Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere Relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1030/2023 R.G., vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante avv. Luigi Rossini, rappresentata e
[...]
difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Raffaele Carrano, con domicilio eletto in
Battipaglia (SA), alla via Rosa Iemma n. 2.
APPELLANTE
E
, quale cessionario del credito vantato da CP_1 [...]
Parte_2
nei confronti dello Associati, rappresentato e Controparte_2
difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Eva Utzeri e Angela Racanicchi.
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 3680/2023 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto opposizione al D.I. n. 785/2016, con il quale il
[...]
Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento, in favore dello Pt_2 [...]
della somma di € 15.912,00 oltre accessori, per Parte_2
servizi e forniture di consulenza, marketing, comunicazione, nonché per attività formativa;
a motivi dell'opposizione ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, per inesistenza del credito e per infondatezza della domanda,
e ne chiedeva, quindi, la revoca.
Si è costituita l'opposta che ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto.
La causa è stata, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 3680/2023 il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione, dichiarato esecutivo l'opposto D.I. e condannato l'opponente alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione lo ha proposto appello chiedendone Controparte_2
la riforma, con il favore delle spese, e deducendo quale a motivi:
1) La erronea valutazione dell'onus probandi, avendo il Tribunale ritenuto provato il rapporto contrattuale tra le parti, basato su accordi verbali, per gli anni precedenti e, quindi, anche per l'anno 2013, anche in assenza di sottoscrizione di documenti di trasporto, in virtù di ragionamento induttivo basato peraltro su tre forniture estranee all'oggetto del giudizio, quale la n. 11 dell'11.05.2011 emessa da parte opposta per la fornitura di contenitori porta documenti personalizzati dell'importo di €. 14.064,00 e la n. 13 del 18.05.2011 relativa alla fornitura di buste e cartelline personalizzate dell'importo di €. 2.016,00, regolarmente pagate;
che, tuttavia, nel caso di specie, mancava la prova, incombente sull'opposto, della effettiva esecuzione delle prestazioni portate dalle fatture;
2) La violazione dell'art. 2967 c.c. e la erronea valutazione delle risultanze istruttorie, essendosi ritenuto che la quantità e la qualità del materiale probatorio, come le e-mail prodotte, la documentazione commerciale in atti, le testimonianze rese, e le contraddizioni emerse nell'assunto difensivo di parte opponente, fossero idonei a comprovare il credito, non considerando il disconoscimento di conformità della missiva del 19.12.2015 espressamente contestata nell'atto di opposizione.
Si è costituito , quale cessionario del credito, chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 06.02.2025, sulle conclusioni rassegante dalle parti, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato.
L'appellante con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente poiché inerenti a censure pressoché coincidenti, lamenta l'erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado a comprova dell'esistenza ed entità del credito vantato, con particolare riguardo alla effettiva esecuzione delle prestazioni riportate in fattura.
La censura è infondata.
Sul punto, giova premettere che nell'ordinario giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto, che assume la posizione sostanziale di attore;
mentre, l'opponente, che assume la posizione di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto di credito e provare tutti i fatti impeditivi o estintivi della domanda fatta valere in sede monitoria.
Il Decreto Ingiuntivo è stato reso in virtù della produzione della fattura n. 44 del
17.12.2013, nonchè del registro fatture ove la stessa è stata contabilmente registrata.
Sul punto, giova premettere che per costante orientamento giurisprudenziale, la fattura
è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004, 15186/2003,
24258/2010; Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19944).
Nella fase successiva a contraddittorio ristabilito, viceversa, vale il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca Rientra, quindi, nell'onere probatorio del creditore-opposto la dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compresa la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Orbene, correttamente il Tribunale ha ritenuto che tale dimostrazione sia stata fornita dalla società originaria creditrice.
Al riguardo, giova evidenziare, quale comportamento non scevro da elementi di sintomaticità, che l'appellante, sino alla emissione del D.I. non ha mai formalmente contestato le prestazioni, il cui pagamento è stato più volte richiesto con mail e con raccomandate dal 19.12.2013 e sino al 19.12.2015.
Tale ultima missiva, per la quale parte appellante assume di aver effettuato formale disconoscimento, è stata ritenuta utilizzabile, poiché prodotta dall'opponente stessa in primo grado.
Ciò comprova, quindi, che non è revocabile in dubbio l'avvenuto l'ingresso di tale comunicazione nella sua sfera di conoscibilità, essendone in possesso.
Inoltre, il Tribunale ha valutato le fatture emesse per prestazioni rese in anni precedenti, non già in virtù di un ragionamento induttivo, bensì come prova della sola esistenza di accordi verbali, regolanti il rapporto in esame, nel quale non è stata mai necessaria la sottoscrizione di documenti di trasporto o bolle di consegna, nonchè per valutare la congruità degli importi richiesti in relazione a precedenti fatture, recanti prestazioni pressoché identiche, non contestate e regolarmente pagate.
Tuttavia, di contro a quanto sostenuto dell'appellante, nel caso di specie, la istruttoria espletata ha comprovato la effettiva esecuzione delle prestazioni riportate in fattura anche per il periodo in contestazione.
Per quanto concerne, infatti, la fornitura dei block notes personalizzati “ Parte_1
” e i dépliant dello studio legale, particolarmente significativa è stata ritenuta
[...]
la fattura accompagnatoria n. 411/13 del 13.12.2013, emessa da Legatoria Etrusca S.r.l. ed intestata a , recante la descrizione del medesimo materiale con la Parte_2
medesima dicitura, confermata dal teste legale rappresentante della Testimone_1
società.
Orbene, appare quantomeno arduo ipotizzare che lo abbia Parte_2
commissionato e pagato materiale pubblicitario con il logo dello Controparte_2
, al solo fine di emettere una fattura per prestazioni non eseguite.
[...]
Per quanto attiene, poi, alla fornitura dei servizi di consulenza, comunicazione e marketing, volto all'acquisizione di clientela, per il periodo da gennaio a dicembre
2013, la prestazione resa è stata confermata dal teste , grafico che ha Tes_2
collaborato all'epoca con lo proprio in tale attività in favore dello Parte_2
finalizzato al posizionamento sui siti Web, della pubblicità Controparte_2
relativa ai due studi professionali e, cioè, sia quello ubicato in Salerno che in
Battipaglia, nonché all'affiancamento costante online di . Parte_3
Anche l'attività di formazione del è risultata provata sia dall'escussione dei Pt_3
testi che dalla documentazione in atti, da cui emerge che gli scambi di informazione avvenivano a mezzo di casella di posta elettronica collegata al dominio principale dello
. Controparte_2 Analoga deposizione è stata, poi, resa dal teste giornalista, che Testimone_3
all'epoca dei fatti ha curato per lo il posizionamento sui siti Web dello Parte_2
, collaborando con il per la formazione di Controparte_2 CP_1 Pt_3
.
[...]
A fronte di tali precise e concordanti risultanze istruttorie, parte appellante ha addotto testi che hanno solo reso dichiarazioni negative, circa la esecuzione delle prestazioni,
e che non hanno mostrato particolare conoscenza dei fatti di causa rendendo deposizioni anche contrastanti.
Invero, il teste che attualmente lavora per l'Associazione Testimone_4
appellante, ha dichiarato di non saper nulla sia della fattura emessa dalla Parte_1
Legatoria Etrusca S.r.l. che dei block notes che non sono presenti nello studio.
La teste ha dichiarato di aver curato consulenza e web marketing alla Testimone_5
studio per conto della società dal 2009 sino all'anno Parte_1 CP_3
2017 in cui è stata assunta per i medesimo incombenti dalla . Controparte_4
Tale deposizioni, però, non esclude il rapporto di consulenza con lo , Parte_2
contrastando con le fatture rese per gli anni precedenti e regolarmente pagate.
In conseguenza, la prova della effettiva esecuzione delle prestazioni, nell'ambito di un rapporto non regolato da contratto scritto, risulta confermata da numerosi elementi assistiti da gravità, precisione e concordanza tali da assurgere al rango di prova.
Tali risultanze istruttorie, dunque, in uno alla mancata tempestiva contestazione della fattura, nonché alla documentazione prodotta, comprovante pagamenti eseguiti nel corso degli anni, in virtù del medesimo rapporto, comprova la sussistenza del credito vantato dallo , non inficiata dagli elementi contrari addotti in sede di Parte_2
opposizione.
Per quanto suesposto, quindi, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, nella qualità di cessionario del credito, avverso la sentenza n. CP_1
3680/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, deduzione eccezione così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, liquidate in complessivi €. 2906,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Eva
Utzeri e Angela Racanicchi, dichiaratisi antistarii.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Dott. Aldo Gubitosi