Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1512 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. MAGONI Parte_1 C.F._1
MAURA
nei confronti di
) contumace CP_1 C.F._2
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni la ricorrente: come da ricorso con richiesta di adottare il regime di affido super esclusivo.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 14 c.p.c. depositato il 22 luglio 2024 Parte_1
conveniva in giudizio per ottenere la regolamentazione della CP_1
Per_ responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...].
Nella contumacia del resistente, cui il ricorso era notificato ex art. 143 c.p.c., all'udienza del 28 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al
Collegio ai sensi dell'art. 473-bis. 22 comma 4 c.p.c.
*** pagina 1 di 3
quando si è reso irreperibile;
egli non ha comunque mai versato alcunchè per il mantenimento della minore.
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
A fronte delle inadempienze ai doveri genitoriali allegate dalla ricorrente spettava al resistente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare di avervi provveduto. In difetto di ciò, deve ritenersi assodato che il resistente ha interrotto ogni contatto con la figlia così come non si è curato in alcun modo del mantenimento della stessa.
Orbene, le riferite circostanze giustificano l'adozione del regime di affido esclusivo dovendo richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr., da ultimo, Cass. 11 luglio 2022 n. 21823 nonché, ex multis,
Cass. 17 gennaio 2017 n. 977 e Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587).
In considerazione della “latitanza” del resistente - la cui abdicazione al ruolo genitoriale appare ontologicamente incompatibile con la condivisione di scelte, anche urgenti, per la prole quali ad esempio quelle relative alla salute - deve altresì disporsi, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., che le decisioni di maggiore interesse siano adottate dalla sola madre. Si tratta dell'istituto denominato affidamento “super- esclusivo” o “rafforzato” la cui logica è quella di evitare che gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia.
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario, rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla frequentazione, deve essere disposto, al fine di evitare disorientamento nella minore di anni sette, che il resistente possa incontrarla previo congruo preavviso ed in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa.
pagina 2 di 3 In relazione agli aspetti economici, dagli atti di causa risulta solo che il resistente (nato nel 1982) è in piena età lavorativa, circostanza sufficiente ad accogliere la modesta richiesta formulata dalla ricorrente. Deve quindi disporsi che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia con la somma mensile di Euro 200 e partecipi in ragione della metà alle spese straordinarie, come previste dal protocollo in vigore presso questo
Tribunale; e ciò con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente pronunciando, così provvede: affida in via esclusiva alla madre la figlia minore con facoltà per la prima di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per la seconda.
Dispone, quanto a frequentazione, che il padre possa vedere la figlia previo preavviso ed in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa.
Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda, il resistente versi alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della prole ed entro il giorno
20 di ogni mese, la somma di Euro 200 oltre rivalutazione su base Istat e contribuisca in ragione della metà alle spese straordinarie secondo quanto disposto dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida nell'importo di
Euro 2.906 oltre al 15% per spese generali, IVA e Cpa.
Ferrara, 28 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 3 di 3