CASS
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Massime • 1
L'indennità per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali dall'art. 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, è una prestazione di natura assistenziale a sostegno del reddito personale del lavoratore, sicché ai fini della sua concessione non rileva il settore merceologico in cui risulta inquadrato il datore di lavoro ex art. 49, della l. n. 88 del 1989, poiché la classificazione operata da tale norma vale ai differenti fini della disciplina dei rapporti fra impresa ed ente previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2024, n. 30816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30816 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18616-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE IA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, MAURO SFERRAZZA;
- ricorrente -
contro KOXHA ARTUR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 581/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 906/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
Oggetto Indennità compensazione retribuzioni lavoratori stagionali per Covid-19 R.G.N. 18616/2023 Cron. Rep. Ud. 11/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 30816 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 02/12/2024 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA per delega verbale avvocato MASSIMO BOCCIA NERI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 28.3.2023, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di RT OX volta alla corresponsione dell’indennità volta alla compensazione delle retribuzioni non percepite nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa delle restrizioni sanitarie imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19. I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto decisivo che l’istante, pur dipendente di un’impresa inquadrata ai fini previdenziali nel settore della pulizia generale non specializzata di edifici, avesse svolto, nel periodo rilevante ai fini del diritto all’indennità, mansioni di cuoco di ristorante presso un complesso alberghiero, con inquadramento nel CCNL per i dipendenti di aziende del turismo. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. RT OX è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020), in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo la misura compensativa finalizzata ad offrire un sostegno al reddito dei lavoratori addetti al settore del turismo, non rilevasse in senso contrario la circostanza che l’impresa alle cui dipendenze lavora l’intimato fosse classificata in un settore 3 differente (e segnatamente in quello delle imprese addette alla pulizia generale non specializzata di edifici), ma il fatto che egli avesse prestato servizio presso un albergo con mansioni di cuoco di ristorante e inquadramento nel CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo. Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte territoriale negato rilevanza, ai fini dell’attribuzione dell’indennità, alla classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS a mezzo del codice statistico contributivo che ne individua l’attività, ancorché tale classificazione, per espresso disposto di legge, debba avere effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati. L’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020, cit., rubricato “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”, prevede, per quanto qui interessa, che “ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro”. Come emerge chiaramente dalla sua predeterminazione in cifra fissa e affatto svincolata da requisiti di carattere contributivo, si tratta di una indennità di carattere marcatamente assistenziale, la cui introduzione è stata valutata come necessaria al fine di sostenere il reddito dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali a 4 fronte delle restrizioni alla libertà di circolazione adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19, che certamente ne avrebbero impedito l’occupazione. Proprio per ciò, non appare rilevante, ai fini della concessione dell’indennità in questione, il settore merceologico in cui, ai sensi dell’art. 49, l. n. 88/1989, è inquadrata l’impresa datrice di lavoro dell’odierno intimato, atteso che la classificazione prevista dalla norma ult. cit. vale certamente ai fini della disciplina delle situazioni soggettive di cui le imprese sono titolari attive e passive nei confronti degli enti di previdenza, ma non può rilevare ostativamente allorché, come nella specie, ci si trovi al cospetto di una misura assistenziale espressamente volta a sostegno del reddito personale dei lavoratori: ogni diversa interpretazione, infatti, finirebbe per vulnerare la ratio assistenziale che ha ispirato il legislatore, dal momento che precluderebbe la fruizione dell’indennità a chi, indipendentemente (e magari anche ad onta) della classificazione dell’impresa di cui è dipendente, avesse in concreto lavorato come stagionale “nel settore del turismo e degli stabilimenti termali” e, a causa delle restrizioni imposte dalla necessità di fronteggiare la pandemia, si trovasse pacificamente nell’impossibilità di essere nuovamente chiamato al lavoro. Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS a pag. 9 del ricorso per cassazione, i giudici territoriali nella specie hanno positivamente accertato che l’odierno intimato ha prestato servizio dal 13.5.2019 al 19.9.2019 presso l’Hotel Kyrie, nelle isole Tremiti, “ove ha in concreto operato con mansioni effettive di ‘cuoco di ristorante’, e con inquadramento nell’ambito del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo-Federalberghi” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); e per quanto sopra rassegnato, nessun dubbio può sussistere circa la correttezza della 5 conclusione della sentenza impugnata, che su tale presupposto gli ha accordato l’indennità per cui è causa. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla dovendosi pronunciare sulle spese di lite, non avendo l’intimato in questa sede svolto attività difensiva, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.6.2024.
- ricorrente -
contro KOXHA ARTUR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 581/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 906/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
Oggetto Indennità compensazione retribuzioni lavoratori stagionali per Covid-19 R.G.N. 18616/2023 Cron. Rep. Ud. 11/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 30816 Anno 2024 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 02/12/2024 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA per delega verbale avvocato MASSIMO BOCCIA NERI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 28.3.2023, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di RT OX volta alla corresponsione dell’indennità volta alla compensazione delle retribuzioni non percepite nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa delle restrizioni sanitarie imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19. I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto decisivo che l’istante, pur dipendente di un’impresa inquadrata ai fini previdenziali nel settore della pulizia generale non specializzata di edifici, avesse svolto, nel periodo rilevante ai fini del diritto all’indennità, mansioni di cuoco di ristorante presso un complesso alberghiero, con inquadramento nel CCNL per i dipendenti di aziende del turismo. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. RT OX è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020), e dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 34/2020 (conv. con l. n. 77/2020), in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo la misura compensativa finalizzata ad offrire un sostegno al reddito dei lavoratori addetti al settore del turismo, non rilevasse in senso contrario la circostanza che l’impresa alle cui dipendenze lavora l’intimato fosse classificata in un settore 3 differente (e segnatamente in quello delle imprese addette alla pulizia generale non specializzata di edifici), ma il fatto che egli avesse prestato servizio presso un albergo con mansioni di cuoco di ristorante e inquadramento nel CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo. Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 49, l. n. 88/1989, per avere la Corte territoriale negato rilevanza, ai fini dell’attribuzione dell’indennità, alla classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS a mezzo del codice statistico contributivo che ne individua l’attività, ancorché tale classificazione, per espresso disposto di legge, debba avere effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati. L’art. 29, comma 1, d.l. n. 18/2020, cit., rubricato “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”, prevede, per quanto qui interessa, che “ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro”. Come emerge chiaramente dalla sua predeterminazione in cifra fissa e affatto svincolata da requisiti di carattere contributivo, si tratta di una indennità di carattere marcatamente assistenziale, la cui introduzione è stata valutata come necessaria al fine di sostenere il reddito dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali a 4 fronte delle restrizioni alla libertà di circolazione adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19, che certamente ne avrebbero impedito l’occupazione. Proprio per ciò, non appare rilevante, ai fini della concessione dell’indennità in questione, il settore merceologico in cui, ai sensi dell’art. 49, l. n. 88/1989, è inquadrata l’impresa datrice di lavoro dell’odierno intimato, atteso che la classificazione prevista dalla norma ult. cit. vale certamente ai fini della disciplina delle situazioni soggettive di cui le imprese sono titolari attive e passive nei confronti degli enti di previdenza, ma non può rilevare ostativamente allorché, come nella specie, ci si trovi al cospetto di una misura assistenziale espressamente volta a sostegno del reddito personale dei lavoratori: ogni diversa interpretazione, infatti, finirebbe per vulnerare la ratio assistenziale che ha ispirato il legislatore, dal momento che precluderebbe la fruizione dell’indennità a chi, indipendentemente (e magari anche ad onta) della classificazione dell’impresa di cui è dipendente, avesse in concreto lavorato come stagionale “nel settore del turismo e degli stabilimenti termali” e, a causa delle restrizioni imposte dalla necessità di fronteggiare la pandemia, si trovasse pacificamente nell’impossibilità di essere nuovamente chiamato al lavoro. Ciò posto, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS a pag. 9 del ricorso per cassazione, i giudici territoriali nella specie hanno positivamente accertato che l’odierno intimato ha prestato servizio dal 13.5.2019 al 19.9.2019 presso l’Hotel Kyrie, nelle isole Tremiti, “ove ha in concreto operato con mansioni effettive di ‘cuoco di ristorante’, e con inquadramento nell’ambito del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo-Federalberghi” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); e per quanto sopra rassegnato, nessun dubbio può sussistere circa la correttezza della 5 conclusione della sentenza impugnata, che su tale presupposto gli ha accordato l’indennità per cui è causa. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla dovendosi pronunciare sulle spese di lite, non avendo l’intimato in questa sede svolto attività difensiva, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.6.2024.