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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Val di Fassa, n. 9/D, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Micol Buonomo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bisagno, n. 14, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Valeria Caminada, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e
, , elettivamente domiciliate in Tivoli, Via CP_2 Controparte_3
Colsereno, n. 56, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Pamela Panattoni, che le rappresenta e difende, giusto atto di nomina
Per_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ha dato conto dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con come da Sentenza del Controparte_1
Tribunale di Tivoli del 27.10.2020, con previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minori (nata in data [...]) e (nata in data [...]), CP_2 CP_3 collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento delle figlie per l'importo mensile complessivo di Euro 480,00, spese straordinarie ripartite per pari quote tra i genitori.
Ciò premesso, la ricorrente ha evidenziato una condotta non collaborativa del padre nell'assunzione delle decisioni rilevanti nell'interesse delle figlie, con effetti di pregiudizio a carico delle medesime, chiedendo l'autorizzazione all'esercizio in via esclusiva rafforzata della responsabilità genitoriale sulle figlie in relazione ad atti determinati.
Con memoria di costituzione depositata in data 06.01.2025, si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio, evidenziando la condotta materna di mancato avviso e corretta informazione nei confronti del padre e chiedendo il rigetto delle domande articolate dalla ricorrente.
All'udienza del 10.01.2025, i genitori hanno raggiunto accordo quanto al rilascio delle carte di identità valide per l'espatrio delle figlie minori, nonché alla richiesta autorizzazione di gita scolastica della IG , con conseguente cessazione della CP_2 materia del contendere sul punto.
Alla medesima udienza, è stata disposta la nomina di Curatore Speciale delle figlie minori.
Con memoria di costituzione depositata in data 07.03.2025, si è costituito in giudizio il delle figlie minori, chiedendo disporsi affidamento esclusivo delle Controparte_4 figlie minori alla madre, collocamento prevalente presso la stessa, determinazione del regime di frequentazione con il padre, interventi di monitoraggio e sostegno da parte del
Servizio Sociale.
All'udienza del 18.03.2025, sono state sentite le parti, è stata espletata l'audizione delle figlie minori, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie minori
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. prevedendosi la regola generale dell'affidamento ad entrambi i genitori, con 3
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Nel caso in esame sono emerse ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, alla luce della condotta di grave disinteresse del padre nei confronti delle figlie minori, tale da riscontrare rilevanti carenze nella capacità genitoriale paterna e determinare una grave difficoltà per la madre nell'assunzione di decisioni rilevanti nell'interesse delle figlie.
In particolare, la IG , in relazione al sorgere delle criticità nei rapporti con il CP_2 padre, ha narrato che “prima di otto anni fa, io frequentavo mio padre. Dopo la separazione, io sono andata da lui per circa due anni, non mi sentivo a mio agio da lui.
Mio padre aveva una nuova compagna, che non mi trasmetteva niente di buono. Con mio padre non avevo più i rapporti di prima […].
In quel periodo, io facevo ginnastica artistica, un giorno mio padre disse che non voleva più dare il suo consenso. Io ero triste per questo mancato consenso, mia madre chiamò gli assistenti sociali per capire la situazione. Loro si presentarono come amiche di mamma, io espressi che ero triste per questo mancato consenso, dopo che loro mi avevano messo a mio agio.
Quando sono andata da mio padre nel giorno previsto, l'ho trovato rabbioso nei miei confronti, in quel giorno ha parlato con da solo nella sua stanza, ha sbattuto CP_3 la porta della stanza e mi ha dato uno schiaffo, poi altri strattoni.
Io non stavo capendo cosa stesse accadendo, io non avevo nemmeno capito di aver parlato con le assistenti sociali. Con questo schiaffo, io ho avuto una contusione allo zigomo. Quando lui l'ha capito, mi ha messo del ghiaccio in faccia.
Quando sono tornata a casa, mamma ha visto che ero rossa e avevo un livido, anche
ha detto a mamma che avevo ricevuto un forte schiaffo da AP. Abbiamo CP_3 fatto il referto di pronto soccorso, con prognosi di sette giorni. Da allora, non ho più voluto vedere mio padre”.
Ferma la gravità dell'episodio descritto dalla IG minore, relativo a condotta di violenza posta in essere dal genitore nei confronti della stessa, rileva altresì la condotta successivamente tenuta dal padre verso la IG, con dimostrazione di grave e perdurante disinteresse.
A tal riguardo, la IG ha evidenziato che “durante questi otto anni, ho provato CP_2 più di una volta a chiedere degli incontri a nostro padre, a mandargli dei messaggi, a telefonargli.
Dopo circa un anno e mezzo che non lo vedevo, io l'ho ricercato e siamo andati a prendere un gelato. Dopo poco, mi ha detto che non mi doveva chiedere scusa e che ero stata io a rovinargli la vita. Questa cosa mi ha molto deluso. 4
Dopo un altro paio di anni, ho provato a riandare da lui, mi ha fatto aspettare per oltre tre ore in macchina, poi sono dovuta tornare a casa per fare i compiti, non siamo riusciti a stare insieme.
Io ho scritto diverse lettere a mio padre, sia uno che due anni fa, non mi ha mai risposto. Io ho sempre mandato a mio padre auguri per le festività e per il suo compleanno, senza che mi abbia mai risposto. Mio padre non mi manda auguri di nessun tipo da circa otto anni.
Non sento che il mio rapporto con mio padre sia recuperabile. Mi sento convinta della mia decisione, oggi lui non mi ha neppure salutato, ha anche evitato il contatto visivo con me oggi”. Nell'analisi delle dichiarazioni rese dalla IG, rileva altresì il comportamento non verbale tenuto dalla stessa tenuto in sede di audizione, con dimostrazione di fermezza e convinzione nelle dichiarazioni espresse e nella volontà manifestata.
Ulteriormente, la veridicità delle dichiarazioni rese dalla IG minore è risultata dall'analisi dei messaggi dalla stessa scambiati con il padre, esaminati a seguito di volontaria esibizione del telefono cellulare in uso alla minore durante l'audizione della stessa, scambiati con utenza pacificamente riconducibile al padre.
In particolare, è emersa la mancata risposta del padre a plurimi messaggi di auguri inviati dalla IG, all'invio della pagella scolastica della IG, a molteplici richieste di consenso per gite scolastiche o eventi nell'interesse della IG, a messaggi rilevanti che richiedevano espressamente una risposta da parte del genitore, con plurime chiamate vocali della IG rimaste senza una risposta.
Da ultimo, particolarmente grave e di contenuto inequivoco è risultato un messaggio inviato dal padre alla IG minore in data 25.11.2023, del seguente tenore: “ho CP_2 letto che sei venuta a casa mia, io non ho nulla da dirti! Ti invito a non presentarti!
Grazie”.
Quanto indicato ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla IG minore CP_3
In particolare, la IG minore ha dichiarato che PÀ non lo vedo da due anni.
Quando andavo da lui non mi potevo portare i compiti, non mi voleva accompagnare alle uscite. Allora, alcune volte gli ho detto che non potevo andare da lui per compiti o uscite. In questi casi, lui si arrabbiava.
Circa due anni fa, AP mi aveva riportato da poco a casa da mamma. Poco dopo mi ha chiamato, si è lamentato perché non sapevo che dirgli al telefono. Allora si è arrabbiato, ci sono rimasta male. Successivamente, gli ho chiesto perché avesse reagito così, mi ha risposto che ne avremmo parlato a voce. Però, il giorno che mi doveva venire a prendere non è venuto, dicendo che doveva stare al lavoro.
Da allora, non ci siamo più visti, io ho provato a chiamarlo più volte, a mandargli messaggi, ma senza risposta […]. 5
Se io provo a scrivere dei messaggi o a chiamare mio padre, lui non mi risponde proprio.
Oggi mio padre non mi ha salutato, nemmeno io l'ho salutato. In caso di incontri protetti con mio padre, non me la sentirei di vederlo, dopo tutto quello che abbiamo passato”.
Anche in relazione alla IG il comportamento non verbale dalla stessa CP_3 tenuto in sede di audizione ha confermato la consapevolezza della narrazione resa e la fermezza della volontà manifestata.
Le condotte di disinteresse del padre nei confronti delle figlie hanno trovato ulteriore conferma nelle attività svolte dal Curatore Speciale nominato.
In particolare, in relazione al rapporto dei genitori con gli insegnanti della IG minore
, a seguito di specifico colloquio svolto in data 25.02.2025 con il corpo docenti, il CP_2
Curatore Speciale ha evidenziato che “riguardo al rapporto scuola - famiglia, l'unica figura genitoriale di riferimento è la madre, prenota i colloqui con gli insegnanti e ha già avuto diversi incontri con loro.
Nessuno degli insegnanti conosce il padre, né quest'ultimo ha chiesto mai un colloquio con loro. Nel corso dell'incontro la Segreteria dell'istituto ha confermato di aver inviato come prassi le password per accedere al registro elettronico ad entrambi i genitori, attraverso le quali si prenotano i colloqui con gli insegnanti.
Questi ultimi hanno precisato di avere ciascuno una mail di istituto e che, come politica della scuola, quando un genitore ha problemi di accesso al registro scolastico può inviare mail ai singoli insegnanti che si rendono disponibili a ricevere i genitori anche al di fuori degli orari stabiliti”.
Tale situazione di disinteresse per il percorso scolastico della IG minore è stata CP_2 confermata anche dal resistente in sede di audizione, che ha evidenziato che “quando
andava alle medie, andavo a parlare con i suoi insegnanti. Dopo le medie, CP_2 seguivo maggiormente il registro elettronico. Per il liceo, non sono mai andato alla scuola a parlare con gli insegnanti, seguivo comunque il registro elettronico”.
Ugualmente, in relazione al rapporto dei genitori con gli insegnanti della IG minore il Curatore Speciale ha evidenziato che “riguardo al rapporto scuola- CP_3 famiglia, nella relazione è stato evidenziato che la figura di riferimento è la mamma, i rapporti con la stessa sono regolari e stabili, partecipa costantemente ai colloqui con i docenti e ai consigli di classe, in qualità di rappresentante dei genitori. Il padre ha le credenziali per accedere al registro elettronico al fine di seguire il percorso didattico della minore, ma ai colloqui ha partecipato solo in modo sporadico.
Nella relazione viene segnalato che, in concomitanza con le uscite didattiche, il padre chiede sempre spiegazioni aggiuntive e necessita di sollecitazioni al fine di rilasciare la sua autorizzazione”. 6
Tale situazione ha trovato conferma nella relazione allegata dal Curatore Speciale, redatta in data 19.02.2025 dalla Coordinatrice dell'istituto scolastico frequentato dalla IG ove “si evidenzia che nei rapporti scuola - famiglia, la figura di CP_3 riferimento è la mamma, Sig.ra […]. Il padre dell'alunna ha chiesto e ottenuto le Pt_1 credenziali per l'accesso al Registro Elettronico al fine di seguire il percorso didattico della ragazza, ma ai colloqui partecipa in modo sporadico (solo il primo anno).
Da segnalare che, in concomitanza con le uscite didattiche, il padre necessita sempre di spiegazioni aggiuntive e di sollecitazioni al fine di rilasciare la sua autorizzazione e che, negli anni scorsi, non si è reso reperibile per autorizzare l'uscita didattica prevista dal progetto Gens sui Monti Simbruini del 22 maggio 2023 e non ha autorizzato l'uscita didattica del 21 febbraio 2024 al Teatro Brancaccio”.
Pertanto, dalla relazione indicata traspare il disinteresse del padre anche per la situazione scolastica della IG con condotte pregiudizievoli per la CP_3 medesima, consistenti nel rendersi irreperibile in relazione all'autorizzazione ad uscite didattiche nello stesso interesse della stessa.
Diversamente, dalle dichiarazioni rese da entrambe le figlie minori è emersa la sussistenza di un rapporto di profondo affetto con la madre, che ha costituito per entrambe la figura genitoriale di riferimento e si è dimostrata idonea a garantirne nel corso del tempo la cura.
Alla luce di quanto emerso, deve essere riscontrata una situazione di grave e perdurante disinteresse del padre nei confronti delle figlie, con volontaria estraneità del genitore rispetto al percorso scolastico seguito dalle stesse, alla situazione personale delle medesime, con protratta assenza dalla quotidianità delle stesse.
Tale condotta del padre denota evidenti criticità nella capacità genitoriale dello stesso, idonee a compromettere la capacità del genitore di assumere decisioni rilevanti nell'interesse delle figlie e di concordare in modo equilibrato con l'altro genitore le scelte più importanti per la vita delle minori.
Diversamente, non sono emerse circostanze critiche nella valutazione della capacità genitoriale della ricorrente, che risulta essersi presa costantemente cura delle figlie, garantendo alle stesse ogni assistenza e sostegno.
Le circostanze esaminate rendono necessario disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per le medesime, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, il collocamento delle figlie minori deve essere confermato presso la madre, nell'attuale abitazione di , Via Francesco Borromini, n. 57. Parte_2 7
In relazione agli aspetti di delicatezza della situazione fattuale emersa, deve essere prevista la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del
Comune di , che attivi le proprie funzioni di monitoraggio e Pt_2 Parte_2 vigilanza sulle relazioni famigliari.
A tal riguardo, deve prevedersi che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per le minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
Inoltre, in considerazione di situazioni di fragilità di entrambe le figlie minori e del disturbo del comportamento alimentare della IG minore , deve disporsi che il CP_2
Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto CP_5
Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, previa audizione e valutazione delle figlie minori, un separato percorso di sostegno in favore delle medesime, diretto a fornire assistenza psicologica e permettere loro di superare eventuali situazioni di difficoltà riscontrate.
In relazione alle modalità di frequentazione tra padre e figlie, occorre tenere conto della protratta assenza di rapporti tra le stesse e il genitore, nonché del rifiuto da entrambe manifestato nell'immediato incontro con il padre.
Pertanto, alla luce di esigenze di prudenza derivanti dalla situazione fattuale esaminata e nella prospettiva di possibile futuro recupero di un legame tra le figlie e il genitore, deve prevedersi che tali incontri potranno svolgersi soltanto in forma protetta, secondo le modalità e le tempistiche ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale, alla luce della necessaria considerazione della volontà e delle esigenze manifestate dalle figlie minori.
2. Spese di giudizio
La materia trattata e la volontà di recupero della propria capacità genitoriale manifestata dal padre giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni di divorzio tra le parti, così dispone:
- Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e CP_2
alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior CP_3 interesse per le medesime, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento delle figlie minori presso la madre, nell'attuale abitazione di , Via Francesco Borromini, n. 57; Parte_2 8
- Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di , che attivi le proprie funzioni di Parte_2 monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per le minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso CP_5 la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, previa audizione e valutazione delle figlie minori, un separato percorso di sostegno in favore delle medesime, diretto a fornire assistenza psicologica e permettere loro di superare eventuali situazioni di difficoltà riscontrate;
- Dispone che gli incontri tra padre e figlie dovranno svolgersi in forma protetta, secondo le modalità e le tempistiche ritenute maggiormente idonee da parte del
Servizio Sociale, alla luce della necessaria considerazione della volontà e delle esigenze manifestate dalle figlie minori.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Val di Fassa, n. 9/D, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Micol Buonomo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bisagno, n. 14, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Valeria Caminada, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e
, , elettivamente domiciliate in Tivoli, Via CP_2 Controparte_3
Colsereno, n. 56, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Pamela Panattoni, che le rappresenta e difende, giusto atto di nomina
Per_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ha dato conto dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con come da Sentenza del Controparte_1
Tribunale di Tivoli del 27.10.2020, con previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minori (nata in data [...]) e (nata in data [...]), CP_2 CP_3 collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento delle figlie per l'importo mensile complessivo di Euro 480,00, spese straordinarie ripartite per pari quote tra i genitori.
Ciò premesso, la ricorrente ha evidenziato una condotta non collaborativa del padre nell'assunzione delle decisioni rilevanti nell'interesse delle figlie, con effetti di pregiudizio a carico delle medesime, chiedendo l'autorizzazione all'esercizio in via esclusiva rafforzata della responsabilità genitoriale sulle figlie in relazione ad atti determinati.
Con memoria di costituzione depositata in data 06.01.2025, si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio, evidenziando la condotta materna di mancato avviso e corretta informazione nei confronti del padre e chiedendo il rigetto delle domande articolate dalla ricorrente.
All'udienza del 10.01.2025, i genitori hanno raggiunto accordo quanto al rilascio delle carte di identità valide per l'espatrio delle figlie minori, nonché alla richiesta autorizzazione di gita scolastica della IG , con conseguente cessazione della CP_2 materia del contendere sul punto.
Alla medesima udienza, è stata disposta la nomina di Curatore Speciale delle figlie minori.
Con memoria di costituzione depositata in data 07.03.2025, si è costituito in giudizio il delle figlie minori, chiedendo disporsi affidamento esclusivo delle Controparte_4 figlie minori alla madre, collocamento prevalente presso la stessa, determinazione del regime di frequentazione con il padre, interventi di monitoraggio e sostegno da parte del
Servizio Sociale.
All'udienza del 18.03.2025, sono state sentite le parti, è stata espletata l'audizione delle figlie minori, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie minori
Deve essere premesso che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. prevedendosi la regola generale dell'affidamento ad entrambi i genitori, con 3
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Nel caso in esame sono emerse ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, alla luce della condotta di grave disinteresse del padre nei confronti delle figlie minori, tale da riscontrare rilevanti carenze nella capacità genitoriale paterna e determinare una grave difficoltà per la madre nell'assunzione di decisioni rilevanti nell'interesse delle figlie.
In particolare, la IG , in relazione al sorgere delle criticità nei rapporti con il CP_2 padre, ha narrato che “prima di otto anni fa, io frequentavo mio padre. Dopo la separazione, io sono andata da lui per circa due anni, non mi sentivo a mio agio da lui.
Mio padre aveva una nuova compagna, che non mi trasmetteva niente di buono. Con mio padre non avevo più i rapporti di prima […].
In quel periodo, io facevo ginnastica artistica, un giorno mio padre disse che non voleva più dare il suo consenso. Io ero triste per questo mancato consenso, mia madre chiamò gli assistenti sociali per capire la situazione. Loro si presentarono come amiche di mamma, io espressi che ero triste per questo mancato consenso, dopo che loro mi avevano messo a mio agio.
Quando sono andata da mio padre nel giorno previsto, l'ho trovato rabbioso nei miei confronti, in quel giorno ha parlato con da solo nella sua stanza, ha sbattuto CP_3 la porta della stanza e mi ha dato uno schiaffo, poi altri strattoni.
Io non stavo capendo cosa stesse accadendo, io non avevo nemmeno capito di aver parlato con le assistenti sociali. Con questo schiaffo, io ho avuto una contusione allo zigomo. Quando lui l'ha capito, mi ha messo del ghiaccio in faccia.
Quando sono tornata a casa, mamma ha visto che ero rossa e avevo un livido, anche
ha detto a mamma che avevo ricevuto un forte schiaffo da AP. Abbiamo CP_3 fatto il referto di pronto soccorso, con prognosi di sette giorni. Da allora, non ho più voluto vedere mio padre”.
Ferma la gravità dell'episodio descritto dalla IG minore, relativo a condotta di violenza posta in essere dal genitore nei confronti della stessa, rileva altresì la condotta successivamente tenuta dal padre verso la IG, con dimostrazione di grave e perdurante disinteresse.
A tal riguardo, la IG ha evidenziato che “durante questi otto anni, ho provato CP_2 più di una volta a chiedere degli incontri a nostro padre, a mandargli dei messaggi, a telefonargli.
Dopo circa un anno e mezzo che non lo vedevo, io l'ho ricercato e siamo andati a prendere un gelato. Dopo poco, mi ha detto che non mi doveva chiedere scusa e che ero stata io a rovinargli la vita. Questa cosa mi ha molto deluso. 4
Dopo un altro paio di anni, ho provato a riandare da lui, mi ha fatto aspettare per oltre tre ore in macchina, poi sono dovuta tornare a casa per fare i compiti, non siamo riusciti a stare insieme.
Io ho scritto diverse lettere a mio padre, sia uno che due anni fa, non mi ha mai risposto. Io ho sempre mandato a mio padre auguri per le festività e per il suo compleanno, senza che mi abbia mai risposto. Mio padre non mi manda auguri di nessun tipo da circa otto anni.
Non sento che il mio rapporto con mio padre sia recuperabile. Mi sento convinta della mia decisione, oggi lui non mi ha neppure salutato, ha anche evitato il contatto visivo con me oggi”. Nell'analisi delle dichiarazioni rese dalla IG, rileva altresì il comportamento non verbale tenuto dalla stessa tenuto in sede di audizione, con dimostrazione di fermezza e convinzione nelle dichiarazioni espresse e nella volontà manifestata.
Ulteriormente, la veridicità delle dichiarazioni rese dalla IG minore è risultata dall'analisi dei messaggi dalla stessa scambiati con il padre, esaminati a seguito di volontaria esibizione del telefono cellulare in uso alla minore durante l'audizione della stessa, scambiati con utenza pacificamente riconducibile al padre.
In particolare, è emersa la mancata risposta del padre a plurimi messaggi di auguri inviati dalla IG, all'invio della pagella scolastica della IG, a molteplici richieste di consenso per gite scolastiche o eventi nell'interesse della IG, a messaggi rilevanti che richiedevano espressamente una risposta da parte del genitore, con plurime chiamate vocali della IG rimaste senza una risposta.
Da ultimo, particolarmente grave e di contenuto inequivoco è risultato un messaggio inviato dal padre alla IG minore in data 25.11.2023, del seguente tenore: “ho CP_2 letto che sei venuta a casa mia, io non ho nulla da dirti! Ti invito a non presentarti!
Grazie”.
Quanto indicato ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla IG minore CP_3
In particolare, la IG minore ha dichiarato che PÀ non lo vedo da due anni.
Quando andavo da lui non mi potevo portare i compiti, non mi voleva accompagnare alle uscite. Allora, alcune volte gli ho detto che non potevo andare da lui per compiti o uscite. In questi casi, lui si arrabbiava.
Circa due anni fa, AP mi aveva riportato da poco a casa da mamma. Poco dopo mi ha chiamato, si è lamentato perché non sapevo che dirgli al telefono. Allora si è arrabbiato, ci sono rimasta male. Successivamente, gli ho chiesto perché avesse reagito così, mi ha risposto che ne avremmo parlato a voce. Però, il giorno che mi doveva venire a prendere non è venuto, dicendo che doveva stare al lavoro.
Da allora, non ci siamo più visti, io ho provato a chiamarlo più volte, a mandargli messaggi, ma senza risposta […]. 5
Se io provo a scrivere dei messaggi o a chiamare mio padre, lui non mi risponde proprio.
Oggi mio padre non mi ha salutato, nemmeno io l'ho salutato. In caso di incontri protetti con mio padre, non me la sentirei di vederlo, dopo tutto quello che abbiamo passato”.
Anche in relazione alla IG il comportamento non verbale dalla stessa CP_3 tenuto in sede di audizione ha confermato la consapevolezza della narrazione resa e la fermezza della volontà manifestata.
Le condotte di disinteresse del padre nei confronti delle figlie hanno trovato ulteriore conferma nelle attività svolte dal Curatore Speciale nominato.
In particolare, in relazione al rapporto dei genitori con gli insegnanti della IG minore
, a seguito di specifico colloquio svolto in data 25.02.2025 con il corpo docenti, il CP_2
Curatore Speciale ha evidenziato che “riguardo al rapporto scuola - famiglia, l'unica figura genitoriale di riferimento è la madre, prenota i colloqui con gli insegnanti e ha già avuto diversi incontri con loro.
Nessuno degli insegnanti conosce il padre, né quest'ultimo ha chiesto mai un colloquio con loro. Nel corso dell'incontro la Segreteria dell'istituto ha confermato di aver inviato come prassi le password per accedere al registro elettronico ad entrambi i genitori, attraverso le quali si prenotano i colloqui con gli insegnanti.
Questi ultimi hanno precisato di avere ciascuno una mail di istituto e che, come politica della scuola, quando un genitore ha problemi di accesso al registro scolastico può inviare mail ai singoli insegnanti che si rendono disponibili a ricevere i genitori anche al di fuori degli orari stabiliti”.
Tale situazione di disinteresse per il percorso scolastico della IG minore è stata CP_2 confermata anche dal resistente in sede di audizione, che ha evidenziato che “quando
andava alle medie, andavo a parlare con i suoi insegnanti. Dopo le medie, CP_2 seguivo maggiormente il registro elettronico. Per il liceo, non sono mai andato alla scuola a parlare con gli insegnanti, seguivo comunque il registro elettronico”.
Ugualmente, in relazione al rapporto dei genitori con gli insegnanti della IG minore il Curatore Speciale ha evidenziato che “riguardo al rapporto scuola- CP_3 famiglia, nella relazione è stato evidenziato che la figura di riferimento è la mamma, i rapporti con la stessa sono regolari e stabili, partecipa costantemente ai colloqui con i docenti e ai consigli di classe, in qualità di rappresentante dei genitori. Il padre ha le credenziali per accedere al registro elettronico al fine di seguire il percorso didattico della minore, ma ai colloqui ha partecipato solo in modo sporadico.
Nella relazione viene segnalato che, in concomitanza con le uscite didattiche, il padre chiede sempre spiegazioni aggiuntive e necessita di sollecitazioni al fine di rilasciare la sua autorizzazione”. 6
Tale situazione ha trovato conferma nella relazione allegata dal Curatore Speciale, redatta in data 19.02.2025 dalla Coordinatrice dell'istituto scolastico frequentato dalla IG ove “si evidenzia che nei rapporti scuola - famiglia, la figura di CP_3 riferimento è la mamma, Sig.ra […]. Il padre dell'alunna ha chiesto e ottenuto le Pt_1 credenziali per l'accesso al Registro Elettronico al fine di seguire il percorso didattico della ragazza, ma ai colloqui partecipa in modo sporadico (solo il primo anno).
Da segnalare che, in concomitanza con le uscite didattiche, il padre necessita sempre di spiegazioni aggiuntive e di sollecitazioni al fine di rilasciare la sua autorizzazione e che, negli anni scorsi, non si è reso reperibile per autorizzare l'uscita didattica prevista dal progetto Gens sui Monti Simbruini del 22 maggio 2023 e non ha autorizzato l'uscita didattica del 21 febbraio 2024 al Teatro Brancaccio”.
Pertanto, dalla relazione indicata traspare il disinteresse del padre anche per la situazione scolastica della IG con condotte pregiudizievoli per la CP_3 medesima, consistenti nel rendersi irreperibile in relazione all'autorizzazione ad uscite didattiche nello stesso interesse della stessa.
Diversamente, dalle dichiarazioni rese da entrambe le figlie minori è emersa la sussistenza di un rapporto di profondo affetto con la madre, che ha costituito per entrambe la figura genitoriale di riferimento e si è dimostrata idonea a garantirne nel corso del tempo la cura.
Alla luce di quanto emerso, deve essere riscontrata una situazione di grave e perdurante disinteresse del padre nei confronti delle figlie, con volontaria estraneità del genitore rispetto al percorso scolastico seguito dalle stesse, alla situazione personale delle medesime, con protratta assenza dalla quotidianità delle stesse.
Tale condotta del padre denota evidenti criticità nella capacità genitoriale dello stesso, idonee a compromettere la capacità del genitore di assumere decisioni rilevanti nell'interesse delle figlie e di concordare in modo equilibrato con l'altro genitore le scelte più importanti per la vita delle minori.
Diversamente, non sono emerse circostanze critiche nella valutazione della capacità genitoriale della ricorrente, che risulta essersi presa costantemente cura delle figlie, garantendo alle stesse ogni assistenza e sostegno.
Le circostanze esaminate rendono necessario disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior interesse per le medesime, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale.
Inoltre, il collocamento delle figlie minori deve essere confermato presso la madre, nell'attuale abitazione di , Via Francesco Borromini, n. 57. Parte_2 7
In relazione agli aspetti di delicatezza della situazione fattuale emersa, deve essere prevista la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del
Comune di , che attivi le proprie funzioni di monitoraggio e Pt_2 Parte_2 vigilanza sulle relazioni famigliari.
A tal riguardo, deve prevedersi che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per le minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
Inoltre, in considerazione di situazioni di fragilità di entrambe le figlie minori e del disturbo del comportamento alimentare della IG minore , deve disporsi che il CP_2
Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso la ASL del Distretto CP_5
Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, previa audizione e valutazione delle figlie minori, un separato percorso di sostegno in favore delle medesime, diretto a fornire assistenza psicologica e permettere loro di superare eventuali situazioni di difficoltà riscontrate.
In relazione alle modalità di frequentazione tra padre e figlie, occorre tenere conto della protratta assenza di rapporti tra le stesse e il genitore, nonché del rifiuto da entrambe manifestato nell'immediato incontro con il padre.
Pertanto, alla luce di esigenze di prudenza derivanti dalla situazione fattuale esaminata e nella prospettiva di possibile futuro recupero di un legame tra le figlie e il genitore, deve prevedersi che tali incontri potranno svolgersi soltanto in forma protetta, secondo le modalità e le tempistiche ritenute maggiormente idonee da parte del Servizio Sociale, alla luce della necessaria considerazione della volontà e delle esigenze manifestate dalle figlie minori.
2. Spese di giudizio
La materia trattata e la volontà di recupero della propria capacità genitoriale manifestata dal padre giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni di divorzio tra le parti, così dispone:
- Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e CP_2
alla madre, attribuendo alla stessa tutte le decisioni di maggior CP_3 interesse per le medesime, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- Dispone il collocamento delle figlie minori presso la madre, nell'attuale abitazione di , Via Francesco Borromini, n. 57; Parte_2 8
- Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di , che attivi le proprie funzioni di Parte_2 monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per le minori, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso CP_5 la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, previa audizione e valutazione delle figlie minori, un separato percorso di sostegno in favore delle medesime, diretto a fornire assistenza psicologica e permettere loro di superare eventuali situazioni di difficoltà riscontrate;
- Dispone che gli incontri tra padre e figlie dovranno svolgersi in forma protetta, secondo le modalità e le tempistiche ritenute maggiormente idonee da parte del
Servizio Sociale, alla luce della necessaria considerazione della volontà e delle esigenze manifestate dalle figlie minori.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai