è stata integralmente pagata mediante versamenti rateali. A dimostrazione di tale affermazione ha allegato, attestandone la conformità ai rispettivi documenti estratti dai propri archivi informatici, l'estratto di ruolo che riporta un saldo a debito del Ricorrente_1 pari a zero oltreché l'elenco dei pagamenti effettuati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificata la documentazione in atti che conferma l'esplicito riconoscimento dichiarato dall'Agente della riscossione dell'integrale pagamento da parte del Ricorrente_1 delle somme intimate con l'avviso impugnato e quindi il pieno rispetto degli adempimenti richiesti per beneficiare dell'agevolazione prevista dalla normativa “rottamazione quater” (commi da 231 a 252 dell'art. 1 della legge 197/2022),
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
FABBRI RICCARDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 330/2022 depositato il 17/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna - Via Magazzini Posteriori 28/x 48122 Ravenna RA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0932022900164107200 IRPEF-ALTRO 1994
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320010051524344000 CONTR.SAN.NAZ. 1994
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320010051524344000 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 0932022900164107200 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione per il mancato pagamento di una cartella relativa ad un'iscrizione a ruolo di IRPEF e contributo
SSN dell'anno 1994.
Nel ricorso si evidenzia che la somma pretesa era già stata oggetto di sanatoria ex art. 12 della legge
289/2002 e comunque il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria, considerato l'anno di riferimento,
è prescritto, posto che per i tributi erariali vale il termine quinquennale. Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo e unitamente al prodromico ruolo ne viene chiesto l'annullamento.
L'Agente della riscossione si è ritualmente costituito e nell'affermare la legittimità dell'intimazione impugnata evidenzia che il debito non è stato estinto nei termini agevolati previsti dalla legge 289/2002 e che non è maturata alcuna prescrizione perché per i tributi erariali vale il termine decennale e dalla notifica della cartella sono intervenuti non solo varie norme che hanno previsto delle sospensioni dei termini prescrizionali ma anche un avviso di intimazione regolarmente notificato nel mese di giugno 2011.
Il ricorrente, con istanze depositate il 24 luglio 2023 e il 13 ottobre 2023, ha chiesto la sospensione del giudizio - ex art. 1, comma 236 della legge 197/2022 - per aver aderito, con la presentazione del modello
RDA 2023, alla cosiddetta “rottamazione quater”.
La Corte, preso atto della documentazione disponibile in atti e della normativa in materia, nelle udienze del
28 settembre 2023 e 4 dicembre 2023 ha deciso la sospensione del giudizio. Con successiva ordinanza n. 246/2025 del 22 settembre 2025, a seguito della richiesta del Ricorrente_1 che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per essere state versate tutte le somme dovute, la Corte, nella considerazione che tale richiesta non era supportata dai necessari riscontri, ha disposto a carico delle Parti il deposito della documentazione che dimostrava il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa “rottamazione quater” per una valida estinzione del debito nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria e di conseguenza la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione con memoria dell'8 ottobre 2025 ha comunicato che la cartella di pagamento n. 09320010051524344000, unico documento sotteso all'avviso di intimazione n.
09320229001641072000, è stata integralmente pagata mediante versamenti rateali. A dimostrazione di tale affermazione ha allegato, attestandone la conformità ai rispettivi documenti estratti dai propri archivi informatici, l'estratto di ruolo che riporta un saldo a debito del Ricorrente_1 pari a zero oltreché l'elenco dei pagamenti effettuati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificata la documentazione in atti che conferma l'esplicito riconoscimento dichiarato dall'Agente della riscossione dell'integrale pagamento da parte del Ricorrente_1 delle somme intimate con l'avviso impugnato e quindi il pieno rispetto degli adempimenti richiesti per beneficiare dell'agevolazione prevista dalla normativa “rottamazione quater” (commi da 231 a 252 dell'art. 1 della legge 197/2022),
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.