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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE II SEZIONE CIVILE
Udienza del 18/9/2025 N. 34/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi ed Anna Maria Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Varese, via Bussola n. 2, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
(già Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in
Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – retribuzione professionale docenti
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.1.2024
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(già ) -
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che
[...] di seguito si trascrivono: “(…) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1
; per l'effetto, condannare il , in favore di parte
[...] Controparte_1 ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.142.73 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il e l' contestando in fatto e in CP_3 CP_4 diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
Ritenuta la causa di natura meramente documentale, all'udienza di discussione i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente“… ha stipulato i seguenti contratti di supplenza (doc. 2) a tempo determinato con il ” negli anni scolastici A.S. Controparte_1
2018/2019 dal 29.10.18 al 12.06.19 e A.S. 2019/2020 dal 14.10.19 al 12.06.20 presso l'ITE
Tosi di Busto Arsizio;
- che il ricorrente “… negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, non ha percepito la retribuzione professionale docenti nonostante abbia svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto”;
- che il ricorrente “… durante l'anno scolastico 2018/2019 ha lavorato 176 giorni”;
- che il ricorrente “… durante l'anno scolastico 2019/2020 ha lavorato 217 giorni”;
- che “… la somma dovuta dal ammonta pertanto ad € Controparte_1
2.142.73” (v. foglio di calcolo doc. 8);
- che la “… retribuzione professionale docenti ammonta a € 174,50” mensili;
- che il ricorrente ha inviato in data 5.6.2023 atto di diffida, rimasto privo di riscontro (v. doc.
10).
2 Tutto ciò premesso, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando sostanzialmente la violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE), chiedendo quindi il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del convenuto alla corresponsione delle relative differenze retributive. CP_1
***
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori ed al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame ritiene questo Giudicante di condividere le motivazioni illustrate dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. lav., nella sentenza dell'11.10.2022, dott.ssa Fedele, che in questa sede si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ […] Il thema decidendum principale attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE.
Sul punto è utile riportare le parole della Corte di Cassazione nell'ordinanza 3473/2019 proprio in materia di contratti a termine nel pubblico impego contrattualizzato e calcolo dell'anzianità nella successiva stabilizzazione. La Corte ha inteso fare il punto generale sulla questione della discriminazione intendendo dare continuità alle precedenti ordinanze n.
27950/2017 e n. 7112/2018; la Corte ha ribadito che “con le richiamate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive», è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
3 l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06 Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi)”.
Poiché il resistente ha rilevato l'inapplicabilità del criterio di non CP_1 discriminazione alla fattispecie di cui si discute, si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20015/2018 del 27.7.2018 che ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la " retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
4 Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate tutte le considerazioni svolte dal resistente concludendosi per l'affermazione del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi, non contestati dal ” (Trib. Busto Controparte_5
Arsizio, sez. lav., dott.ssa Fedele, 11.10.2022, cit., in motivazione).
Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente per gli AA.SS. CP_1
2018/2019 e 2019/2020.
Per l'effetto, il resistente deve essere condannato al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 2.142.73, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la natura del giudizio, che si inserisce in un contenzioso seriale, e la sua non particolare complessità, vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente per gli AA.SS. CP_1
2018/2019 e 2019/2020;
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 2.142.73, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Varese, 18.9.2025
Il Giudice del Lavoro Giorgiana Manzo
5
Udienza del 18/9/2025 N. 34/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi ed Anna Maria Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Varese, via Bussola n. 2, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
(già Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in
Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – retribuzione professionale docenti
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.1.2024
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(già ) -
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che
[...] di seguito si trascrivono: “(…) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1
; per l'effetto, condannare il , in favore di parte
[...] Controparte_1 ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.142.73 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il e l' contestando in fatto e in CP_3 CP_4 diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
Ritenuta la causa di natura meramente documentale, all'udienza di discussione i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi, contestando le avverse deduzioni.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
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Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente“… ha stipulato i seguenti contratti di supplenza (doc. 2) a tempo determinato con il ” negli anni scolastici A.S. Controparte_1
2018/2019 dal 29.10.18 al 12.06.19 e A.S. 2019/2020 dal 14.10.19 al 12.06.20 presso l'ITE
Tosi di Busto Arsizio;
- che il ricorrente “… negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, non ha percepito la retribuzione professionale docenti nonostante abbia svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto”;
- che il ricorrente “… durante l'anno scolastico 2018/2019 ha lavorato 176 giorni”;
- che il ricorrente “… durante l'anno scolastico 2019/2020 ha lavorato 217 giorni”;
- che “… la somma dovuta dal ammonta pertanto ad € Controparte_1
2.142.73” (v. foglio di calcolo doc. 8);
- che la “… retribuzione professionale docenti ammonta a € 174,50” mensili;
- che il ricorrente ha inviato in data 5.6.2023 atto di diffida, rimasto privo di riscontro (v. doc.
10).
2 Tutto ciò premesso, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, contestando sostanzialmente la violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE), chiedendo quindi il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del convenuto alla corresponsione delle relative differenze retributive. CP_1
***
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori ed al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame ritiene questo Giudicante di condividere le motivazioni illustrate dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. lav., nella sentenza dell'11.10.2022, dott.ssa Fedele, che in questa sede si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ […] Il thema decidendum principale attiene alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE.
Sul punto è utile riportare le parole della Corte di Cassazione nell'ordinanza 3473/2019 proprio in materia di contratti a termine nel pubblico impego contrattualizzato e calcolo dell'anzianità nella successiva stabilizzazione. La Corte ha inteso fare il punto generale sulla questione della discriminazione intendendo dare continuità alle precedenti ordinanze n.
27950/2017 e n. 7112/2018; la Corte ha ribadito che “con le richiamate pronunce si è premesso che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive», è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
3 l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06 Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi)”.
Poiché il resistente ha rilevato l'inapplicabilità del criterio di non CP_1 discriminazione alla fattispecie di cui si discute, si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20015/2018 del 27.7.2018 che ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la " retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
4 Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate tutte le considerazioni svolte dal resistente concludendosi per l'affermazione del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi, non contestati dal ” (Trib. Busto Controparte_5
Arsizio, sez. lav., dott.ssa Fedele, 11.10.2022, cit., in motivazione).
Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente per gli AA.SS. CP_1
2018/2019 e 2019/2020.
Per l'effetto, il resistente deve essere condannato al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 2.142.73, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la natura del giudizio, che si inserisce in un contenzioso seriale, e la sua non particolare complessità, vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente per gli AA.SS. CP_1
2018/2019 e 2019/2020;
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 2.142.73, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Varese, 18.9.2025
Il Giudice del Lavoro Giorgiana Manzo
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