Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
1109/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 11/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. FATIGATO MICHELE
Avv. FATIGATO MARIA ANTONIA
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: opposizione ad A.V.A. n. 334 20230001671867000
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
L'opposizione è infondata.
L'opponente sostiene di non avere svolto alcuna attività lavorativa personale nella compagine aziendale con caratteristiche di abitualità e prevalenza, si da non dover essere iscritto nella Gestione Commercianti.
Sostiene infatti che il lavoro sarebbe stato svolto dai sigg.ri Parte_2
, e nell'espletamento di prestazioni in
[...] Parte_3 Parte_4 consulenza.
Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che i tre contratti di consulenza ai sigg.ri
, e riportano Parte_2 Parte_3 Parte_4 espressamente che i consulenti sarebbero stati sottoposti alle “istruzioni” della società:
D'altro canto proprio la assoluta autonomia delle prestazioni dei consulenti, così come strutturate, implica che vi fosse un diverso referenti per la società che la gestiva e era il punto di riferimento per l'organizzazione e per l'esterno.
La società infatti non ha neppure dipendenti.
Se poi si da' rilievo alle osservazioni dell' , non contestate da parte CP_1 ricorrente, si evince che nessuno dei tre consulenti o altri dipendenti di fatto aveva in mano la gestione dell'attività aziendale:
Ne deriva la assoluta non credibilità della tesi attorea su una società di consulenza in materia sanitaria (v. contratti di consulenza) che non ha nessuno che organizzi tale attività, né socio, né dipendente e tanto meno consulente.
Pag. 2 di 3 Sicché deve ritenersi che accanto all'attività amministrativa in senso stretto il ricorrente si sia occupato anche della gestione dell'attività societaria di servizi ad altre aziende.
Nel silenzio su chi fosse si occupasse dell'attività aziendale e la coordinasse, si deve ritenere che l'attività fosse svolta dal ricorrente.
Essendo essa diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai consulenti, sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti.
Lo status di pensionato percettore di VO-001 in capo al ricorrente, non lo esime dall'obbligo d'iscrizione, considerando che le qualifiche rivestite di Socio e
Amministratore, lo delineano quale unico soggetto della compagine, in grado di gestire e organizzare l'attività della società, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, a piena tutela dei propri interessi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1 depositato il 05/02/2024, nella causa iscritta al n. 1109/2024 R.G.A.C. così provvede: condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 1.300,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP se dovuti per legge.
Foggia, 11/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 3 di 3