TRIB
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2278 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione
TRA
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Marco Cassiani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Pesaro, Via Castelfidardo n. 82/84, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
E
P.I.V.A.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I.V.A.: ), in persona del procuratore speciale, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Federico F. Monti e Luca Parazzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via Visconti di Modrone n. 28, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 315/2023 in materia di fideiussione su mutuo bancario.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c.. E pertanto:
- PER PARTE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag. 1 di 17 - previa remissione della causa in istruttoria, onde consentire la assunzione dei mezzi di prova richiesti dagli opponenti, e segnatamente:
“
A) - PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E PROVA
TESTIMONIALE
Si chiede ammettersi la prova per interpello nei confronti del legale rappresentante della società opposta, e, all'esito, la prova testimoniale nei confronti dei testi che verranno di seguito indicati, sui seguenti capitoli:
1. << Vero che i Signori e , prima di sottoscrivere in qualità di Parte_1 Parte_2
garanti la fideiussione per cui è causa, avevano vagliato se vi fosse effettiva disponibilità di prodotti potenzialmente concorrenti sul mercato>>.
2. <<vero che in tale occasione gli opponenti riscontravano una standardizzazione e limitazione dei modelli negoziali offerti dalle banche posto i testi contrattuali esaminati contenevano tutti>
e indistintamente, le medesime clausole ed, in particolare, quelle qui censurate, di “reviviscenza”,
“sopravvenienza” e deroga all'art. 1957 c.c., proprie dello schema ABI>>.
3. << Vero che il contenuto dello schema contrattuale veniva sostanzialmente riprodotto nei contratti delle maggiori banche presenti sul territorio>>.
4. <<vero che in tale occasione gli opponenti riscontravano una standardizzazione e limitazione dei modelli negoziali offerti dalle banche posto i testi contrattuali esaminati contenevano tutti>
5. << Vero che la proponeva ai Signori e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
il contratto de quo specificando che per concludere la fideiussione sarebbe stata necessaria
[...]
l'accettazione “in blocco di tutte le clausole e, quindi, anche delle singole clausole censurate>>.
6. <<vero che in tale occasione gli opponenti riscontravano una standardizzazione e limitazione dei modelli negoziali offerti dalle banche posto i testi contrattuali esaminati contenevano tutti>
la fidejussione in discussione anche senza una secca deroga all'art. 1957 c.c., come Parte_2
nel caso di specie pattuito>>.
7. << Vero che durante l'intero corso del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, la Banca opposta ha determinato ed applicato interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale omettendo di concordarli con la società “ >>; Parte_3
8. << Vero che la durante l'intero corso del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, ha CP_3
applicato degli interessi ultralegali in conseguenza di una determinazione unilaterale della CP_3
stessa ed in assenza di una previsione contrattuale specifica>>.
(…)
B) ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
Pag. 2 di 17 In sottoscritto Procuratore chiede, inoltre, che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia ordinare alla parte opposta
l'esibizione dei contratti di fideiussione omnibus finalizzati nell'anno 2011, si da verificare se esiste
(o meno) un “modello” di fidejussione omnibus generalizzato – fatto proprio dall'Istituto di credito
– oggetto di intesa antitrust in relazione alle clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all'art. 1957 c.c., proprie dello schema ABI.
Si chiede, in ogni caso, che venga ordinata alla , con sede in Roma Controparte_4
(Palazzo Altieri) in Piazza del Gesù, 49 – 00186, l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'elenco degli
Istituti di credito associati nell'anno 2011 e/o l'esibizione della sottoscrizione e/o della delibera associativa della (P.I.V.A. . La richiesta è Controparte_3 P.IVA_3 preordinata a dimostrare il recepimento del modello (nullo) redatto dall'ABI da parte dell'Istituto di credito beneficiario della fideiussione per cui è causa.
*** *** ***
C) – C.T.U. CONTABILE
(…)
NEL MERITO: previa, se del caso, revoca e/o modifica dell'ordinanza del 10 febbraio 2024:
- accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, per essere competente il Tribunale di Urbino, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sul punto dedotti nelle precedenti difese;
- accertare e dichiarare il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo a
(e per essa in capo alla propria procuratrice Controparte_1 Controparte_5
, con ogni conseguenza di legge, ed in ogni caso anche con il rigetto, nel merito, di qualunque
[...]
pretesa e domanda avversaria, se del caso anche previa declaratoria di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità assoluta, e dunque l'invalidità ed inefficacia della fideiussione prestata dagli opponenti, per aderenza di essa garanzia allo schema vietato ABI, e, per l'effetto, dichiarare che la Banca non ha mai avuto diritto di rivalersi sul patrimonio personale dei sigg.ri
e , atteso che questi ultimi non sono mai diventati responsabili in Parte_1 Parte_2
proprio e personalmente verso la in solido con la società di capitali debitrice principale;
CP_3
- in ogni caso, dichiarare scaduta l'obbligazione principale, e decaduta ipso facto, la fideiussione prestata dai sigg.ri e , ex art. 1957 c.c., per non avere “il creditore Parte_1 Parte_2
entro sei mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- dichiarare nullo il D.I. opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato ex art. 50 T.U.B.; in via gradata:
Pag. 3 di 17 - accertare e dichiarare – si opus, anche mediante apposita C.T.U. contabile – l'eccedenza degli interessi applicati dalla Banca oltre il tasso soglia di usura, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c., per tutto quanto dedotto nelle precedenti difese;
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario”;
- PER PARTE OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla convenuta opposta, la somma complessiva di euro 359.046,11 oltre interessi legali dal 5 dicembre
2020 al saldo per i titoli e le causali di cui in ricorso.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per Legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.04.2023, e hanno Pt_1 Parte_2
promosso opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 315/2023 (RG. 989/2023), con cui questo Tribunale, su ricorso depositato il 21 febbraio 2023 da quale Controparte_1
cessionaria di (a sua volta incorporante la , ingiungeva loro il CP_6 Controparte_3 pagamento immediato di € 359.046,11, oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù della fideiussione specifica rilasciata a garanzia del mutuo erogato dalla in data Controparte_3
27.11.2011 alla (successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Urbino con Parte_3
sentenza n. 800/2012).
A fondamento dell'opposizione sono stati proposti motivi così rubricati:
I) “Difetto di competenza territoriale del Tribunale di Ancona per essere competente il Tribunale di
Urbino – nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto”: i fideiussori opponenti risiedono a
Montecchio di Vallefoglia (Urbino) e, in quanto consumatori, il foro della presente controversia va individuato nel Tribunale di Urbino a mente dell'art. 20 CG allegate al contratto di mutuo;
II) “Assoggettabilità della materia al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs
28/2010 e succ. mod., quale mezzo obbligatorio da esperirsi a pena di improcedibilità della domanda”;
Pag. 4 di 17 III) “Il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in monitorio, in capo alla asserita cessionaria del credito in luogo della asserita cedente UBI Banca S.p.a., non Controparte_1 costituendo (l'avviso di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. pubblicato in
Gazzetta Ufficiale) prova sufficiente della titolarità del credito ceduto, difetto di legittimazione attiva
e/o carenza di interesse ad agire della ricorrente della n sede monitoria”: attesa la CP_7
funzione sostitutiva della mera notifica della cessione del credito al debitore ceduto da attribuirsi all'avviso pubblicato in G.U., quest'ultimo non è prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa;
IV) “Nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato (ex art.
50 T.U.B.).: la certificazione ex art. 50 TUB prodotta in fase monitoria ha natura di mero saldaconto, privo del completo resoconto dei movimenti di dare e avere del rapporto bancario, essendo carente la prova degli estratti integrali del rapporto;
V) “Nullità delle fideiussioni oggetto di causa, per essere esse garanzie conformi allo schema ABI vietato - Nullità assoluta”: la fideiussione di cui all'art. 8 del contratto di mutuo è nulla per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
VI) “Decadenza e/o liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.”: premesso che, ai fini della coltivazione della garanzia, rileva la sola istanza giudiziale del creditore, nella specie si è avuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto la prima istanza giudiziale consiste nell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale depositata il 15 Parte_3
aprile 2014, ben oltre la scadenza del semestre dalla dichiarazione di fallimento della mutuataria stessa;
e ciò fermo che, nei confronti dei garanti opponenti, non opera alcuna deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. (v. art. 9 CG);
VII) “Nullità ex art. 1815 c.c. comma 2, delle clausole espressive degli interessi compensativi e moratori. Superamento dei tassi soglia legge usura”. Posto che il tasso di interessi contrattuale è pari a 2,90% in più della media aritmetica semplice dei valori mensili del tasso Euribor 3 mesi (360), che il tasso pattuito alla data del contratto è del 4,281% e che il tasso soglia di riferimento è del 7,9875%,
“lo “sconfinamento” della soglia usuraria, a fronte dei suddetti parametri, assume significativa verosimiglianza, laddove si considerino tutte le spese collegate alla operazione di finanziamento, che vanno ad incrementare la “forbice” tra il tasso soglia di legge, ed il più alto tasso applicato dalla per l'operazione de qua”. CP_3
Tanto dedotto e previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
Pag. 5 di 17 Previa sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649
c.p.c., ricorrendo gravi motivi;
- Accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, per essere competente il Tribunale di Urbino, per tutti i motivi dedotti al paragrafo “I.” di cui alla narrativa che precede, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo a
(e per essa in capo alla propria procuratrice Controparte_1 Controparte_5
, con ogni conseguenza di legge, ed in ogni caso anche con il rigetto, nel merito, di qualunque
[...]
pretesa e domanda avversaria, se del caso anche previa declaratoria di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità assoluta, e dunque l'invalidità ed inefficacia della fideiussione prestata dagli opponenti, per aderenza di essa garanzia allo schema vietato ABI, e, per l'effetto, dichiarare che la Banca non ha mai avuto diritto di rivalersi sul patrimonio personale dei sigg.ri
e , atteso che questi ultimi non sono mai diventati responsabili in Parte_1 Parte_2
proprio e personalmente verso la in solido con la società di capitali debitrice principale;
CP_3
- in ogni caso, dichiarare scaduta l'obbligazione principale, e decaduta ipso facto, la fideiussione prestata dai sigg.ri e , ex art. 1957 c.c., per non avere “il creditore Parte_1 Parte_2
entro sei mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- dichiarare nullo il D.I. opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato ex art. 50 T.U.B.; in via gradata:
- accertare e dichiarare – si opus, anche mediante apposita C.T.U. contabile – l'eccedenza degli interessi applicati dalla Banca oltre il tasso soglia di usura, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c., per tutto quanto dedotto al paragrafo VI di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze”.
CP_ 2. Si è costituita e per essa (per brevità, ) Controparte_1 Controparte_2 la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione deducendo sinteticamente:
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, in quanto gli opponenti non sono da considerare consumatori, in quanto rispettivamente Parte_1
amministratore della e della società datrice di Parte_3 Parte_2 Parte_4
ipoteca;
- la non applicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 del d. lgs. 28/2010 sino alla decisione sulla provvisoria esecutività del decreto opposto;
- la propria titolarità del diritto di credito azionato, come da estratto dei crediti ceduti consultabile al link menzionato nell'avviso di cessione in G.U.;
Pag. 6 di 17 - la sufficienza, ai fini della prova del credito, del contratto di mutuo e l'indicazione del debito residuo, fornita nella specie mediante la certificazione di saldaconto, fermo che, nella specie, il credito è stato peraltro pacificamente ammesso al passivo del fallimento della società debitrice principale;
- la validità della fideiussione – da qualificarsi invero come garanzia autonoma, in cui peraltro è espressamente previsto che la banca potrà far valere i propri diritti sino alla totale estinzione di ogni suo credito – rilasciata per atto notarile e non su moduli prestampati, nonché in ogni caso l'inconferenza al caso di specie del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, rilevando nella specie fideiussioni specifiche e non omnibus, peraltro successive alla data del provvedimento menzionato;
ferma comunque l'eventuale nullità meramente parziale della fideiussione;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.: non applicabilità al contratto de quo, ritenuto contratto autonomo di garanzia, nel quale è stata derogata la suddetta disciplina per espressa previsione pattizia. Inoltre, in caso di applicabilità, la decorrenza del suddetto termine va individuato dall'adempimento della rata finale dell'obbligazione, che, nel contratto di mutuo de quo, risulta essere il 27.07.2023 avendo il contratto previsto la restituzione della somma mutuata in n. 144 rate mensili pari a 12 anni dalla stipula dello stesso avvenuta il 27.07.2011; il decreto ingiuntivo è stato notificato il 20.03.2023;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 1815 c.c. degli interessi compensativi e moratori, in assenza di usura originaria, tenuto conto della natura facoltativa delle spese assicurative (come tali escluse dal raffronto antiusura) e dell'erroneità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori pretesa da controparte;
- la piena prova del credito.
Tanto dedotto, ha concluso nei seguenti termini:
“In via preliminare: confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di pronta soluzione e permangono i presupposti di cui agli artt. 642, 648 e 649 c.p.c., respingendo ogni avversaria istanza al riguardo.
In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla convenuta opposta, la somma complessiva di euro 359.046,11 oltre interessi legali dal 5 dicembre
2020 al saldo per i titoli e le causali di cui in ricorso.
Pag. 7 di 17 In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per Legge”.
3. Pur in assenza di decreto di svolgimento delle verifiche preliminari, le parti hanno depositato memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c..
Alla prima udienza del 6 febbraio 2024, rilevato che il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato il 21 febbraio 2023 – e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022
(c.d. riforma Cartabia) – dette memorie sono state dichiarate inammissibili, risultando la controversia disciplinata processualmente dal rito previgente.
Respinte con ordinanza del 12 febbraio 2024 l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona e l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto opposto, è stato assegnato termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità ed è stata fissata l'udienza del 4 giugno 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. All'esito, con ordinanza del 13 giugno 2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., che le parti hanno depositato.
4. Tutto ciò premesso, prima di esaminare il merito della controversia va respinta l'istanza di rimessione della causa in istruttoria formulata da parte opponente negli scritti conclusivi, sul presupposto che la declaratoria di inammissibilità delle memorie integrative pronunciata alla prima udienza, di cui viene parimenti chiesti la revoca, avrebbe precluso alle parti la possibilità di articolare mezzi istruttori, “non essendo stati, in ogni caso, concessi i termini di legge per espletare tale incombente processuale” (così comparsa conclusionale pag. 10).
Ora, ai fini dell'individuazione del rito applicabile si osserva che, come statuito da condivisa giurisprudenza di legittimità, “l'art. 643, comma terzo, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, ord. n. 20596).
Su tale premessa, è orientamento dell'Ufficio che le opposizioni promosse avverso decreti ingiuntivi i cui ricorsi sono stati depositati sino al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (recante la riforma del processo civile), devono essere trattate secondo il rito previgente.
Nella specie, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 21 febbraio 2023, con conseguente applicazione del rito anteriore alla c.d. riforma Cartabia, ivi inclusa, per quanto ora d'interesse,
l'appendice istruttoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ante riforma.
Pag. 8 di 17 Alla luce di ciò, va confermata la declaratoria di inammissibilità delle memorie integrative pronunciata all'udienza del 6 febbraio 2024.
Ciò chiarito, si osserva ulteriormente che, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
4 giugno 2024 – fissata con ordinanza datata 10 febbraio 2024 “per l'eventuale ulteriore corso del giudizio” successivo al tentativo di mediazione e, dunque, per la verifica di procedibilità della domanda e il prosieguo del giudizio – le parti hanno così ritenuto di formulare istanze:
- parte opponente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
(v. note depositate in data 3 giugno 2024);
- parte opposta ha chiesto in via principale la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e soltanto in via subordinata l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. (v. note depositate il 30 maggio 2024).
A fronte di tali richieste, con ordinanza datata 13 giugno 2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto delle conformi richieste avanzate in via principale dalle parti.
Ne discende che, diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa, in quanto la mancata assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. è dipeso da una precisa scelta processuale delle parti: con le menzionate note di trattazione scritta gli opponenti hanno chiesto l'immediata assunzione in decisione della causa;
l'opposta ha chiesto in via principale la fissazione dell'udienza di p.c.. Del resto, è noto che, a mente dell'art. 183, comma sesto, c.p.c. ratione temporis applicabile il giudice assegna i termini di cui al sesto comma soltanto “se richiesto”.
Fermo quanto precede, vale osservare ad ogni buon fine che la causa appare matura per la decisione sulla base degli atti introduttivi, deponendo in tal senso l'orientamento – statuito in relazione alla udienza di prima comparizione ma certamente applicabile anche in relazione all'udienza per la verifica di procedibilità della domanda, in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ante riforma, le parti avrebbero dovuto richiedere l'appendice istruttoria – secondo cui, in virtù degli artt.
187 comma primo c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., “l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, possa tuttora invitare le parti a precisare le conclusioni
e assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie”, anche in applicazione del principio di ragionevole durata del processo (cfr. Cass., 11.3.2016, n. 4767; in termini Cass. 23.3.2017, n. 7474).
Pag. 9 di 17 5. Venendo ai motivi formulati, l'opposizione deve essere rigettata per le seguenti considerazioni.
6. In primo luogo, va confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Urbino, quale foro del consumatore.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur Per_2
svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass.,
8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre 2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – si discuta di fideiussione rilasciata in favore di una società, occorre valutare se il fideiussore ne sia socio ed eventualmente quale sia l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta, nonché se rivesta la carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova, 18 gennaio 2022, n. 100;
Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Ora, secondo la giurisprudenza richiamata la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Venendo al caso di specie, va certamente esclusa la qualità di consumatore in capo a
[...]
il quale nello stesso contratto notarile di mutuo ipotecario datato 27 luglio 2011, cui attiene Parte_1
la garanzia qui sottesa, figura quale legale rappresentante della società debitrice principale
[...]
(v. doc. 4 opposta). Parte_3
Ad analoghe conclusioni si deve giungere anche con riferimento a Parte_2
Pag. 10 di 17 Infatti, costui è legale rappresentante della società terza datrice di ipoteca nel mutuo Parte_4
medesimo, nonché socio della stessa al 98% (v. intestazione del contratto doc. 4 e verbale assemblea ivi allegato, doc. 4 pag. 16). Unico altro socio di tale società è tale il Pt_4 Persona_3
quale risulta altresì socio della e della ulteriore datrice di ipoteca Gepa S.r.l., Parte_3 anch'essa amministrata dall'odierno opponente (v. doc. 4 pag. 19 e ss.). Parte_1
I complessivi legami tra le parti, in presenza di partecipazioni societarie tutte riconducibili a un unico centro di interessi, determinano un collegamento strettamente funzionale che impedisce, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. 19.04.2015 in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , la connotazione di entrambi gli opponenti Per_1 Per_2
come consumatori, con il conseguente radicamento della competenza presso questo Tribunale.
7. È, inoltre, infondata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria
CP_ opposta .
Sul punto vale osservare che, ad avviso della più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità, qualora – come è nella specie – sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2).
Anche qualora ciò non sia riscontrabile nell'avviso di cessione, la S.C. ha chiarito che – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso stesso, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Da ciò condivisibile giurisprudenza di merito ha tratto quale conseguenza che anche l'avviso di cessione che rechi in sé l'indicazione del credito mediante numero “NDG”, qualora essa trovi riscontro negli altri documenti di causa, è idonea a ritenere provata la cessione (Trib. Torino, 15 novembre 2022, n. 4424; Tribunale Roma, 21 febbraio 2022, n. 2728).
CP_ Nel caso di specie, ha dedotto che l'avviso in G.U. reca un link di accesso all'elenco dei crediti ceduti, elenco che è stato versato in atti (doc. 12 opposta), la cui conformità a quello visibile nel predetto collegamento non è contestata dagli opponenti.
Pag. 11 di 17 Risulta da detto elenco l'identificativo del debitore ceduto “3111-209634”, il numero di rapporto
“51005474” e di filiale “6557” che corrispondono ai dati riportati sugli estratto conto certificati ex art. 50 TUB prodotti dalla convenuta opposta sin dalla fase monitoria (doc. 6 opposta). È bene precisare, quale indice di certa attendibilità degli estremi documentali appena trascritti, che gli estratti conto certificati sono stati emessi da vale a dire dalla cedente il credito. CP_6
Per mera completezza, si individua quale ulteriore elemento indiziario dell'inclusione del credito tra quelli ceduti e, comunque, della sussistenza del contratto di cessione, il fatto che la cessionaria opposta sia in possesso della copiosa documentazione contrattuale prodotta in causa (contratto di mutuo e relativi allegati;
certificazione art. 50 TUB emessa dalla banca cedente;
atto di fusione di
Cont Cont in diffida di pagamento trasmessa da , fatto che difficilmente si Controparte_3
spiegherebbe se non tramite la consegna della documentazione da parte della banca cedente.
Pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere respinta atteso che il credito oggetto della presente controversia risulta ceduto alla odierna parte opposta.
CP_ 8. Va respinto, altresì, il motivo sulla violazione dell'art. 50 Tub da parte della creditrice per produzione agli atti del monitorio di un mero saldaconto, in virtù delle considerazioni che seguono.
Per quanto, in punto di fatto, sia indubbio che la certificazione di cui al doc. 6 monitorio integri un mero estratto di saldaconto del rapporto, è tuttavia noto in via generale che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio 2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre
2011, n. 20613).
Segnatamente, è orientamento condiviso dal giudicante quello richiamato da parte opposta, secondo cui, in ipotesi di debito riveniente da contratto di mutuo, il creditore soddisfa l'onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione del contratto da cui origina il mutuo, recante l'indicazione della somma mutuata, del tasso praticato e della decorrenza dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, e ben può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo onere del mutuatario contrastare la pretesa creditoria dimostrando l'adempimento ovvero altre cause di estinzione dell'obbligazione (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib.
Lecce 18.2.2021).
Pag. 12 di 17 Nella specie, prodotto in atti il contratto e allegato l'inadempimento da parte dell'odierna opposta, gli opponenti non hanno allegato in fatto né dimostrato l'estinzione del debito. La pretesa creditoria appare dunque dimostrata, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
9. Venendo all'esame dei motivi relativi alla nullità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti – da qualificarsi come mera eccezione riconvenzionale alla luce del tenore delle conclusioni rassegnate, in cui la nullità è finalizzata a contrastare il diritto di credito dell'opposta, sicché tale eccezione ricade nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – nonché alla connessa e consequenziale questione della decadenza ex art. 1957 c.c., valgono le considerazioni che seguono.
È opportuno rilevare in premessa che, come dedotto dall'opposta, la garanzia specificamente rilasciata dagli odierni opponenti in relazione al mutuo per cui è causa – pattuita all'art. 8 del contratto notarile di mutuo mediante richiamo alle “condizioni generali del contratto” allegate e ivi all'art. 9 – integra garanzia autonoma, essendo previsto che il garante che non rivesta la qualità di consumatore
(qualità esclusa come da motivazione che precede) sia tenuto a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, “rimossa ogni eccezione e/o opposizione”, quanto dovuto per sorte e interessi, anche di mora (art. 9, lett. d, Condizioni Generali).
Com'è noto al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia” (così Cass., 31 maggio 2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass.,
SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Dalla natura di garanzia autonoma specificamente pertinente al contratto di mutuo azionato discendono le seguenti implicazioni.
In primo luogo, ne segue l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità – peraltro meramente parziale – prospettata da Cass., SS.UU., n. 41994/2021 a fronte di negozi a valle di intese anticoncorrenziali, per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 in ragione del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005, posto che tale provvedimento e la giurisprudenza che ne è seguita hanno ad oggetto unicamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, recentemente Cass., 10 ottobre
2024, nn. 26380 e 26383, par. 5 motivazione).
Infatti, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 (in tal senso, v. Appello
Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano, Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre 2022, n. 4501). Si veda recentemente in tal senso anche Cass., 2 agosto 2024, n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401.
Pag. 13 di 17 Peraltro, la fideiussione risale all'anno 2011 ed è pertanto di molto successiva alla conclusione dell'accertamento compiuto dall'Autorità di vigilanza e sfociato nel provvedimento n. 55/2005.
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la sussistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre
2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Per mera completezza si osserva che tale onere non potrebbe dirsi assolto neppure mediante l'ordine di esibizione richiesto dagli opponenti, in quanto esso è rivolto all'esibizione di coevi moduli di fideiussione omnibus, come tali ontologicamente diversi dalla fideiussione specifica sottesa alla causa, fermo in ogni caso che, secondo condivisa giurisprudenza, la mera conformità testuale della fideiussione sottoscritta a quella predisposta da altre banche – peraltro nella specie non sussistente – non è comunque idonea a ritenere dimostrata l'intesa tra banche, quale condotta anticoncorrenziale volta alla consapevole e condivisa predisposizione di moduli di fideiussione uniforme.
Sotto ulteriore profilo, va inoltre affermata la piena validità del negozio in quanto munito della causa propria di garanzia, che permane insita nel contratto stipulato in quanto destinato, in attuazione dell'interesse economico concreto perseguito dalle parti, a determinare l'assunzione del rischio dell'inadempimento da parte del garante.
In secondo luogo, viene poi in rilievo il principio, sancito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui
“in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; conforme Cass., 21 maggio 2008, n. 13078; recentissimamente Cass., 10 gennaio 2025, n. 660).
Nella specie, risultano diffide di pagamento in data 15 maggio 2012 e, quanto a , anche Parte_2
in data 26 aprile 2021 (cfr. doc. 9 opposta) e la proposizione del ricorso monitorio risale al 21 febbraio
2023; in assenza di recesso o risoluzione del contratto da parte della banca, il debito deve ritenersi
Pag. 14 di 17 scaduto con la naturale scadenza delle rate restitutorie contrattualmente previste (n. 144) il 27 luglio
2023, tenuto conto del noto principio secondo cui “il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (per tutte, Cass., 10 febbraio 2023, ord. n. 4232 e 30 agosto 2011, n. 17798).
Da ultimo, vale osservare che, a mente dell'art. 9, lett. e) delle Condizioni generali, la garanzia
“rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite”. Ne deriva, allora,
l'applicazione del principio di diritto secondo cui l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, alla scadenza dell'obbligazione (Cass., 13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre 2002, n. 16758).
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono i motivi in esame vanno respinti.
10. Muovendo oltre, è da rigettare anche il motivo relativo alla usurarietà degli interessi
(motivo da esaminare pur a fronte della natura autonoma della garanzia, considerato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.
n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.)”; così Cass., 14 dicembre 2007, n. 26262).
Va premesso in diritto che, con riferimento agli interessi corrispettivi del contratto di mutuo, occorre verificare il rispetto della soglia dell'usura al momento del contratto, restando irrilevante l'eventuale superamento in corso di rapporto (cfr. Cass., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675; conforme Cass., 17 agosto 2023, n. 24743).
Va altresì condivisa la difesa dell'opposta laddove ha specificato che, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura, è illegittima la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, attesa la diversità di funzione tra gli stessi: ferma l'applicabilità a ciascuno di essi della disciplina antiusura, i primi assumono funzione di remunerazione per la messa a disposizione del denaro e operano dunque nella
Pag. 15 di 17 fase di regolare esecuzione del contratto, mentre i secondi costituiscono una forma convenzionale di penale per l'inadempimento, venendo in rilievo nella fase patologica dell'inadempimento (cfr. esemplificativamente Cass., 4 novembre 2021, n. 31615 e Cass., 5 maggio 2022, n. 14214).
In relazione al caso di specie, va innanzitutto osservato che il motivo di opposizione è formulato in termini ipotetici, nella misura in cui ha dedotto la mera “significativa verosimiglianza” del superamento della soglia usura per effetto della sommatoria al tasso di interesse di tutte le spese sostenute in occasione del credito. E ciò contravviene all'onere della parte di dedurre specificamente il motivo di opposizione, indicando in che misura detta sommatoria conduca al superamento del tasso soglia usurario, ciò di per sé conducendo all'inammissibilità del motivo e di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio, esplorativa in quanto volta a sopperire alla carenza di allegazione di parte.
Il motivo è in ogni caso è infondato, in quanto a fronte di un tasso nominale del 4,200% (effettivo
4,281%), che conduce a un TAEG del 5,380% - indicatore quest'ultimo che, pur previsto a diversi fini di trasparenza, è pur sempre comprensivo delle spese connesse al finanziamento – non si ha superamento del TSU determinato in relazione al periodo di riferimento (trimestre luglio-settembre
2011), pari al 7,9875% per le operazioni analoghe a quella per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile), tale che neppure l'inclusione delle spese di assicurazione – facoltative e non direttamente connesse all'erogazione del credito, in quanto afferenti a rischi diversi dalla mancata restituzione del capitale – appare idoneo a condurre al superamento del TSU.
11. In conclusione, l'opposizione va respinta con integrale conferma del decreto opposto.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al valore della domanda (euro 359.046,11) e ai relativi parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 2278/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 315/2023, che, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2
e per essa delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1 Controparte_2
12.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 16 di 17 Così deciso in Ancona il 3 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2278 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione
TRA
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Marco Cassiani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Pesaro, Via Castelfidardo n. 82/84, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
E
P.I.V.A.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I.V.A.: ), in persona del procuratore speciale, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Federico F. Monti e Luca Parazzini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Via Visconti di Modrone n. 28, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 315/2023 in materia di fideiussione su mutuo bancario.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di p.c.. E pertanto:
- PER PARTE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag. 1 di 17 - previa remissione della causa in istruttoria, onde consentire la assunzione dei mezzi di prova richiesti dagli opponenti, e segnatamente:
“
A) - PROVA PER INTERROGATORIO FORMALE E PROVA
TESTIMONIALE
Si chiede ammettersi la prova per interpello nei confronti del legale rappresentante della società opposta, e, all'esito, la prova testimoniale nei confronti dei testi che verranno di seguito indicati, sui seguenti capitoli:
1. << Vero che i Signori e , prima di sottoscrivere in qualità di Parte_1 Parte_2
garanti la fideiussione per cui è causa, avevano vagliato se vi fosse effettiva disponibilità di prodotti potenzialmente concorrenti sul mercato>>.
2. <<vero che in tale occasione gli opponenti riscontravano una standardizzazione e limitazione dei modelli negoziali offerti dalle banche posto i testi contrattuali esaminati contenevano tutti>
e indistintamente, le medesime clausole ed, in particolare, quelle qui censurate, di “reviviscenza”,
“sopravvenienza” e deroga all'art. 1957 c.c., proprie dello schema ABI>>.
3. << Vero che il contenuto dello schema contrattuale veniva sostanzialmente riprodotto nei contratti delle maggiori banche presenti sul territorio>>.
4. <<vero che in tale occasione gli opponenti riscontravano una standardizzazione e limitazione dei modelli negoziali offerti dalle banche posto i testi contrattuali esaminati contenevano tutti>
5. << Vero che la proponeva ai Signori e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
il contratto de quo specificando che per concludere la fideiussione sarebbe stata necessaria
[...]
l'accettazione “in blocco di tutte le clausole e, quindi, anche delle singole clausole censurate>>.
6. <<vero che in tale occasione gli opponenti riscontravano una standardizzazione e limitazione dei modelli negoziali offerti dalle banche posto i testi contrattuali esaminati contenevano tutti>
la fidejussione in discussione anche senza una secca deroga all'art. 1957 c.c., come Parte_2
nel caso di specie pattuito>>.
7. << Vero che durante l'intero corso del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, la Banca opposta ha determinato ed applicato interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale omettendo di concordarli con la società “ >>; Parte_3
8. << Vero che la durante l'intero corso del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, ha CP_3
applicato degli interessi ultralegali in conseguenza di una determinazione unilaterale della CP_3
stessa ed in assenza di una previsione contrattuale specifica>>.
(…)
B) ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
Pag. 2 di 17 In sottoscritto Procuratore chiede, inoltre, che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia ordinare alla parte opposta
l'esibizione dei contratti di fideiussione omnibus finalizzati nell'anno 2011, si da verificare se esiste
(o meno) un “modello” di fidejussione omnibus generalizzato – fatto proprio dall'Istituto di credito
– oggetto di intesa antitrust in relazione alle clausole di “reviviscenza”, “sopravvenienza” e deroga all'art. 1957 c.c., proprie dello schema ABI.
Si chiede, in ogni caso, che venga ordinata alla , con sede in Roma Controparte_4
(Palazzo Altieri) in Piazza del Gesù, 49 – 00186, l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'elenco degli
Istituti di credito associati nell'anno 2011 e/o l'esibizione della sottoscrizione e/o della delibera associativa della (P.I.V.A. . La richiesta è Controparte_3 P.IVA_3 preordinata a dimostrare il recepimento del modello (nullo) redatto dall'ABI da parte dell'Istituto di credito beneficiario della fideiussione per cui è causa.
*** *** ***
C) – C.T.U. CONTABILE
(…)
NEL MERITO: previa, se del caso, revoca e/o modifica dell'ordinanza del 10 febbraio 2024:
- accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, per essere competente il Tribunale di Urbino, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sul punto dedotti nelle precedenti difese;
- accertare e dichiarare il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo a
(e per essa in capo alla propria procuratrice Controparte_1 Controparte_5
, con ogni conseguenza di legge, ed in ogni caso anche con il rigetto, nel merito, di qualunque
[...]
pretesa e domanda avversaria, se del caso anche previa declaratoria di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità assoluta, e dunque l'invalidità ed inefficacia della fideiussione prestata dagli opponenti, per aderenza di essa garanzia allo schema vietato ABI, e, per l'effetto, dichiarare che la Banca non ha mai avuto diritto di rivalersi sul patrimonio personale dei sigg.ri
e , atteso che questi ultimi non sono mai diventati responsabili in Parte_1 Parte_2
proprio e personalmente verso la in solido con la società di capitali debitrice principale;
CP_3
- in ogni caso, dichiarare scaduta l'obbligazione principale, e decaduta ipso facto, la fideiussione prestata dai sigg.ri e , ex art. 1957 c.c., per non avere “il creditore Parte_1 Parte_2
entro sei mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- dichiarare nullo il D.I. opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato ex art. 50 T.U.B.; in via gradata:
Pag. 3 di 17 - accertare e dichiarare – si opus, anche mediante apposita C.T.U. contabile – l'eccedenza degli interessi applicati dalla Banca oltre il tasso soglia di usura, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c., per tutto quanto dedotto nelle precedenti difese;
Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario”;
- PER PARTE OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla convenuta opposta, la somma complessiva di euro 359.046,11 oltre interessi legali dal 5 dicembre
2020 al saldo per i titoli e le causali di cui in ricorso.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per Legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.04.2023, e hanno Pt_1 Parte_2
promosso opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 315/2023 (RG. 989/2023), con cui questo Tribunale, su ricorso depositato il 21 febbraio 2023 da quale Controparte_1
cessionaria di (a sua volta incorporante la , ingiungeva loro il CP_6 Controparte_3 pagamento immediato di € 359.046,11, oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù della fideiussione specifica rilasciata a garanzia del mutuo erogato dalla in data Controparte_3
27.11.2011 alla (successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Urbino con Parte_3
sentenza n. 800/2012).
A fondamento dell'opposizione sono stati proposti motivi così rubricati:
I) “Difetto di competenza territoriale del Tribunale di Ancona per essere competente il Tribunale di
Urbino – nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto”: i fideiussori opponenti risiedono a
Montecchio di Vallefoglia (Urbino) e, in quanto consumatori, il foro della presente controversia va individuato nel Tribunale di Urbino a mente dell'art. 20 CG allegate al contratto di mutuo;
II) “Assoggettabilità della materia al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs
28/2010 e succ. mod., quale mezzo obbligatorio da esperirsi a pena di improcedibilità della domanda”;
Pag. 4 di 17 III) “Il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in monitorio, in capo alla asserita cessionaria del credito in luogo della asserita cedente UBI Banca S.p.a., non Controparte_1 costituendo (l'avviso di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. pubblicato in
Gazzetta Ufficiale) prova sufficiente della titolarità del credito ceduto, difetto di legittimazione attiva
e/o carenza di interesse ad agire della ricorrente della n sede monitoria”: attesa la CP_7
funzione sostitutiva della mera notifica della cessione del credito al debitore ceduto da attribuirsi all'avviso pubblicato in G.U., quest'ultimo non è prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa;
IV) “Nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato (ex art.
50 T.U.B.).: la certificazione ex art. 50 TUB prodotta in fase monitoria ha natura di mero saldaconto, privo del completo resoconto dei movimenti di dare e avere del rapporto bancario, essendo carente la prova degli estratti integrali del rapporto;
V) “Nullità delle fideiussioni oggetto di causa, per essere esse garanzie conformi allo schema ABI vietato - Nullità assoluta”: la fideiussione di cui all'art. 8 del contratto di mutuo è nulla per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990, in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
VI) “Decadenza e/o liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.”: premesso che, ai fini della coltivazione della garanzia, rileva la sola istanza giudiziale del creditore, nella specie si è avuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto la prima istanza giudiziale consiste nell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale depositata il 15 Parte_3
aprile 2014, ben oltre la scadenza del semestre dalla dichiarazione di fallimento della mutuataria stessa;
e ciò fermo che, nei confronti dei garanti opponenti, non opera alcuna deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. (v. art. 9 CG);
VII) “Nullità ex art. 1815 c.c. comma 2, delle clausole espressive degli interessi compensativi e moratori. Superamento dei tassi soglia legge usura”. Posto che il tasso di interessi contrattuale è pari a 2,90% in più della media aritmetica semplice dei valori mensili del tasso Euribor 3 mesi (360), che il tasso pattuito alla data del contratto è del 4,281% e che il tasso soglia di riferimento è del 7,9875%,
“lo “sconfinamento” della soglia usuraria, a fronte dei suddetti parametri, assume significativa verosimiglianza, laddove si considerino tutte le spese collegate alla operazione di finanziamento, che vanno ad incrementare la “forbice” tra il tasso soglia di legge, ed il più alto tasso applicato dalla per l'operazione de qua”. CP_3
Tanto dedotto e previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
Pag. 5 di 17 Previa sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649
c.p.c., ricorrendo gravi motivi;
- Accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Ancona, per essere competente il Tribunale di Urbino, per tutti i motivi dedotti al paragrafo “I.” di cui alla narrativa che precede, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare il difetto di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo a
(e per essa in capo alla propria procuratrice Controparte_1 Controparte_5
, con ogni conseguenza di legge, ed in ogni caso anche con il rigetto, nel merito, di qualunque
[...]
pretesa e domanda avversaria, se del caso anche previa declaratoria di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la nullità assoluta, e dunque l'invalidità ed inefficacia della fideiussione prestata dagli opponenti, per aderenza di essa garanzia allo schema vietato ABI, e, per l'effetto, dichiarare che la Banca non ha mai avuto diritto di rivalersi sul patrimonio personale dei sigg.ri
e , atteso che questi ultimi non sono mai diventati responsabili in Parte_1 Parte_2
proprio e personalmente verso la in solido con la società di capitali debitrice principale;
CP_3
- in ogni caso, dichiarare scaduta l'obbligazione principale, e decaduta ipso facto, la fideiussione prestata dai sigg.ri e , ex art. 1957 c.c., per non avere “il creditore Parte_1 Parte_2
entro sei mesi proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”;
- dichiarare nullo il D.I. opposto, per carenza di prova scritta del credito azionato ex art. 50 T.U.B.; in via gradata:
- accertare e dichiarare – si opus, anche mediante apposita C.T.U. contabile – l'eccedenza degli interessi applicati dalla Banca oltre il tasso soglia di usura, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c., per tutto quanto dedotto al paragrafo VI di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze”.
CP_ 2. Si è costituita e per essa (per brevità, ) Controparte_1 Controparte_2 la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avversa opposizione deducendo sinteticamente:
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, in quanto gli opponenti non sono da considerare consumatori, in quanto rispettivamente Parte_1
amministratore della e della società datrice di Parte_3 Parte_2 Parte_4
ipoteca;
- la non applicabilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 del d. lgs. 28/2010 sino alla decisione sulla provvisoria esecutività del decreto opposto;
- la propria titolarità del diritto di credito azionato, come da estratto dei crediti ceduti consultabile al link menzionato nell'avviso di cessione in G.U.;
Pag. 6 di 17 - la sufficienza, ai fini della prova del credito, del contratto di mutuo e l'indicazione del debito residuo, fornita nella specie mediante la certificazione di saldaconto, fermo che, nella specie, il credito è stato peraltro pacificamente ammesso al passivo del fallimento della società debitrice principale;
- la validità della fideiussione – da qualificarsi invero come garanzia autonoma, in cui peraltro è espressamente previsto che la banca potrà far valere i propri diritti sino alla totale estinzione di ogni suo credito – rilasciata per atto notarile e non su moduli prestampati, nonché in ogni caso l'inconferenza al caso di specie del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, rilevando nella specie fideiussioni specifiche e non omnibus, peraltro successive alla data del provvedimento menzionato;
ferma comunque l'eventuale nullità meramente parziale della fideiussione;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.: non applicabilità al contratto de quo, ritenuto contratto autonomo di garanzia, nel quale è stata derogata la suddetta disciplina per espressa previsione pattizia. Inoltre, in caso di applicabilità, la decorrenza del suddetto termine va individuato dall'adempimento della rata finale dell'obbligazione, che, nel contratto di mutuo de quo, risulta essere il 27.07.2023 avendo il contratto previsto la restituzione della somma mutuata in n. 144 rate mensili pari a 12 anni dalla stipula dello stesso avvenuta il 27.07.2011; il decreto ingiuntivo è stato notificato il 20.03.2023;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità ex art. 1815 c.c. degli interessi compensativi e moratori, in assenza di usura originaria, tenuto conto della natura facoltativa delle spese assicurative (come tali escluse dal raffronto antiusura) e dell'erroneità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori pretesa da controparte;
- la piena prova del credito.
Tanto dedotto, ha concluso nei seguenti termini:
“In via preliminare: confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di pronta soluzione e permangono i presupposti di cui agli artt. 642, 648 e 649 c.p.c., respingendo ogni avversaria istanza al riguardo.
In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla convenuta opposta, la somma complessiva di euro 359.046,11 oltre interessi legali dal 5 dicembre
2020 al saldo per i titoli e le causali di cui in ricorso.
Pag. 7 di 17 In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per Legge”.
3. Pur in assenza di decreto di svolgimento delle verifiche preliminari, le parti hanno depositato memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c..
Alla prima udienza del 6 febbraio 2024, rilevato che il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato il 21 febbraio 2023 – e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022
(c.d. riforma Cartabia) – dette memorie sono state dichiarate inammissibili, risultando la controversia disciplinata processualmente dal rito previgente.
Respinte con ordinanza del 12 febbraio 2024 l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Ancona e l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto opposto, è stato assegnato termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità ed è stata fissata l'udienza del 4 giugno 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.. All'esito, con ordinanza del 13 giugno 2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., che le parti hanno depositato.
4. Tutto ciò premesso, prima di esaminare il merito della controversia va respinta l'istanza di rimessione della causa in istruttoria formulata da parte opponente negli scritti conclusivi, sul presupposto che la declaratoria di inammissibilità delle memorie integrative pronunciata alla prima udienza, di cui viene parimenti chiesti la revoca, avrebbe precluso alle parti la possibilità di articolare mezzi istruttori, “non essendo stati, in ogni caso, concessi i termini di legge per espletare tale incombente processuale” (così comparsa conclusionale pag. 10).
Ora, ai fini dell'individuazione del rito applicabile si osserva che, come statuito da condivisa giurisprudenza di legittimità, “l'art. 643, comma terzo, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass., SS.UU., 1 ottobre 2007, ord. n. 20596).
Su tale premessa, è orientamento dell'Ufficio che le opposizioni promosse avverso decreti ingiuntivi i cui ricorsi sono stati depositati sino al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (recante la riforma del processo civile), devono essere trattate secondo il rito previgente.
Nella specie, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 21 febbraio 2023, con conseguente applicazione del rito anteriore alla c.d. riforma Cartabia, ivi inclusa, per quanto ora d'interesse,
l'appendice istruttoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ante riforma.
Pag. 8 di 17 Alla luce di ciò, va confermata la declaratoria di inammissibilità delle memorie integrative pronunciata all'udienza del 6 febbraio 2024.
Ciò chiarito, si osserva ulteriormente che, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
4 giugno 2024 – fissata con ordinanza datata 10 febbraio 2024 “per l'eventuale ulteriore corso del giudizio” successivo al tentativo di mediazione e, dunque, per la verifica di procedibilità della domanda e il prosieguo del giudizio – le parti hanno così ritenuto di formulare istanze:
- parte opponente ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
(v. note depositate in data 3 giugno 2024);
- parte opposta ha chiesto in via principale la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e soltanto in via subordinata l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. (v. note depositate il 30 maggio 2024).
A fronte di tali richieste, con ordinanza datata 13 giugno 2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto delle conformi richieste avanzate in via principale dalle parti.
Ne discende che, diversamente da quanto ritenuto dagli opponenti, non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa, in quanto la mancata assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. è dipeso da una precisa scelta processuale delle parti: con le menzionate note di trattazione scritta gli opponenti hanno chiesto l'immediata assunzione in decisione della causa;
l'opposta ha chiesto in via principale la fissazione dell'udienza di p.c.. Del resto, è noto che, a mente dell'art. 183, comma sesto, c.p.c. ratione temporis applicabile il giudice assegna i termini di cui al sesto comma soltanto “se richiesto”.
Fermo quanto precede, vale osservare ad ogni buon fine che la causa appare matura per la decisione sulla base degli atti introduttivi, deponendo in tal senso l'orientamento – statuito in relazione alla udienza di prima comparizione ma certamente applicabile anche in relazione all'udienza per la verifica di procedibilità della domanda, in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ante riforma, le parti avrebbero dovuto richiedere l'appendice istruttoria – secondo cui, in virtù degli artt.
187 comma primo c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., “l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, possa tuttora invitare le parti a precisare le conclusioni
e assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie”, anche in applicazione del principio di ragionevole durata del processo (cfr. Cass., 11.3.2016, n. 4767; in termini Cass. 23.3.2017, n. 7474).
Pag. 9 di 17 5. Venendo ai motivi formulati, l'opposizione deve essere rigettata per le seguenti considerazioni.
6. In primo luogo, va confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Urbino, quale foro del consumatore.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur Per_2
svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2023, n. 5868; in termini v. anche Cass.,
8 maggio 2020, n. 8662; Cass., 6 giugno 2019, n. 28162; Cass., 13 dicembre 2018, n. 32225).
A specificazione di quanto appena osservato, qualora – come nella specie – si discuta di fideiussione rilasciata in favore di una società, occorre valutare se il fideiussore ne sia socio ed eventualmente quale sia l'entità della partecipazione al capitale sociale detenuta, nonché se rivesta la carica di amministratore della società (così, nella giurisprudenza di merito più recente, Trib. Ferrara, 9 novembre 2023, n. 874; App. Torino, 29 agosto 2022, n. 940; Trib. Genova, 18 gennaio 2022, n. 100;
Trib. Roma, 16 aprile 2020, n. 6230).
Inoltre, a tale fine di accertare l'applicabilità della tutela consumeristica (artt. 1469-bis c.c. e successivamente Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005), occorre valutare lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto (cfr. in termini Cass., 10 marzo 2021, n. 6578), sicché è solo a quel momento che deve farsi riferimento per verificare se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore.
Ora, secondo la giurisprudenza richiamata la valutazione sulla qualità di consumatore del fideiussore va compiuta nella prospettiva di quest'ultimo, verificando se il fideiussore, rilasciando la garanzia, abbia compiuto un atto espressivo della sua attività professionale o almeno strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività.
Venendo al caso di specie, va certamente esclusa la qualità di consumatore in capo a
[...]
il quale nello stesso contratto notarile di mutuo ipotecario datato 27 luglio 2011, cui attiene Parte_1
la garanzia qui sottesa, figura quale legale rappresentante della società debitrice principale
[...]
(v. doc. 4 opposta). Parte_3
Ad analoghe conclusioni si deve giungere anche con riferimento a Parte_2
Pag. 10 di 17 Infatti, costui è legale rappresentante della società terza datrice di ipoteca nel mutuo Parte_4
medesimo, nonché socio della stessa al 98% (v. intestazione del contratto doc. 4 e verbale assemblea ivi allegato, doc. 4 pag. 16). Unico altro socio di tale società è tale il Pt_4 Persona_3
quale risulta altresì socio della e della ulteriore datrice di ipoteca Gepa S.r.l., Parte_3 anch'essa amministrata dall'odierno opponente (v. doc. 4 pag. 19 e ss.). Parte_1
I complessivi legami tra le parti, in presenza di partecipazioni societarie tutte riconducibili a un unico centro di interessi, determinano un collegamento strettamente funzionale che impedisce, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. 19.04.2015 in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , la connotazione di entrambi gli opponenti Per_1 Per_2
come consumatori, con il conseguente radicamento della competenza presso questo Tribunale.
7. È, inoltre, infondata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria
CP_ opposta .
Sul punto vale osservare che, ad avviso della più recente e condivisa giurisprudenza di legittimità, qualora – come è nella specie – sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2).
Anche qualora ciò non sia riscontrabile nell'avviso di cessione, la S.C. ha chiarito che – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso stesso, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, o ancora la complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Da ciò condivisibile giurisprudenza di merito ha tratto quale conseguenza che anche l'avviso di cessione che rechi in sé l'indicazione del credito mediante numero “NDG”, qualora essa trovi riscontro negli altri documenti di causa, è idonea a ritenere provata la cessione (Trib. Torino, 15 novembre 2022, n. 4424; Tribunale Roma, 21 febbraio 2022, n. 2728).
CP_ Nel caso di specie, ha dedotto che l'avviso in G.U. reca un link di accesso all'elenco dei crediti ceduti, elenco che è stato versato in atti (doc. 12 opposta), la cui conformità a quello visibile nel predetto collegamento non è contestata dagli opponenti.
Pag. 11 di 17 Risulta da detto elenco l'identificativo del debitore ceduto “3111-209634”, il numero di rapporto
“51005474” e di filiale “6557” che corrispondono ai dati riportati sugli estratto conto certificati ex art. 50 TUB prodotti dalla convenuta opposta sin dalla fase monitoria (doc. 6 opposta). È bene precisare, quale indice di certa attendibilità degli estremi documentali appena trascritti, che gli estratti conto certificati sono stati emessi da vale a dire dalla cedente il credito. CP_6
Per mera completezza, si individua quale ulteriore elemento indiziario dell'inclusione del credito tra quelli ceduti e, comunque, della sussistenza del contratto di cessione, il fatto che la cessionaria opposta sia in possesso della copiosa documentazione contrattuale prodotta in causa (contratto di mutuo e relativi allegati;
certificazione art. 50 TUB emessa dalla banca cedente;
atto di fusione di
Cont Cont in diffida di pagamento trasmessa da , fatto che difficilmente si Controparte_3
spiegherebbe se non tramite la consegna della documentazione da parte della banca cedente.
Pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere respinta atteso che il credito oggetto della presente controversia risulta ceduto alla odierna parte opposta.
CP_ 8. Va respinto, altresì, il motivo sulla violazione dell'art. 50 Tub da parte della creditrice per produzione agli atti del monitorio di un mero saldaconto, in virtù delle considerazioni che seguono.
Per quanto, in punto di fatto, sia indubbio che la certificazione di cui al doc. 6 monitorio integri un mero estratto di saldaconto del rapporto, è tuttavia noto in via generale che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che il ricorrente in monitorio formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28 maggio 2019, ord. n. 14486; tra le tante conformi, Sez. III, 7 ottobre
2011, n. 20613).
Segnatamente, è orientamento condiviso dal giudicante quello richiamato da parte opposta, secondo cui, in ipotesi di debito riveniente da contratto di mutuo, il creditore soddisfa l'onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione del contratto da cui origina il mutuo, recante l'indicazione della somma mutuata, del tasso praticato e della decorrenza dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, e ben può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, essendo onere del mutuatario contrastare la pretesa creditoria dimostrando l'adempimento ovvero altre cause di estinzione dell'obbligazione (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib.
Lecce 18.2.2021).
Pag. 12 di 17 Nella specie, prodotto in atti il contratto e allegato l'inadempimento da parte dell'odierna opposta, gli opponenti non hanno allegato in fatto né dimostrato l'estinzione del debito. La pretesa creditoria appare dunque dimostrata, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
9. Venendo all'esame dei motivi relativi alla nullità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti – da qualificarsi come mera eccezione riconvenzionale alla luce del tenore delle conclusioni rassegnate, in cui la nullità è finalizzata a contrastare il diritto di credito dell'opposta, sicché tale eccezione ricade nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – nonché alla connessa e consequenziale questione della decadenza ex art. 1957 c.c., valgono le considerazioni che seguono.
È opportuno rilevare in premessa che, come dedotto dall'opposta, la garanzia specificamente rilasciata dagli odierni opponenti in relazione al mutuo per cui è causa – pattuita all'art. 8 del contratto notarile di mutuo mediante richiamo alle “condizioni generali del contratto” allegate e ivi all'art. 9 – integra garanzia autonoma, essendo previsto che il garante che non rivesta la qualità di consumatore
(qualità esclusa come da motivazione che precede) sia tenuto a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, “rimossa ogni eccezione e/o opposizione”, quanto dovuto per sorte e interessi, anche di mora (art. 9, lett. d, Condizioni Generali).
Com'è noto al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia” (così Cass., 31 maggio 2021, n. 15091; v. ex multis anche Cass.,
SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Dalla natura di garanzia autonoma specificamente pertinente al contratto di mutuo azionato discendono le seguenti implicazioni.
In primo luogo, ne segue l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità – peraltro meramente parziale – prospettata da Cass., SS.UU., n. 41994/2021 a fronte di negozi a valle di intese anticoncorrenziali, per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 in ragione del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005, posto che tale provvedimento e la giurisprudenza che ne è seguita hanno ad oggetto unicamente le fideiussioni c.d. omnibus. Si veda, in tal senso, recentemente Cass., 10 ottobre
2024, nn. 26380 e 26383, par. 5 motivazione).
Infatti, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai maggioritario nella giurisprudenza di merito, a mente del quale le fideiussioni specifiche non possono essere dichiarate nulle come diretta conseguenza dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005 (in tal senso, v. Appello
Milano, 24 febbraio 2023, n. 632; Trib. Milano, Specializzata impresa, 12 gennaio 2023, n. 176, e 6 settembre 2022, n. 7015; Trib. Bari, 5 dicembre 2022, n. 4501). Si veda recentemente in tal senso anche Cass., 2 agosto 2024, n. 21841 e Cass., 15 luglio 2024, n. 19401.
Pag. 13 di 17 Peraltro, la fideiussione risale all'anno 2011 ed è pertanto di molto successiva alla conclusione dell'accertamento compiuto dall'Autorità di vigilanza e sfociato nel provvedimento n. 55/2005.
In altri termini, nel caso di specie non vi è stato un previo accertamento in sede amministrativa dell'intesa e la domanda qui esaminata rientra nel novero delle azioni antitrust c.d. stand alone.
Per tale ragione, l'onere di dimostrare la sussistenza dell'intesa lesiva della concorrenza, con specifico riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione, va fatto gravare integralmente sulla parte che in giudizio vuole beneficiare della conseguente nullità (parziale – cfr. Cass., SS.UU., 30 dicembre
2021 n. 41994) e, nella specie, sull'opponente.
Per mera completezza si osserva che tale onere non potrebbe dirsi assolto neppure mediante l'ordine di esibizione richiesto dagli opponenti, in quanto esso è rivolto all'esibizione di coevi moduli di fideiussione omnibus, come tali ontologicamente diversi dalla fideiussione specifica sottesa alla causa, fermo in ogni caso che, secondo condivisa giurisprudenza, la mera conformità testuale della fideiussione sottoscritta a quella predisposta da altre banche – peraltro nella specie non sussistente – non è comunque idonea a ritenere dimostrata l'intesa tra banche, quale condotta anticoncorrenziale volta alla consapevole e condivisa predisposizione di moduli di fideiussione uniforme.
Sotto ulteriore profilo, va inoltre affermata la piena validità del negozio in quanto munito della causa propria di garanzia, che permane insita nel contratto stipulato in quanto destinato, in attuazione dell'interesse economico concreto perseguito dalle parti, a determinare l'assunzione del rischio dell'inadempimento da parte del garante.
In secondo luogo, viene poi in rilievo il principio, sancito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui
“in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; conforme Cass., 21 maggio 2008, n. 13078; recentissimamente Cass., 10 gennaio 2025, n. 660).
Nella specie, risultano diffide di pagamento in data 15 maggio 2012 e, quanto a , anche Parte_2
in data 26 aprile 2021 (cfr. doc. 9 opposta) e la proposizione del ricorso monitorio risale al 21 febbraio
2023; in assenza di recesso o risoluzione del contratto da parte della banca, il debito deve ritenersi
Pag. 14 di 17 scaduto con la naturale scadenza delle rate restitutorie contrattualmente previste (n. 144) il 27 luglio
2023, tenuto conto del noto principio secondo cui “il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (per tutte, Cass., 10 febbraio 2023, ord. n. 4232 e 30 agosto 2011, n. 17798).
Da ultimo, vale osservare che, a mente dell'art. 9, lett. e) delle Condizioni generali, la garanzia
“rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite”. Ne deriva, allora,
l'applicazione del principio di diritto secondo cui l'art. 1957 c.c. non si applica e pertanto la decadenza non opera ove le parti abbiano correlato l'estinzione dell'obbligazione all'integrale adempimento del debito garantito anziché, come previsto dalla disposizione codicistica, alla scadenza dell'obbligazione (Cass., 13 aprile 2007, n. 8839; conforme Cass., 27 novembre 2002, n. 16758).
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono i motivi in esame vanno respinti.
10. Muovendo oltre, è da rigettare anche il motivo relativo alla usurarietà degli interessi
(motivo da esaminare pur a fronte della natura autonoma della garanzia, considerato che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.
n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.)”; così Cass., 14 dicembre 2007, n. 26262).
Va premesso in diritto che, con riferimento agli interessi corrispettivi del contratto di mutuo, occorre verificare il rispetto della soglia dell'usura al momento del contratto, restando irrilevante l'eventuale superamento in corso di rapporto (cfr. Cass., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675; conforme Cass., 17 agosto 2023, n. 24743).
Va altresì condivisa la difesa dell'opposta laddove ha specificato che, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura, è illegittima la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, attesa la diversità di funzione tra gli stessi: ferma l'applicabilità a ciascuno di essi della disciplina antiusura, i primi assumono funzione di remunerazione per la messa a disposizione del denaro e operano dunque nella
Pag. 15 di 17 fase di regolare esecuzione del contratto, mentre i secondi costituiscono una forma convenzionale di penale per l'inadempimento, venendo in rilievo nella fase patologica dell'inadempimento (cfr. esemplificativamente Cass., 4 novembre 2021, n. 31615 e Cass., 5 maggio 2022, n. 14214).
In relazione al caso di specie, va innanzitutto osservato che il motivo di opposizione è formulato in termini ipotetici, nella misura in cui ha dedotto la mera “significativa verosimiglianza” del superamento della soglia usura per effetto della sommatoria al tasso di interesse di tutte le spese sostenute in occasione del credito. E ciò contravviene all'onere della parte di dedurre specificamente il motivo di opposizione, indicando in che misura detta sommatoria conduca al superamento del tasso soglia usurario, ciò di per sé conducendo all'inammissibilità del motivo e di un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio, esplorativa in quanto volta a sopperire alla carenza di allegazione di parte.
Il motivo è in ogni caso è infondato, in quanto a fronte di un tasso nominale del 4,200% (effettivo
4,281%), che conduce a un TAEG del 5,380% - indicatore quest'ultimo che, pur previsto a diversi fini di trasparenza, è pur sempre comprensivo delle spese connesse al finanziamento – non si ha superamento del TSU determinato in relazione al periodo di riferimento (trimestre luglio-settembre
2011), pari al 7,9875% per le operazioni analoghe a quella per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile), tale che neppure l'inclusione delle spese di assicurazione – facoltative e non direttamente connesse all'erogazione del credito, in quanto afferenti a rischi diversi dalla mancata restituzione del capitale – appare idoneo a condurre al superamento del TSU.
11. In conclusione, l'opposizione va respinta con integrale conferma del decreto opposto.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avendo riguardo al valore della domanda (euro 359.046,11) e ai relativi parametri medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 2278/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'opposizione promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 315/2023, che, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2
e per essa delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1 Controparte_2
12.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 16 di 17 Così deciso in Ancona il 3 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 17 di 17