Ordinanza collegiale 17 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 30 giugno 2023
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2019 REG.RIC.
N. 00198/2020 REG.RIC.
N. 01426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2019, proposto da
Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Toma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conversano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Lanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Dipierro e Alessia Strada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2020, proposto da
Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Toma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2022, proposto da
Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Toma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conversano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Lanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1196 del 2019:
- dell’ordinanza sindacale n. 10 dell’1 luglio 2019 adottata dal Sindaco del Comune di Conversano e successivamente notificata, con la quale si è ordinato alla Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l., di attivarsi e porre in essere, con effetto immediato e con il carattere dell’urgenza, le necessarie misure di messa in sicurezza dei luoghi, le attività della post-gestione e del recupero del percolato, ripristino e ri-attivazione dei pozzi spia, nonché tutte le attività di bonifica delle parti risultanti potenzialmente inquinate per contrastare la minaccia per la salute e/o l’ambiente, il tutto in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, che insiste sul III lotto della ex discarica LO Ecologia S.r.l. di proprietà della stessa ditta, identificato in catasto terreni al fg. 15, p.lle 75, 7646, 292, 297, 339, 293, 294 e porzione p.lla 467 – fg 18 p.lle 24, 40, 294, 302, 296, 327, 291, 292, 289, 293, 272, site in contrada Martucci del Comune di Conversano;
- della nota del Comune di Conversano a firma del direttore del Servizio Ambiente del medesimo Comune (Prot_Par 0022196) del 2 luglio 2019 di trasmissione di detta ordinanza;
- di ogni altro provvedimento ivi citato e comunque presupposto, conseguente ovvero connesso tra cui all’occorrenza le note del Comune di Conversano, Servizio Ambiente, nn. 25637 del 12 settembre 2018; 1320 inviata con pec del 15 gennaio 2019; nota di convocazione sopralluogo del 23 aprile 2019 e del 24 settembre 2019 con i relativi verbali, nonché le note Città metropolitana di Bari, conosciute solo per il richiamo operatone nell’ordinanza sindacale, dell’11 marzo 2019 e 20 maggio 2019.
Quanto al ricorso n. 198 del 2020:
per l’annullamento
della nota della Regione Puglia servizio AIA/RIR AOO_089/Prot 00014656 del 26 novembre 2019, successivamente conosciuta, con la quale si è diffidata la curatela Fallimentare della LO Ecologia a:
1. ripristinare la continuità idraulica tra la superficie impermeabile del corpo discarica e la canaletta di raccolta perimetrale delle acque meteoriche intervenendo anche sull'attuale profilo del corpo discarica realizzando idonee pendenze per consentire il deflusso delle acque meteoriche che interessano il corpo discarica;
2. ripristinare la canaletta perimetrale di raccolta delle acque meteoriche incidenti il corpo discarica ed il successivo invio delle stesse all'impianto di grigliatura, dissabbiatura e successiva dispersione al suolo mediante subirrigazione;
3. assicurare la funzionalità dell'impianto di grigliatura, dissabbiatura e successiva dispersione al suolo mediante subirrigazione delle acque meteoriche raccolte dalla superficie impermeabile del corpo discarica;
4. assicurare la pulizia e la costante manutenzione della guaina impermeabile a copertura del corpo discarica;
5. assicurare la cura e manutenzione dell'intero sito provvedendo ad eliminare la vegetazione spontanea radicata al contorno della discarica al fine di ripristinare la pulizia e decoro del sito ed evitare la propagazione di incendi che possono coinvolgere la discarica e/o il sistema di raccolta del biogas;
6. provvedere, secondo le indicazioni fornite da ARPA nella relazione di sopralluogo del 4/10/2019:
a. alla riattivazione del sistema di aspirazione e raccolta del percolato per il successivo avvio a smaltimento;
b. al ripristino dei pozzi di monitoraggio della falda;
c. alla riattivazione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia per il successivo avvio a smaltimento.
7. avviare, secondo le indicazioni fornite da ARPA nella relazione di sopralluogo del 4 ottobre 2019, le procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
8. presentare, entro 10 giorni, istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in scadenza il prossimo 10 dicembre 2019 e a prestare sin d'ora valide garanzie finanziarie così come previsto dal D.lgs. 36/2003. Inoltre dovranno essere eseguiti i rilievi topografici dell'attuale configurazione della discarica e le necessarie indagini per procedere all'aggiornamento degli elaborati progettuali riferiti alle attività di chiusura definitiva e post gestione della discarica.
e al contempo si è disposto che:
- le prescrizioni impartite con la detta diffida, dove non è indicata una scadenza temporale, dovranno essere attuate immediatamente;
- ARPA Puglia verifichi l'ottemperanza a quanto disposto nella detta diffida, informando tempestivamente l'Autorità Competente anche per l'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti e per la trasmissione, in caso di mancato adempimento, degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
- nonché dei provvedimenti e degli atti presupposti conseguenti o comunque connessi ivi compresi, all'occorrenza, quelli resi dall'ARPA Puglia e tra questi la relazione di sopralluogo del 4 ottobre 2019 e le note 14336 del 5 novembre 2019; 670 del 7 gennaio 2020; 3090-32 del 20 gennaio 2020.
Quanto al ricorso n. 1426 del 2022:
per l’annullamento
- dell'ordinanza sindacale n. 32 (nrg. 198) del 30 settembre 2022 adottata dal Sindaco del Comune di Conversano e successivamente notificata, con la quale si è ordinato, tra gli altri, alla Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l., “di procedere agli interventi di seguito elencati in maniera da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non provocare problemi di igiene per incuria, favorendo la proliferazione di ratti, artropodi, zanzare e animali sinantropici nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti e circostanti, come dettagliato nei seguenti interventi:
a) taglio dell'erba e della vegetazione presente su tutta l'area e rimozione del materiale di sfalcio in prossimità del corpo di discarica e per una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal medesimo corpo di discarica al fine di prevenire la diffusione di incendi;
b) ripristino della recinzione perimetrale presente lungo il confine degli immobili oggetto del presente atto;
c) pulizia su tutta la superficie dei terreni e del corpo di discarica mediante la rimozione di materiale non adeguato agli scopi e alla destinazione d'uso dell'area e dei rifiuti abbandonati, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale” con le seguenti avvertenze: l'ordinanza dovrà essere eseguita entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Conversano e, comunque sia, tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino” e con l'ulteriore avvertenza:
1. “Che in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e secondo la procedura stabilita dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
2. Che nel caso in cui a tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, l'Ente curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori;
3. E' fatta salva la facoltà di questa Amministrazione Comunale di disporre, nei siti degradati già noti ed in quelli in via di emersione, ulteriori mirati e personalizzati provvedimenti d'urgenza
- nonché di ogni altro provvedimento ivi citato e comunque presupposto, conseguente ovvero connesso tra cui all'occorrenza e nei limiti dell'interesse della ricorrente: i verbali dei diversi sopralluoghi così genericamente citati nella prefata ordinanza e anche quello indicato come assunto in data 19 agosto 2022 (tutti operati in assenza di convocazione della ricorrente); le ordinanze sindacali (sempre nei limiti dell'interesse della ricorrente) n. 8 del 27 maggio 2022 e n. 30 del 23 settembre 2022;
nonché
con istanza ex art. 116 Cod. Proc. Amm. nel ricorso R.G. n. 1426/2022:
per l’annullamento
del silenzio diniego serbato sull’istanza di accesso presentata con pec in data 27 ottobre 2022, volta ad ottenere accesso al fascicolo istruttorio di cui all’ordinanza sindacale n. 32 del 30 settembre 2022 nonché ai verbali dei sopralluoghi citati nell’ordinanza n. 32/2022 ivi compreso l’ultimo in ordine temporale del 19 agosto 2022.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano, della Città Metropolitana di Bari, della Regione Puglia e del Comune di Conversano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AL IU GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con tre ricorsi rispettivamente notificati il 26 settembre 2019, il 27 gennaio 2020 e il 28 novembre 2022 e depositati l’11 ottobre 2019, il 18 febbraio 2020 e il 19 dicembre 2022, la Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le plurime pronunce di annullamento meglio indicate in epigrafe.
Esponeva in fatto che, con determina n. 599 del 1° dicembre 2009, la Regione Puglia rilasciava Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla società LO Ecologia s.r.l. per l'impianto transitorio di smaltimento di rifiuti solidi urbani costituito dal III lotto di discarica, sito in Conversano, Contrada Martucci.
Con la medesima determina, l’Amministrazione regionale specificava che la società avrebbe dovuto presentare le garanzie finanziarie previste dal Regolamento regionale n. 18 del 16 luglio 2007, in mancanza delle quali l'A.I.A. sarebbe stata revocata, e che l'autorizzazione avrebbe dovuto essere rinnovata ogni sei anni ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 59/2005.
Come emerge dalla documentazione in atti, nessun rinnovo sarebbe intervenuto dopo i primi sei anni di gestione e, sebbene nessuna garanzia fosse stata prestata dalla società LO Ecologia S.r.l., la Regione Puglia non risultava averne mai sollecitato la produzione, né parimenti aveva disposto la revoca dell'autorizzazione.
In data 26 novembre 2014, la società ricorrente cedeva in affitto alla Er.cav. S.r.l. il proprio ramo di azienda, prevedendo che l'impresa conduttrice si sarebbe impegnata a rispettare, in sostituzione della locatrice, tutte le prescrizioni in fase di gestione operativa previste dall’A.I.A. per l’impianto transitorio di smaltimento di rifiuti solidi urbani, costituito dal III lotto di discarica, ubicato nel Comune di Conversano, Contrada Martucci.
Con sentenza n. 112 del 8 giugno 2016, il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento della società LO Ecologia s.r.l.
Con ordinanza sindacale n. 10 dell’1° luglio 2019, il Comune di Conversano ordinava alla Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l. di “ porre in essere le necessarie misure di messa in sicurezza dei luoghi, le attività della post-gestione e del recupero del percolato, ripristino e riattivazione dei pozzi spia, nonché tutte le attività di bonifica delle parti risultanti potenzialmente inquinate per contrastare la minaccia per la salute e/o l’ambiente ”.
Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva il ricorso n. R.G. 1196/2019.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di gravame:
1. Difetto di legittimazione passiva – violazione di legge (artt. 31, 72, 104 Legge fallimentare – artt. 2 d.lgs. n. 36/2003) Eccesso di potere – erronea presupposizione – travisamento .
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'impugnata ordinanza, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe erroneamente presupposto che la curatela fallimentare avesse gestito la discarica nell'esercizio di attività d’impresa e che fosse ancora nel possesso dei relativi suoli.
2. Sussistenza per altro profilo dei vizi dedotti sub. 1 – Violazione di legge (artt. 8, 17 d.lgs. n. 36/2003) .
Con un secondo argomento di gravame, il ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 8 e 17 del d.lgs. n. 36/2003, in quanto la specifica normativa in materia di discariche non avrebbe previsto il meccanismo del c.d. “intervento in danno”, invocato, invece, dall’Amministrazione resistente in caso di inadempimento del provvedimento gravato dal menzionato ricorso.
3. Sussistenza per ulteriore profilo dei vizi dedotti sub. 1. - Violazione di legge (art. 253 d.lgs. 152/2006) - Eccesso di potere - difetto di istruttoria erronea presupposizione – ingiustizia manifesta .
Con ulteriore motivo di censura, la Curatela del Fallimento LO Ecologia s.r.l. denunciava la violazione dell'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché l’Amministrazione resistente avrebbe invocato tale normativa in carenza dei relativi presupposti di applicazione, quali l'esistenza di rifiuti abbandonati o il loro deposito incontrollato nel suolo.
4. Violazione di legge (artt. 239, 240 242, 244, 245 e 250 d.lgs. 152/2006; art. 8, 2° comma d.m. n. 471/1999; art. 50 d.lgs. n. 267/2000; art. 3 legge 241/1990) Eccesso di potere - erronea presupposizione - Incompetenza .
Con un quarto argomento di gravame, la ricorrente contestava che l'ordinanza impugnata era stata emanata in difetto dei presupposti indicati dagli artt. 239 ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, la cui sussistenza sarebbe stata necessaria per la predisposizione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
5. Violazione di legge (artt. 29 bis e ss. d.lgs. 152/2006) Eccesso di potere erronea presupposizione – travisamento – difetto di istruttoria .
Con un quinto motivo di ricorso, la curatela fallimentare deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato dalla considerazione secondo la quale essa non avrebbe potuto ottemperare alle prescrizioni contenute nell’A.I.A., in quanto sarebbero ormai scaduti i termini di vigenza e di efficacia della stessa.
6. Violazione di legge (art. 3 legge 241/1990; artt. 250 e 253 d.lgs. 152/2006) Eccesso di potere – difetto di istruttoria – genericità – omessa compiuta individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento - indeterminatezza .
Con ulteriore censura, la ricorrente rilevava l'eccessiva genericità nell'individuazione sia degli interventi da attuare sia dei soggetti inadempienti.
7. Eccesso di potere - erronea presupposizione – difetto di istruttoria .
Infine, con un ultimo argomento di gravame, la Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l. censurava l'azione amministrativa sotto l'ulteriore profilo della violazione dei principi generali di partecipazione al procedimento e del diritto di difesa.
Con atto depositato in data 22 ottobre 2019, si costituiva in giudizio il Comune di Conversano, chiedendo il rigetto del proposto ricorso.
Con nota del 26 novembre 2019, anche la Regione Puglia intimava alla ricorrente l'adempimento degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale della discarica.
Avverso detto provvedimento insorgeva la ricorrente per il tramite di plurimi argomenti di doglianza (n. R.G. 198/2020) che possono essere così sinteticamente riassunti:
1. Difetto di legittimazione passiva – violazione di legge (artt. 31, 42, 72, 88, 104 Legge fallimentare; artt. 2, 9,13,17 D.lgs. 36/2003; art. 242 d.lgs. 152/2006) Eccesso di potere – erronea presupposizione – travisamento – contraddittorietà – difetto di istruttoria .
2. Sussistenza per altro profilo dei vizi dedotti sub. 1 – Violazione di legge (artt. 8, 17 d.lgs. n. 36/2003) .
3. Sussistenza per altro profilo dei vizi dedotti sub. 1 Violazione di legge (artt. 9, 10, comma 3, 14, 15 D.lgs. 36/2003; Regolamento Regione Puglia 16 luglio 2007 n. 18; art. 29 bis, ss.; 29 octies comma 9 d.lgs. 152/2006) Eccesso di potere – Erronea Presupposizione – Travisamento – Difetto di Istruttoria .
4. Violazione di legge (artt. 239, 240, 242 ss. d.lgs. 152/2006; art. 3 legge 241/1990) Eccesso di potere – erronea presupposizione .
5. Violazione di legge (art. 3 legge 241/1990; artt. 250 e 253 d.lgs. 152/2006) Eccesso di potere – difetto di istruttoria – genericità – omessa compiuta individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento – indeterminatezza .
6. Eccesso di potere – erronea presupposizione – difetto di istruttoria .
Con atto di costituzione del 27 febbraio 2020, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità e l'infondatezza di tutte le censure sollevate.
Con ordinanza n. 32 del 30 settembre 2022, il Sindaco di Conversano ordinava nuovamente alla Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l. di dare esecuzione agli obblighi di messa in sicurezza e di gestione della suddetta discarica.
Anche avverso detto atto la ricorrente insorgeva con ricorso di cui al n. R.G. 1426/2022, sollevando i seguenti motivi di gravame:
1. Difetto di legittimazione passiva – violazione di legge (artt. 31, 42, 72, 88, 104 Legge fallimentare; artt. 9 comma 1 lett. d), 10 comma 3, 13 e 14 D.lgs. 36/2003; art. 192 D.lgs. 152/2006) Eccesso di potere – erronea presupposizione – travisamento - contraddittorietà – difetto di istruttoria .
2. Ricorrenza per altro profilo dei vizi sub.1 - Violazione di legge (art. 3 legge 241/1990;) Eccesso di potere – difetto di istruttoria – genericità – omessa compiuta individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento – indeterminatezza .
3. Ricorrenza per altro profilo dei vizi rubricati sub. 1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 192 D.Lgs. n.152/2006) Eccesso di potere difetto di istruttoria – erronea presupposizione .
4. Ricorrenza per altro profilo dei vizi sub.1 Violazione e falsa applicazione Ordinanza Sindacale n. 8 del 27 maggio 2022 – L.R. n. 38/2016 e LR n. 53/2019 Eccesso di potere – contraddittorietà – errata presupposizione .
5. Ricorrenza per altro profilo dei vizi sub.1. Violazione e falsa applicazione art. 192 d.lgs. 152/2006 e Ordinanza Sindacale n. 30 del 23 settembre 2022 Eccesso di potere – contraddittorietà – errata presupposizione .
6. Ricorrenza per altro profilo dei vizi sub.1. Violazione e falsa applicazione Regolamento polizia Municipale adottato con delibera C.S. C.C. n. 8/2020 (artt. 27, 42 e 47).
7. Violazione di legge (artt. 7 ss. legge 241/1990) e dei principi generali di partecipazione al procedimento e di contraddittorio – Eccesso di potere – difetto di istruttoria .
Con atto depositato in data 22 dicembre 2022 si costituiva in giudizio il Comune di Conversano, instando per la reiezione del ricorso proposto.
Previo deposito di memorie e repliche, all’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026, sentite le parti, il Collegio tratteneva definitivamente le cause in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito deve disporsi la riunione dei tre fascicoli in esame, stante i plurimi elementi di connessione soggettiva ed oggettiva che li avvincono.
Nel merito, i ricorsi sono fondati e, pertanto, possono essere accolti.
Si premette che il Collegio ritiene di fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost., potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.
In particolare, merita accoglimento l'argomento di doglianza relativo al difetto di legittimazione passiva di parte ricorrente.
A tal riguardo occorre osservare che con i ricorsi proposti la Curatela del Fallimento LO Ecologia S.r.l. denunciava, in estrema sintesi, l’illegittimità delle ordinanze sindacali del Comune di Conversano e della nota della Regione Puglia, con le quali dette Amministrazioni le intimavano di adempiere agli obblighi di bonifica e di gestione post-operativa della discarica sita in Contrada Martucci.
Nello specifico, in tesi, la ricorrente denunciava che non sarebbe potuta essere destinataria di detti obblighi, non essendo né successore universale del soggetto fallito, né gestore della discarica ai sensi del d.lgs. n. 36/2003, né avendo più la detenzione del sito.
Preliminarmente, si deve rilevare che la dichiarazione di fallimento non determina tra società fallita e curatela alcun fenomeno successorio, in forza del quale la seconda possa subentrare nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'attività di impresa riferibili alla prima.
Al contrario, ai sensi dell'art. 128 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il curatore ha soltanto l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite.
Pertanto, da un lato, la società fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio; dall’altro, il curatore è solo un amministratore dei beni del fallito, della cui disposizione egli ha facoltà in virtù del munus publicum rivestito dagli organi della procedura, di per sé funzionalmente orientato a logiche di tipo liquidatorio e di riparto dell’eventuale attivo fra i creditori ammessi.
Ne consegue che, benché il curatore del fallimento possa subentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge, esso non possa assumere, in ogni caso, la qualifica di suo rappresentante o successore ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 4328 del 29 luglio 2003; id., Sez. V, n. 3885 del 16 giugno 2009; id., Sez. V, n. 3274 del 13 maggio 2014; Cass. civ., Sez. I, n. 3926 del 23 giugno 1980; id., n. 9605 del 14 settembre 1991; Cass. Pen., Sez. III, n. 40318 del 16 giugno 2016).
Il mancato dispiegarsi di un fenomeno successorio comporta, altresì, che la curatela fallimentare non possa neppure considerarsi nominalmente titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione della discarica.
In primo luogo, infatti, dal combinato disposto degli artt. 128 e 211 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è possibile dedurre, come già anticipato supra , che il curatore ha poteri circoscritti unicamente alle operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare e di soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine legale, essendo la prosecuzione dell'attività d'impresa possibile solo previa autorizzazione del tribunale o del giudice delegato.
Nel caso di specie, né la sentenza dichiarativa di fallimento n. 112/2016, né il successivo provvedimento del giudice delegato del 1° luglio 2016 hanno autorizzato la curatela all'esercizio provvisorio dell'impresa relativo alla gestione della discarica in parola.
Di conseguenza, la responsabilità e il conseguente costo della bonifica dell’area inquinata non possono ricadere sui creditori del fallimento né sul curatore che ne rappresenta gli interessi, il cui ufficio è, per l’appunto, limitato alla liquidazione della massa dei beni e non già alla prosecuzione di un servizio pubblico.
In secondo luogo, la ricorrente non può farsi carico del trattamento e smaltimento dei rifiuti non solo perché la gestione operativa degli adempimenti connessi all’A.I.A. è stata trasferita alla Er.cav. S.r.l. in forza di un contratto d'affitto di ramo d'azienda, ma anche perché essa non può essere qualificata come gestore della discarica ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. o) del d.lgs. 36/2003.
Quest'ultima disposizione, infatti, definisce "gestore" il soggetto responsabile di tutte le fasi di gestione della discarica, dalla realizzazione fino al termine dell’attività post-operativa.
La necessità di un controllo attivo e continuativo dei processi biochimici interni alla discarica per periodi estremamente lunghi ha condotto il legislatore a disporre che il piano economico-finanziario preveda la copertura dei costi di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni (art. 8, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 36/2003) e che tale gestione si protragga fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente (art. 13, co. 2, d.lgs. n. 36/2003).
Inoltre, dall'articolato quadro di adempimenti relativi alla gestione post-operativa previsti dall'art. 13, co. 1, cit. e dall’Allegato 2 al d.lgs. n. 36/2003 si evince che nella fase successiva alla chiusura della discarica il gestore non debba limitarsi alla custodia passiva del sito, ma deve adottare una struttura organizzativa stabile, dotata di competenze multidisciplinari e sistemi di monitoraggio continuo delle acque sotterranee, del percolato, del biogas, della qualità dell'aria.
Posto che la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 233 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha, per sua natura, durata limitata e che la gestione post-operativa di una discarica richiede un'organizzazione imprenditoriale che eccede strutturalmente i limiti temporali e funzionali della procedura fallimentare, è possibile concludere riconoscendo che la natura liquidatoria del fallimento osta alla sussistenza della qualifica soggettiva di “gestore” ex art. 2, cit., in capo al curatore e, quindi, alla possibilità materiale di quest’ultimo di svolgere un'attività gestionale continuativa ultra-trentennale.
Infine, sebbene l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in applicazione del principio comunitario del “chi inquina paga”, abbia affermato che l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti possa ricadere sulla curatela e che i relativi costi debbano gravare sulla massa fallimentare (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 26 gennaio 2021), tuttavia la stessa ha individuato come presupposto necessario per l'imputazione di responsabilità ambientali l’effettiva disponibilità materiale e giuridica del bene da bonificare o gestire.
L’impostazione della Plenaria, ove assunta a regola generale, non appare essere pienamente condivisibile, in quanto, sia pure nel caso di effettiva disponibilità materiale e giuridica del bene da bonificare o gestire, finirebbe per far impattare i costi post operativi sui creditori della società fallita e non su coloro che ritrassero un utile dalla gestione ordinaria, quando la medesima risultava in bonis .
Tale impostazione, come si spiegherà amplius infra , finirebbe per avere conseguenze sostanzialmente criminogene, legittimando comportamenti opportunistici di imprenditori privi di scrupoli che pianificassero lo sfruttamento intensivo delle utilità scaturenti dalla gestione ordinaria di una discarica, per poi lasciare i costi della gestione operativa comodamente in capo ai creditori, ad es. per il tramite di una procedura fallimentare attivata appositamente a tale esclusivo fine.
Ad ogni modo e in più stretta relazione al caso di specie, poiché l'art. 3, par. 1, punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE definisce il detentore come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti - fatte salve le ipotesi in cui la loro produzione sia ascrivibile specificamente all'operato del curatore - , questi è tenuta ad adempiere agli obblighi di rimozione e bonifica ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 solo se abbia conservato od ottenuto la detenzione del bene immobile inquinato su cui i rifiuti insistono.
Nel caso in esame, tuttavia, tale presupposto è assente, di modo che l'interesse della collettività al trattamento e smaltimento dei rifiuti non può essere perseguito attraverso l'imposizione di obblighi a soggetti che non hanno né la legittimazione giuridica né la possibilità materiale di adempiervi, ma deve essere realizzata per mezzo dell'individuazione dei soggetti effettivamente responsabili.
Ad ulteriore conferma di quanto sin qui evidenziato si tenga conto che, per quel che può valere nel presente giudizio, il giudice dell’indagine preliminare ha ritenuto l’insussistenza del presupposto pure sotteso ad ognuno dei provvedimenti impugnati ovvero che la Curatela fosse tenuta non solo ad assicurare la post-gestione della discarica ma anche la bonifica del sito.
In particolare il giudice ha disposto (cfr. doc. 41 in atti) l'archiviazione, per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale attivato nei confronti dei curatori del fallimento LO per il reato di omessa bonifica di cui all'articolo 452 terdecies del codice penale.
Acclarato quanto sopra ed in stretta derivazione logico giuridica da quanto sin qui esposto, deve rimarcarsi che le conseguenze finanziarie negative derivanti dall'obbligo di copertura dei costi di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni non possono che gravare, invero, sui detentori dei rifiuti che abbiano antecedentemente percepito flussi finanziari in entrata per lo svolgimento delle attività di smaltimento durante la fase operativa.
Tale affermazione è, del resto, coerente con un pacifico principio generale di diritto, perfettamente riassunto nel noto brocardo cuius commoda, eius et incommoda , dal quale deriva che chi ha beneficiato degli introiti derivanti dalla gestione di una discarica deve sopportarne anche i relativi costi per la gestione post-operativa.
Ove per assurdo si ammettesse che l’operare del meccanismo dell’autonomia patrimoniale delle società di capitali possa funzionare da argine a consimili forme di responsabilità di diritto pubblico, si aprirebbe la strada a una interpretazione del sistema del diritto ambientale dei rifiuti di per sé, come anticipato supra , oggettivamente criminogena, in quanto chiunque materialmente si dovesse trovare ad operare nel settore della gestione delle discariche avrebbe gioco facile nel lucrare tutti gli introiti della fase operativa, per poi abbandonare la gestione post operativa a una società di capitali da assoggettare ad un fallimento di comodo.
Una simile interpretazione e i correlativi esiti applicativi non possono in alcun modo essere avallati.
Peraltro, si tenga presente che le obbligazioni di gestione post operativa non sono mere obbligazioni privatistiche contratte nell’esercizio dell’attività di impresa (e, pertanto, di per sé assoggettabili al regime della limitazione di responsabilità patrimoniale societaria), ma sono obbligazioni ex lege di diritto pubblico, che perforano lo schermo della personalità giuridica per andare ad incidere direttamente sulla responsabilità patrimoniale di tutti coloro che avendo lucrato sull’esercizio di una funzione di rilievo pubblicistico non possono non sostenerne anche tutti i successivi oneri di gestione.
Nel caso in esame, i soci della LO Ecologia S.r.l. hanno tratto un oggettivo vantaggio economico dalla mancata adozione delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 36/2003, in quanto i medesimi, nel corso degli anni, hanno certamente conseguito maggiori utili e dividendi, derivanti, sia pure in parte, proprio dalle economie prodotte dalla omessa esecuzione degli obblighi di messa in sicurezza dell’impianto.
Pertanto, i soci corresponsabili del mancato rispetto delle prescrizioni ambientali, a fronte di una gestione della discarica contraria alla legge, potrebbero paradossalmente farsi scudo della propria partecipazione a “responsabilità limitata”, dal momento che, in caso di fallimento, scaricherebbero i costi di gestione sui creditori sociali che non hanno alcun collegamento con l’abbandono della discarica.
In questo modo, i soci sarebbero irrazionalmente esonerati da qualsiasi responsabilità sotto il profilo amministrativo e finanziario e tale esito non sarebbe in alcun modo compatibile con il principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, fatto salvo, in sede conformativa, il potere delle Amministrazioni resistenti di coinvolgere direttamente i soci della LO Ecologia s.r.l. nell’adempimento degli obblighi di facere , erroneamente prescritti alla curatela, essendo il sito inquinato rimasto nella loro contitolarità ed essendo stato antecedentemente oggetto di una incuria gestoria da cui gli stessi hanno tratto evidenti utilità, all’esito di una separata, autonoma valutazione qualora esse valutino come accertata l’effettiva sussistenza dei presupposti e la concreta azionabilità di detta responsabilità e della sua misura, eventualmente da intendersi estesa all’intero patrimonio dei medesimi, non escluse azioni ex art. 2901 cod. civ. quanto a eventuali alienazioni medio tempore avvenute in favore di terzi, e quanto all’esercizio dei diritti ex art. 253, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, in caso di esecuzione in via sostitutiva degli interventi occorrenti.
Da ultimo, ma non per ultimo, resta evidente la necessità per la Regione Puglia di acclarare in modo definitivo e dirimente chi sia attualmente il soggetto titolare dell’A.I.A. per lo svolgimento dell’attività di gestione post-operativa per la discarica in Contrada Martucci e se la medesima sia ancora pienamente valida ed efficace, attivando sul punto tutti i propri poteri ispettivi e di controllo.
Gli ulteriori motivi di ricorso possono essere integralmente assorbiti, tenuto conto, per l’appunto, della fondatezza dell’argomento di doglianza esaminato, da tanto potendone conseguire per ciò solo l’accoglimento nel merito dei tre ricorsi congiuntamente trattati.
Da ultimo, in ragione della peculiarità e complessità in fatto della vicenda in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati e disponendo in sede conformativa come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GN, Presidente
AL IU GR, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL IU GR | RD GN |
IL SEGRETARIO