TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 145
TAR
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2020
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TAR
Ordinanza collegiale 30 giugno 2023
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La dichiarazione di fallimento non comporta successione universale; il curatore è un amministratore dei beni del fallito con funzioni liquidatorie, non un gestore. La gestione operativa era stata trasferita a terzi. La natura liquidatoria del fallimento osta alla qualifica di gestore. Il principio 'chi inquina paga' richiede l'effettiva disponibilità materiale e giuridica del bene da bonificare.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea presupposizione

    La curatela non è successore universale e non ha la disponibilità materiale e giuridica del sito.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e genericità

    La curatela non è il soggetto legittimato a ricevere tali prescrizioni.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La dichiarazione di fallimento non comporta successione universale; il curatore è un amministratore dei beni del fallito con funzioni liquidatorie, non un gestore. La gestione operativa era stata trasferita a terzi. La natura liquidatoria del fallimento osta alla qualifica di gestore. Il principio 'chi inquina paga' richiede l'effettiva disponibilità materiale e giuridica del bene da bonificare.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea presupposizione

    La curatela non è successore universale e non ha la disponibilità materiale e giuridica del sito.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e genericità

    La curatela non è il soggetto legittimato a ricevere tali prescrizioni.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La dichiarazione di fallimento non comporta successione universale; il curatore è un amministratore dei beni del fallito con funzioni liquidatorie, non un gestore. La gestione operativa era stata trasferita a terzi. La natura liquidatoria del fallimento osta alla qualifica di gestore. Il principio 'chi inquina paga' richiede l'effettiva disponibilità materiale e giuridica del bene da bonificare.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e genericità

    La curatela non è il soggetto legittimato a ricevere tali prescrizioni.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erronea presupposizione

    La curatela non è successore universale e non ha la disponibilità materiale e giuridica del sito.

  • Accolto
    Violazione di legge e principi di partecipazione

    Il ricorso è stato accolto nel merito per altre ragioni, assorbendo questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 145
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 145
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo