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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 444/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
5.2.2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. TARANTINO Parte_1
Vendita di cose mobili DARIO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA PALLOTTA, 5/I 06126
PERUGIA presso il difensore avv. TARANTINO DARIO
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VALTULINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI,
pagina 1 di 10 82 24069 TRESCORE BALNEARIO presso il difensore avv. VALTULINI
GIOVANNI
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione quarta-
pubblicata in data 21.2.2024 con il n. 472/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE:
in accoglimento dell'appello riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n.
472/2024, resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla - RG n. 6621/2021,
pubblicata in data 21 febbraio, notificata in data 26 marzo 2024, insieme al provvedimento emesso a seguito del procedimento di correzione di errore materiale e, pertanto,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo
in favore del competente Tribunale di Perugia e, per l'effetto, annullare la sentenza oggi impugnata e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale
di Perugia;
- accertare e dichiarare, in subordine, l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bergamo in favore della competenza inderogabile del Tribunale
di Perugia in quanto foro del consumatore e, per l'effetto, annullare la sentenza pagina 2 di 10 oggi impugnata e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale di
Perugia;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- accertata e dichiarata la natura di vendita aliud pro alio del bene mobile rigettare tutte le domande formulate da parte appellata in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto attesa la non operatività, in tal caso, dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertata e dichiarata, come sopra, la natura di vendita aliud pro alio del bene mobile, dichiarare la responsabilità di parte appellata in merito alla causazione dei danni, al loro prodursi, al loro permanere e al loro aggravamento e per l'effetto condannarla all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tetto e successivamente all'esecuzione dei lavori necessari al rifacimento della copertura comprensiva di scomposizione del tetto con smaltimento del materiale di risulta;
al ripristino del freno al vapore e della guaina al di sotto del manto di copertura;
alla ricomposizione del manto con nuove tegole portoghese in terracotta;
IN VIA SUBORDINATA:
- condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi a causa del comportamento negligente e contrario agli accordi contrattuali posto in essere dall'appellata; danni quantificabili in € 24.151,69 o nella minore o maggiore somma accertata in corso di causa.
pagina 3 di 10 N VIA ISTRUTTORIA:
- acquisire il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado di giudizio e quanto materialmente depositato (tegole e colmi) in cancelleria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata:
Dichiararsi l'eccezione di incompetenza inammissibile, ex art. 345 cpc ed in ogni caso infondata siccome implicitamente rinunciata, per l'effetto,
respingersi ogni inerente domanda;
b) respingersi, per i motivi tutti qui dedotti, l'appello avversario e con esso ogni domanda riconvenzionale, con integrale conferma della sentenza di I
grado impugnata;
c) spese di lite rifuse secondo il principio della soccombenza da liquidarsi in base al valore della controversia ex DM 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, giusta conferma d'ordine n.15-4023, vendeva a Controparte_1
mq circa di tegole portoghesi, al prezzo di € 4.246,85 oltre Parte_2
iva, portati dalla fattura 15/5151 del 18 settembre 2015 per l'importo di €
4.246,85 oltre Iva, saldata.
Con lettera 28.9.2018 l'acquirente contestava l'insorgenza di vizi delle tegole che aveva posizionato sul tetto della propria abitazione in Castiglione del Lago pagina 4 di 10 (PG) ( esfoliazione e polverizzazione del prodotto, rottura e perdita del colore originale).
Promuoveva quindi un procedimento di A.T.P. avanti al Tribunale di Perugia,
conclusosi con la relazione depositata il 29.6.2021.
Con citazione notificata il 6 settembre 2021 conveniva in Controparte_1
giudizio avanti il Tribunale di Bergamo chiedendo che venisse Parte_1
accertata la nullità o comunque l'inopponibilità dell' esperito in CP_2
ragione dell'incompetenza territoriale che aveva eccepito nel procedimento svoltosi presso il Tribunale di Perugia, nel merito chiedeva l'accertamento di nulla dovere all'acquirente, a fronte dell'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi della vendita.
Si costituiva con domanda riconvenzionale di condanna della Parte_1
società venditrice in principalità all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tetto, in subordine al risarcimento dei danni quantificati in € 24.151.,69.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 472/24, accertava che nulla era dovuto da a stante l'intervenuto decorso Controparte_1 Parte_1
del termine prescrizionale ex art. 1495 c.c. , condannando il convenuto al pagamento delle spese processuali, con la seguente motivazione.
Il Tribunale di Perugia aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , pertanto l'eccezione di nullità del Controparte_1
procedimento per incompetenza del Tribunale adito sulla quale si fondava pagina 5 di 10 avrebbe dovuto essere riproposta nel giudizio di merito proposto avanti a quel giudice, mentre nessuna eccezione di incompetenza era stata sollevata riguardo al Tribunale di Bergamo.
I vizi lamentati dall'acquirente, riscontrati dal consulente nominato in A.T.P.,
concretavano mancanza di qualità promesse poiché le tegole appartenevano al genere merceologico indicato nella fattura e nella conferma d'ordine e non aliud pro alio, ipotesi che si ravvede qualora la cosa venduta appartenga ad un genere diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o quella ritenuta essenziale delle parti.
Il termine di prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi della vendita
(applicabile stante il richiamo posto dall'art. 1497 comma terzo c.c. all'art. 1495 c.c.) era interamente decorso, atteso che la consegna della merce era avvenuta il 18 settembre 2015.
proponeva appello. Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 5.2.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Bergamo aveva violato l'art. 38 c.p.c., ritenendo erroneamente che non avesse eccepito l'incompetenza per territorio del foro scelto dalla venditrice, quando pagina 6 di 10 l'eccezione era stata sollevata nella comparsa di costituzione, in quella conclusionale e nella memoria di replica.
Allega inoltre che il Tribunale avrebbe potuto o dovuto ravvisare, non oltre
'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., l'incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Perugia poiché l'oggetto della causa era una vendita tra professionista e consumatore.
Il motivo va disatteso.
Nella comparsa di costituzione in primo grado ha contestato Parte_1
l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Perugia sollevata dall'attrice,
funzionale alla sua domanda di nullità/inopponibilità della consulenza formatasi nel procedimento per A.T.P. che aveva proposto, senza nulla eccepire direttamente in merito alla competenza territoriale del foro adito, nel cui circondario ha sede. Controparte_1
L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo, fondata sul domicilio del consumatore, è per espressa allegazione dell'appellante preclusa dal mancato rilievo d'ufficio da parte del giudice di prime cure entro il termine previsto dall'art. 38 comma terzo c.p.c.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1490, 1495 e 1497 c.c.
laddove il Tribunale ha accolto l'azione di accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi della vendita, disattendendo la prospettazione secondo la quale si verte in caso di consegna di beni inadatti al pagina 7 di 10 loro utilizzo, concretanti aliud pro alio, con conseguente svincolo dal termine di prescrizione annuale.
Con il terzo motivo contesta la qualificazione della propria domanda riconvenzionale di condanna all'adempimento del contratto di vendita come azione di risarcimento in forma specifica o per equivalente, soggetta al termine di prescrizione decennale.
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
La Corte non ritiene di doversi discostare dalle puntuali e condivisibili argomentazioni adottate dal Tribunale alle quali rinvia (con motivazione per relationem ex art. 118 disp. att. c.c.).
Si rileva invero che:
- i difetti riscontrati dalla C.T.U. sulle tegole sono dei fori, scolorimento della pigmentazione c, fragilità e friabilità del materiale che non è conforme alle caratteristiche della merce pubblicizzata da sul proprio Controparte_1
sito internet e commercializzata sotto il nome “ecotegola”;
-a soli tre anni dall'installazione le tegole si presentano in stato di degrado.
Le tegole fornite consentivano all'acquirente di utilizzarle secondo la loro funzione, consentivano infatti la copertura del tetto, ma non corrispondevano alle qualità promesse.
L'azione pagina 8 di 10 L'azione proposta in via riconvenzionale dall'attuale appellante è quella di garanzia per vizi della vendita alla quale si applica la disciplina specifica prevista dall'art. art. 1497 c.c., che richiama il termine di prescrizione di un anno dalla consegna di cui all'art. 1495 c.c., ampiamente decorso al momento dell'instaurazione del giudizio.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in conformità ai criteri di cui alla tabella di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
(scaglione di valore dichiarato).
Dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 472/24 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 3.966 ( di cui € 1.134 per la “fase di studio”, € 921 per la “fase introduttiva” ed € 1.911 per la “fase decisionale”), oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
pagina 9 di 10 accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
La Cons. est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 444/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
5.2.2025
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. TARANTINO Parte_1
Vendita di cose mobili DARIO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA PALLOTTA, 5/I 06126
PERUGIA presso il difensore avv. TARANTINO DARIO
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VALTULINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI,
pagina 1 di 10 82 24069 TRESCORE BALNEARIO presso il difensore avv. VALTULINI
GIOVANNI
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo- sezione quarta-
pubblicata in data 21.2.2024 con il n. 472/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE:
in accoglimento dell'appello riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n.
472/2024, resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla - RG n. 6621/2021,
pubblicata in data 21 febbraio, notificata in data 26 marzo 2024, insieme al provvedimento emesso a seguito del procedimento di correzione di errore materiale e, pertanto,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo
in favore del competente Tribunale di Perugia e, per l'effetto, annullare la sentenza oggi impugnata e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale
di Perugia;
- accertare e dichiarare, in subordine, l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bergamo in favore della competenza inderogabile del Tribunale
di Perugia in quanto foro del consumatore e, per l'effetto, annullare la sentenza pagina 2 di 10 oggi impugnata e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale di
Perugia;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
- accertata e dichiarata la natura di vendita aliud pro alio del bene mobile rigettare tutte le domande formulate da parte appellata in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto attesa la non operatività, in tal caso, dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertata e dichiarata, come sopra, la natura di vendita aliud pro alio del bene mobile, dichiarare la responsabilità di parte appellata in merito alla causazione dei danni, al loro prodursi, al loro permanere e al loro aggravamento e per l'effetto condannarla all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tetto e successivamente all'esecuzione dei lavori necessari al rifacimento della copertura comprensiva di scomposizione del tetto con smaltimento del materiale di risulta;
al ripristino del freno al vapore e della guaina al di sotto del manto di copertura;
alla ricomposizione del manto con nuove tegole portoghese in terracotta;
IN VIA SUBORDINATA:
- condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi a causa del comportamento negligente e contrario agli accordi contrattuali posto in essere dall'appellata; danni quantificabili in € 24.151,69 o nella minore o maggiore somma accertata in corso di causa.
pagina 3 di 10 N VIA ISTRUTTORIA:
- acquisire il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado di giudizio e quanto materialmente depositato (tegole e colmi) in cancelleria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata:
Dichiararsi l'eccezione di incompetenza inammissibile, ex art. 345 cpc ed in ogni caso infondata siccome implicitamente rinunciata, per l'effetto,
respingersi ogni inerente domanda;
b) respingersi, per i motivi tutti qui dedotti, l'appello avversario e con esso ogni domanda riconvenzionale, con integrale conferma della sentenza di I
grado impugnata;
c) spese di lite rifuse secondo il principio della soccombenza da liquidarsi in base al valore della controversia ex DM 55/2014.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, giusta conferma d'ordine n.15-4023, vendeva a Controparte_1
mq circa di tegole portoghesi, al prezzo di € 4.246,85 oltre Parte_2
iva, portati dalla fattura 15/5151 del 18 settembre 2015 per l'importo di €
4.246,85 oltre Iva, saldata.
Con lettera 28.9.2018 l'acquirente contestava l'insorgenza di vizi delle tegole che aveva posizionato sul tetto della propria abitazione in Castiglione del Lago pagina 4 di 10 (PG) ( esfoliazione e polverizzazione del prodotto, rottura e perdita del colore originale).
Promuoveva quindi un procedimento di A.T.P. avanti al Tribunale di Perugia,
conclusosi con la relazione depositata il 29.6.2021.
Con citazione notificata il 6 settembre 2021 conveniva in Controparte_1
giudizio avanti il Tribunale di Bergamo chiedendo che venisse Parte_1
accertata la nullità o comunque l'inopponibilità dell' esperito in CP_2
ragione dell'incompetenza territoriale che aveva eccepito nel procedimento svoltosi presso il Tribunale di Perugia, nel merito chiedeva l'accertamento di nulla dovere all'acquirente, a fronte dell'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi della vendita.
Si costituiva con domanda riconvenzionale di condanna della Parte_1
società venditrice in principalità all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tetto, in subordine al risarcimento dei danni quantificati in € 24.151.,69.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 472/24, accertava che nulla era dovuto da a stante l'intervenuto decorso Controparte_1 Parte_1
del termine prescrizionale ex art. 1495 c.c. , condannando il convenuto al pagamento delle spese processuali, con la seguente motivazione.
Il Tribunale di Perugia aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , pertanto l'eccezione di nullità del Controparte_1
procedimento per incompetenza del Tribunale adito sulla quale si fondava pagina 5 di 10 avrebbe dovuto essere riproposta nel giudizio di merito proposto avanti a quel giudice, mentre nessuna eccezione di incompetenza era stata sollevata riguardo al Tribunale di Bergamo.
I vizi lamentati dall'acquirente, riscontrati dal consulente nominato in A.T.P.,
concretavano mancanza di qualità promesse poiché le tegole appartenevano al genere merceologico indicato nella fattura e nella conferma d'ordine e non aliud pro alio, ipotesi che si ravvede qualora la cosa venduta appartenga ad un genere diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o quella ritenuta essenziale delle parti.
Il termine di prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi della vendita
(applicabile stante il richiamo posto dall'art. 1497 comma terzo c.c. all'art. 1495 c.c.) era interamente decorso, atteso che la consegna della merce era avvenuta il 18 settembre 2015.
proponeva appello. Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 5.2.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale di Bergamo aveva violato l'art. 38 c.p.c., ritenendo erroneamente che non avesse eccepito l'incompetenza per territorio del foro scelto dalla venditrice, quando pagina 6 di 10 l'eccezione era stata sollevata nella comparsa di costituzione, in quella conclusionale e nella memoria di replica.
Allega inoltre che il Tribunale avrebbe potuto o dovuto ravvisare, non oltre
'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., l'incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Perugia poiché l'oggetto della causa era una vendita tra professionista e consumatore.
Il motivo va disatteso.
Nella comparsa di costituzione in primo grado ha contestato Parte_1
l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Perugia sollevata dall'attrice,
funzionale alla sua domanda di nullità/inopponibilità della consulenza formatasi nel procedimento per A.T.P. che aveva proposto, senza nulla eccepire direttamente in merito alla competenza territoriale del foro adito, nel cui circondario ha sede. Controparte_1
L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo, fondata sul domicilio del consumatore, è per espressa allegazione dell'appellante preclusa dal mancato rilievo d'ufficio da parte del giudice di prime cure entro il termine previsto dall'art. 38 comma terzo c.p.c.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1490, 1495 e 1497 c.c.
laddove il Tribunale ha accolto l'azione di accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi della vendita, disattendendo la prospettazione secondo la quale si verte in caso di consegna di beni inadatti al pagina 7 di 10 loro utilizzo, concretanti aliud pro alio, con conseguente svincolo dal termine di prescrizione annuale.
Con il terzo motivo contesta la qualificazione della propria domanda riconvenzionale di condanna all'adempimento del contratto di vendita come azione di risarcimento in forma specifica o per equivalente, soggetta al termine di prescrizione decennale.
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
La Corte non ritiene di doversi discostare dalle puntuali e condivisibili argomentazioni adottate dal Tribunale alle quali rinvia (con motivazione per relationem ex art. 118 disp. att. c.c.).
Si rileva invero che:
- i difetti riscontrati dalla C.T.U. sulle tegole sono dei fori, scolorimento della pigmentazione c, fragilità e friabilità del materiale che non è conforme alle caratteristiche della merce pubblicizzata da sul proprio Controparte_1
sito internet e commercializzata sotto il nome “ecotegola”;
-a soli tre anni dall'installazione le tegole si presentano in stato di degrado.
Le tegole fornite consentivano all'acquirente di utilizzarle secondo la loro funzione, consentivano infatti la copertura del tetto, ma non corrispondevano alle qualità promesse.
L'azione pagina 8 di 10 L'azione proposta in via riconvenzionale dall'attuale appellante è quella di garanzia per vizi della vendita alla quale si applica la disciplina specifica prevista dall'art. art. 1497 c.c., che richiama il termine di prescrizione di un anno dalla consegna di cui all'art. 1495 c.c., ampiamente decorso al momento dell'instaurazione del giudizio.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in conformità ai criteri di cui alla tabella di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
(scaglione di valore dichiarato).
Dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 472/24 del
Tribunale di Bergamo, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 3.966 ( di cui € 1.134 per la “fase di studio”, € 921 per la “fase introduttiva” ed € 1.911 per la “fase decisionale”), oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
pagina 9 di 10 accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
La Cons. est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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