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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2253 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA, N. Parte_1
31 90141 PALERMO presso lo studio dell'avv. PROVENZANO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPONENTE
CONTRO
RAPPRESENTATA DA elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Bastioni di Porta Nuova n. 19, 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv. MENGHINI STEFANO che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPOSTA OGGETTO: Pagamento somma di denaro, etc.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 7-10/5/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €
29.532,86, oltre interessi e spese di procedimento in favore di Controparte_1 quale cessionaria del credito derivante dal rapporto contrattuale n. 228126201/05 intrattenuto dall'ingiunto con Banca Intesa San Paolo s.p.a.
A fondamento dell'opposizione adduceva l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrare l'esistenza e la consistenza del vantato credito, oltre che a consentire la verifica della legittimità dei tassi d'interesse applicati e dell'eventuale superamento delle soglie antiusura.
Pagina 1 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Chiedeva pertanto di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare nonché privare di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n.441/2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Ritualmente evocata in giudizio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 deduceva l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alla certezza ed effettività del credito ingiunto in virtù delle allegazioni documentali offerte in produzione.
In particolare, esponeva di avere prodotto nel precedente giudizio monitorio copia del contratto di conto corrente oggetto di causa e, ad integrazione della produzione originaria, depositava altresì copia dei relativi estratti conto.
Tanto evidenziato, la società opposta chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, chiedeva, infine, la condanna dell'opponente al minor importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2022, il Giudice scrivente rigettava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e avviava le parti in mediazione.
Instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria (che si concludeva negativamente) e concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.., all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo in comparsa conclusionale l'opponente eccepiva il difetto di titolarità del credito in capo a per mancata prova dell'intervenuta cessione del Controparte_1 credito azionato, precisando al riguardo che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB non è sufficiente a dimostrare la titolarità sostanziale del credito in capo all'opposta, occorrendo, a tal fine, la produzione del contratto di cessione.
2.Merito della lite.
Tanto premesso, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di formulata dall'opponente. Controparte_1
Sul punto, giova evidenziare che nell'eccepire il “difetto di legittimazione attiva” parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ed invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei
Pagina 2 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile casi espressamente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.
La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III,
28 ottobre 2002, n. 15177).
Ne consegue che, il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione
(cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Occorre, inoltre, chiarire, anche sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite n.
n. 2951 del 16/02/2016, che la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione -rappresentando una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto- è, come tale, aperta al contraddittorio processuale ed anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che non è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione in ragione della sua tardiva proposizione solo in sede di comparsa conclusionale.
Ciò chiarito, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nel solco tracciato dal più recente orientamento ermeneutico dalla Suprema Corte, va ribadito che la parte che agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario, in seguito alla cessione in blocco ex art. 58 dlgs.385 del
1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione dando prova della sua titolarità, salvo che la controparte “non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (vds. sul punto Cassazione civile, Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Ai fini della prova della cessione, l'avviso di cessione dei crediti in blocco prodotta dall'opposta non è sufficiente avendo la funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. allo scopo di precludere al debitore pagamenti al cedente con effetto liberatorio, mentre non attesta la legittimazione attiva del preteso
Pagina 3 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile cessionario di crediti in blocco, essendo a tal fine necessario la prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco.
Nel caso che ci occupa, il credito oggetto del giudizio trae abbrivio da un contratto di conto corrente stipulato dall'opponente con n. 228126201/05 con
Intesa San Paolo, la quale avrebbe ceduto il credito a società opposta. CP_1
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, deve ritenersi che la cessionaria non abbia fornito la prova della cessione, avente a oggetto il credito azionato, giacchè la stessa avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti concluso tra la sua dante causa e l'originaria mutuante.
Considerato che parte opposta né in sede monitoria, né in sede di opposizione ha prodotto il contratto di cessione, essendosi limitata alla mera produzione del avviso della cessione del credito da INTESA SAN PAOLO a Controparte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non può ritenersi acquisita la prova in ordine alla titolarità dell'opposta.
Inoltre, anche sulla base dell'estratto della Gazzetta Ufficiale non è possibile evincere con certezza l'intervenuto trasferimento in favore della odierna opposta del credito originariamente vantato dall'istituto di credito nei confronti dell'opponente, dal momento che l'avviso ha contenuto generico e il credito azionato non è riconducibile de plano ad alcuna delle categorie menzionate.
L'acclarato difetto di titolarità del credito in capo all'odierna parte opposta per mancata prova della cessione comporta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, l'accoglimento dell'opposizione proposta e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Spese di lite.
Relativamente alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.441/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
-condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 3778,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
-Lascia a carico di parte opposta le spese relative alla fase monitoria.
Pagina 4 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Così deciso in Termini Imerese il 17/10/2025
Il Giudice
CE NC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 5 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2253 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA, N. Parte_1
31 90141 PALERMO presso lo studio dell'avv. PROVENZANO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPONENTE
CONTRO
RAPPRESENTATA DA elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Bastioni di Porta Nuova n. 19, 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv. MENGHINI STEFANO che la rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPOSTA OGGETTO: Pagamento somma di denaro, etc.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 7-10/5/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di €
29.532,86, oltre interessi e spese di procedimento in favore di Controparte_1 quale cessionaria del credito derivante dal rapporto contrattuale n. 228126201/05 intrattenuto dall'ingiunto con Banca Intesa San Paolo s.p.a.
A fondamento dell'opposizione adduceva l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrare l'esistenza e la consistenza del vantato credito, oltre che a consentire la verifica della legittimità dei tassi d'interesse applicati e dell'eventuale superamento delle soglie antiusura.
Pagina 1 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Chiedeva pertanto di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare nonché privare di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n.441/2021, emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Ritualmente evocata in giudizio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 deduceva l'assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alla certezza ed effettività del credito ingiunto in virtù delle allegazioni documentali offerte in produzione.
In particolare, esponeva di avere prodotto nel precedente giudizio monitorio copia del contratto di conto corrente oggetto di causa e, ad integrazione della produzione originaria, depositava altresì copia dei relativi estratti conto.
Tanto evidenziato, la società opposta chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, chiedeva, infine, la condanna dell'opponente al minor importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2022, il Giudice scrivente rigettava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e avviava le parti in mediazione.
Instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria (che si concludeva negativamente) e concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.., all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo in comparsa conclusionale l'opponente eccepiva il difetto di titolarità del credito in capo a per mancata prova dell'intervenuta cessione del Controparte_1 credito azionato, precisando al riguardo che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB non è sufficiente a dimostrare la titolarità sostanziale del credito in capo all'opposta, occorrendo, a tal fine, la produzione del contratto di cessione.
2.Merito della lite.
Tanto premesso, occorre anzitutto esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di formulata dall'opponente. Controparte_1
Sul punto, giova evidenziare che nell'eccepire il “difetto di legittimazione attiva” parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ed invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei
Pagina 2 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile casi espressamente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.
La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III,
28 ottobre 2002, n. 15177).
Ne consegue che, il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione
(cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Occorre, inoltre, chiarire, anche sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite n.
n. 2951 del 16/02/2016, che la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione -rappresentando una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto- è, come tale, aperta al contraddittorio processuale ed anche rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che non è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione in ragione della sua tardiva proposizione solo in sede di comparsa conclusionale.
Ciò chiarito, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nel solco tracciato dal più recente orientamento ermeneutico dalla Suprema Corte, va ribadito che la parte che agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario, in seguito alla cessione in blocco ex art. 58 dlgs.385 del
1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione dando prova della sua titolarità, salvo che la controparte “non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (vds. sul punto Cassazione civile, Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Ai fini della prova della cessione, l'avviso di cessione dei crediti in blocco prodotta dall'opposta non è sufficiente avendo la funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. allo scopo di precludere al debitore pagamenti al cedente con effetto liberatorio, mentre non attesta la legittimazione attiva del preteso
Pagina 3 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile cessionario di crediti in blocco, essendo a tal fine necessario la prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco.
Nel caso che ci occupa, il credito oggetto del giudizio trae abbrivio da un contratto di conto corrente stipulato dall'opponente con n. 228126201/05 con
Intesa San Paolo, la quale avrebbe ceduto il credito a società opposta. CP_1
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, deve ritenersi che la cessionaria non abbia fornito la prova della cessione, avente a oggetto il credito azionato, giacchè la stessa avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti concluso tra la sua dante causa e l'originaria mutuante.
Considerato che parte opposta né in sede monitoria, né in sede di opposizione ha prodotto il contratto di cessione, essendosi limitata alla mera produzione del avviso della cessione del credito da INTESA SAN PAOLO a Controparte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non può ritenersi acquisita la prova in ordine alla titolarità dell'opposta.
Inoltre, anche sulla base dell'estratto della Gazzetta Ufficiale non è possibile evincere con certezza l'intervenuto trasferimento in favore della odierna opposta del credito originariamente vantato dall'istituto di credito nei confronti dell'opponente, dal momento che l'avviso ha contenuto generico e il credito azionato non è riconducibile de plano ad alcuna delle categorie menzionate.
L'acclarato difetto di titolarità del credito in capo all'odierna parte opposta per mancata prova della cessione comporta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti, l'accoglimento dell'opposizione proposta e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Spese di lite.
Relativamente alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.441/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese;
-condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 3778,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
-Lascia a carico di parte opposta le spese relative alla fase monitoria.
Pagina 4 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Così deciso in Termini Imerese il 17/10/2025
Il Giudice
CE NC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 5 di 5 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile