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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2291 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice dott. AN UN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente AVV. Puglisi in sostituzione Avv. Forte per la parte convenuta Avv. Schiano CP_1 per la parte convenuta Avv. Pagano CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AN UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN UN, all'udienza del 09/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2291 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
15/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FORTE SIMONE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SCHIANO ARTURO
Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
ZA SE
Motivi della decisione
Il geometra ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_5
e la esponendo
[...] Controparte_4
di avere ricevuto la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall' L'atto Controparte_6
riguarda un debito complessivo di € 75.782,55 per contributi previdenziali non versati alla Controparte_4
1 (C.I.P.A.G.) per gli anni dal 2004 al 2016. Il debito è riconducibile a otto cartelle di pagamento emesse tra il 2006 e il 2019.
Il ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti, basando il suo ricorso sui seguenti motivi.
Il ricorrente eccepisce in via principale la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Sostiene che, non avendo mai ricevuto ritualmente tali atti, non poteva essere destinatario della comunicazione di iscrizione ipotecaria. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
La comunicazione preventiva inoltre sarebbe nulla perché non indica il bene immobile su cui verrà iscritta l'ipoteca, violando il principio del
"contraddittorio endo-procedimentale" e il diritto di difesa del contribuente.
L'atto è illegittimo in quanto indica solo l'importo complessivo degli interessi senza esplicitare la base di calcolo, il tasso applicato e il periodo di riferimento. Questo impedisce al contribuente di verificare la correttezza della pretesa, violando il suo diritto di difesa.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. Ai sensi della Legge n. 335/1995, i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni. Tale termine sarebbe decorso sia prima della presunta notifica di alcune cartelle (ad esempio, la cartella del 2015 per contributi del 2008-
2009), sia tra la data di notifica delle cartelle e la notifica dell'atto oggi impugnato, in assenza di validi atti interruttivi.
Il ricorrente ha presentato istanza di sospensione legale della riscossione in data 10 ottobre 2024. A fronte di tale istanza, l'agente della riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni attività. Secondo la normativa,
2 se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni, le partite sono annullate di diritto (meccanismo del silenzio-assenso).
Il ricorrente chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto per la sussistenza del fumus boni iuris (fondatezza dei motivi di ricorso) e del periculum in mora (rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall'iscrizione ipotecaria).
Il ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni
In via pregiudiziale: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Nel merito: Annullare la comunicazione preventiva per omessa notifica delle cartelle presupposte;
dichiarare la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
condannare le controparti alla restituzione di eventuali somme pagate.
Chiede la vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore del difensore.
L' ) e la Controparte_6 CP_1 CP_4
( si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni CP_1
relative al merito della pretesa, come la prescrizione. agisce come CP_1
mero agente della riscossione e non è titolare del credito. La legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ( anche quando CP_2
l'eccezione di prescrizione deriva dalla mancata notifica della cartella da parte dell'agente. Chiede, in caso di accoglimento della domanda, di essere manlevata dall'ente impositore.
Il ricorso, ad avviso di è inammissibile perché le cartelle di pagamento, CP_1
regolarmente notificate come da prove documentali, non sono state impugnate nei termini di legge e sono pertanto divenute definitive. Le censure relative a vizi formali (es. modalità di notifica) dovevano essere
3 proposte come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica, termine ormai decorso. sostiene che, una volta che la pretesa è divenuta definitiva per CP_1
mancata opposizione alla cartella, si applica il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati (art. 2946 c.c.) e non quello quinquennale.
La prescrizione è stata interrotta da numerosi atti successivi (intimazioni, pignoramenti, ecc.) e sospesa per effetto della normativa emergenziale
COVID-19 (per 541/542 giorni tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021). Il ricorrente ha presentato due istanze di rateizzazione nel 2010 e 2014, che costituiscono un riconoscimento del debito, interrompendo la prescrizione e sanando eventuali vizi di notifica.
Le cartelle sono state ritualmente notificate e ha prodotto in giudizio CP_1
la documentazione probatoria.
La legge (art. 30 D.P.R. 602/73) già definisce le modalità di calcolo e la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario dettagliare il calcolo nella cartella o negli atti successivi.
L'istanza ex L. 228/2012 è stata correttamente gestita. L'Istanza era comunque ritenuta inammissibile perché non documentata, tardiva (doveva essere presentata contro il primo atto di riscossione) e basata su motivi non previsti dalla legge. In ogni caso, è stata trasmessa all'ente impositore, che ha dato riscontro negativo.
Non vi è alcun obbligo di indicare l'immobile nella comunicazione preventiva;
tale obbligo sorge solo al momento dell'iscrizione vera e propria.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta CP_2
oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle per le contestazioni di merito (art. 24 D.Lgs. 46/99). Le doglianze sui vizi formali
4 sono tardive in quanto andavano proposte entro 20 giorni come opposizione agli atti esecutivi.
L'atto impugnato è conforme ai modelli ministeriali e contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la pretesa. Il credito è legittimo e deriva dagli obblighi contributivi del ricorrente.
L'istanza del ricorrente ex lege 228/2012 era infondata poiché non rientrava nelle casistiche tassativamente previste dalla legge
La chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ai sensi della CP_4
normativa specifica della (L. 773/1982), il termine di CP_4
prescrizione non inizia a decorrere fino a quando l'iscritto non trasmette la dichiarazione dei redditi obbligatoria (Modello 17). Poiché il ricorrente ha omesso tali dichiarazioni, la prescrizione non è mai iniziata a decorrere.
Anche a voler ammettere un decorso, la prescrizione è stata interrotta da numerosi solleciti inviati dalla via PEC e sospesa per 541 giorni a CP_4
causa della normativa COVID.
La mancata dichiarazione dei redditi costituisce un comportamento doloso che, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., sospende la prescrizione.
La eccepisce il difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi alla CP_4
procedura di riscossione e alla notifica degli atti, che sono di competenza esclusiva di . CP_1
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice ha fissato l'udienza di discussione in collegamento remoto, con termine per note difensive all'esito della quale, previa rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza, pronunciava sentenza mediante lettura e deposito telematico di dispositivo e contestuale motivazione
***
L'opposizione è infondata
5 1.Le eccezioni riguardanti vizi del preavviso impugnato derivati dalla mancata notifica delle cartelle, dalla asserita omessa specificazione dei criteri di calcolo degli interessi e dalla mancata indicazione dell'immobile da assoggettare a ipoteca rientrano nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. Il termine di venti giorni non è stato rispettato, in quanto il preavviso è stato notificato via
PEC il 12.9.2024 ed il ricorso è stato depositato il 14.10.2024
2.L'eccezione di prescrizione dei contributi è infondata.
L' ha prodotto le prove documentali (doc. da 4 a 11) della notifica delle CP_1
cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto del preavviso di iscrizione ipotecaria
3.La parte ricorrente nelle note difensive ha svolto svariate eccezioni sulla validità delle notifiche allegate da
[...]
asseritamente tentate nei confronti di persone diverse dal CP_7
destinatario e in assenza di raccomandata informativa prescritta ai sensi dell'art. 26
• n. 12220060032013985000
• n. 12220110005793253000
• n. 12220150003574828000
L'eccezione è palesemente infondata. Le notifiche in questione sono state eseguite direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e sono state sottoscritte dalla persona qualificatasi come familiare convivente.
La Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il
6 destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Ordinanza n.
4160 del 09/02/2022) I precedenti di legittimità richiamati nelle note difensive di parte ricorrente (Cass. 27446/2022 , 21889/2023, 26660/2023) non sono pertinenti. Infatti nella motivazione di tali pronunce si legge che si discuteva di notifiche eseguite ex art. 60 DPR 600/1973 ovvero secondo la legge
890/82, e non con la forma semplificata tramite servizio postale, come è avvenuto per le notifiche oggetto di causa
Cartelle Notificate con Firma Indecifrabile
Per le seguenti cartelle, è eccepita inesistenza giuridica e illegittimità della notifica:
• n. 12220070037048003000
• n. 12220080040296817000
• n. 12220100010355227000
La contestazione specifica è che l'atto reca una firma del tutto indecifrabile, senza l'indicazione del soggetto a cui è stata consegnata e mancante di elementi di identificazione.
Per “completezza difensiva”, il ricorrente ha anche provveduto a disconoscere ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ogni eventuale sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, asserendo che tali atti non sono mai stati ricevuti personalmente dall'opponente.
L'eccezione è infondata. La Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello
7 spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c” (ord. 4556/2020)
Il ricorrente non ha proposto querela di falso né risulta che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario. Il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e 215 c.p.c. è tardivo (in quanto non formulato alla prima udienza successiva alla costituzione in giudizio di ) e comunque privo CP_1
di effetti processuali, poiché l'unico strumento per interrompere il collegamento tra l'avviso di ricevimento e il destinatario è, come si è detto, la querela di falso.
Cartelle Notificate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
Relativamente alle cartelle notificate a mezzo PEC:
• n. 12220180001311637000
• n. 12220190003126332000 vengono mosse diverse censure:
Mancata prova di riconducibilità della PEC: Si eccepisce che l
[...]
ha cercato invano di provare la notifica solo con la Controparte_3
ricevuta di consegna PEC, senza dimostrare che l'indirizzo PEC sia riconducibile al codice fiscale del contribuente. Ai sensi dell'art. 60 DPR
600/73, la notifica tramite PEC può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'INI-PEC, ma in questo caso non è stata provata la riconducibilità al destinatario.
L'eccezione è non solo infondata ma anche temeraria.
8 Le notifiche in questione (doc. 10 e 11) sono state effettuate presso l'indirizzo Pec uttavia la stessa parte Email_1
opponente dichiara di avere ricevuto, senza nulla eccepire, la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria mediante PEC consegnata al medesimo indirizzo.
Mancato deposito delle ricevute complete:
Si eccepisce che non sono state depositate le buste eml dell'accettazione delle pec. Secondo la parte opponente, la prova legale della notifica tramite
PEC richiede la produzione sia della ricevuta di accettazione che della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, in quanto documenti informatici.
L'eccezione è infondata. Il deposito della ricevuta di accettazione è richiesto soltanto dalla normativa in materia di notifiche giudiziarie e comunque la sua mancanza non è causa di nullità se l'atto ha raggiunto comunque il suo scopo. Infatti il deposito della ricevuta di accettazione è necessario qualora si debba dimostrare il rispetto di un termine perentorio: la data dell'accettazione equivale alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario nelle notifiche tradizionali.
Irregolarità dell'indirizzo del mittente:
Si eccepisce la nullità non sanabile della notifica in quanto l CP_8
non avrebbe utilizzato l'indirizzo PEC risultante negli elenchi
[...]
ufficiali (IPA/PP.AA.), ma un irrituale ed ignoto indirizzo.
L'eccezione è infondata. La S.C. ha ritenuto che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo
9 invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023). Nessun pregiudizio sostanziale al diritto di difesa è stato allegato dalla parte ricorrente.
4. Come risulta dai documenti prodotti da la prescrizione (da CP_1
intendersi quinquennale ex Cass. 23397/2016) è stata interrotta tempestivamente mediante i seguenti atti, analiticamente riportati per ciascuna cartella.
L'istanza di rateizzazione secondo la costante giurisprudenza della
Cassazione (Ord. 16797/2025) comporta riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione. La giurisprudenza richiamata dalla parte opponente (Cass. 10094/2023) ritiene che la istanza di rateizzazione non comporti acquiescenza del debitore, purché però non siano scaduti i termini di impugnazione dell'atto impositivo. Nel caso in esame, è pacifico che alla data di presentazione delle istanze di rateizzazione erano scaduti i termini per l'opposizione alle cartelle.
5.Il ricorrente, ribadisce che le eccezioni sulla notifica sopra svolte si intendono ripetute anche nei confronti dei diversi atti interruttivi prodotti, evidenziando che l'omessa comunicazione dell'atto recettizio comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa e impedisce che l'atto diventi inoppugnabile (richiamando Cass. SS.UU. n. 19704/2015).
Le eccezioni devono essere disattese per i motivi sopra evidenziati e per il fatto che esse sono state formulate genericamente senza riferimento ad eventuali vizi delle singole attività di notificazione
Si riportano di seguito gli atti interruttivi allegati da e le cartelle a cui si CP_1
riferiscono. Tale documentazione attesta la tempestiva interruzione della
10 prescrizione quinquennale, che quindi non era ancora maturata alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato nella presente causa.
Cartelle n. 12220060032013985000 e n. 12220070037048003000
(Notificate rispettivamente il 04/11/2006 e il 19/11/2007)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Istanza di rateizzazione 16/07/2010
Comunicazione preventiva di 12276201500001495000 18/05/2015 ipoteca
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 12228202200000363000 22/11/2022 28-ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di 12276202300000330000 28/06/2023 ipoteca
Richiesta di compensazione (art. 12228202300000233000 20/07/2023 28-ter)
Richiesta di compensazione (art. 12228202400000037000 29/02/2024 28-ter)
Comunicazione preventiva di Non specificato 12/09/2024 ipoteca
. Cartella n. 12220080040296817000 (Notificata il 03/11/2008)
Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Data di
11 Notifica
Istanza di rateizzazione (Atto del
Contribuente/Riconoscimento del Non specificato 16/07/2010 debito)
Avviso di intimazione 12220139062599431000 07/03/2014
Comunicazione preventiva di ipoteca 12276201500001495000 18/05/2015
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202200000363000 22/11/2022 ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di ipoteca 12276202300000330000 28/06/2023
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202300000233000 20/07/2023 ter)
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202400000037000 29/02/2024 ter)
Comunicazione preventiva di ipoteca Non specificato 12/09/2024
Cartella n. 12220100010355227000
(Notificata il 03/11/2008)
Gli atti interruttivi elencati per questa cartella sono identici a quelli sopra riportati per la Cartella n. 12220080040296817000.
Cartella n. 12220110005793253000(Notificata il 30/03/2011)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Istanza di rateizzazione (Atto del 16/07/2014
12 Contribuente/Riconoscimento del debito)
Intimazione di pagamento 12220189007334488000 26/09/2018
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202200000363000 22/11/2022 ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di ipoteca 12276202300000330000 28/06/2023
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202300000233000 20/07/2023 ter)
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202400000037000 29/02/2024 ter)
5. Cartelle n. 12220150003574828000 e n. 12220180001311637000
(Notificate rispettivamente il 13/06/2015 e il 15/03/2018)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 12228202200000363000 22/11/2022 28-ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di 12276202300000330000 28/06/2023
13 ipoteca
Richiesta di compensazione (art. 12228202300000233000 20/07/2023 28-ter)
Richiesta di compensazione (art. 12228202400000037000 29/02/2024 28-ter)
Comunicazione preventiva di
12/09/2024 ipoteca
Cartella n. 12220190003126332000(Notificata il 21/03/2019)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compens. (art. 28-ter) 12228202200000363000 22/11/2022
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di 12276202300000330000 28/06/2023 ipoteca
Richiesta di compensazione (art. 12228202300000233000 20/07/2023 28-ter)
Richiesta di compensazione (art. 12228202400000037000 29/02/2024 28-ter)
Comunicazione preventiva di
12/09/2024 ipoteca
6. La parte ricorrente ha sollevato eccezione di nullità in merito alla regolare costituzione in giudizio dell' Tale Controparte_6
eccezione si basa sulla violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 546/92, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015.
14 Si eccepisce che, a partire dal 01.01.2016, l'Agente della Riscossione (ora
) possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o CP_1
facente parte della sovrastruttura. Ne consegue che la rappresentanza conferita ad avvocati esterni (del libero foro) non sarebbe più valida.
La costituzione in giudizio sarebbe radicalmente nulla a causa della mancata allegazione (da parte di ) dell'atto organizzativo generale. Tale atto CP_1
dovrebbe contenere gli specifici criteri che legittimano il ricorso ad avvocati del libero foro, nonché la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni per cui, nel caso concreto, tale ricorso alternativo sia giustificato (richiamando l'art. 43 del
Regio Decreto 1611/1993, come modificato).
La parte ricorrente ha richiamato a sostegno di tale tesi l'orientamento della
Suprema Corte (Ordinanza n. 34191 del 22/11/2022) che avrebbe ribadito la nullità della costituzione in assenza dei suddetti atti motivati.
L' ha contestato l'eccezione di Controparte_6
nullità della propria costituzione in giudizio sollevata dalla parte ricorrente, la quale si fonda sulla presunta violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 546/92 e sull'uso non valido di avvocati esterni (del libero foro).
La difesa di ha replicato delineando il quadro normativo e CP_1
convenzionale che legittima il ricorso al patrocinio esterno:
sostiene di avvalersi della facoltà prevista dall'Art. 1, comma 8, del CP_1
D.L. n. 193/2016 (convertito con Legge n. 225/2016), il quale stabilisce che
"può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di CP_1
carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro".
Tale possibilità è articolata attraverso:
15 Convenzione con l'Avvocatura dello Stato: ha stipulato una specifica CP_1
convenzione con l'Avvocatura Generale dello Stato in data 22 giugno 2017
(Doc. 28).
Protocollo d'Intesa: Il Protocollo d'Intesa (Doc. 28) definisce i criteri in base ai quali l'Avvocatura assume il patrocinio. Tale protocollo riserva ad la CP_1
facoltà di stare in giudizio direttamente tramite propri dipendenti o avvocati del libero foro nelle controversie relative alle liti innanzi alle Sezioni Lavoro di
Tribunale.
Regolamento Interno: L'Art. 4 del Regolamento di Amministrazione di CP_1
(Doc. 29) conferma che l'Ente può continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non assuma il patrocinio, sulla base dei criteri stabiliti nella convenzione del 22 giugno
2017.
ha sottolineato che la presente controversia rientra nelle casistiche CP_1
escluse dal patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in base al Protocollo
d'Intesa, in quanto: non è un'azione risarcitoria, revocatoria, di simulazione,
o altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione. Non si tratta di lite davanti alla Corte di Cassazione Civile o Tributaria. È una lite davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale, casistica espressamente affidata alla gestione diretta di (tramite dipendenti o avvocati del libero foro). CP_1
A supporto di questa scelta, ha prodotto un Parere dell'Avvocatura CP_1
dello Stato (Doc. 30), il quale ha evidenziato l'impossibilità di assumere in via generalizzata le difese di in tutte le controversie a causa della CP_1
sproporzione tra il numero di cause (circa 300.000 annuali) e le limitate risorse dell'Avvocatura, legittimando questa circostanza come un "caso speciale" ai sensi dell'Art. 43 comma 4 del R.D. n. 1611/1933. ha CP_1
inoltre allegato la delibera del Comitato di Gestione (Doc. 31) che conferma
16 la piena validità degli incarichi conferiti ai professionisti del libero foro dal 1° luglio 2017.
Le argomentazioni svolte da sono condivisibili CP_1
La disciplina della fattispecie in esame è contenuta nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
225 del 2016, che ha istituito l quale ente Controparte_6
pubblico economico succeduto alle società del Gruppo . Tale CP_9
disposizione stabilisce che "l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente".
La norma precisa che "in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".
La questione della legittimità della costituzione in giudizio dell'
[...]
mediante avvocati del libero foro ha generato un Controparte_6
17 significativo contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019.
Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , Controparte_6
ferma restando la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del regio decreto n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici. Negli altri casi, l può avvalersi di avvocati del libero foro, CP_6
senza bisogno di formalità né della delibera prevista dall'articolo 43, comma
4, del citato regio decreto, nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 193 del 2016.
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito che il sistema si articola sulla base di una classificazione delle fattispecie in due categorie: quelle oggetto di riserva convenzionale in favore dell'Avvocatura dello Stato
e tutte le altre. Come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
8616 del 2025, "il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quello degli avvocati del libero foro si pongono su un piano di piena alternatività, senza alcun rapporto di regola ad eccezione".
Per le controversie non espressamente riservate all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione stipulata tra le parti, l Controparte_6
può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di adottare specifiche delibere o formalità, essendo sufficiente il mero conferimento
18 della procura. La sussistenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico all'avvocato del libero foro si considera implicitamente allegata con il rilascio della procura, quale atto interno dell' che non richiede specifica CP_6
documentazione o allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.
7. La parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 1 comma 538 e sgg
L. n. 228/2012: Il ricorrente ha presentato istanza di sospensione legale della riscossione in data 10 ottobre 2024. A fronte di tale istanza, l'agente della riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni attività.
Secondo la normativa, se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni, le partite sono annullate di diritto (meccanismo del silenzio-assenso).
La giurisprudenza di merito ritiene tuttavia che l'istanza non possa produrre gli effetti previsti dalla legge qualora manchi dei requisiti essenziali richiesti dalla norma in esame
L'art. 1 comma 538 legge 228/2012 prevede che:. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile
o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
19 d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
Nel caso in esame l'istanza (doc. 3 ricorrente) era motivata con la generica allegazione della prescrizione del diritto di credito avvenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ma senza fornire documentazione idonea a supportare tale deduzione. Inoltre nella presente causa il ricorrente ha dedotto la prescrizione asseritamente maturata dopo che i ruoli erano stati dichiarati esecutivi.
L'istanza è inoltre tardiva: al contribuente erano state notificate precedentemente, per i medesimi titoli, altre intimazioni di pagamento o atti di riscossione (del 2013, 2015, 2018, 2019, ecc.). L'istanza ex L. 228/12 doveva quindi essere inoltrata entro 60 giorni da tali atti precedenti. La tardività è confermata dal fatto che il ricorrente aveva anche depositato due istanze di rateizzazione (nel 2010 e nel 2014) per parte del debito.
Le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato risultavano regolarmente notificate e non opposte nel termine di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/99. Di conseguenza, il credito in esse contenuto è divenuto incontrovertibile.
8.L'opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata e l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, che si liquida in dispositivo tenuto conto dei valori medi, dell'attività svolta (assenza di attività istruttoria), della natura e valore della causa (€ 75.782,55). Il difensore di Avv. Schiano ha chiesto la CP_1
distrazione delle spese in suo favore.
P.Q.M.
20 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione
2) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite che liquida, per ciascuna parte convenuta, in € 8401,00 per compensi oltre Iva e Cpa
e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Schiano difensore antistatario per quanto concerne le spese liquidate in favore di Controparte_3
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
AN UN
21
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2291 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice dott. AN UN, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente AVV. Puglisi in sostituzione Avv. Forte per la parte convenuta Avv. Schiano CP_1 per la parte convenuta Avv. Pagano CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AN UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN UN, all'udienza del 09/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2291 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
15/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FORTE SIMONE
Contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. SCHIANO ARTURO
Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
ZA SE
Motivi della decisione
Il geometra ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_5
e la esponendo
[...] Controparte_4
di avere ricevuto la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall' L'atto Controparte_6
riguarda un debito complessivo di € 75.782,55 per contributi previdenziali non versati alla Controparte_4
1 (C.I.P.A.G.) per gli anni dal 2004 al 2016. Il debito è riconducibile a otto cartelle di pagamento emesse tra il 2006 e il 2019.
Il ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti, basando il suo ricorso sui seguenti motivi.
Il ricorrente eccepisce in via principale la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Sostiene che, non avendo mai ricevuto ritualmente tali atti, non poteva essere destinatario della comunicazione di iscrizione ipotecaria. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
La comunicazione preventiva inoltre sarebbe nulla perché non indica il bene immobile su cui verrà iscritta l'ipoteca, violando il principio del
"contraddittorio endo-procedimentale" e il diritto di difesa del contribuente.
L'atto è illegittimo in quanto indica solo l'importo complessivo degli interessi senza esplicitare la base di calcolo, il tasso applicato e il periodo di riferimento. Questo impedisce al contribuente di verificare la correttezza della pretesa, violando il suo diritto di difesa.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. Ai sensi della Legge n. 335/1995, i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni. Tale termine sarebbe decorso sia prima della presunta notifica di alcune cartelle (ad esempio, la cartella del 2015 per contributi del 2008-
2009), sia tra la data di notifica delle cartelle e la notifica dell'atto oggi impugnato, in assenza di validi atti interruttivi.
Il ricorrente ha presentato istanza di sospensione legale della riscossione in data 10 ottobre 2024. A fronte di tale istanza, l'agente della riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni attività. Secondo la normativa,
2 se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni, le partite sono annullate di diritto (meccanismo del silenzio-assenso).
Il ricorrente chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto per la sussistenza del fumus boni iuris (fondatezza dei motivi di ricorso) e del periculum in mora (rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall'iscrizione ipotecaria).
Il ricorrente ha svolto le seguenti conclusioni
In via pregiudiziale: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Nel merito: Annullare la comunicazione preventiva per omessa notifica delle cartelle presupposte;
dichiarare la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
condannare le controparti alla restituzione di eventuali somme pagate.
Chiede la vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in favore del difensore.
L' ) e la Controparte_6 CP_1 CP_4
( si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni CP_1
relative al merito della pretesa, come la prescrizione. agisce come CP_1
mero agente della riscossione e non è titolare del credito. La legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ( anche quando CP_2
l'eccezione di prescrizione deriva dalla mancata notifica della cartella da parte dell'agente. Chiede, in caso di accoglimento della domanda, di essere manlevata dall'ente impositore.
Il ricorso, ad avviso di è inammissibile perché le cartelle di pagamento, CP_1
regolarmente notificate come da prove documentali, non sono state impugnate nei termini di legge e sono pertanto divenute definitive. Le censure relative a vizi formali (es. modalità di notifica) dovevano essere
3 proposte come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica, termine ormai decorso. sostiene che, una volta che la pretesa è divenuta definitiva per CP_1
mancata opposizione alla cartella, si applica il termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati (art. 2946 c.c.) e non quello quinquennale.
La prescrizione è stata interrotta da numerosi atti successivi (intimazioni, pignoramenti, ecc.) e sospesa per effetto della normativa emergenziale
COVID-19 (per 541/542 giorni tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021). Il ricorrente ha presentato due istanze di rateizzazione nel 2010 e 2014, che costituiscono un riconoscimento del debito, interrompendo la prescrizione e sanando eventuali vizi di notifica.
Le cartelle sono state ritualmente notificate e ha prodotto in giudizio CP_1
la documentazione probatoria.
La legge (art. 30 D.P.R. 602/73) già definisce le modalità di calcolo e la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario dettagliare il calcolo nella cartella o negli atti successivi.
L'istanza ex L. 228/2012 è stata correttamente gestita. L'Istanza era comunque ritenuta inammissibile perché non documentata, tardiva (doveva essere presentata contro il primo atto di riscossione) e basata su motivi non previsti dalla legge. In ogni caso, è stata trasmessa all'ente impositore, che ha dato riscontro negativo.
Non vi è alcun obbligo di indicare l'immobile nella comunicazione preventiva;
tale obbligo sorge solo al momento dell'iscrizione vera e propria.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta CP_2
oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle per le contestazioni di merito (art. 24 D.Lgs. 46/99). Le doglianze sui vizi formali
4 sono tardive in quanto andavano proposte entro 20 giorni come opposizione agli atti esecutivi.
L'atto impugnato è conforme ai modelli ministeriali e contiene tutte le informazioni necessarie per identificare la pretesa. Il credito è legittimo e deriva dagli obblighi contributivi del ricorrente.
L'istanza del ricorrente ex lege 228/2012 era infondata poiché non rientrava nelle casistiche tassativamente previste dalla legge
La chiedeva il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ai sensi della CP_4
normativa specifica della (L. 773/1982), il termine di CP_4
prescrizione non inizia a decorrere fino a quando l'iscritto non trasmette la dichiarazione dei redditi obbligatoria (Modello 17). Poiché il ricorrente ha omesso tali dichiarazioni, la prescrizione non è mai iniziata a decorrere.
Anche a voler ammettere un decorso, la prescrizione è stata interrotta da numerosi solleciti inviati dalla via PEC e sospesa per 541 giorni a CP_4
causa della normativa COVID.
La mancata dichiarazione dei redditi costituisce un comportamento doloso che, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., sospende la prescrizione.
La eccepisce il difetto di legittimazione passiva per i vizi relativi alla CP_4
procedura di riscossione e alla notifica degli atti, che sono di competenza esclusiva di . CP_1
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto il Giudice ha fissato l'udienza di discussione in collegamento remoto, con termine per note difensive all'esito della quale, previa rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza, pronunciava sentenza mediante lettura e deposito telematico di dispositivo e contestuale motivazione
***
L'opposizione è infondata
5 1.Le eccezioni riguardanti vizi del preavviso impugnato derivati dalla mancata notifica delle cartelle, dalla asserita omessa specificazione dei criteri di calcolo degli interessi e dalla mancata indicazione dell'immobile da assoggettare a ipoteca rientrano nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. Il termine di venti giorni non è stato rispettato, in quanto il preavviso è stato notificato via
PEC il 12.9.2024 ed il ricorso è stato depositato il 14.10.2024
2.L'eccezione di prescrizione dei contributi è infondata.
L' ha prodotto le prove documentali (doc. da 4 a 11) della notifica delle CP_1
cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto del preavviso di iscrizione ipotecaria
3.La parte ricorrente nelle note difensive ha svolto svariate eccezioni sulla validità delle notifiche allegate da
[...]
asseritamente tentate nei confronti di persone diverse dal CP_7
destinatario e in assenza di raccomandata informativa prescritta ai sensi dell'art. 26
• n. 12220060032013985000
• n. 12220110005793253000
• n. 12220150003574828000
L'eccezione è palesemente infondata. Le notifiche in questione sono state eseguite direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e sono state sottoscritte dalla persona qualificatasi come familiare convivente.
La Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il
6 destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Ordinanza n.
4160 del 09/02/2022) I precedenti di legittimità richiamati nelle note difensive di parte ricorrente (Cass. 27446/2022 , 21889/2023, 26660/2023) non sono pertinenti. Infatti nella motivazione di tali pronunce si legge che si discuteva di notifiche eseguite ex art. 60 DPR 600/1973 ovvero secondo la legge
890/82, e non con la forma semplificata tramite servizio postale, come è avvenuto per le notifiche oggetto di causa
Cartelle Notificate con Firma Indecifrabile
Per le seguenti cartelle, è eccepita inesistenza giuridica e illegittimità della notifica:
• n. 12220070037048003000
• n. 12220080040296817000
• n. 12220100010355227000
La contestazione specifica è che l'atto reca una firma del tutto indecifrabile, senza l'indicazione del soggetto a cui è stata consegnata e mancante di elementi di identificazione.
Per “completezza difensiva”, il ricorrente ha anche provveduto a disconoscere ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ogni eventuale sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, asserendo che tali atti non sono mai stati ricevuti personalmente dall'opponente.
L'eccezione è infondata. La Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello
7 spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c” (ord. 4556/2020)
Il ricorrente non ha proposto querela di falso né risulta che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario. Il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e 215 c.p.c. è tardivo (in quanto non formulato alla prima udienza successiva alla costituzione in giudizio di ) e comunque privo CP_1
di effetti processuali, poiché l'unico strumento per interrompere il collegamento tra l'avviso di ricevimento e il destinatario è, come si è detto, la querela di falso.
Cartelle Notificate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
Relativamente alle cartelle notificate a mezzo PEC:
• n. 12220180001311637000
• n. 12220190003126332000 vengono mosse diverse censure:
Mancata prova di riconducibilità della PEC: Si eccepisce che l
[...]
ha cercato invano di provare la notifica solo con la Controparte_3
ricevuta di consegna PEC, senza dimostrare che l'indirizzo PEC sia riconducibile al codice fiscale del contribuente. Ai sensi dell'art. 60 DPR
600/73, la notifica tramite PEC può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'INI-PEC, ma in questo caso non è stata provata la riconducibilità al destinatario.
L'eccezione è non solo infondata ma anche temeraria.
8 Le notifiche in questione (doc. 10 e 11) sono state effettuate presso l'indirizzo Pec uttavia la stessa parte Email_1
opponente dichiara di avere ricevuto, senza nulla eccepire, la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria mediante PEC consegnata al medesimo indirizzo.
Mancato deposito delle ricevute complete:
Si eccepisce che non sono state depositate le buste eml dell'accettazione delle pec. Secondo la parte opponente, la prova legale della notifica tramite
PEC richiede la produzione sia della ricevuta di accettazione che della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, in quanto documenti informatici.
L'eccezione è infondata. Il deposito della ricevuta di accettazione è richiesto soltanto dalla normativa in materia di notifiche giudiziarie e comunque la sua mancanza non è causa di nullità se l'atto ha raggiunto comunque il suo scopo. Infatti il deposito della ricevuta di accettazione è necessario qualora si debba dimostrare il rispetto di un termine perentorio: la data dell'accettazione equivale alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario nelle notifiche tradizionali.
Irregolarità dell'indirizzo del mittente:
Si eccepisce la nullità non sanabile della notifica in quanto l CP_8
non avrebbe utilizzato l'indirizzo PEC risultante negli elenchi
[...]
ufficiali (IPA/PP.AA.), ma un irrituale ed ignoto indirizzo.
L'eccezione è infondata. La S.C. ha ritenuto che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo
9 invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023). Nessun pregiudizio sostanziale al diritto di difesa è stato allegato dalla parte ricorrente.
4. Come risulta dai documenti prodotti da la prescrizione (da CP_1
intendersi quinquennale ex Cass. 23397/2016) è stata interrotta tempestivamente mediante i seguenti atti, analiticamente riportati per ciascuna cartella.
L'istanza di rateizzazione secondo la costante giurisprudenza della
Cassazione (Ord. 16797/2025) comporta riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione. La giurisprudenza richiamata dalla parte opponente (Cass. 10094/2023) ritiene che la istanza di rateizzazione non comporti acquiescenza del debitore, purché però non siano scaduti i termini di impugnazione dell'atto impositivo. Nel caso in esame, è pacifico che alla data di presentazione delle istanze di rateizzazione erano scaduti i termini per l'opposizione alle cartelle.
5.Il ricorrente, ribadisce che le eccezioni sulla notifica sopra svolte si intendono ripetute anche nei confronti dei diversi atti interruttivi prodotti, evidenziando che l'omessa comunicazione dell'atto recettizio comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa e impedisce che l'atto diventi inoppugnabile (richiamando Cass. SS.UU. n. 19704/2015).
Le eccezioni devono essere disattese per i motivi sopra evidenziati e per il fatto che esse sono state formulate genericamente senza riferimento ad eventuali vizi delle singole attività di notificazione
Si riportano di seguito gli atti interruttivi allegati da e le cartelle a cui si CP_1
riferiscono. Tale documentazione attesta la tempestiva interruzione della
10 prescrizione quinquennale, che quindi non era ancora maturata alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato nella presente causa.
Cartelle n. 12220060032013985000 e n. 12220070037048003000
(Notificate rispettivamente il 04/11/2006 e il 19/11/2007)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Istanza di rateizzazione 16/07/2010
Comunicazione preventiva di 12276201500001495000 18/05/2015 ipoteca
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 12228202200000363000 22/11/2022 28-ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di 12276202300000330000 28/06/2023 ipoteca
Richiesta di compensazione (art. 12228202300000233000 20/07/2023 28-ter)
Richiesta di compensazione (art. 12228202400000037000 29/02/2024 28-ter)
Comunicazione preventiva di Non specificato 12/09/2024 ipoteca
. Cartella n. 12220080040296817000 (Notificata il 03/11/2008)
Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Data di
11 Notifica
Istanza di rateizzazione (Atto del
Contribuente/Riconoscimento del Non specificato 16/07/2010 debito)
Avviso di intimazione 12220139062599431000 07/03/2014
Comunicazione preventiva di ipoteca 12276201500001495000 18/05/2015
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202200000363000 22/11/2022 ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di ipoteca 12276202300000330000 28/06/2023
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202300000233000 20/07/2023 ter)
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202400000037000 29/02/2024 ter)
Comunicazione preventiva di ipoteca Non specificato 12/09/2024
Cartella n. 12220100010355227000
(Notificata il 03/11/2008)
Gli atti interruttivi elencati per questa cartella sono identici a quelli sopra riportati per la Cartella n. 12220080040296817000.
Cartella n. 12220110005793253000(Notificata il 30/03/2011)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Istanza di rateizzazione (Atto del 16/07/2014
12 Contribuente/Riconoscimento del debito)
Intimazione di pagamento 12220189007334488000 26/09/2018
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202200000363000 22/11/2022 ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di ipoteca 12276202300000330000 28/06/2023
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202300000233000 20/07/2023 ter)
Richiesta di compensazione (art. 28- 12228202400000037000 29/02/2024 ter)
5. Cartelle n. 12220150003574828000 e n. 12220180001311637000
(Notificate rispettivamente il 13/06/2015 e il 15/03/2018)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Intimazione di pagamento 12220199005701921000 23/07/2019
Intimazione di pagamento 12220229002331626000 21/04/2022
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compensazione (art. 12228202200000363000 22/11/2022 28-ter)
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di 12276202300000330000 28/06/2023
13 ipoteca
Richiesta di compensazione (art. 12228202300000233000 20/07/2023 28-ter)
Richiesta di compensazione (art. 12228202400000037000 29/02/2024 28-ter)
Comunicazione preventiva di
12/09/2024 ipoteca
Cartella n. 12220190003126332000(Notificata il 21/03/2019)
Data di Tipo di Atto Interruttivo Numero Atto Notifica
Pignoramento presso terzi 12284202200005208001 17/10/2022
Richiesta di compens. (art. 28-ter) 12228202200000363000 22/11/2022
Pignoramento presso terzi 12284202300001179001 28/03/2023
Comunicazione preventiva di 12276202300000330000 28/06/2023 ipoteca
Richiesta di compensazione (art. 12228202300000233000 20/07/2023 28-ter)
Richiesta di compensazione (art. 12228202400000037000 29/02/2024 28-ter)
Comunicazione preventiva di
12/09/2024 ipoteca
6. La parte ricorrente ha sollevato eccezione di nullità in merito alla regolare costituzione in giudizio dell' Tale Controparte_6
eccezione si basa sulla violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 546/92, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015.
14 Si eccepisce che, a partire dal 01.01.2016, l'Agente della Riscossione (ora
) possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o CP_1
facente parte della sovrastruttura. Ne consegue che la rappresentanza conferita ad avvocati esterni (del libero foro) non sarebbe più valida.
La costituzione in giudizio sarebbe radicalmente nulla a causa della mancata allegazione (da parte di ) dell'atto organizzativo generale. Tale atto CP_1
dovrebbe contenere gli specifici criteri che legittimano il ricorso ad avvocati del libero foro, nonché la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni per cui, nel caso concreto, tale ricorso alternativo sia giustificato (richiamando l'art. 43 del
Regio Decreto 1611/1993, come modificato).
La parte ricorrente ha richiamato a sostegno di tale tesi l'orientamento della
Suprema Corte (Ordinanza n. 34191 del 22/11/2022) che avrebbe ribadito la nullità della costituzione in assenza dei suddetti atti motivati.
L' ha contestato l'eccezione di Controparte_6
nullità della propria costituzione in giudizio sollevata dalla parte ricorrente, la quale si fonda sulla presunta violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 546/92 e sull'uso non valido di avvocati esterni (del libero foro).
La difesa di ha replicato delineando il quadro normativo e CP_1
convenzionale che legittima il ricorso al patrocinio esterno:
sostiene di avvalersi della facoltà prevista dall'Art. 1, comma 8, del CP_1
D.L. n. 193/2016 (convertito con Legge n. 225/2016), il quale stabilisce che
"può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di CP_1
carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro".
Tale possibilità è articolata attraverso:
15 Convenzione con l'Avvocatura dello Stato: ha stipulato una specifica CP_1
convenzione con l'Avvocatura Generale dello Stato in data 22 giugno 2017
(Doc. 28).
Protocollo d'Intesa: Il Protocollo d'Intesa (Doc. 28) definisce i criteri in base ai quali l'Avvocatura assume il patrocinio. Tale protocollo riserva ad la CP_1
facoltà di stare in giudizio direttamente tramite propri dipendenti o avvocati del libero foro nelle controversie relative alle liti innanzi alle Sezioni Lavoro di
Tribunale.
Regolamento Interno: L'Art. 4 del Regolamento di Amministrazione di CP_1
(Doc. 29) conferma che l'Ente può continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non assuma il patrocinio, sulla base dei criteri stabiliti nella convenzione del 22 giugno
2017.
ha sottolineato che la presente controversia rientra nelle casistiche CP_1
escluse dal patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in base al Protocollo
d'Intesa, in quanto: non è un'azione risarcitoria, revocatoria, di simulazione,
o altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione. Non si tratta di lite davanti alla Corte di Cassazione Civile o Tributaria. È una lite davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale, casistica espressamente affidata alla gestione diretta di (tramite dipendenti o avvocati del libero foro). CP_1
A supporto di questa scelta, ha prodotto un Parere dell'Avvocatura CP_1
dello Stato (Doc. 30), il quale ha evidenziato l'impossibilità di assumere in via generalizzata le difese di in tutte le controversie a causa della CP_1
sproporzione tra il numero di cause (circa 300.000 annuali) e le limitate risorse dell'Avvocatura, legittimando questa circostanza come un "caso speciale" ai sensi dell'Art. 43 comma 4 del R.D. n. 1611/1933. ha CP_1
inoltre allegato la delibera del Comitato di Gestione (Doc. 31) che conferma
16 la piena validità degli incarichi conferiti ai professionisti del libero foro dal 1° luglio 2017.
Le argomentazioni svolte da sono condivisibili CP_1
La disciplina della fattispecie in esame è contenuta nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
225 del 2016, che ha istituito l quale ente Controparte_6
pubblico economico succeduto alle società del Gruppo . Tale CP_9
disposizione stabilisce che "l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente".
La norma precisa che "in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".
La questione della legittimità della costituzione in giudizio dell'
[...]
mediante avvocati del libero foro ha generato un Controparte_6
17 significativo contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019.
Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , Controparte_6
ferma restando la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del regio decreto n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici. Negli altri casi, l può avvalersi di avvocati del libero foro, CP_6
senza bisogno di formalità né della delibera prevista dall'articolo 43, comma
4, del citato regio decreto, nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 193 del 2016.
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito che il sistema si articola sulla base di una classificazione delle fattispecie in due categorie: quelle oggetto di riserva convenzionale in favore dell'Avvocatura dello Stato
e tutte le altre. Come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
8616 del 2025, "il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quello degli avvocati del libero foro si pongono su un piano di piena alternatività, senza alcun rapporto di regola ad eccezione".
Per le controversie non espressamente riservate all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione stipulata tra le parti, l Controparte_6
può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di adottare specifiche delibere o formalità, essendo sufficiente il mero conferimento
18 della procura. La sussistenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico all'avvocato del libero foro si considera implicitamente allegata con il rilascio della procura, quale atto interno dell' che non richiede specifica CP_6
documentazione o allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.
7. La parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 1 comma 538 e sgg
L. n. 228/2012: Il ricorrente ha presentato istanza di sospensione legale della riscossione in data 10 ottobre 2024. A fronte di tale istanza, l'agente della riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni attività.
Secondo la normativa, se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni, le partite sono annullate di diritto (meccanismo del silenzio-assenso).
La giurisprudenza di merito ritiene tuttavia che l'istanza non possa produrre gli effetti previsti dalla legge qualora manchi dei requisiti essenziali richiesti dalla norma in esame
L'art. 1 comma 538 legge 228/2012 prevede che:. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile
o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
19 d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
Nel caso in esame l'istanza (doc. 3 ricorrente) era motivata con la generica allegazione della prescrizione del diritto di credito avvenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ma senza fornire documentazione idonea a supportare tale deduzione. Inoltre nella presente causa il ricorrente ha dedotto la prescrizione asseritamente maturata dopo che i ruoli erano stati dichiarati esecutivi.
L'istanza è inoltre tardiva: al contribuente erano state notificate precedentemente, per i medesimi titoli, altre intimazioni di pagamento o atti di riscossione (del 2013, 2015, 2018, 2019, ecc.). L'istanza ex L. 228/12 doveva quindi essere inoltrata entro 60 giorni da tali atti precedenti. La tardività è confermata dal fatto che il ricorrente aveva anche depositato due istanze di rateizzazione (nel 2010 e nel 2014) per parte del debito.
Le cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato risultavano regolarmente notificate e non opposte nel termine di 40 giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/99. Di conseguenza, il credito in esse contenuto è divenuto incontrovertibile.
8.L'opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata e l'opponente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, che si liquida in dispositivo tenuto conto dei valori medi, dell'attività svolta (assenza di attività istruttoria), della natura e valore della causa (€ 75.782,55). Il difensore di Avv. Schiano ha chiesto la CP_1
distrazione delle spese in suo favore.
P.Q.M.
20 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione
2) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite che liquida, per ciascuna parte convenuta, in € 8401,00 per compensi oltre Iva e Cpa
e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Schiano difensore antistatario per quanto concerne le spese liquidate in favore di Controparte_3
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
AN UN
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