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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 130/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 130/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosella Zofrea;
appellante
e
Avv. STANIZZI TOMMASO (C.F.: ), rappresentato e C.F._2 difeso da sé medesimo;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2064/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 06.12.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, che qui si intendono integralmente richiamate e di seguito trascritte: “In accoglimento dei motivi esposti riformare l'impugnata sentenza nelle parti e con le statuizioni ivi indicati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto,
1 accertare e dichiarare che non sussiste alcuni credito dell'avv. MA NI nei confronti di per l'attività descritta “in premessa dell'atto Parte_1
Appello” perché le somme richieste sono in parte prescritte, in parte non dovute e/o comunque già corrisposte;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di parli riconoscimento di tali somme in favore del professionista ridurne l'ammontare in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.140/2012 con esclusione dei diritti previsti dalle tariffe previgenti ed in ragione dell'attività effettivamente svolta dal professionista per l'effetto revocando l'opposto decreto ingiuntivo”.
Per l'appellato: “Nel contestare integralmente ogni difesa di controparte, ci si riporta ai propri scritti difensivi e alla documentazione allegata agli atti. Si richiamano pertanto le conclusioni già rassegnate a conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese della parte appellante anche del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso depositato il 16.04.2013 l'avv. MA NI chiedeva al
Tribunale di Catanzaro emettersi decreto ingiuntivo contro per Parte_1 la somma di €10.017,62, oltre interessi e spese, a titolo di remunerazione dell'attività professionale svolta in favore del predetto nel giudizio di riconoscimento della invalidità civile presso la Sezione Lavoro dell'adito Tribunale nonché nel giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti per l'erogazione della pensione privilegiata ed in via stragiudiziale per il pagamento della somme così ottenute. In accoglimento di detto ricorso, il Tribunale di Catanzaro con decreto ingiuntivo n.292/2013 depositato il 12.02.2013 ingiungeva a di pagare la somma richiesta oltre Parte_1 interessi di mora al tasso legale dalla data del deposito del ricorso ed alle spese e competenze del giudizio monitorio.
Avverso detto decreto proponeva opposizione eccependo: Parte_1
1) che nessun compenso poteva essere richiesto dal professionista per il giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti nel quale lo stesso si era limitato a svolgere due mere sostituzioni in udienza su delega del dominus avv. al quale Controparte_1 il sig. aveva conferito mandato esclusivo per tale giudizio e che, in ogni Parte_1 caso, ogni diritto al pagamento per le attività delegate dal dominus sarebbe stato prescritto essendo decorsi oltre tre anni dalla conclusione del giudizio con sentenza del 04.12.2002; 2) che quanto alle restanti due attività, vale a dire il giudizio svoltosi
2 davanti al Tribunale del Lavoro e l'attività stragiudiziale per il pagamento delle somme riconosciute dalla magistratura contabile, vi era prova documentale dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di €12.000,00 che, benché regolarmente quietanzata e fatturata dal legale, era stata dallo stesso sottaciuta nella richiesta del parere di congruità presentata al competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati a corredo dell'istanza monitoria;
3) che il predetto parere di congruità doveva, comunque, ritenersi inattendibile in quanto, non solo non aveva tenuto conto della somma di €12.000,00 già versata in misura addirittura superiore a quella ritenuta congrua, ma aveva tralasciato anche il fatto che: i) la somma di € 1.395,00 richiesta per il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro conclusosi con cancellazione del giudizio in data 29.06.1999 era prescritta;
ii) per la somma di € 6.137,00 richiesta per il giudizio davanti alla Corte dei Conti conclusosi con sentenza n.1081/2002,
l'avv. NI non aveva fornito alcuna prova che in tale giudizio avesse ricevuto mandato per agire e rappresentare il cliente, il quale, al contrario, aveva documentato di aver conferito mandato ad altro professionista (avv. ) con la Controparte_1 conseguenza che, inoltre, qualora la richiesta avesse dovuto intendersi riferita all'attività che l'avv. NI aveva compiuto su delega dell'avv. con CP_1 sostituzione dello stesso a due sole udienze, essendosi il giudizio concluso nel 2002, ogni diritto sarebbe stato parimenti prescritto non potendo la richiesta di pagamento essere riferita alle attività successive asseritamente svolte in quanto per dette richieste l'avv. NI aveva formulato separata richiesta per attività stragiudiziali;
iii) il cennato parere si fondava sulle tariffe abrogate (D.M. n.585/1994 e D.M.
n.127/2004) senza tener conto del fatto che con la sentenza n. 20421 del 21 novembre
2012 la Cassazione aveva sancito l'applicazione delle nuove regole per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, anche alle attività compiute sotto il regime delle tariffe abrogate. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione rilevando: 1)
l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva per aver il debitore riconosciuto l'avvenuto pagamento del debito;
2) che l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. del 1994 era scaturita dal fatto che la richiesta di congruità era stata presentata prima della richiamata sentenza della Cassazione del 21.11.2012 ed in conformità all'orientamento previgente;
3) che la mancata menzione nella richiesta del parere di congruità presentata al Consiglio dell'Ordine della somma di €12.000,00 già ricevuta
3 dal debitore opposto era superata dal fatto che nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso per ingiunzione le somme erano state richieste “al netto degli acconti”.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 2064/2018 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure respingeva l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. ritenendo che “la data da tenere in considerazione” per il calcolo della prescrizione non era quella della sentenza della
Corte dei Conti, ma quella (2011/2012) in cui “si è concluso l'iter seguito dal professionista ... con l'erogazione delle somme e l'emissione del decreto di pensione”. Rilevava, poi, che non erano stati contestati né il rapporto professionale né le prestazioni indicate nella richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del
10.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 2956 c.c. fondando il proprio convincimento sull'erroneo presupposto che “la data da tenere in considerazione” per il calcolo della prescrizione non era quella dedotta dall'opponente che considerava “le prestazioni professionali dell'avv. NI ... terminate nel 2002 ... anno in cui la Corte dei Conti riconosceva la pensione privilegiata”, bensì la diversa data in cui “l'iter seguito dal professionista si è concluso [con] l'erogazione delle somme e l'emissione del decreto di pensione ... conclusosi e risalente agli anni 2011/2012”. Deduceva
l'appellante che il giudicante aveva ragionato come se si fosse trattato di un unico credito professionale riferibile ad un unico mandato e/o procedimento, mentre in realtà la pretesa creditoria dell'opposto, per come esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella richiesta di parere di congruità presentata al CDO, si fondava sul presupposto che lo stesso avesse svolto in favore dell'opponente la propria attività professionale in tre distinti ambiti e precisamente: 1) in un giudizio svoltosi davanti al Tribunale del lavoro di Catanzaro per il riconoscimento dell'invalidità civile e conclusosi con la cancellazione in data 29.06.1999; 2) in un giudizio svoltosi davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e conclusosi con la sentenza n.1081/2002 del 04.12.2002; 3) per l'attività stragiudiziale successiva svolta al fine di ottenere il pagamento delle somme riconosciutegli nei due giudizi;
che proprio in virtù di tale diversificazione, infatti, nel parere di congruità emesso dal competente Consiglio dell'Ordine ed allegato a
4 corredo del ricorso monitorio si specificava chiaramente che i compensi richiesti erano partitamente riferiti: (i) - quanto ad € 1.395,00 al giudizio davanti al Tribunale del Lavoro conclusosi con cancellazione del giudizio in data 29.06.1999; (ii) - quanto ad € 6.137,00 al giudizio davanti alla Corte dei conti conclusosi con sentenza n.1081/2002; (iii) - quanto ad € 2.877,00 alla successiva attività stragiudiziale di cui, peraltro, si riportava il valore di € 304.646,96 corrispondente a quanto conseguito dall'opponente, conclusasi nel 2011; che dunque non si comprendeva come il giudicante avesse potuto confondere i tre diversi crediti in relazione ai quali l'opponente aveva opposto diverse censure atteso che: - (a) quanto al credito sub (i) aveva senz'altro eccepito la prescrizione maturata dalla conclusione del giudizio;
-
(b) quanto al giudizio sub (ii), invece, ne aveva contestato la debenza dal momento che per il giudizio davanti alla Corte dei Conti l'avv. NI era privo di ogni mandato (che era stato conferito ad altro legale); - (c) quanto all'attività stragiudiziale sub (iii) conseguente ai due giudizi aveva eccepito l'avvenuto pagamento di una somma addirittura superiore a quella riconosciuta come congrua con bonifici effettuati tra il 2011 ed il 2012; che ne derivava l'assoluta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui per tutti e tre i crediti faceva decorrere la prescrizione dalla data di emissione del decreto di pensione e da quella della successiva erogazione delle somme (2011/2012) come se si trattasse di un unico mandato, anziché riconoscere che: A) il primo mandato per il giudizio davanti al
Tribunale Lavoro si era esaurito con la estinzione dello stesso in data 29.06.1999; B) per il giudizio davanti alla Corte dei Conti, difettava ogni mandato, essendosi l'avv.
NI limitato a svolgere su delega del dominus avv. due mere Controparte_1 sostituzioni per due udienze di cui una di mero rinvio, quella del 30.09.1999 e quella del 17.10.2001, tanto che, nonostante fosse già specificato con l'atto di citazione, con la memoria 183, comma 6, n.1 c.p.c., l'opponente, attore processuale, dopo aver ribadito che nessun mandato era stato conferito all'avv. NI davanti alla Corte dei conti, si premurava di precisare che, qualora la richiesta di pagamento del professionista fosse stata riferita solo alla predetta attività di sostituzione in due udienze la stessa avrebbe dovuto considerarsi prescritta;
C) l'attività stragiudiziale successiva era stata debitamente pagata in misura addirittura superiore al dovuto dal momento che il sig. aveva già versato all'avv. NI la somma di € Parte_1
3.000,00 con bonifico del 07.10.2011 (doc.11 fasc. primo grado); l'ulteriore somma di € 3.000,00 con bonifico del 15.11.2011 (doc.12 fasc. primo grado); l'ulteriore
5 somma di € 3.000,00 con bonifico del 19.12.2011 (doc.13 fasc. primo grado) ed infine l'ulteriore somma di € 3.000,00 con bonifico del 06.02.2012 (doc.14 fasc. primo grado) per un totale di € 12.000,00. Rilevava ancora l'appellante che per le prestazioni stragiudiziali il parere di congruità posto a corredo della richiesta monitoria e lo stesso decreto opposto riconoscevano la sola somma di € 2.877,00 come si evinceva dal fatto che nella specificazione del relativo importo si era assunto come valore di riferimento la somma di € 304.646,96 corrispondente a quanto erogato in favore dell'opponente nel 2011/2012, sicchè, anche volendo ritenere infondata l'eccezione di prescrizione relativamente a tali ultime prestazioni,
l'importo da riconoscere come non prescritto avrebbe tutt'al più dovuto essere pari a detta somma di €2.877,00, sebbene nemmeno tale somma sarebbe stata dovuta poiché interamente rientrante nella somma di €12.000,00 pagata dall'opponente con i richiamati bonifici del 2011 e 2012; che sul punto non poteva trarre in inganno il fatto che, sempre nel cennato parere di congruità, si liquidava l'intera somma (per tutti e tre i crediti vantati) con la dicitura “al netto di eventuali acconti”, posto che tale dicitura non poteva affatto significare che di tali acconti si era tenuto conto in quanto di essi l'avv. NI non aveva reso edotto il CDO avendo omesso di farne menzione nella relativa richiesta;
2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui (pag.2) aveva rilevato “che non è stato contestato tra le parti il rapporto professionale ... avendo [ma forse avrebbe voluto intendere “non avendo”] il debitore opponente sollevato questioni inerenti alla dimostrazione dell'attività professionale svolta dall'Avv. NI”, nonché nella parte in cui (pag.3) aveva ritenuto che “le prestazioni professionali dell'avv. NI e allegate alla richiesta del parere al suddetto Consiglio dell'Ordine, non sono state poste in discussione quindi incontestate, sia in merito al tempo che al loro contenuto”. Lamentava l'appellante che tale argomentazione tralasciava in maniera inspiegabile tutto quanto dedotto ed eccepito, oltre che allegato e dimostrato, con l'atto introduttivo circa il giudizio davanti alla Corte dei Conti patrocinato da un altro difensore e non dall'avv. NI
e l'evidente richiesta di pagamento riferita a tre incarichi diversi nel tempo e nella consistenza di cui uno per l'appunto, quello relativo al giudizio davanti alla Corte dei Conti, mai conferito e gli altri due (quello davanti al Tribunale del lavoro e quello per le successive attività stragiudiziali) esauriti e pagati. Ribadiva che relativamente al primo rapporto (per il quale era stata richiesta la somma di € 6.137,00, pari ad oltre la metà del decreto opposto) aveva chiaramente eccepito che nessuna somma era
6 dovuta per l'attività procuratoria e difensiva poiché nessuna nomina era mai stata conferita all'avv. NI nel giudizio davanti alla Corte dei conti, essendosi lo stesso limitato a svolgere mera attività di sostituzione in due udienze su delega del patrono difensore (attività diversa ed ulteriore rispetto a quella inerente il rapporto di mandato difensivo ed attività per la quale la richiesta di pagamento sarebbe stata comunque prescritta, come ribadito anche nella prima memoria ex art.183, comma 6
n.1 c.p.c. depositata dall'opponente). Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, la riduzione della pretesa in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si costituiva con comparsa depositata all'udienza del 14.05.2019 l'avv. NI il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte alla predetta udienza rinviava al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ragioni di priorità logica impongono l'esame preventivo del secondo motivo di impugnazione con il quale l'appellante si duole dell'errore in cui è caduto il
Tribunale che ha completamente ignorato le contestazioni dallo stesso formulate in ordine all'attività procuratoria e difensiva asseritamente svolta dall'appellato innanzi alla Corte dei Conti.
Il motivo è fondato e va accolto.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il sig. ha dedotto Parte_1 di non aver mai conferito mandato all'avv. NI in relazione al giudizio innanzi alla Corte dei Conti ove il predetto legale si era limitato a svolgere in due udienze
7 mera attività di sostituzione del dominus avv. su espressa delega Controparte_1 di quest'ultimo. Il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi esame sul punto, avendo frettolosamente affermato che “non è stato contestato tra le parti il rapporto professionale su cui si fonda la richiesta monitoria”.
Orbene, dall'atto di delega posto in calce alla copia conforme del ricorso alla
Corte dei Conti (doc.1 fasc. primo grado opponente) si ricava che per tale giudizio il sig. ha conferito la delega unicamente all'avv. . Parte_1 Controparte_1
E' pur vero che nel fascicolo di primo grado dell'opposto è presente un documento a firma dell'avv. NI indirizzato alla Corte dei Conti di Catanzaro ed intitolato
“Nomina di difensore” nel quale si legge: “Con il presente atto di nomina il sopra indicato sig. nomina quale procuratore e difensore l'avv. Parte_1
MA NI, unitamente all'avv. , per l'espletamento di Controparte_1 ogni attività professionale occorrenda e successiva – compresa la eventuale fase esecutiva e quant'altro inerente il mandato a margine – con riferimento al giudizio avente ad oggetto pensione militare iscritto al nr. 1595 (già 598M) contro il decreto del Ministero delle Finanze n. 10354 del 29/12/1992”.
Tuttavia il predetto documento, recante la data del 17 febbraio 2000 ed a margine la procura ad litem sottoscritta dallo è privo di attestazione di deposito Parte_1 nell'ambito del citato giudizio, e quindi è da considerarsi tamquam non esset.
Che l'avv. NI fosse privo di mandato difensivo trova poi conferma nelle seguenti ulteriori circostanze: l'avv. ha delegato l'avv. NI per CP_1
l'udienza del 30.09.1999 (doc.2 fasc. primo grado opponente) e per quella di discussione del 17.10.2001 (doc.3 fasc. primo grado opponente); la sentenza n.1081/2002 del 04.12.2002 che ha definito il giudizio (doc. 4 fasc. primo grado opponente), nella prima pagina, dopo aver dato atto della nomina conferita al solo avv. presso cui era stato anche eletto domicilio, riporta la presenza Controparte_1 dell'avv. NI all'udienza del 17.10.2001 “per delega del patrono del ricorrente”; tutte le comunicazioni relative al procedimento sono sempre state inviate all'avv. (cfr. biglietto di cancelleria del 27.06.2001 - doc.6 Controparte_1 fasc. primo grado opponente;
biglietto di cancelleria del 19.05.1999 - doc.7 fasc. primo grado opponente;
biglietto di cancelleria del 12.10.1999 - doc.8 fasc. primo grado opponente;
biglietto di cancelleria del 17.10.2000 - doc.9 fasc. primo grado opponente).
8 Sulla scorta delle indicate emergenze deve, quindi, escludersi che l'avv. NI fosse munito di mandato ad litem per il giudizio innanzi alla Corte dei Conti e che in detta veste abbia svolto attività difensiva. Ciò che risulta ex actis è soltanto la partecipazione alle due udienze del 30.09.1999 e del 17.10.2001 su delega dell'avv.
, mentre quanto alla ricerca di documentazione, si tratta di attività sempre CP_1 svolta su delega dell'avv. (cfr. all. 10 fasc. primo grado opposto), sicchè CP_1 rispetto a tali prestazioni tenuto al pagamento del relativo compenso è il dominus che ha conferito la delega.
Non può dunque essere riconosciuto all'odierno appellato il diritto al pagamento di diritti ed onorari per la fase giudiziaria innanzi alla Corte dei Conti, quantificati in
€9.186,00 (di cui €6.137,00 a titolo di onorari liquidati nel parere del Consiglio dell'Ordine) oltre accessori.
2.2. Ciò posto, è pacifico in causa che lo abbia corrisposto all'avv. Parte_1
NI, anteriormente al procedimento monitorio, la complessiva somma di
€12.000,00.
Ora, ritiene il Collegio che la liquidazione contenuta nel parere del Consiglio dell'Ordine sia stata effettuata senza tener conto di quanto già corrisposto al legale, avendo l'avv. NI omesso di farne menzione nella relativa richiesta.
La conferma di ciò, del resto, si trae dalla stessa parcella predisposta dall'appellato in esito al suddetto parere e posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, parcella nella quale vengono prima riportate le somme dovute a titolo di diritti e onorari (nella misura liquidata dal Consiglio dell'Ordine) per ciascuna delle tre fasi (fase giudiziale dinanzi al Giudice del lavoro;
fase giudiziale innanzi alla
Corte dei Conti;
fase stragiudiziale), comprensive di accessori, nonchè le spese esenti, e poi sul totale così determinato pari ad €22.017,62 viene detratto l'acconto di €12.000,00, così pervenendosi al dovuto di €10.017,62.
Dovendosi, però, escludere, per quanto sopra esposto, i compensi per la fase giudiziale innanzi alla Corte dei Conti, la somma dovuta per le altre due fasi, per come quantificata nella suddetta parcella, ammonta ad €7.918,00 (€3.505,00 per il giudizio innanzi alla sezione lavoro ed €4.412,75 per la fase stragiudiziale) cui occorre aggiungere l'importo di €1.095,00 per spese esenti, per un totale di
€9.013,00, che risulta inferiore a quanto già percepito ante causam dall'avv. NI.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e in tal senso va riformata la decisione impugnata.
9 Resta assorbito il motivo fondato sul rigetto dell'eccezione di prescrizione.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente l'avv.
NI, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di Avv. NI MA, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 2064/2018 pubblicata in data 06.12.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il D.I. n. 292/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 12.02.2013;
2) condanna NI MA al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida: a) per il giudizio di primo grado, in complessivi €2.884,47 di cui €146,47 per esborsi ed €2.738,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi
€2.000,00 di cui €382,00 per esborsi ed €1.618,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 130/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rosella Zofrea;
appellante
e
Avv. STANIZZI TOMMASO (C.F.: ), rappresentato e C.F._2 difeso da sé medesimo;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2064/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 06.12.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di appello, che qui si intendono integralmente richiamate e di seguito trascritte: “In accoglimento dei motivi esposti riformare l'impugnata sentenza nelle parti e con le statuizioni ivi indicati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto,
1 accertare e dichiarare che non sussiste alcuni credito dell'avv. MA NI nei confronti di per l'attività descritta “in premessa dell'atto Parte_1
Appello” perché le somme richieste sono in parte prescritte, in parte non dovute e/o comunque già corrisposte;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di parli riconoscimento di tali somme in favore del professionista ridurne l'ammontare in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.140/2012 con esclusione dei diritti previsti dalle tariffe previgenti ed in ragione dell'attività effettivamente svolta dal professionista per l'effetto revocando l'opposto decreto ingiuntivo”.
Per l'appellato: “Nel contestare integralmente ogni difesa di controparte, ci si riporta ai propri scritti difensivi e alla documentazione allegata agli atti. Si richiamano pertanto le conclusioni già rassegnate a conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese della parte appellante anche del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso depositato il 16.04.2013 l'avv. MA NI chiedeva al
Tribunale di Catanzaro emettersi decreto ingiuntivo contro per Parte_1 la somma di €10.017,62, oltre interessi e spese, a titolo di remunerazione dell'attività professionale svolta in favore del predetto nel giudizio di riconoscimento della invalidità civile presso la Sezione Lavoro dell'adito Tribunale nonché nel giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti per l'erogazione della pensione privilegiata ed in via stragiudiziale per il pagamento della somme così ottenute. In accoglimento di detto ricorso, il Tribunale di Catanzaro con decreto ingiuntivo n.292/2013 depositato il 12.02.2013 ingiungeva a di pagare la somma richiesta oltre Parte_1 interessi di mora al tasso legale dalla data del deposito del ricorso ed alle spese e competenze del giudizio monitorio.
Avverso detto decreto proponeva opposizione eccependo: Parte_1
1) che nessun compenso poteva essere richiesto dal professionista per il giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti nel quale lo stesso si era limitato a svolgere due mere sostituzioni in udienza su delega del dominus avv. al quale Controparte_1 il sig. aveva conferito mandato esclusivo per tale giudizio e che, in ogni Parte_1 caso, ogni diritto al pagamento per le attività delegate dal dominus sarebbe stato prescritto essendo decorsi oltre tre anni dalla conclusione del giudizio con sentenza del 04.12.2002; 2) che quanto alle restanti due attività, vale a dire il giudizio svoltosi
2 davanti al Tribunale del Lavoro e l'attività stragiudiziale per il pagamento delle somme riconosciute dalla magistratura contabile, vi era prova documentale dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di €12.000,00 che, benché regolarmente quietanzata e fatturata dal legale, era stata dallo stesso sottaciuta nella richiesta del parere di congruità presentata al competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati a corredo dell'istanza monitoria;
3) che il predetto parere di congruità doveva, comunque, ritenersi inattendibile in quanto, non solo non aveva tenuto conto della somma di €12.000,00 già versata in misura addirittura superiore a quella ritenuta congrua, ma aveva tralasciato anche il fatto che: i) la somma di € 1.395,00 richiesta per il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro conclusosi con cancellazione del giudizio in data 29.06.1999 era prescritta;
ii) per la somma di € 6.137,00 richiesta per il giudizio davanti alla Corte dei Conti conclusosi con sentenza n.1081/2002,
l'avv. NI non aveva fornito alcuna prova che in tale giudizio avesse ricevuto mandato per agire e rappresentare il cliente, il quale, al contrario, aveva documentato di aver conferito mandato ad altro professionista (avv. ) con la Controparte_1 conseguenza che, inoltre, qualora la richiesta avesse dovuto intendersi riferita all'attività che l'avv. NI aveva compiuto su delega dell'avv. con CP_1 sostituzione dello stesso a due sole udienze, essendosi il giudizio concluso nel 2002, ogni diritto sarebbe stato parimenti prescritto non potendo la richiesta di pagamento essere riferita alle attività successive asseritamente svolte in quanto per dette richieste l'avv. NI aveva formulato separata richiesta per attività stragiudiziali;
iii) il cennato parere si fondava sulle tariffe abrogate (D.M. n.585/1994 e D.M.
n.127/2004) senza tener conto del fatto che con la sentenza n. 20421 del 21 novembre
2012 la Cassazione aveva sancito l'applicazione delle nuove regole per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, anche alle attività compiute sotto il regime delle tariffe abrogate. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione rilevando: 1)
l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva per aver il debitore riconosciuto l'avvenuto pagamento del debito;
2) che l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. del 1994 era scaturita dal fatto che la richiesta di congruità era stata presentata prima della richiamata sentenza della Cassazione del 21.11.2012 ed in conformità all'orientamento previgente;
3) che la mancata menzione nella richiesta del parere di congruità presentata al Consiglio dell'Ordine della somma di €12.000,00 già ricevuta
3 dal debitore opposto era superata dal fatto che nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso per ingiunzione le somme erano state richieste “al netto degli acconti”.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 2064/2018 il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure respingeva l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito ex art. 2956 c.c. ritenendo che “la data da tenere in considerazione” per il calcolo della prescrizione non era quella della sentenza della
Corte dei Conti, ma quella (2011/2012) in cui “si è concluso l'iter seguito dal professionista ... con l'erogazione delle somme e l'emissione del decreto di pensione”. Rilevava, poi, che non erano stati contestati né il rapporto professionale né le prestazioni indicate nella richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del
10.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: 1) erroneità della Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 2956 c.c. fondando il proprio convincimento sull'erroneo presupposto che “la data da tenere in considerazione” per il calcolo della prescrizione non era quella dedotta dall'opponente che considerava “le prestazioni professionali dell'avv. NI ... terminate nel 2002 ... anno in cui la Corte dei Conti riconosceva la pensione privilegiata”, bensì la diversa data in cui “l'iter seguito dal professionista si è concluso [con] l'erogazione delle somme e l'emissione del decreto di pensione ... conclusosi e risalente agli anni 2011/2012”. Deduceva
l'appellante che il giudicante aveva ragionato come se si fosse trattato di un unico credito professionale riferibile ad un unico mandato e/o procedimento, mentre in realtà la pretesa creditoria dell'opposto, per come esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella richiesta di parere di congruità presentata al CDO, si fondava sul presupposto che lo stesso avesse svolto in favore dell'opponente la propria attività professionale in tre distinti ambiti e precisamente: 1) in un giudizio svoltosi davanti al Tribunale del lavoro di Catanzaro per il riconoscimento dell'invalidità civile e conclusosi con la cancellazione in data 29.06.1999; 2) in un giudizio svoltosi davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e conclusosi con la sentenza n.1081/2002 del 04.12.2002; 3) per l'attività stragiudiziale successiva svolta al fine di ottenere il pagamento delle somme riconosciutegli nei due giudizi;
che proprio in virtù di tale diversificazione, infatti, nel parere di congruità emesso dal competente Consiglio dell'Ordine ed allegato a
4 corredo del ricorso monitorio si specificava chiaramente che i compensi richiesti erano partitamente riferiti: (i) - quanto ad € 1.395,00 al giudizio davanti al Tribunale del Lavoro conclusosi con cancellazione del giudizio in data 29.06.1999; (ii) - quanto ad € 6.137,00 al giudizio davanti alla Corte dei conti conclusosi con sentenza n.1081/2002; (iii) - quanto ad € 2.877,00 alla successiva attività stragiudiziale di cui, peraltro, si riportava il valore di € 304.646,96 corrispondente a quanto conseguito dall'opponente, conclusasi nel 2011; che dunque non si comprendeva come il giudicante avesse potuto confondere i tre diversi crediti in relazione ai quali l'opponente aveva opposto diverse censure atteso che: - (a) quanto al credito sub (i) aveva senz'altro eccepito la prescrizione maturata dalla conclusione del giudizio;
-
(b) quanto al giudizio sub (ii), invece, ne aveva contestato la debenza dal momento che per il giudizio davanti alla Corte dei Conti l'avv. NI era privo di ogni mandato (che era stato conferito ad altro legale); - (c) quanto all'attività stragiudiziale sub (iii) conseguente ai due giudizi aveva eccepito l'avvenuto pagamento di una somma addirittura superiore a quella riconosciuta come congrua con bonifici effettuati tra il 2011 ed il 2012; che ne derivava l'assoluta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui per tutti e tre i crediti faceva decorrere la prescrizione dalla data di emissione del decreto di pensione e da quella della successiva erogazione delle somme (2011/2012) come se si trattasse di un unico mandato, anziché riconoscere che: A) il primo mandato per il giudizio davanti al
Tribunale Lavoro si era esaurito con la estinzione dello stesso in data 29.06.1999; B) per il giudizio davanti alla Corte dei Conti, difettava ogni mandato, essendosi l'avv.
NI limitato a svolgere su delega del dominus avv. due mere Controparte_1 sostituzioni per due udienze di cui una di mero rinvio, quella del 30.09.1999 e quella del 17.10.2001, tanto che, nonostante fosse già specificato con l'atto di citazione, con la memoria 183, comma 6, n.1 c.p.c., l'opponente, attore processuale, dopo aver ribadito che nessun mandato era stato conferito all'avv. NI davanti alla Corte dei conti, si premurava di precisare che, qualora la richiesta di pagamento del professionista fosse stata riferita solo alla predetta attività di sostituzione in due udienze la stessa avrebbe dovuto considerarsi prescritta;
C) l'attività stragiudiziale successiva era stata debitamente pagata in misura addirittura superiore al dovuto dal momento che il sig. aveva già versato all'avv. NI la somma di € Parte_1
3.000,00 con bonifico del 07.10.2011 (doc.11 fasc. primo grado); l'ulteriore somma di € 3.000,00 con bonifico del 15.11.2011 (doc.12 fasc. primo grado); l'ulteriore
5 somma di € 3.000,00 con bonifico del 19.12.2011 (doc.13 fasc. primo grado) ed infine l'ulteriore somma di € 3.000,00 con bonifico del 06.02.2012 (doc.14 fasc. primo grado) per un totale di € 12.000,00. Rilevava ancora l'appellante che per le prestazioni stragiudiziali il parere di congruità posto a corredo della richiesta monitoria e lo stesso decreto opposto riconoscevano la sola somma di € 2.877,00 come si evinceva dal fatto che nella specificazione del relativo importo si era assunto come valore di riferimento la somma di € 304.646,96 corrispondente a quanto erogato in favore dell'opponente nel 2011/2012, sicchè, anche volendo ritenere infondata l'eccezione di prescrizione relativamente a tali ultime prestazioni,
l'importo da riconoscere come non prescritto avrebbe tutt'al più dovuto essere pari a detta somma di €2.877,00, sebbene nemmeno tale somma sarebbe stata dovuta poiché interamente rientrante nella somma di €12.000,00 pagata dall'opponente con i richiamati bonifici del 2011 e 2012; che sul punto non poteva trarre in inganno il fatto che, sempre nel cennato parere di congruità, si liquidava l'intera somma (per tutti e tre i crediti vantati) con la dicitura “al netto di eventuali acconti”, posto che tale dicitura non poteva affatto significare che di tali acconti si era tenuto conto in quanto di essi l'avv. NI non aveva reso edotto il CDO avendo omesso di farne menzione nella relativa richiesta;
2) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui (pag.2) aveva rilevato “che non è stato contestato tra le parti il rapporto professionale ... avendo [ma forse avrebbe voluto intendere “non avendo”] il debitore opponente sollevato questioni inerenti alla dimostrazione dell'attività professionale svolta dall'Avv. NI”, nonché nella parte in cui (pag.3) aveva ritenuto che “le prestazioni professionali dell'avv. NI e allegate alla richiesta del parere al suddetto Consiglio dell'Ordine, non sono state poste in discussione quindi incontestate, sia in merito al tempo che al loro contenuto”. Lamentava l'appellante che tale argomentazione tralasciava in maniera inspiegabile tutto quanto dedotto ed eccepito, oltre che allegato e dimostrato, con l'atto introduttivo circa il giudizio davanti alla Corte dei Conti patrocinato da un altro difensore e non dall'avv. NI
e l'evidente richiesta di pagamento riferita a tre incarichi diversi nel tempo e nella consistenza di cui uno per l'appunto, quello relativo al giudizio davanti alla Corte dei Conti, mai conferito e gli altri due (quello davanti al Tribunale del lavoro e quello per le successive attività stragiudiziali) esauriti e pagati. Ribadiva che relativamente al primo rapporto (per il quale era stata richiesta la somma di € 6.137,00, pari ad oltre la metà del decreto opposto) aveva chiaramente eccepito che nessuna somma era
6 dovuta per l'attività procuratoria e difensiva poiché nessuna nomina era mai stata conferita all'avv. NI nel giudizio davanti alla Corte dei conti, essendosi lo stesso limitato a svolgere mera attività di sostituzione in due udienze su delega del patrono difensore (attività diversa ed ulteriore rispetto a quella inerente il rapporto di mandato difensivo ed attività per la quale la richiesta di pagamento sarebbe stata comunque prescritta, come ribadito anche nella prima memoria ex art.183, comma 6
n.1 c.p.c. depositata dall'opponente). Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, la riduzione della pretesa in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Si costituiva con comparsa depositata all'udienza del 14.05.2019 l'avv. NI il quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte alla predetta udienza rinviava al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 13.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.10.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ragioni di priorità logica impongono l'esame preventivo del secondo motivo di impugnazione con il quale l'appellante si duole dell'errore in cui è caduto il
Tribunale che ha completamente ignorato le contestazioni dallo stesso formulate in ordine all'attività procuratoria e difensiva asseritamente svolta dall'appellato innanzi alla Corte dei Conti.
Il motivo è fondato e va accolto.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il sig. ha dedotto Parte_1 di non aver mai conferito mandato all'avv. NI in relazione al giudizio innanzi alla Corte dei Conti ove il predetto legale si era limitato a svolgere in due udienze
7 mera attività di sostituzione del dominus avv. su espressa delega Controparte_1 di quest'ultimo. Il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi esame sul punto, avendo frettolosamente affermato che “non è stato contestato tra le parti il rapporto professionale su cui si fonda la richiesta monitoria”.
Orbene, dall'atto di delega posto in calce alla copia conforme del ricorso alla
Corte dei Conti (doc.1 fasc. primo grado opponente) si ricava che per tale giudizio il sig. ha conferito la delega unicamente all'avv. . Parte_1 Controparte_1
E' pur vero che nel fascicolo di primo grado dell'opposto è presente un documento a firma dell'avv. NI indirizzato alla Corte dei Conti di Catanzaro ed intitolato
“Nomina di difensore” nel quale si legge: “Con il presente atto di nomina il sopra indicato sig. nomina quale procuratore e difensore l'avv. Parte_1
MA NI, unitamente all'avv. , per l'espletamento di Controparte_1 ogni attività professionale occorrenda e successiva – compresa la eventuale fase esecutiva e quant'altro inerente il mandato a margine – con riferimento al giudizio avente ad oggetto pensione militare iscritto al nr. 1595 (già 598M) contro il decreto del Ministero delle Finanze n. 10354 del 29/12/1992”.
Tuttavia il predetto documento, recante la data del 17 febbraio 2000 ed a margine la procura ad litem sottoscritta dallo è privo di attestazione di deposito Parte_1 nell'ambito del citato giudizio, e quindi è da considerarsi tamquam non esset.
Che l'avv. NI fosse privo di mandato difensivo trova poi conferma nelle seguenti ulteriori circostanze: l'avv. ha delegato l'avv. NI per CP_1
l'udienza del 30.09.1999 (doc.2 fasc. primo grado opponente) e per quella di discussione del 17.10.2001 (doc.3 fasc. primo grado opponente); la sentenza n.1081/2002 del 04.12.2002 che ha definito il giudizio (doc. 4 fasc. primo grado opponente), nella prima pagina, dopo aver dato atto della nomina conferita al solo avv. presso cui era stato anche eletto domicilio, riporta la presenza Controparte_1 dell'avv. NI all'udienza del 17.10.2001 “per delega del patrono del ricorrente”; tutte le comunicazioni relative al procedimento sono sempre state inviate all'avv. (cfr. biglietto di cancelleria del 27.06.2001 - doc.6 Controparte_1 fasc. primo grado opponente;
biglietto di cancelleria del 19.05.1999 - doc.7 fasc. primo grado opponente;
biglietto di cancelleria del 12.10.1999 - doc.8 fasc. primo grado opponente;
biglietto di cancelleria del 17.10.2000 - doc.9 fasc. primo grado opponente).
8 Sulla scorta delle indicate emergenze deve, quindi, escludersi che l'avv. NI fosse munito di mandato ad litem per il giudizio innanzi alla Corte dei Conti e che in detta veste abbia svolto attività difensiva. Ciò che risulta ex actis è soltanto la partecipazione alle due udienze del 30.09.1999 e del 17.10.2001 su delega dell'avv.
, mentre quanto alla ricerca di documentazione, si tratta di attività sempre CP_1 svolta su delega dell'avv. (cfr. all. 10 fasc. primo grado opposto), sicchè CP_1 rispetto a tali prestazioni tenuto al pagamento del relativo compenso è il dominus che ha conferito la delega.
Non può dunque essere riconosciuto all'odierno appellato il diritto al pagamento di diritti ed onorari per la fase giudiziaria innanzi alla Corte dei Conti, quantificati in
€9.186,00 (di cui €6.137,00 a titolo di onorari liquidati nel parere del Consiglio dell'Ordine) oltre accessori.
2.2. Ciò posto, è pacifico in causa che lo abbia corrisposto all'avv. Parte_1
NI, anteriormente al procedimento monitorio, la complessiva somma di
€12.000,00.
Ora, ritiene il Collegio che la liquidazione contenuta nel parere del Consiglio dell'Ordine sia stata effettuata senza tener conto di quanto già corrisposto al legale, avendo l'avv. NI omesso di farne menzione nella relativa richiesta.
La conferma di ciò, del resto, si trae dalla stessa parcella predisposta dall'appellato in esito al suddetto parere e posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, parcella nella quale vengono prima riportate le somme dovute a titolo di diritti e onorari (nella misura liquidata dal Consiglio dell'Ordine) per ciascuna delle tre fasi (fase giudiziale dinanzi al Giudice del lavoro;
fase giudiziale innanzi alla
Corte dei Conti;
fase stragiudiziale), comprensive di accessori, nonchè le spese esenti, e poi sul totale così determinato pari ad €22.017,62 viene detratto l'acconto di €12.000,00, così pervenendosi al dovuto di €10.017,62.
Dovendosi, però, escludere, per quanto sopra esposto, i compensi per la fase giudiziale innanzi alla Corte dei Conti, la somma dovuta per le altre due fasi, per come quantificata nella suddetta parcella, ammonta ad €7.918,00 (€3.505,00 per il giudizio innanzi alla sezione lavoro ed €4.412,75 per la fase stragiudiziale) cui occorre aggiungere l'importo di €1.095,00 per spese esenti, per un totale di
€9.013,00, che risulta inferiore a quanto già percepito ante causam dall'avv. NI.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato e in tal senso va riformata la decisione impugnata.
9 Resta assorbito il motivo fondato sul rigetto dell'eccezione di prescrizione.
3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente l'avv.
NI, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di Avv. NI MA, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 2064/2018 pubblicata in data 06.12.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il D.I. n. 292/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 12.02.2013;
2) condanna NI MA al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida: a) per il giudizio di primo grado, in complessivi €2.884,47 di cui €146,47 per esborsi ed €2.738,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge;
b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi
€2.000,00 di cui €382,00 per esborsi ed €1.618,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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