Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4122/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/08/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GRECO FABIO
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GRECO FABIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre, ove riterranno opportuno, la propria residenza;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi;
3. I ricorrenti da anni vivono nelle diverse abitazioni indicate sopra;
4. I ricorrenti danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere tutto il patrimonio e di essere entrambi economicamente autosufficienti;
essi dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente e nessun titolo uno dall'altra;
5. Quanto ai beni mobili registrati, i ricorrenti concordano che l'autovettura Hyndai Kona targata GE315LR, intestata alla Sig.ra resti in uso CP_1 esclusivo alla stessa, la quale si farà carico in futuro di ogni imposta, onere e spesa legata allo stesso modo l'autovettura Citroen C3 Picasso, targata FB510MB, intestata al Sig. resterà in uso esclusivo allo Parte_1 stesso, il quale si farà carico in futuro di ogni imposta, onere e spesa legata alla proprietà ed all'utilizzo;
6. Le spese del presente atto sono a carico delle parti e nella misura del 50% ciascuno.
Si chiede altresì che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Relatore, l'Ill.mo Tribunale Voglia rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al G.R., ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei Ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, e Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Mantova, alle seguenti condizioni :
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi;
2. I ricorrenti continueranno ad abitare presso le rispettive residenze indicate a pag. 2;
3. I ricorrenti danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere tutto il patrimonio e di essere entrambi economicamente autosufficienti;
essi dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente e nessun titolo uno dall'altra;
4. Le spese del presente atto sono a carico delle parti e nella misura del 50% ciascuno. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e congiunta domanda di scioglimento del matrimonio, le parti premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data
03/11/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 66, parte I , serie A , anno 1951) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla
2 legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 23.01.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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