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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Alla odierna udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
rappresentati e difeso dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti. GIUA ANTONIO, DEMARTIS ALESSANDRO GUIDO, GIUA PIETRO ANGELO APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2 [...]
CP_2
APPELLATO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione il in persona del suo amministratore Parte_1
e presentavano opposizione all'atto di precetto notificato nei loro confronti Parte_2 da e dall'Avv. in esecuzione di un'ordinanza ex art. 702bis CP_1 Controparte_2
c.p.c. emessa dal Tribunale di Sassari;
la prima creditrice in qualità di erede di Persona_1 ed il secondo, quale procuratore antistatario, per le spese legali liquidate nel titolo anzidetto.
Si costituivano e l'avv. che contestavano ogni avversa pretesa. CP_1 CP_2
Il Tribunale di Sassari, previo rigetto dell'istanza sospensiva, con la sent. n. 704/2024 dichiarava la cessazione della materia del contendere stante l'esplicita rinuncia al precetto da parte degli opponenti prima dell'iscrizione a ruolo della causa.
pagina 1 di 3 Tuttavia, ai fini della soccombenza virtuale, il Tribunale valutava come prive di fondamento tutte le questioni sollevate dagli opponenti, tranne quella riguardante la notifica del precetto effettuato al solo procuratore delle parti opposte: compensava, pertanto, le spese.
Il e hanno presentato appello avverso la Parte_1 Parte_2 predetta sentenza affidato a due motivi:
1. Violazione dell'articolo 306 c.p.c. in quanto il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'omessa notifica del titolo personalmente alla parte, in violazione dell'art. 479 c.p.c., decideva poi di compensare le spese in virtù della rinuncia al precetto avvenuto prima dell'iscrizione al ruolo della causa. Ciò in violazione dell'art. 306 c.p.c. che accolla le spese al rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione in quanto assente ogni indicazione logica e giuridica in ordine alla compensazione delle spese, in violazione del disposto dell'art. 306 c.p.c. e dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato sul punto. Regolarmente citati, si sono costituiti e l'avv. personalmente, i quali, in CP_1 CP_2 via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo per decorso del termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c e, nel merito, ne hanno chiesto la reiezione con conferma integrale della sentenza e condanna al risarcimento ai sensi dell'art 96 primo e terzo comma.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è fondata la eccezione di tardività dell'appello che risulta, pertanto, inammissibile. Osserva questa Corte che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 cpc l'appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, altrimenti è dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, si rileva che la sentenza è stata notificata in data 10.07.2024e quindi l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 10.8.2024 e non il 06.09.2024, come in realtà avvenuto: trattandosi infatti di opposizione al precetto essa rientra tra i procedimenti per i quali non si applica la sospensione dei termini del periodo feriale. L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1,
pagina 2 di 3 cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020 n.23754)
Essendo la citazione in appello proposta oltre i termini di cui all'art 325 cpc, in accoglimento della eccezione di parte appellata, l'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Deve invece rigettarsi l'ulteriore richiesta di parte appellante di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art 96, non avendo l'appellante agito con malafede o colpa grave.
Le spese processuali del presente grado seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata nel dispositivo, secondo gli scaglioni minimi stante la facilità della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna le parti appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 per il pagamento del contributo unificato da parte dell'appellante
Sassari, 14.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Alla odierna udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 311/2024 promossa da:
rappresentati e difeso dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti. GIUA ANTONIO, DEMARTIS ALESSANDRO GUIDO, GIUA PIETRO ANGELO APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2 [...]
CP_2
APPELLATO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione il in persona del suo amministratore Parte_1
e presentavano opposizione all'atto di precetto notificato nei loro confronti Parte_2 da e dall'Avv. in esecuzione di un'ordinanza ex art. 702bis CP_1 Controparte_2
c.p.c. emessa dal Tribunale di Sassari;
la prima creditrice in qualità di erede di Persona_1 ed il secondo, quale procuratore antistatario, per le spese legali liquidate nel titolo anzidetto.
Si costituivano e l'avv. che contestavano ogni avversa pretesa. CP_1 CP_2
Il Tribunale di Sassari, previo rigetto dell'istanza sospensiva, con la sent. n. 704/2024 dichiarava la cessazione della materia del contendere stante l'esplicita rinuncia al precetto da parte degli opponenti prima dell'iscrizione a ruolo della causa.
pagina 1 di 3 Tuttavia, ai fini della soccombenza virtuale, il Tribunale valutava come prive di fondamento tutte le questioni sollevate dagli opponenti, tranne quella riguardante la notifica del precetto effettuato al solo procuratore delle parti opposte: compensava, pertanto, le spese.
Il e hanno presentato appello avverso la Parte_1 Parte_2 predetta sentenza affidato a due motivi:
1. Violazione dell'articolo 306 c.p.c. in quanto il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'omessa notifica del titolo personalmente alla parte, in violazione dell'art. 479 c.p.c., decideva poi di compensare le spese in virtù della rinuncia al precetto avvenuto prima dell'iscrizione al ruolo della causa. Ciò in violazione dell'art. 306 c.p.c. che accolla le spese al rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione in quanto assente ogni indicazione logica e giuridica in ordine alla compensazione delle spese, in violazione del disposto dell'art. 306 c.p.c. e dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato sul punto. Regolarmente citati, si sono costituiti e l'avv. personalmente, i quali, in CP_1 CP_2 via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo per decorso del termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c e, nel merito, ne hanno chiesto la reiezione con conferma integrale della sentenza e condanna al risarcimento ai sensi dell'art 96 primo e terzo comma.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è fondata la eccezione di tardività dell'appello che risulta, pertanto, inammissibile. Osserva questa Corte che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 cpc l'appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, altrimenti è dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, si rileva che la sentenza è stata notificata in data 10.07.2024e quindi l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 10.8.2024 e non il 06.09.2024, come in realtà avvenuto: trattandosi infatti di opposizione al precetto essa rientra tra i procedimenti per i quali non si applica la sospensione dei termini del periodo feriale. L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1,
pagina 2 di 3 cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020 n.23754)
Essendo la citazione in appello proposta oltre i termini di cui all'art 325 cpc, in accoglimento della eccezione di parte appellata, l'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Deve invece rigettarsi l'ulteriore richiesta di parte appellante di condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art 96, non avendo l'appellante agito con malafede o colpa grave.
Le spese processuali del presente grado seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata nel dispositivo, secondo gli scaglioni minimi stante la facilità della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna le parti appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 per il pagamento del contributo unificato da parte dell'appellante
Sassari, 14.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 3 di 3