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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
ZI NI - IC
Enrica DI TURSI - IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1425 del R.G. 2024
TRA
Parte 1 -rappresentata e difesa dall'avv.Nunzia Rosalia Guzzo
ATTORE
E
Controparte 1 - contumace
CONVENUTO
NONCHE'
il Controparte 2 presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 23-10-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Con ricorso del 27-3-2024 Parte 1
in data 20-7-1998, esponendo che matrimonio contratto in Statte con CP 1
dall'unione erano nati il 23-12-1999 il figlia Persona 1 ora autosufficiente ed il 14-4-
2003 la figlia ER non autosufficiente, e che in seguito era intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale in data 9-5-2022. La ricorrente ha evidenziato che sebbene nelle condizioni di separazione fosse stata prevista l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale ella si era dovuta trasferire a Potenza, in quanto nelle more della separazione il marito era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale di quella città per rispondere dei reati di cui agli artt.81 e 660 c.p.,81 e 612 c.p. commessi in danno di essa attrice in esecuzione di un medesimo disegno criminoso durante la fase di separazione, con l'invio in più occasioni alla moglie di telefonate, videochiamate o messaggi vocali dal contenuto gravemente offensivo, e contenenti minacce anche di morte;
che all'esito del procedimento penale l'imputato aveva patteggiato la pena di tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della stessa;
che l'atteggiamento persecutorio e minaccioso del marito aveva reso impossibile la riconciliazione e l'aveva costretta a trasferirsi in altra città dove tuttavia si trovava in situazione di disoccupazione ed indigenza ed era stata presa in carico dai servizi sociali del comune di nuova residenza;
che inoltre a causa di una patologia renale per la quale necessitava intervento chirurgico aveva presentato domanda per il riconoscimento della condizione di invalidità civile;
che durante la convivenza in accordo con il coniuge ella aveva sempre svolto attività di casalinga con gestione della prole perdendo in tal modo occasioni di lavoro e di carriera, il che giustificava ulteriormente il riconoscimento di assegno di divorzio. Su tali presupposti ha chiesto pertanto che le sia riconosciuto assegno di divorzio di € 200 con conferma di assegno di concorso paterno al mantenimento della figlia Per 2 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria di spese di lite.
Non si è costituito CP 1 e ne è stata dichiarata la contumacia. Assunti con ordinanza del 3-7-2024 provvedimenti provvisori ex art.473.bis.22 comma 1
c.p.c. con revoca dell'assegnazione della casa coniugale, revoca dell'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio Per 1 riconoscimento di assegno di mantenimento "
per la moglie e la figlia ER , la causa istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23-10-2025.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Statte il 20-7-1998, sono separati in forza di decreto di omologa di questo Tribunale pubblicato il 9-5-2022. Non essendo stata eccepita dal convenuto alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza, ai sensi dell'art. 3
comma 4 ultima parte 1.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge,
riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
E' inoltre appena il caso di notare che la domanda di addebito, peraltro non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non è propria del giudizio di divorzio ma solo di quello di separazione.
Va confermato l'obbligo del CP_1 già previsto in sede di separazione di versare alla Pt 1
la somma mensile di € 150 oltre rivalutazione Istat a titolo di concorso al mantenimento della figlia ER non autonoma economicamente(e di cui, in ragione dell'età, non è possibile predicare inerzia colpevole nel ricercare autosufficienza economica), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo
Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Va confermata la revoca già stabilita in sede di provvedimenti provvisori dell'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio Per 1 di cui la stessa attrice ha affermato la raggiunta autonomia economica.
Va anche confermata la revoca dell'assegnazione all'attrice della casa coniugale in Statte
avendo l'attrice dedotto di essersi trasferita nel Comune di Potenza.
Quanto alla domanda di assegno di divorzio proposta dall'attrice, occorre ricordare che la
S.C. con la sentenza n. 18287/2018 a Sezioni unite, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del L. n. 898 del 1970
art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi".
Le Sezioni Unite del 2018 pertanto, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e ribadendo che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione della prestazione, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti - in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente,
specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico,
a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, "compensativo-perequativo". L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa" (Cass. 24250/2021). In ogni caso lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita
- assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I,
11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n. 42145).
Nella specie va considerato che l'attrice è titolare di modesti redditi(ciò sembra evincersi dalla documentazione anche bancaria prodotta anche a seguito di integrazione), e che ciò
rende attendibile l'affermazione che durante il matrimonio la stessa avesse svolto attività di casalinga;
né in ragione dell'età della stessa attrice può presumersi il facile accesso al mercato del lavoro. Per contro il convenuto ha certamente apprezzabile capacità reddituale tale da consentirgli di convenire in sede di separazione consensuale la dazione di assegno di mantenimento per entrambi i figli nella misura non minimale ivi indicata.
Tenendo presente tali condizioni e la non breve durata del matrimonio con presenza di prole, appare giustificata la liquidazione in funzione precipuamente assistenziale (in carenza di prova in ordine alla concordata rinuncia da parte della ricorrente ad occasioni di reddito durante la convivenza matrimoniale) di assegno di divorzio in favore di Parte 1 di €
180 con decorrenza dal giorno tre del mese di novembre 2025 e scadenza al giorno tre di ogni mese successivo, con conferma per il periodo dal luglio 2024 al mese di ottobre 2025
compreso, del provvedimento reso in sede di prima udienza di comparizione del 3-7-2024
in ordine al riconoscimento di assegno di mantenimento nel regime separativo.
Non è invece possibile liquidazione di assegno una tantum in luogo di quello periodico in assenza di accordo tra le parti ai sensi dell'art.5 comma 8 l.div. (Cass.civ. 8-5-2023
n.12216).
Le spese di lite possono essere compensate tenendo conto della mancata opposizione del
CP 1.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ed accogliendo la domanda per quanto di ragione, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Statte il 20-7- LL AN il 24-4-1979, trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Statte dell'anno 1998 (atto n. 27, p. 2^ serie A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di CP 1 obbligo di corrispondere assegno di divorzio in favore di Parte 1 della misura di € 180 con scadenza anticipata al giorno tre di ogni '
mese ed a decorrere dal mese di novembre 2025, e così dal giorno tre di ogni mese successivo, oltre rivalutazione Istat come per legge con la stessa decorrenza;
conferma per il periodo dal luglio 2024 al mese di ottobre 2025 compreso, il provvedimento reso in sede di prima udienza di comparizione del 3-7-2024 in ordine al riconoscimento in favore della Pt 1 di assegno di mantenimento nel regime separativo;
4) conferma a carico di CP 1 obbligo di corrispondere a Parte 1 assegno
di concorso al mantenimento della figlia ER della misura di € 150 con scadenza
anticipata al giorno tre di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
5)spese compensate.
Così deciso il 24-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente rel. (Marcello Maggi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 da Parte 1 nata a [...] il [...], e CP 1 nato a
,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
ZI NI - IC
Enrica DI TURSI - IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1425 del R.G. 2024
TRA
Parte 1 -rappresentata e difesa dall'avv.Nunzia Rosalia Guzzo
ATTORE
E
Controparte 1 - contumace
CONVENUTO
NONCHE'
il Controparte 2 presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 23-10-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Con ricorso del 27-3-2024 Parte 1
in data 20-7-1998, esponendo che matrimonio contratto in Statte con CP 1
dall'unione erano nati il 23-12-1999 il figlia Persona 1 ora autosufficiente ed il 14-4-
2003 la figlia ER non autosufficiente, e che in seguito era intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale in data 9-5-2022. La ricorrente ha evidenziato che sebbene nelle condizioni di separazione fosse stata prevista l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale ella si era dovuta trasferire a Potenza, in quanto nelle more della separazione il marito era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale di quella città per rispondere dei reati di cui agli artt.81 e 660 c.p.,81 e 612 c.p. commessi in danno di essa attrice in esecuzione di un medesimo disegno criminoso durante la fase di separazione, con l'invio in più occasioni alla moglie di telefonate, videochiamate o messaggi vocali dal contenuto gravemente offensivo, e contenenti minacce anche di morte;
che all'esito del procedimento penale l'imputato aveva patteggiato la pena di tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della stessa;
che l'atteggiamento persecutorio e minaccioso del marito aveva reso impossibile la riconciliazione e l'aveva costretta a trasferirsi in altra città dove tuttavia si trovava in situazione di disoccupazione ed indigenza ed era stata presa in carico dai servizi sociali del comune di nuova residenza;
che inoltre a causa di una patologia renale per la quale necessitava intervento chirurgico aveva presentato domanda per il riconoscimento della condizione di invalidità civile;
che durante la convivenza in accordo con il coniuge ella aveva sempre svolto attività di casalinga con gestione della prole perdendo in tal modo occasioni di lavoro e di carriera, il che giustificava ulteriormente il riconoscimento di assegno di divorzio. Su tali presupposti ha chiesto pertanto che le sia riconosciuto assegno di divorzio di € 200 con conferma di assegno di concorso paterno al mantenimento della figlia Per 2 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria di spese di lite.
Non si è costituito CP 1 e ne è stata dichiarata la contumacia. Assunti con ordinanza del 3-7-2024 provvedimenti provvisori ex art.473.bis.22 comma 1
c.p.c. con revoca dell'assegnazione della casa coniugale, revoca dell'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio Per 1 riconoscimento di assegno di mantenimento "
per la moglie e la figlia ER , la causa istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23-10-2025.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Statte il 20-7-1998, sono separati in forza di decreto di omologa di questo Tribunale pubblicato il 9-5-2022. Non essendo stata eccepita dal convenuto alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza, ai sensi dell'art. 3
comma 4 ultima parte 1.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge,
riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
E' inoltre appena il caso di notare che la domanda di addebito, peraltro non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non è propria del giudizio di divorzio ma solo di quello di separazione.
Va confermato l'obbligo del CP_1 già previsto in sede di separazione di versare alla Pt 1
la somma mensile di € 150 oltre rivalutazione Istat a titolo di concorso al mantenimento della figlia ER non autonoma economicamente(e di cui, in ragione dell'età, non è possibile predicare inerzia colpevole nel ricercare autosufficienza economica), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo
Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Va confermata la revoca già stabilita in sede di provvedimenti provvisori dell'assegno di concorso paterno al mantenimento del figlio Per 1 di cui la stessa attrice ha affermato la raggiunta autonomia economica.
Va anche confermata la revoca dell'assegnazione all'attrice della casa coniugale in Statte
avendo l'attrice dedotto di essersi trasferita nel Comune di Potenza.
Quanto alla domanda di assegno di divorzio proposta dall'attrice, occorre ricordare che la
S.C. con la sentenza n. 18287/2018 a Sezioni unite, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del L. n. 898 del 1970
art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi".
Le Sezioni Unite del 2018 pertanto, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e ribadendo che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione della prestazione, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti - in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente,
specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico,
a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, "compensativo-perequativo". L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa" (Cass. 24250/2021). In ogni caso lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell'assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita
- assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno (Cassazione civile, sez. I,
11/12/2019, n. 32398; Cass. 5/5/2021, n. 11796; Cass. 11/7/2018, n. 18287;Cass. 31/12/2021 n. 42145).
Nella specie va considerato che l'attrice è titolare di modesti redditi(ciò sembra evincersi dalla documentazione anche bancaria prodotta anche a seguito di integrazione), e che ciò
rende attendibile l'affermazione che durante il matrimonio la stessa avesse svolto attività di casalinga;
né in ragione dell'età della stessa attrice può presumersi il facile accesso al mercato del lavoro. Per contro il convenuto ha certamente apprezzabile capacità reddituale tale da consentirgli di convenire in sede di separazione consensuale la dazione di assegno di mantenimento per entrambi i figli nella misura non minimale ivi indicata.
Tenendo presente tali condizioni e la non breve durata del matrimonio con presenza di prole, appare giustificata la liquidazione in funzione precipuamente assistenziale (in carenza di prova in ordine alla concordata rinuncia da parte della ricorrente ad occasioni di reddito durante la convivenza matrimoniale) di assegno di divorzio in favore di Parte 1 di €
180 con decorrenza dal giorno tre del mese di novembre 2025 e scadenza al giorno tre di ogni mese successivo, con conferma per il periodo dal luglio 2024 al mese di ottobre 2025
compreso, del provvedimento reso in sede di prima udienza di comparizione del 3-7-2024
in ordine al riconoscimento di assegno di mantenimento nel regime separativo.
Non è invece possibile liquidazione di assegno una tantum in luogo di quello periodico in assenza di accordo tra le parti ai sensi dell'art.5 comma 8 l.div. (Cass.civ. 8-5-2023
n.12216).
Le spese di lite possono essere compensate tenendo conto della mancata opposizione del
CP 1.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ed accogliendo la domanda per quanto di ragione, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Statte il 20-7- LL AN il 24-4-1979, trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Statte dell'anno 1998 (atto n. 27, p. 2^ serie A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di CP 1 obbligo di corrispondere assegno di divorzio in favore di Parte 1 della misura di € 180 con scadenza anticipata al giorno tre di ogni '
mese ed a decorrere dal mese di novembre 2025, e così dal giorno tre di ogni mese successivo, oltre rivalutazione Istat come per legge con la stessa decorrenza;
conferma per il periodo dal luglio 2024 al mese di ottobre 2025 compreso, il provvedimento reso in sede di prima udienza di comparizione del 3-7-2024 in ordine al riconoscimento in favore della Pt 1 di assegno di mantenimento nel regime separativo;
4) conferma a carico di CP 1 obbligo di corrispondere a Parte 1 assegno
di concorso al mantenimento della figlia ER della misura di € 150 con scadenza
anticipata al giorno tre di ogni mese, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
5)spese compensate.
Così deciso il 24-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente rel. (Marcello Maggi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 da Parte 1 nata a [...] il [...], e CP 1 nato a
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