Decreto cautelare 3 giugno 2015
Decreto decisorio 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 01/03/2021, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00762/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Rubisse, Ruggero Rubisse, Giovanni Schembri, con domicilio eletto presso lo studio Fabiana Vianello in Scorze', via Venezia, 4;
contro
Ipab di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Conferenza di Servizi Decisoria non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale della Conferenza dei Servizi del 9 marzo 2015;
dell'Accordo di Programma del 9 marzo 2015;
della deliberazione del Commissario Straordinario dell'IPAB di Vicenza n. 29 del 16 marzo 2015;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 7 del 17 marzo 2015;
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 14 aprile 2015;
della valutazione Tecnica Regionale che ha recepito il parere n. 13 del 23 febbraio 2015 del Comitato per la valutazione Tecnica Regionale;
della deliberazione del Commissario Straordinario dell'IPAB di Vicenza del 6 maggio 2015;
della nota del Comune di Vicenza del 12 marzo 2010;
della delibera della Giunta Regionale n. 1445 del 13 settembre 2011;
della Valutazione Tecnica Regionale che ha recepito il parere n. 48 del 26 luglio 2011 del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale;
del Verbale della Conferenza dei Servizi del 12 aprile 2012;
dell'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Veneto, Comune di Vicenza e IPAB di Vicenza del 12 aprile 2012;
nonché per la condanna
della Regione Veneto, del Comune di Vicenza e dell'IPAB di Vicenza al risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 giugno 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 1 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO