Articolo 6 della Legge 16 ottobre 1973, n. 676
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 novembre 1973
Art. 6.
La lettera f) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' sostituita dalla seguente:
"f) costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonche' per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca;".
Entrata in vigore il 28 novembre 1973