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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 100/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 100/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 20.01.2025, congiuntamente da:
nato il [...] a [...], residente a Parte_1
Pistoia in via Fiorentina 136 /A c.f.: C.F._1 elettivamente domiciliato in Serravalle P.se (PT) via Sn Biagio, 21, presso lo studio dell'Avv. Saverio Sebastio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nata il [...] in [...], residente Parte_2
a Pistoia in via Fiorentina 136/A, c.f.: C.F._2 elettivamente domiciliata in Pistoia, Via delle Pappe n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luca Negretti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.01.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 13.08.2015 in Agliana (PT), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che dopo anni di vita familiare serena insorgevano incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tra i coniugi tali da rendere particolarmente difficile la prosecuzione del rapporto di coniugio, fino ad eventi di rilevante importanza occorsi in ambito familiare lo scorso mese di dicembre, a seguito dei quali veniva allontanato dalla casa familiare, Parte_1 in forza di provvedimento giudiziale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. Le parti hanno concordato di vendere la casa coniugale affidando l'incarico ad una agenzia immobiliare ed hanno già accettato formalmente una proposta d'acquisto. Il ricavato della vendita verrà spartito in parti uguali tra gli odierni ricorrenti;
3. Il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento Pt_1 dell'importo di € 300,00 mensili;
4. Quanto ai beni presenti nella casa familiare, i coniugi hanno già raggiunto separato accordo in merito alla loro suddivisione;
5. I ricorrenti rilasciano, sin d'ora, reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto;
6. il IG. e la IG.ra dichiarano di Parte_1 Parte_2 rinunciare altresì alla impugnazione dell'emittendo decreto di omologa della loro separazione;
2
7. le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...] e nata il
[...] Parte_2
06.12.1974 in Urmenis (Romania), che hanno contratto matrimonio in data 13.08.2015 in Agliana (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
3 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
14, P. 1, anno 2015);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 100/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 20.01.2025, congiuntamente da:
nato il [...] a [...], residente a Parte_1
Pistoia in via Fiorentina 136 /A c.f.: C.F._1 elettivamente domiciliato in Serravalle P.se (PT) via Sn Biagio, 21, presso lo studio dell'Avv. Saverio Sebastio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, nata il [...] in [...], residente Parte_2
a Pistoia in via Fiorentina 136/A, c.f.: C.F._2 elettivamente domiciliata in Pistoia, Via delle Pappe n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luca Negretti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 20.01.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 13.08.2015 in Agliana (PT), precisavano che dalla loro unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che dopo anni di vita familiare serena insorgevano incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tra i coniugi tali da rendere particolarmente difficile la prosecuzione del rapporto di coniugio, fino ad eventi di rilevante importanza occorsi in ambito familiare lo scorso mese di dicembre, a seguito dei quali veniva allontanato dalla casa familiare, Parte_1 in forza di provvedimento giudiziale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2. Le parti hanno concordato di vendere la casa coniugale affidando l'incarico ad una agenzia immobiliare ed hanno già accettato formalmente una proposta d'acquisto. Il ricavato della vendita verrà spartito in parti uguali tra gli odierni ricorrenti;
3. Il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento Pt_1 dell'importo di € 300,00 mensili;
4. Quanto ai beni presenti nella casa familiare, i coniugi hanno già raggiunto separato accordo in merito alla loro suddivisione;
5. I ricorrenti rilasciano, sin d'ora, reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto;
6. il IG. e la IG.ra dichiarano di Parte_1 Parte_2 rinunciare altresì alla impugnazione dell'emittendo decreto di omologa della loro separazione;
2
7. le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...] e nata il
[...] Parte_2
06.12.1974 in Urmenis (Romania), che hanno contratto matrimonio in data 13.08.2015 in Agliana (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Agliana (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
3 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
14, P. 1, anno 2015);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4