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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1288/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 02.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Ilaria Quartieri e Gian Paolo Dami ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del pro P.IVA_1 CP_2
tempore, e
[...]
(C.F.: Controparte_3
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_4 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto
; Controparte_3
resistente OGGETTO: Riconoscimento anzianità di carriera e applicazione della clausola di salvaguardia
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, ad essere inserita nello scaglione stipendiale 21-
27 con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018; - condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera ed in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL
Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo. indeterminato di pari qualifica e quindi collocarla nella fascia stipendiale 21-27 dall'anno scolastico 2017/2018; - condannare l'amministrazione resistente ad applicare, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del
19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e per questo ricalcolare l'esatto importo dovuto alla
OF. . - condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per responsabilità contrattuale, al pagamento in via equitativa della somma di €
5.000,00, corrispondente agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Con vittoria di spese e
Pag. 2 di 14 competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2022, , docente di ruolo Parte_1
nella classe di concorso AB24-Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato e, dunque, il riconoscimento della progressione professionale con inserimento nello scaglione stipendiale 21-27 a partire dall'anno scolastico 2017/2018.
Chiedeva, dunque, di condannare il a Controparte_1 collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato e, dunque, di collocarla nella fascia stipendiale 21-27 dall'anno 2017/2018. Inoltre, chiedeva di applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, in proprio favore, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia retributiva “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –
14 anni”. Infine, chiedeva la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, nella misura in via equitativa di € 5.000,00, corrispondente agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche
Pag. 3 di 14 sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere stata immessa a ruolo in data
01.09.2005, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di aver prestato servizio di preruolo, nel pregresso periodo, dal 01.09.1996 al 30.08.2010.
Spiegava che il convenuto, in sede di immissione a ruolo, riconosceva CP_1
alla ricorrente soltanto n. 4 anni di anzianità, non tenendo conto delle cinque annualità di servizio prestato dal 1996 al 2001 presso la scuola parificata Istituto
Internazionale Zugerberg (Svizzera), in violazione dell'art. 485, comma 1, d.lgs.
297/1994. Precisava che, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, dovessero essere considerati gli anni scolastici per intero, avendo avuto il servizio durata di almeno 180 giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 489 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 11, comma 14, l. 124/1999. Proseguiva lamentando il mancato riconoscimento degli scatti relativi all'anzianità di servizio e i relativi aumenti retributivi per il periodo di preruolo, a partire dall'annualità del 2001 riconosciuta come preruolo, come previsto dall'art. 526 d.lgs. 297/1994.
Lamentava, altresì, la mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia di cui al CCNL Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, in favore ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Per tale ragione, la docente riteneva di aver subito una disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, rilevando la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
199/70/CE, in assenza di ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differente. Invocava, dunque, l'estensione della cd. “clausola di salvaguardia” anche alla sua situazione per il servizio preruolo svolto, con conseguente collocazione nella fascia retributiva 21-27 a partire dall'anno scolastico
2017/2018. Concludeva sottolineando l'imprescrittibilità dell'anzianità di
Pag. 4 di 14 servizio, nonché la prescrizione decennale per le somme dovute a titolo di responsabilità contrattuale.
3. In data 24.04.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1
e l' eccependo
[...] Controparte_5
preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, parte resistente contestava che il servizio svolto presso le scuole private e paritarie indicate nel ricorso, in assenza di prova documentale, potesse essere riconosciuto nei termini chiesti dalla ricorrente. Contestava che il servizio reso presso la scuola paritaria potesse essere equiparato al servizio reso presso scuole statali, trattandosi di un servizio presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato. Citava a tal proposito giurisprudenza di merito in suo favore. Rilevava la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera prot. n.
7054 del 08.07.2019 e, per tale ragione, riteneva insufficiente l'anzianità di servizio ai fini dell'inquadramento nella fascia retributiva superiore. Richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea (C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 485 del d.lgs.
297/94 per il personale docente, che ha escluso l'esistenza di una situazione di discriminazione tra lavoratori di ruolo, assunti mediante concorso, e non di ruolo assunti in base ai soli titoli. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato. Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento
(artt. 550 ss. d.lgs 297/94); pertanto, la ricostruzione di carriera è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo e l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di
“condizione di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito
Pag. 5 di 14 dalla Direttiva 199/70/CE. Non riteneva, pertanto, applicabile al caso di specie l'art. 2 CCNL del 04.08.2011, in quanto il discrimine temporale veniva fissato all'01.09.2010 per gli assunti a tempo indeterminato per espressa volontà delle parti contrattuali. In ogni caso, eccepiva la debenza nonché la corretta quantificazione della somma richiesta a titolo di differenze retributive non corrispondente all'applicazione degli istituti previsti dalla normativa vigente.
Infine, relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, riteneva non soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 02.01.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito meglio precisati.
7. Preliminarmente, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, si rammenta che i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli scatti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti
Pag. 6 di 14 successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente
Cass. Civ., Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente precisa nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.05.2023, che è oggetto di domanda la richiesta a titolo di retribuzione e/o contribuzione di somme relative a periodi antecedenti i cinque anni precedenti il deposito del ricorso introduttivo. Inoltre, come si evince anche dal ricorso, la somma di € 5.000 espressamente indicata viene chiesta a titolo di risarcimento del danno e responsabilità contrattuale, domanda soggetta al termine decennale di prescrizione. Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
8. Nel merito, quanto al riconoscimento dell'anzianità preruolo della ricorrente, si osserva che la ricorrente – prima dell'immissione in ruolo - ha prestato attività di docenza presso vari istituti, a partire dall'anno 1996/1997. In particolar modo, dall'anno scolastico 1996 all'anno scolastico 2000/2001, la ricorrente ha prestato attività di docente presso la Scuola Media Istituto Internazionale Zugerberg
(Svizzera) e la indica come scuola paritaria, invocando l'applicazione dell'art. 485, comma 1, d.lgs. 297/1994, che ammette il riconoscimento del servizio prestato anche presso le scuole pareggiate all'estero.
9. Occorre, sul punto, rammentare la distinzione tra le scuole pareggiate - gestite da enti pubblici territoriali (regione, provincia, comune) ovvero da enti ecclesiastici- e le scuole paritarie - gestite da enti privati che seguono le stesse linee guida ministeriali e rilasciano titoli di studio con valore legale, come le scuole statali.
Pag. 7 di 14 10. A tal proposito, si richiamano le pronunce dei giudici di legittimità che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio preruolo del personale docente, hanno rilevato l'impossibilità di equiparare il servizio prestato presso istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali o pareggiate ai fini del computo dell'anzianità al momento del passaggio nei ruoli delle scuole provinciali a carattere statale. In particolare, è stato osservato l'intento del legislatore di riconoscere all'insegnamento svolto presso le scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni: la scuola statale e la scuola paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi ai sensi della l.
62/2000. L'equiparazione tra le due tipologie di istituto, dunque, è da intendersi con riferimento al riconoscimento del titolo di studio e alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituto paritario e non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego. I rapporti di lavoro, infatti, risultano svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione e alla gestione. Si pensi alla sola modalità di assunzione per prestare servizio presso l'istituto paritario, che avviene al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost. Dunque, il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie è giustificato dalla non omogeneità dello status giuridico del personale docente, ma anche dall'assenza di una norma di legge che consente un tale riconoscimento, contrariamente quanto avviene ai fini della ricostruzione dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato presso le scuole pareggiate, anche all'estero. Inoltre, la natura eccezionale del beneficio invocato e la disciplina contrattuale vigente comportano l'impossibilità dell'applicazione in via analogica o estensiva al caso di specie dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 (si vedano sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 20.04.2017, n. 9966; Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 17.04.2017; ma anche ordinanza del 24.05.2023, n. 14360; ordinanza del 12.01.2023, n. 692; Cass. Civ., Sez. Lav., 11.12.2019, n. 32386).
Pag. 8 di 14 11. Di tale avviso, anche la Corte Costituzionale che, con sentenza del 30.07.2021,
n. 180, ha avallato la legittimità del mancato riconoscimento del servizio pre- ruolo svolto nelle scuole paritarie. In particolare, ha ribadito la non assimilabilità tra il lavoro pubblico e il lavoro privato, sulla base dell'accesso differenziato ai sensi dell'art. 97 Cost.: in tal senso, vi è una differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione; ciò anche dopo l'entrata in vigore della l. 62/2000.
12. Alla luce di quanto sinora esposto, il trattamento differente non si pone in contrasto con la clausola 4 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE, che esprime il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, “a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Infatti, nel caso di specie non si tratta di un differente trattamento basato sulla durata del contratto – ossia a termine o a tempo indeterminato – ma sulla tipologia stessa del contratto, che rende le situazioni complessivamente non comparabili. La suddetta clausola, al punto 4, prevede che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”, ivi presenti.
13. Proseguendo nel merito della causa, sul mancato riconoscimento degli anni di servizio preruolo e sulla mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia di cui al CCNL Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, applicata in favore ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, si osserva quanto segue.
14. Dalla documentazione prodotta, si evince che la docente ha prestato servizio a partire dall'anno scolastico 2001/2002 presso scuole statali di primo grado, dunque in vigenza di un rapporto pubblico privatizzato. A partire dal 01.09.2005
Pag. 9 di 14 è stata immessa in ruolo per l'insegnamento presso le scuole di primo grado, con passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado a partire dal 01.09.2007.
15. La ricostruzione di carriera del personale docente, che ha effettuato nel corso della carriera un passaggio di ruolo, è stata affrontata dalle Sezioni Unite - trattando un caso relativo al passaggio da un ruolo inferiore a uno superiore di una docente – che hanno riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, non già nei limiti della cd. temporizzazione, disapplicando la normativa di riferimento in favore del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1990/70/CE (si veda, Cass. Civ., Sez. Un., 06.05.2016, n. 9144).
16. Per comprendere meglio la decisione a cui sono giunte le Sezioni Unite, si osserva che sul tema – proprio richiamando tale pronuncia – si sono espressi anche i giudici contabili, i quali hanno rilevato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio preruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (Sezione regionale di controllo per la Siciliana CP_5
del. n.73/2016/SUCC). Inoltre, hanno individuato come i due istituti presentino caratteristiche differenti: il criterio della temporizzazione è, infatti, diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di un'anzianità di servizio “convenzionale”; il criterio della ricostruzione della carriera opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere al riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo, in via definitiva. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica
Pag. 10 di 14 istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare (Corte dei
Conti, deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
17. Inoltre, la docente ha svolto, per ogni anno di preruolo, un servizio superiore a n.
180 giorni, ai sensi dell'art. 527 D. Lgs. 297/94. Da quanto emerge dallo stato matricolare, prodotto dalla parte resistente, non sono indicate interruzioni nel servizio prestato.
18. A questo punto, va osservato che la ricostruzione della carriera deve avvenire per intero alla luce del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1990/70/CE.
19. Quanto alla mancata applicazione della clausola di salvaguardia, si rammenta che le fasce stipendiali, vigenti ai sensi del CCNL Comparto Scuola del
04.08.1995 e del CCNL del 23.01.2009, erano le seguenti: fascia 0-2 anni;
fascia
3- 8 anni;
fascia 9-14 anni;
fascia 15-20; fascia 21-27 anni;
fascia 28-35 anni;
da
35 anni in poi. Tale la situazione sino all'intervento del CCNL del luglio 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali del personale scolastico, prevedendo l'unificazione delle precedenti fasce 0-2 anni e 3-8 anni, nell'unica fascia 0-8 anni. All'art. 2, comma 2, ha previsto che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
20. È evidente comprendere che la ratio della disposizione citata è stata quella di
“salvaguardare”, nella nuova struttura retributiva del personale scolastico, il diritto a fruire dell'incremento retributivo, riconosciuto ai neoassunti, anche a chi già al tempo prestava servizio.
21. Nel caso di specie, la ricorrente era già docente di ruolo alla data dell'01.09.2010, con diritto maturato per la collocazione nella fascia stipendiale
3-8, già raggiunta nell'anno scolastico 2004/2005 in forza del riconoscimento integrale. Pertanto, va ordinato all'amministrazione scolastica di applicare alla situazione specifica della ricorrente la clausola di salvaguardia, riconoscendo
Pag. 11 di 14 così il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
22. Infine, non può essere accolta la domanda relativa alla collocazione nella fascia stipendiale 21-27 a partire dall'anno scolastico 2017/2018. In tale momento, secondo quanto sinora osservato, la ricorrente ha maturato 15 anni di servizio.
23. Parte ricorrente, poi, ha formulato domanda di risarcimento del danno per mancati incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato, quantificandolo in via equitativa nella somma di € 5.000,00. La liquidazione del danno in via equitativa è possibile quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta. Nel caso di specie, invece, è possibile la determinazione della somma dovuta, in quanto è facilmente ricavabile sulla base della nuova ricostruzione della carriera e delle previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite.
24. La domanda di risarcimento del danno va riqualificata come domanda di risarcimento del danno da illecito derivante da differenze retributive – non avendo la ricorrente provato altri illeciti contrattuali. In tale caso, la domanda è soggetta alla prescrizione quinquennale, poiché ha ad oggetto crediti retributivi.
La pretesa creditoria è limitata al termine quinquennale di prescrizione, antecedente al deposito del ricorso introduttivo, in assenza di altri atti interruttivi della prescrizione.
25. Ne consegue che l'amministrazione resistente va condannata al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, da calcolarsi sulla base della nuova ricostruzione della carriera e delle previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Pag. 12 di 14 26. Trattandosi di un conteggio che può essere rimesso alle parti, questo giudicante non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per ragioni di economicità processuale.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1
dei periodi di servizio effettivamente prestati alle dipendenze del
[...]
in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato Controparte_1
dal 2001 al 2005 (anno di immissione in ruolo);
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 del CCNL di categoria;
➢ rigetta la domanda di riconoscimento del servizio preruolo svolto presso la scuola paritaria svizzera, come indicato in parte motiva e, conseguentemente, rigetta la domanda di riconoscimento della collocazione nella fascia stipendiale
21-27;
➢ ordina, per l'effetto, al resistente a emettere un nuovo decreto di CP_1
ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati e con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
➢ condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1
eventuali differenze retributive maturate a decorrere dal 19.12.2017, calcolate sulla base della nuova ricostruzione carriera e in applicazione dei CCNL vigenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1
Pag. 13 di 14 lite, che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, CPA e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore degli avvocati, Gian Paolo Dami e Ilaria
Quartieri, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1288/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 02.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Ilaria Quartieri e Gian Paolo Dami ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO TEMPORE (C.F.: ), in persona del pro P.IVA_1 CP_2
tempore, e
[...]
(C.F.: Controparte_3
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. P.IVA_2
dalla dott.ssa e dal dott. , quali funzionari Persona_1 Controparte_4 delegati dall'Amministrazione resistente, elettivamente domiciliata presso il convenuto
; Controparte_3
resistente OGGETTO: Riconoscimento anzianità di carriera e applicazione della clausola di salvaguardia
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica, ad essere inserita nello scaglione stipendiale 21-
27 con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018; - condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera ed in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL
Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo. indeterminato di pari qualifica e quindi collocarla nella fascia stipendiale 21-27 dall'anno scolastico 2017/2018; - condannare l'amministrazione resistente ad applicare, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del
19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e per questo ricalcolare l'esatto importo dovuto alla
OF. . - condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno per responsabilità contrattuale, al pagamento in via equitativa della somma di €
5.000,00, corrispondente agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Con vittoria di spese e
Pag. 2 di 14 competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.”
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2022, , docente di ruolo Parte_1
nella classe di concorso AB24-Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato e, dunque, il riconoscimento della progressione professionale con inserimento nello scaglione stipendiale 21-27 a partire dall'anno scolastico 2017/2018.
Chiedeva, dunque, di condannare il a Controparte_1 collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato e, dunque, di collocarla nella fascia stipendiale 21-27 dall'anno 2017/2018. Inoltre, chiedeva di applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, in proprio favore, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia retributiva “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –
14 anni”. Infine, chiedeva la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, nella misura in via equitativa di € 5.000,00, corrispondente agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche
Pag. 3 di 14 sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di essere stata immessa a ruolo in data
01.09.2005, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di aver prestato servizio di preruolo, nel pregresso periodo, dal 01.09.1996 al 30.08.2010.
Spiegava che il convenuto, in sede di immissione a ruolo, riconosceva CP_1
alla ricorrente soltanto n. 4 anni di anzianità, non tenendo conto delle cinque annualità di servizio prestato dal 1996 al 2001 presso la scuola parificata Istituto
Internazionale Zugerberg (Svizzera), in violazione dell'art. 485, comma 1, d.lgs.
297/1994. Precisava che, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, dovessero essere considerati gli anni scolastici per intero, avendo avuto il servizio durata di almeno 180 giorni, secondo il combinato disposto dell'art. 489 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 11, comma 14, l. 124/1999. Proseguiva lamentando il mancato riconoscimento degli scatti relativi all'anzianità di servizio e i relativi aumenti retributivi per il periodo di preruolo, a partire dall'annualità del 2001 riconosciuta come preruolo, come previsto dall'art. 526 d.lgs. 297/1994.
Lamentava, altresì, la mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia di cui al CCNL Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, in favore ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Per tale ragione, la docente riteneva di aver subito una disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, rilevando la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
199/70/CE, in assenza di ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differente. Invocava, dunque, l'estensione della cd. “clausola di salvaguardia” anche alla sua situazione per il servizio preruolo svolto, con conseguente collocazione nella fascia retributiva 21-27 a partire dall'anno scolastico
2017/2018. Concludeva sottolineando l'imprescrittibilità dell'anzianità di
Pag. 4 di 14 servizio, nonché la prescrizione decennale per le somme dovute a titolo di responsabilità contrattuale.
3. In data 24.04.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1
e l' eccependo
[...] Controparte_5
preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, parte resistente contestava che il servizio svolto presso le scuole private e paritarie indicate nel ricorso, in assenza di prova documentale, potesse essere riconosciuto nei termini chiesti dalla ricorrente. Contestava che il servizio reso presso la scuola paritaria potesse essere equiparato al servizio reso presso scuole statali, trattandosi di un servizio presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato. Citava a tal proposito giurisprudenza di merito in suo favore. Rilevava la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera prot. n.
7054 del 08.07.2019 e, per tale ragione, riteneva insufficiente l'anzianità di servizio ai fini dell'inquadramento nella fascia retributiva superiore. Richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea (C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 485 del d.lgs.
297/94 per il personale docente, che ha escluso l'esistenza di una situazione di discriminazione tra lavoratori di ruolo, assunti mediante concorso, e non di ruolo assunti in base ai soli titoli. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato. Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento
(artt. 550 ss. d.lgs 297/94); pertanto, la ricostruzione di carriera è possibile soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo e l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di
“condizione di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito
Pag. 5 di 14 dalla Direttiva 199/70/CE. Non riteneva, pertanto, applicabile al caso di specie l'art. 2 CCNL del 04.08.2011, in quanto il discrimine temporale veniva fissato all'01.09.2010 per gli assunti a tempo indeterminato per espressa volontà delle parti contrattuali. In ogni caso, eccepiva la debenza nonché la corretta quantificazione della somma richiesta a titolo di differenze retributive non corrispondente all'applicazione degli istituti previsti dalla normativa vigente.
Infine, relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, riteneva non soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 02.01.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito meglio precisati.
7. Preliminarmente, in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, si rammenta che i giudici di legittimità hanno sostenuto la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio. Più in particolare, hanno ritenuto che l'anzianità di servizio non sia uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali ad esempio alla retribuzione, agli scatti di anzianità, alla progressione economica. Dunque, l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione. Da ciò, ne consegue che se il lavoratore, il cui diritto ad una differenza retributiva si è prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., agisce per ottenere l'attribuzione degli aumenti
Pag. 6 di 14 successivi, questi devono essere liquidati nella misura a essi corrispondente, e cioè come se il diritto alla retribuzione di per sé, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato già soddisfatto. Di riflesso, il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (sul punto, recentemente
Cass. Civ., Sez. Lav., 20.01.2020, m. 2232; e dello stesso tenore, Corte dei conti,
Deliberazione n. 33/2019).
Nel caso di specie, parte ricorrente precisa nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.05.2023, che è oggetto di domanda la richiesta a titolo di retribuzione e/o contribuzione di somme relative a periodi antecedenti i cinque anni precedenti il deposito del ricorso introduttivo. Inoltre, come si evince anche dal ricorso, la somma di € 5.000 espressamente indicata viene chiesta a titolo di risarcimento del danno e responsabilità contrattuale, domanda soggetta al termine decennale di prescrizione. Pertanto, l'eccezione è infondata e va rigettata.
8. Nel merito, quanto al riconoscimento dell'anzianità preruolo della ricorrente, si osserva che la ricorrente – prima dell'immissione in ruolo - ha prestato attività di docenza presso vari istituti, a partire dall'anno 1996/1997. In particolar modo, dall'anno scolastico 1996 all'anno scolastico 2000/2001, la ricorrente ha prestato attività di docente presso la Scuola Media Istituto Internazionale Zugerberg
(Svizzera) e la indica come scuola paritaria, invocando l'applicazione dell'art. 485, comma 1, d.lgs. 297/1994, che ammette il riconoscimento del servizio prestato anche presso le scuole pareggiate all'estero.
9. Occorre, sul punto, rammentare la distinzione tra le scuole pareggiate - gestite da enti pubblici territoriali (regione, provincia, comune) ovvero da enti ecclesiastici- e le scuole paritarie - gestite da enti privati che seguono le stesse linee guida ministeriali e rilasciano titoli di studio con valore legale, come le scuole statali.
Pag. 7 di 14 10. A tal proposito, si richiamano le pronunce dei giudici di legittimità che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio preruolo del personale docente, hanno rilevato l'impossibilità di equiparare il servizio prestato presso istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali o pareggiate ai fini del computo dell'anzianità al momento del passaggio nei ruoli delle scuole provinciali a carattere statale. In particolare, è stato osservato l'intento del legislatore di riconoscere all'insegnamento svolto presso le scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni: la scuola statale e la scuola paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi ai sensi della l.
62/2000. L'equiparazione tra le due tipologie di istituto, dunque, è da intendersi con riferimento al riconoscimento del titolo di studio e alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituto paritario e non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego. I rapporti di lavoro, infatti, risultano svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione e alla gestione. Si pensi alla sola modalità di assunzione per prestare servizio presso l'istituto paritario, che avviene al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost. Dunque, il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie è giustificato dalla non omogeneità dello status giuridico del personale docente, ma anche dall'assenza di una norma di legge che consente un tale riconoscimento, contrariamente quanto avviene ai fini della ricostruzione dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato presso le scuole pareggiate, anche all'estero. Inoltre, la natura eccezionale del beneficio invocato e la disciplina contrattuale vigente comportano l'impossibilità dell'applicazione in via analogica o estensiva al caso di specie dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 (si vedano sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 20.04.2017, n. 9966; Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza del 17.04.2017; ma anche ordinanza del 24.05.2023, n. 14360; ordinanza del 12.01.2023, n. 692; Cass. Civ., Sez. Lav., 11.12.2019, n. 32386).
Pag. 8 di 14 11. Di tale avviso, anche la Corte Costituzionale che, con sentenza del 30.07.2021,
n. 180, ha avallato la legittimità del mancato riconoscimento del servizio pre- ruolo svolto nelle scuole paritarie. In particolare, ha ribadito la non assimilabilità tra il lavoro pubblico e il lavoro privato, sulla base dell'accesso differenziato ai sensi dell'art. 97 Cost.: in tal senso, vi è una differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione; ciò anche dopo l'entrata in vigore della l. 62/2000.
12. Alla luce di quanto sinora esposto, il trattamento differente non si pone in contrasto con la clausola 4 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE, che esprime il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, “a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Infatti, nel caso di specie non si tratta di un differente trattamento basato sulla durata del contratto – ossia a termine o a tempo indeterminato – ma sulla tipologia stessa del contratto, che rende le situazioni complessivamente non comparabili. La suddetta clausola, al punto 4, prevede che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”, ivi presenti.
13. Proseguendo nel merito della causa, sul mancato riconoscimento degli anni di servizio preruolo e sulla mancata applicazione della cd. clausola di salvaguardia di cui al CCNL Comparto Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, applicata in favore ai soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, si osserva quanto segue.
14. Dalla documentazione prodotta, si evince che la docente ha prestato servizio a partire dall'anno scolastico 2001/2002 presso scuole statali di primo grado, dunque in vigenza di un rapporto pubblico privatizzato. A partire dal 01.09.2005
Pag. 9 di 14 è stata immessa in ruolo per l'insegnamento presso le scuole di primo grado, con passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado a partire dal 01.09.2007.
15. La ricostruzione di carriera del personale docente, che ha effettuato nel corso della carriera un passaggio di ruolo, è stata affrontata dalle Sezioni Unite - trattando un caso relativo al passaggio da un ruolo inferiore a uno superiore di una docente – che hanno riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, non già nei limiti della cd. temporizzazione, disapplicando la normativa di riferimento in favore del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1990/70/CE (si veda, Cass. Civ., Sez. Un., 06.05.2016, n. 9144).
16. Per comprendere meglio la decisione a cui sono giunte le Sezioni Unite, si osserva che sul tema – proprio richiamando tale pronuncia – si sono espressi anche i giudici contabili, i quali hanno rilevato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio preruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (Sezione regionale di controllo per la Siciliana CP_5
del. n.73/2016/SUCC). Inoltre, hanno individuato come i due istituti presentino caratteristiche differenti: il criterio della temporizzazione è, infatti, diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di un'anzianità di servizio “convenzionale”; il criterio della ricostruzione della carriera opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere al riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo, in via definitiva. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica
Pag. 10 di 14 istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare (Corte dei
Conti, deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
17. Inoltre, la docente ha svolto, per ogni anno di preruolo, un servizio superiore a n.
180 giorni, ai sensi dell'art. 527 D. Lgs. 297/94. Da quanto emerge dallo stato matricolare, prodotto dalla parte resistente, non sono indicate interruzioni nel servizio prestato.
18. A questo punto, va osservato che la ricostruzione della carriera deve avvenire per intero alla luce del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1990/70/CE.
19. Quanto alla mancata applicazione della clausola di salvaguardia, si rammenta che le fasce stipendiali, vigenti ai sensi del CCNL Comparto Scuola del
04.08.1995 e del CCNL del 23.01.2009, erano le seguenti: fascia 0-2 anni;
fascia
3- 8 anni;
fascia 9-14 anni;
fascia 15-20; fascia 21-27 anni;
fascia 28-35 anni;
da
35 anni in poi. Tale la situazione sino all'intervento del CCNL del luglio 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali del personale scolastico, prevedendo l'unificazione delle precedenti fasce 0-2 anni e 3-8 anni, nell'unica fascia 0-8 anni. All'art. 2, comma 2, ha previsto che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
20. È evidente comprendere che la ratio della disposizione citata è stata quella di
“salvaguardare”, nella nuova struttura retributiva del personale scolastico, il diritto a fruire dell'incremento retributivo, riconosciuto ai neoassunti, anche a chi già al tempo prestava servizio.
21. Nel caso di specie, la ricorrente era già docente di ruolo alla data dell'01.09.2010, con diritto maturato per la collocazione nella fascia stipendiale
3-8, già raggiunta nell'anno scolastico 2004/2005 in forza del riconoscimento integrale. Pertanto, va ordinato all'amministrazione scolastica di applicare alla situazione specifica della ricorrente la clausola di salvaguardia, riconoscendo
Pag. 11 di 14 così il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
22. Infine, non può essere accolta la domanda relativa alla collocazione nella fascia stipendiale 21-27 a partire dall'anno scolastico 2017/2018. In tale momento, secondo quanto sinora osservato, la ricorrente ha maturato 15 anni di servizio.
23. Parte ricorrente, poi, ha formulato domanda di risarcimento del danno per mancati incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato, quantificandolo in via equitativa nella somma di € 5.000,00. La liquidazione del danno in via equitativa è possibile quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta. Nel caso di specie, invece, è possibile la determinazione della somma dovuta, in quanto è facilmente ricavabile sulla base della nuova ricostruzione della carriera e delle previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite.
24. La domanda di risarcimento del danno va riqualificata come domanda di risarcimento del danno da illecito derivante da differenze retributive – non avendo la ricorrente provato altri illeciti contrattuali. In tale caso, la domanda è soggetta alla prescrizione quinquennale, poiché ha ad oggetto crediti retributivi.
La pretesa creditoria è limitata al termine quinquennale di prescrizione, antecedente al deposito del ricorso introduttivo, in assenza di altri atti interruttivi della prescrizione.
25. Ne consegue che l'amministrazione resistente va condannata al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, da calcolarsi sulla base della nuova ricostruzione della carriera e delle previsioni economiche di cui ai CCNL vigenti nei vari periodi di prestazione di rapporto a tempo determinato, sulla base delle competenze già percepite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Pag. 12 di 14 26. Trattandosi di un conteggio che può essere rimesso alle parti, questo giudicante non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, per ragioni di economicità processuale.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in
G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato
D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale Parte_1
dei periodi di servizio effettivamente prestati alle dipendenze del
[...]
in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato Controparte_1
dal 2001 al 2005 (anno di immissione in ruolo);
➢ accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 del CCNL di categoria;
➢ rigetta la domanda di riconoscimento del servizio preruolo svolto presso la scuola paritaria svizzera, come indicato in parte motiva e, conseguentemente, rigetta la domanda di riconoscimento della collocazione nella fascia stipendiale
21-27;
➢ ordina, per l'effetto, al resistente a emettere un nuovo decreto di CP_1
ricostruzione di carriera nei termini sopra indicati e con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici;
➢ condanna il resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le CP_1
eventuali differenze retributive maturate a decorrere dal 19.12.2017, calcolate sulla base della nuova ricostruzione carriera e in applicazione dei CCNL vigenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1
Pag. 13 di 14 lite, che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, CPA e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore degli avvocati, Gian Paolo Dami e Ilaria
Quartieri, dichiaratisi antistatari.
Pisa, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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