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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1331 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 10.10.2024, promossa
DA
(c.f. ) e per essa la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli presso il cui studio Parte_2
sito ad Ancona Corso Mazzini n. 107, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
pagina 1 di 16
(c.f. )) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Elisa Guerra presso il cui studio sito a Pesaro (PU) in via San Francesco n. 30 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta -
In punto a: accettazione eredità.
Conclusioni
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda
proposta In rito in via preliminare qualora il Tribunale ritenga che siano
litisconsorti necessari e disporre la integrazione CP_2 Controparte_3
del contraddittorio ed ogni altro consequenziale provvedimento in via principale
accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art 485 c.c. la Sig.ra
[...]
(cf ) nata ad [...] il [...] è CP_1 C.F._1
erede puro e semplice del Sig. nato ad [...] il Persona_1
14/7/1937 (cf ) deceduto il 07/04/1986 tra cui annoverasi i C.F._2
pagina 2 di 16 seguenti beni: Abitazione civile distinta nel vigente Catasto Fabbricati del
Comune di Terre Roveresche sezione di Orciano Via San Silvestro al foglio 21
particella 534 sub. 5 TR – 1 cat A/2 cl.1 vani 7,5 r.c. 464,81 (costituente Lotto 6
nella esecuzione RG 101/2018); Terreno distinto nel Catasto Terreni del Comune
di Terre Roveresche sezione di Orciano come segue : al foglio 21 particella 374,
are 17,08 seminativo classe 2, r.d. euro 10,14 r.a. 6,62 al foglio 21 particella 727 ,
are 35,30 seminativo classe 2, r.d. euro 17,32 r.a. 12,76 al foglio 21 particella 728
, are 21,00 seminativo classe 2, r.d. euro 10,30 r.a. 7,59 al foglio 21 particella
729, are 11,37 seminativo classe 2, r.d. euro 5,58 r.a. 4,11 terreni tutti (f. 21
particelle 374/727/728/729) oggi distinti al foglio 21 m. 914 – 916 - 918 - 920 /
915 – 917 – 919 – 921 e costituenti lotto 5 e 6 nella esecuzione RG 101/2018
Tribunale Pesaro;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento della domanda di cui sopra, accertare e dichiarare l'avvenuta
accettazione tacita dell'eredità del Sig. nato ad [...]_1
il 14/7/1937 (cf ) deceduto il 07/04/1986 tra cui annoverasi C.F._2
i seguenti beni: Abitazione civile distinta nel vigente Catasto Fabbricati del
Comune di Terre Roveresche sezione di Orciano Via San Silvestro al foglio 21
pagina 3 di 16 particella 534 sub. 5 TR – 1 cat A/2 cl.1 vani 7,5 r.c. 464,81 (costituente Lotto 6
nella esecuzione RG 101/2018); Terreno distinto nel Catasto Terreni del Comune
di Terre Roveresche sezione di Orciano come segue : al foglio 21 particella 374,
are 17,08 seminativo classe 2, r.d. euro 10,14 r.a. 6,62 al foglio 21 particella 727 ,
are 35,30 seminativo classe 2, r.d. euro 17,32 r.a. 12,76 al foglio 21 particella 728
, are 21,00 seminativo classe 2, r.d. euro 10,30 r.a. 7,59 al foglio 21 particella
729, are 11,37 seminativo classe 2, r.d. euro 5,58 r.a. 4,11 terreni tutti (f. 21
particelle 374/727/728/729) oggi distinti al foglio 21 m. 914 – 916 - 918 - 920 /
915 – 917 – 919 – 921 e costituenti lotto 5 e 6 nella esecuzione RG 101/2018
Tribunale Pesaro da parte della Sig.ra (cf ) Controparte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] erede per successione di Persona_1
nato ad [...] [...] cf e deceduto il C.F._2
07/04/1986 den. NN. 78 vol. 312 Agenzia del Registro di Fano devoluta per
legge, trascritta l'11/02/1988 ai nn. 1410/974 ed integrata (per omessa
indicazione di alcuni immobili) con successiva trascrizione del 01/02/2007 ai nn.
1930/1161 e per l'effetto ordinare al Competente Conservatore di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza o provvedimento con esonero di qualsiasi
pagina 4 di 16 responsabilità. Si chiede siano dichiarati ammissibili e rilevanti ed utilizzabili tutti i
documenti prodotti Si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli 1)
Vero che il teste ha redatto relazione di perizia integrativa “chiarimento in merito
alla perizia “ del 30 gennaio 2020 nella esecuzione di cui al n. 101/2018 Tribunale
di Pesaro di cui conferma il contenuto 2) Vero che il teste ha redatto relazione di
perizia integrativa “chiarimento in merito alla perizia “ del 5 febbraio 2020 nella
esecuzione di cui al n. 101/2018 Tribunale di Pesaro di cui conferma il contenuto
Indica a teste il geom. domiciliato in S. Costanzo Via Puglia n. 6 Testimone_1
Con vittoria di spese , competenze onorari da considerarsi a carico della
resistente e comunque in prededuzione nella esecuzione immobiliare 101/2018
Tribunale Pesaro”.
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, disattesa ogni contraria domanda, istanza
od eccezione, ordinare a quale cessionaria di Parte_1 [...]
l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_4
confronti delle comproprietarie e per le rispettive CP_2 Controparte_3
quote di 1/6 dei Lotti n. 5 e 6 come identificati dal Geom. nella Testimone_1
pagina 5 di 16 procedura di esecuzione immobiliare R.G. 101/2018 Tribunale di Pesaro, in
subordine ordinare a parte attrice la correzione del petitum immediato in relazione
alla corretta indicazione dei dati catastali relativi ai terreni oggetto del presente
procedimento. Con spese e onorari da porre in compensazione tra le parti o in
subordine da porre a carico della procedura esecutiva immobiliare avanti il
Tribunale di Pesaro rubricata al n. R.G. 101/2018”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 3.6.2021 e per Parte_1
essa la procuratrice conveniva in giudizio , Parte_2 CP_5
domandando che fosse dichiarato che la stessa convenuta è erede puro e semplice del coniuge , deceduto il 7.4.1986, in relazione ai beni Persona_1
indicati in citazione;
in subordine, che fosse dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità di da parte della convenuta in relazione ai beni Persona_1
predetti.
Assumeva d'essere succeduta a nel credito per il Parte_2
quale era stata promossa esecuzione forzata immobiliare nei confronti di CP_5
e di tali e;
che alcuni degli immobili pignorati,
[...] Persona_2 CP_6
pagina 6 di 16 indicati in citazione, erano intestati alla quale comproprietaria in parte per CP_5
successione a;
che non risultava trascritta l'accettazione di Persona_1
eredità.
Si costituiva , la quale eccepiva il difetto di contraddittorio Controparte_1
necessario nei confronti delle comproprietarie degli immobili pignorati ( CP_2
e ); evidenziava che gli immobili erano identificati in
[...] Controparte_3
citazione anche con riferimento ai “dati catastali precedenti” oltre che quelli
“vigenti”. Concludeva, pertanto, perché, disattesa ogni domanda, fosse disposta l'integrazione del contraddittorio e la correzione dei dati catastali.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte,
passava in decisione all'udienza del 10.10.2024.
2 – Sull'eccezione processuale si rileva che, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il litisconsorzio necessario ricorre solo quando, esistendo un rapporto giuridico comune a più soggetti, la sentenza pronunciata nei confronti di alcuni sarebbe inutiliter data nei confronti degli altri.
pagina 7 di 16 Tale situazione si realizza per le azioni costitutive, ma non per quelle di mero accertamento come quella proposta nel presente giudizio in relazione alla qualità di erede della convenuta. Va, al riguardo, correttamente richiamato il principio in passato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(ma non più declinato nel corso degli ultimi anni, verosimilmente per il carattere pacifico e la persuasività del medesimo), secondo cui in “le azioni di mero
accertamento non richiedono il litisconsorzio necessario, perché la relativa
sentenza, ancorché pronunziata nei confronti di una sola delle parti di un
rapporto, non è mai inutiliter data” (Cass. 1979 n. 3546; conforme Cass. 1976 n.
3538).
E' vero nondimeno che, per talune azioni di accertamento di status,
ricorrono ex lege situazioni di litisconsorzio necessario, come per l'azione di dichiarazione di paternità (art. 276 c.c.) la quale, in mancanza del presunto genitore, va proposta nei confronti degli eredi in quanto portatori di un interesse immediato e diretto a non veder pregiudicate le rispettive posizioni successorie,
ma tale situazione non si rinviene nella fattispecie in relazione ai soggetti di cui è
allegata la qualità di comproprietarie.
pagina 8 di 16 L'eccezione va, dunque, disattesa.
2 – Quanto ai dati catastali dei beni, a parte da ogni considerazione sull'esatta indicazione degli stessi, si rileva che tale aspetto non ha incidenza sull'identificazione della domanda, siccome avente ad oggetto l'accertamento dello status di erede, rispetto al quale i singoli beni costituiscono solo elementi dell'universum jus ereditario.
3 – Nel merito, è ben noto, in tema di successioni mortis causa, che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria: 1) l'accettazione da parte del chiamato, mediante una dichiarazione di volontà (aditio); 2) ovvero in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio); 3) oppure la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 485 c.c., che, diversamente da quella dell'accettazione tacita (art. 476
c.c.), configura un acquisto dell'eredità ope legis anche contro la volontà del chiamato e di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario.
pagina 9 di 16 3.1 - Parte attrice, in primis, domanda che sia accertata la qualità di erede in capo alla convenuta, moglie di , in ragione del possesso Persona_1
dell'immobile di civile abitazione sito a Terre Roveresche n. 28 e della mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi (art. 485 c.c.).
Al riguardo si rileva che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4847/13,
superando il precedente orientamento (espresso da Cass. 2008 n. 11018) hanno affermato il principio che anche nella successione legittima – come nella specie -
spettano al coniuge superstite i diritti di abitazione nella casa familiare e di uso della relativa mobilia.
Alla luce del richiamato orientamento delle Sezioni Unite, il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius non può dunque ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso (cfr. Cass. 2016 n. 1590).
In questo senso peraltro, già nel 2008, si era espressa la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 1920/08, precisando che i diritti di abitazione e di uso previsti dall'articolo 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in pagina 10 di 16 capo a quest'ultimo a titolo successorio - derivativo, bensì a diverso titolo,
costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori.
Cosicché "il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione
nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede,
con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale
diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege".
Le ragioni che giustificano l'esenzione del legatario del diritto di abitazione dall'onere dell'inventario, imposto al chiamato al possesso dei beni dall'art 485
c.c., escludono, dunque, la fondatezza della domanda principale.
2 – In subordine, nella dichiarata “ipotesi che il coniuge superstite non
possa ritenersi possessore di bene ereditario”, parte attrice domanda l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da Persona_1
parte della convenuta (art. 476 c.c.).
Al fine di comprovare l'accettazione tacita, l'attrice deduce l'avvenuta trascrizione della denuncia di successione e la voltura catastale degli immobili a nome della convenuta.
pagina 11 di 16 Deve ribadirsi, al riguardo, con la costante giurisprudenza di legittimità, che l'accettazione tacita dell'eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se
inidonea a denotare in modo univoco l'intento di assumere la qualità di erede,
siccome diretta ad evitare l'applicazione di sanzioni sull'imposta (cfr. Cass. 2019
n. 4843; Cass. 2007 n. 4783; Cass. 1999 n. 4756), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale. In tal caso, infatti, l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (cfr.
Cass. 2021 n. 11478; Cass. 2014 n. 22317; Cass. 2009 n. 10796; Cass. 2002 n.
5226).
Del pari, il contegno del chiamato integrante accettazione tacita (il contegno, cioè, che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe pagina 12 di 16 diritto di compiere se non nella qualità di erede) non postula un'attività negoziale diretta o personale del successibile, potendo invece realizzarsi anche quando l'atto di voltura catastale sia compiuto da altri chiamati su conferimento di delega o nello svolgimento di mansioni procuratorie, oppure ancora in fattispecie di
negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato (orientamento consolidato: cfr. Cass. 2014 n. 15888; Cass. 1977 n. 5227; Cass. 1974, n. 3958).
L'accettazione tacita può, tuttavia, desumersi - e la notazione è dirimente -
soltanto ed esclusivamente da un comportamento del successibile (o a questi riferibile in via mediata, con le modalità innanzi descritte): sicché, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass. 2017, n.
8980), sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l'identità e le generalità degli altri chiamati.
In tal senso si è di recente ribadito il seguente principio: “l'accettazione
tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non
pagina 13 di 16 meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e
civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o
a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per
svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da
ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso
di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o
successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (Cass.
2024 n. 22769).
Nella specie parte, ferma la inconcludenza probatoria della denuncia di successione, si rileva che parte attrice non ha provato e, si badi, neppure dedotto che la voltura (in presenza di una pluralità di successibili: v. visure parte attrice)
sia stata opera della convenuta, non essendo neppure individuato il soggetto che abbia in concreto provveduto a compiere la voltura medesima, mentre è noto, in base ai suesposti principi, che «gli effetti della voltura, quale atto di accettazione
tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo anche necessario
riscontrare per gli altri eredi se vi fosse stata o meno la spendita del nome in
occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale» (Cass. n.
pagina 14 di 16 8980 del 2017, citata), nè è allegato che il richiedente la voltura abbia dichiaratamente agito nella veste di mandatario di altri successibili.
L'omessa individuazione del soggetto che abbia provveduto alla voltura mina poi in radice la riscontrabilità di un'accettazione tacita anche solo per ratifica di un'attività gestoria (concretata dalla voltura, appunto) da altri realizzata, non essendo giuridicamente possibile discorrere di una ratifica dell'operato di un soggetto rimasto non identificato. E' inammissibile, poi, trarre dal silenzio serbato dalla convenuta sul punto conseguenze sul piano della prova, in mancanza di allegazioni alle quali sia applicabile la non contestazione (art. 115 c.p.c.).
Per le ragioni esposte, anche la domanda subordinata risulta infondata.
4 – In conclusione, le domande di parte attrice vanno integralmente respinte con compensazione delle spese di lite come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da e per essa la procuratrice contro Parte_1 Parte_2
, così provvede: CP_5
pagina 15 di 16 1) respinge le domande proposte da procuratrice Parte_2
2) compensa le spese processuali.
Così deciso a Pesaro il 9.4.2025.
e per essa dalla Parte_1
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 16 di 16