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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2597/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2597/2025 promossa da:
C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Trotta
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 29.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 02.06.2007 e che dalla loro unione in data 20.05.2006 a Pisa è nato il figlio (C.F. ) e in data 19.08.2009 a Pisa è nata la Per_1 C.F._3 figlia (C.F. ). Per_2 C.F._4
Con provvedimento in data 5.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 2.6.2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 62 P. 2 Serie A anno 2007 . DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Sig. si impegna e si obbliga a trasferire alla Sig.ra la Controparte_2 CP_1 quota parte pari al 50% della piena proprietà del seguente immobile, ADIBITO A CASA CONIUGALE: appartamento ad uso civile abitazione posto in Comune di Livorno Via Palestro n. civico 18 con ingresso a destra per chi sale dalle scale, composto di due vani ed accessori al piano secondo e di cucina, un vano sottotetto e terrazza al sovrastante piano terzo, al quale si accede tramite scala interna esclusiva. Confini: area di detta via, vano scale, , salvo se altri. Per_3
Al Catasto dei Fabbricati: Foglio 18 Particella 1426, sub 601- categoria A/4 Classe 4 consistenza 4 vani e rendita catastale 309,87
La quota di proprietà verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, vista e ben accetta, con tutti i suoi annessi, connessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive e, in breve, con tutto ciò che alla proprietà stessa è relativo ed attinente.
Il tutto come da atto rogato in data 18.02.2002 dal Notaio di Livorno (Rep. Persona_4
n. 1123 – registrato in Livorno il 20.02.2002 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Livorno in pari data ai n.ri 2900 registro generale e 1720 registro particolare).
La parte dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non comporta violazione alcuna delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e, comunque, non presenta alcun peso o vincolo.
Con rinuncia da parte dell'alienante all'iscrizione dell'ipoteca legale relativa al trasferimento dell'immobile.
Le spese relative all'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile de quo ed ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso saranno suddivise in parti uguali.
Il prezzo della su detta compravendita viene stimato tra le parti in € 30.000,00 (trentamila/00) e pagato all'atto di stipula del rogito notarile.
Le parti precisano, espressamente e senza riserva alcuna, che il predetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché della totale e definitiva regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
3) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita tenuto conto delle sue capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della predetta.
4) la figlia resta collocata presso la madre, il padre salvo migliori e diversi accordi con la signora potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: potrà tenere CP_1 con sé la figlia a fine settimana (sabato e domenica) alternati, inoltre terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30, quando il fine settimana pernotta presso di lui, e il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30 quando trascorre il weekend con la madre. Durante il periodo delle ferie estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino a un massimo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua seguiranno la regola dell'alternanza.
5) Il signor si obbliga a versare alla signora entro il giorno Controparte_2 CP_1
5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario, la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio. L'assegno è rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
6) i ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal SSN (sanitarie e farmaceutiche, esclusi i medicinali da banco), odontoiatriche e/o oculistiche, nonché ogni visita ed intervento specialistico necessario per i figli, ivi compresi i ticket (le spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e scontrino fiscale indicante il codice fiscale), spese scolastiche (libri, gite scolastiche e viaggi di istruzione), sportive (spese di iscrizione e frequenza corsi nonché eventuale attrezzatura). Ad eccezione delle spese mediche d'urgenza e dei libri scolastici, ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata e documentata tra i genitori;
per le spese non strettamente necessarie, in casi di disaccordo tra le parti, le stesse saranno sostenute dal genitore che le propone;
7) l'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2597/2025 promossa da:
C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Trotta
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 29.7.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 02.06.2007 e che dalla loro unione in data 20.05.2006 a Pisa è nato il figlio (C.F. ) e in data 19.08.2009 a Pisa è nata la Per_1 C.F._3 figlia (C.F. ). Per_2 C.F._4
Con provvedimento in data 5.8.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 2.6.2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 62 P. 2 Serie A anno 2007 . DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Sig. si impegna e si obbliga a trasferire alla Sig.ra la Controparte_2 CP_1 quota parte pari al 50% della piena proprietà del seguente immobile, ADIBITO A CASA CONIUGALE: appartamento ad uso civile abitazione posto in Comune di Livorno Via Palestro n. civico 18 con ingresso a destra per chi sale dalle scale, composto di due vani ed accessori al piano secondo e di cucina, un vano sottotetto e terrazza al sovrastante piano terzo, al quale si accede tramite scala interna esclusiva. Confini: area di detta via, vano scale, , salvo se altri. Per_3
Al Catasto dei Fabbricati: Foglio 18 Particella 1426, sub 601- categoria A/4 Classe 4 consistenza 4 vani e rendita catastale 309,87
La quota di proprietà verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, vista e ben accetta, con tutti i suoi annessi, connessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive e, in breve, con tutto ciò che alla proprietà stessa è relativo ed attinente.
Il tutto come da atto rogato in data 18.02.2002 dal Notaio di Livorno (Rep. Persona_4
n. 1123 – registrato in Livorno il 20.02.2002 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Livorno in pari data ai n.ri 2900 registro generale e 1720 registro particolare).
La parte dichiara che l'immobile nel suo stato attuale non comporta violazione alcuna delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e, comunque, non presenta alcun peso o vincolo.
Con rinuncia da parte dell'alienante all'iscrizione dell'ipoteca legale relativa al trasferimento dell'immobile.
Le spese relative all'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile de quo ed ogni altra eventuale spesa conseguente allo stesso saranno suddivise in parti uguali.
Il prezzo della su detta compravendita viene stimato tra le parti in € 30.000,00 (trentamila/00) e pagato all'atto di stipula del rogito notarile.
Le parti precisano, espressamente e senza riserva alcuna, che il predetto accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale nonché della totale e definitiva regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
3) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita tenuto conto delle sue capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della predetta.
4) la figlia resta collocata presso la madre, il padre salvo migliori e diversi accordi con la signora potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: potrà tenere CP_1 con sé la figlia a fine settimana (sabato e domenica) alternati, inoltre terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30, quando il fine settimana pernotta presso di lui, e il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30 quando trascorre il weekend con la madre. Durante il periodo delle ferie estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino a un massimo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua seguiranno la regola dell'alternanza.
5) Il signor si obbliga a versare alla signora entro il giorno Controparte_2 CP_1
5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento ordinario, la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio. L'assegno è rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
6) i ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal SSN (sanitarie e farmaceutiche, esclusi i medicinali da banco), odontoiatriche e/o oculistiche, nonché ogni visita ed intervento specialistico necessario per i figli, ivi compresi i ticket (le spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e scontrino fiscale indicante il codice fiscale), spese scolastiche (libri, gite scolastiche e viaggi di istruzione), sportive (spese di iscrizione e frequenza corsi nonché eventuale attrezzatura). Ad eccezione delle spese mediche d'urgenza e dei libri scolastici, ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata e documentata tra i genitori;
per le spese non strettamente necessarie, in casi di disaccordo tra le parti, le stesse saranno sostenute dal genitore che le propone;
7) l'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra