Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Ordinanza collegiale 17 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05451/2025REG.PROV.COLL.
N. 05780/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5780 del 2022, proposto da sul ricorso numero di registro generale 5780 del 2022, proposto dal Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria e x lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Pesce per Michela Scafetta e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS- per ottenere l’annullamento del provvedimento del 7 settembre 2021 con cui il Ministero della Difesa ha irrogato la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
2. L’appellato, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, era stato querelato dalla ex compagna che tra l’altro aveva affermato che egli facesse uso di marijuana.
Furono disposti degli accertamenti all’esito dei quali risultò positivo alla cocaina ed in seguito a ciò fu iniziata l’azione disciplinare che è sfociata nel provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso perché l’esame medico legale posto a fondamento della sanzione si è svolto con modalità che, inficiandone l’attendibilità, non possono essere ragionevolmente poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio comportante la destituzione a cui è stato sottoposto il ricorrente. Già nella prima relazione finale del 10 marzo 2021, redatta nell’ambito del procedimento disciplinare, vengono formulate delle conclusioni con le quali si afferma di ritenere l’addebito non fondato a causa dell’inattendibilità dell’esame svolto.
4. L’appello si fonda su un unico motivo che sottolinea come gli accertamenti sono stati effettuati secondo i protocolli dell’Unità operativa di Medicina Legale e Tossicologia; lo stesso militare ha ammesso l’uso occasionale di stupefacente e ciò mina il rapporto di fiducia con l’Amministrazione poiché l’uso di stupefacenti comporta il contatto con gli ambienti malavitosi che possono fornire la sostanza consumata.
Per tale ragione non vi è neanche lesione del principio di proporzionalità tra il comportamento contestato e la sanzione irrogata.
5. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 30 agosto 2022 è stata respinta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata poiché l’Amministrazione non ha dedotto specifiche ragioni in grado di superare i rilievi di inaffidabilità dei risultati degli esami sui prelievi effettuati.
7. L’appello è infondato.
Nel ricorso in appello il Ministero afferma che le memorie difensive non avrebbero fornito elementi in grado di confutare il quadro probatorio, mentre, invece, dalla lettura degli scritti del difensore del militare si ricava una precisa contestazione di tipo metodologico della procedura seguita per effettuare il prelievo da analizzare che ha reso inattendibili i risultati ottenuti.
Nella sentenza impugnata sono indicati analiticamente le modalità che hanno reso inattendibile l’esame cui il militare è stato sottoposto rendendo inutilizzabile il presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato. Se l’occasionale uso di stupefacenti è causa di non idoneità al porto di armi e quindi di impossibilità per un militare di svolgere il proprio servizio, la prova di tale uso deve essere rigorosa e non lasciare il minimo dubbio sulla bontà della positività ad un particolare tipo di stupefacente emersa dall’analisi del campione.
Contrariamente a quanto affermato a pagina 5 dell’atto di appello, l’appellato non ha ammesso a pagina 24 del ricorso l’uso di stupefacenti, ma nell’ambito di un argomentazione difensiva ha affermato che anche laddove si volesse dar credito all’unico esame che ha evidenziato una positività, si tratterebbe di episodio occasionale che andrebbe valutato in relazione ad una serie di aspetti positivi della condotta in servizio del militare che non giustificherebbero secondo il principio di proporzionalità la più grave sanzione di stato irrigata.
In conclusione l’accertamento tecnico disposto non è dipeso da una condotta scorretta del militare che ha fatto sorgere sospetti di uso dei stupefacenti da parte del militare, ma dalla generica denuncia della ex convivente di cui l’appuntato ha dato notizia al Comando.
Invero non risultano persuasivamente smentite le plurime circostanze di fatto (“l’esame a cui è stato sottoposto il ricorrente, si è svolto con modalità che, inficiandone l’attendibilità, non possono essere ragionevolmente poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio comportante la destituzione a cui è stato sottoposto il ricorrente. E’ infatti accaduto, e tali circostanze non sono smentite in fatto dall’Amministrazione resistente, che la dottoressa che ha eseguito l’esame non indossava guanti sterili, si è fatta aiutare da un collega del ricorrente lì presente, anch’esso privo di guanti, che ha provveduto al taglio del capello, ed ha utilizzato un contenitore non sterile, estratto dalla tasca del proprio camice
- manca l’indicazione della quantità del campione raccolto- è stata rifiutata la richiesta di revisione del campione detenuto dall’Amministrazione, perché nel corso dell’esame non sono state acquisite due ciocche di capelli, la seconda delle quali da utilizzare per le controanalisi come previsto dai protocolli vigenti;
- il ricorrente il 18 novembre 2020, dopo 7 giorni dal precedente prelievo, si è volontariamente sottoposto ad un nuovo test che si è svolto in modo conforme alle regole previste presso una struttura pubblica, e l’esito è risultato negativo
- la quantità di sostanza stupefacente che sarebbe stata identificata ha un valore esiguo (di 0,05 ng/mg) a fronte di una quantità molto maggiore considerata come cut-off nel test relativo al capello (di 0,5 ng/mg secondo le raccomandazioni SHOT e di 0,2 ng/mg rispetto ai lavoratori con mansioni a rischio ) che il Tar ha ben valorizzato nella sentenza demolitoria oggi appellata.
E’ persino superfluo rilevare che, stante la sostanziale “irripetibilità” di siffatti accertamenti il pedissequo e “pignolo” rispetto delle forme e l’accurata verbalizzazione delle operazioni eseguite assumono valenza sostanziale.
Come già affermato in sede cautelare non sono stati forniti elementi per ritenere affidabilità i risultati degli esami sui prelievi effettuati a causa della violazione delle procedure che presidiano la genuinità e correttezza dei dati raccolti, ragione per cui l’appello non può che essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante a rifondere signor -OMISSIS- le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.