Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7809 dell'anno 2024 RG
TRA
Avv. SASSANELLI M Parte_1 ricorrente
E avv. CORONEO G CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 la parte istante chiedeva: di dichiarare la nullità della conciliazione sindacale del 29 giugno 2022 nella parte in cui ha previsto le rinunzie di cui al capo 4.1; di accertare il diritto al riconoscimento del periodo di lavoro dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2022 presso Cont
ai fini del calcolo dell'indennità di produttività prevista dagli accordi aziendali, del periodo di guida effettiva per l'accesso al parametro 158 ex art. 2 lett.c 1/1 CCNL 27.11.2000; il diritto all'inquadramento dal 2.5.2024 nel parametro 158 predetto;
la condanna della parte intimata al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.7.2022 per il ricalcolo dell'indennità di produttività e del riconoscimento del parametro 158 oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente la parte intimata che contestava la fondatezza della domanda anche in rito. Istruita con prove documentali, la causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ex actis risulta che l'istante: ha lavorato con con contratto a tempo CP_3 determinato dal 2 maggio al 1 novembre 2016 data in cui fu assunto a tempo indeterminato qual operatore di esercizio parametro 140 CCNL autoferrotranvieri 27.11.2020; in data 1.7.2022 in forza di cambio di azienda ex art. 20 all.A RD n.148/1931 passava alle dipendenze dell'odierna convenuta ed in virtù di nel lasso temporale 7.7.2011 – 31.10.2014 alle dipendenze della società intimata in forza di conciliazione sindacale manifestava una serie di rinunzie in relazione ai diritti scaturenti del pregresso servizio.
2. In via preliminare va evidenziato che in relazione ad una fattispecie analoga a quella di che trattasi si è espressa questa Sezione con la sentenza n.4389/2024 i cui rilievi si richiamano per relationem nella odierna sede anche ex art. 118 disp.att.cpc: “ Con ricorso depositato il 14.2.2024 Parte_2 ha esposto: - di essere stato assunto, in data 11.3.2014, dalla
[...] Controparte_4
e di essere stato inquadrato con qualifica di "Operatore di esercizio", parametro 140 del C.C.N.L.
[...]
Autoferrotranvieri del 27.11.2000; - di essersi avvalso dell'istituto del cambio di azienda ai sensi dell'art. 20 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, sottoscrivendo contestualmente (in data 20.6.2019) un verbale di conciliazione sindacale recante rinuncia alla anzianità già maturata presso l'azienda di provenienza (ai fini degli avanzamenti di parametro), con indicazione del 10% quale soglia di partenza per la determinazione dell'indennità di produttività a carico della convenuta;
- di aver conseguentemente continuato a svolgere le medesime mansioni di "Operatore di esercizio", inquadrato nel parametro 140. Ciò posto, ha dedotto che, in base ai principi della cessione del contratto, la società avrebbe CP_1 dovuto considerare la sua data di assunzione presso la società cedente, sia nella determinazione dei periodi di guida effettiva (ai fini dell'accesso al superiore parametro 158), sia nel calcolo dell'indennità di produttività. Ha, infatti, sostenuto la nullità della predetta conciliazione sindacale, per essere stata sottoscritta prima del perfezionamento del suo passaggio presso per difetto di una lite da transigere, per carenza del presupposto di reciprocità delle rinunzie, CP_1 perché avente ad oggetto diritti non ancora venuti ad esistenza, per violazione del principio di irriducibilità ex art. 2113
c.c., per aver riguardato l'anzianità di servizio malgrado essa non fosse suscettibile di atti dispositivi. Ha adito, quindi, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari, formulando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità o annullare, perché illegittimo, l'accordo sindacale intercorso in data 20.6.2019 tra l'istante e l nella parte in cui ha CP_1 previsto a carico del Sig. le rinunzie indicate al capo 4.1) della narrativa, che precede;
2) accertare il diritto Parte_2 del Sig. a vedersi riconoscere da il periodo di lavoro dal 11.3.2014 al 30.6.2019 Parte_2 CP_1 presso la , ai fini dell'esatto calcolo dell'indennità di produttività Controparte_4 prevista dagli accordi aziendali ed ai fini della determinazione del periodo di <> per l'accesso al parametro 158, ex art.2 Lett. C) 1/1 del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 (così come modificato dal CCNL 18.11.2014); 3) accertare il diritto del Sig. con effetto dal 1.3.2022 ad essere inquadrato nella superiore qualifica di Parte_2
<>, parametro 158, ex CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000; 4) per l'effetto, condannare l in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. di tutte le Parte_2 conseguenti differenze retributive maturate in suo favore, dal 1.7.2019 a seguito del ricalcolo dell'indennità di produttività, e, dal 1.3.2022 a seguito del riconoscimento del superiore parametro 158 tutto, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio,
l' si è costituita in giudizio ed ha concluso chiedendo che le domande giudiziali fossero dichiarate CP_1 inammissibili o comunque infondate. Parte ricorrente ha rimarcato che, in sede di cessione del contratto, il lavoratore ceduto ed il cessionario ben avrebbero potuto accordarsi, come accaduto, per la modificazione del contenuto del contratto originario. Ha, pertanto, richiamato, ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., lo speciale regime giuridico delle conciliazioni in sede sindacale. Ha posto quindi in evidenza che il ricorrente aveva concluso l'accordo senza alcun condizionamento e senza alcuna pressione e che la res dubia era “rappresentata dalla situazione di incertezza venutasi a
2 creare in relazione alla richiesta di trasloco formulata dal lavoratore” (essendo facoltativo per l'azienda acconsentire al transito), con conseguente reciprocità delle concessioni. In via subordinata, parte resistente ha lamentato la nullità delle richieste giudiziali di corresponsione delle differenze retributive, per essere stato del tutto omesso un conteggio delle somme pretese. In occasione dell'udienza di discussione, il lavoratore istante ha sostenuto la nullità della conciliazione sindacale, anche per essere stata sottoscritta – non in una sede protetta, bensì – nei locali aziendali della resistente. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Come è evidente, la prima questione da esaminare è quella relativa alla dedotta invalidità dell'accordo di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto in data 20.6.2019. Come noto, in linea generale l'irrinunciabilità e l'intransigibilità affermata dall'art. 2113 c.c. non può dirsi certamente piena ed assoluta poiché è riconosciuta l'immediata validità delle rinunce e delle transazioni stipulate secondo le modalità previste dell'ultimo comma della disposizione predetta. In questi casi, viene meno l'esigenza di tutela del lavoratore che ha indotto il legislatore a prevedere l'invalidità dell'atto di transazione e rinuncia, poiché s presume che le conciliazioni concluse in sede c.d. protetta consentano di tutelare adeguatamente i diritti del lavoratore, garantendo la sua libera determinazione volitiva. Rimane comunque salva per il lavoratore la possibilità di ricorrere giudizialmente, con mezzi ordinari, per far valere eventuali vizi che possono inficiare l'atto, quali, ad esempio, il vizio del consenso, l'indeterminatezza dell'oggetto, la simulazione, l'errore di fatto. In tali frangenti, grava sul lavoratore l'onere della dimostrazione del vizio della volontà espressa e, in mancanza di prova adeguata, la conciliazione intervenuta presso la sede protetta conferisce all'atto di rinuncia/transazione sottostante un imprimatur di sostanziale definitività. In tale quadro, dunque, la giurisprudenza distingue tra diritti già maturati (eventualmente anche già oggetto di accertamento in sede giudiziale: Cass. n. 27940 del 2017), rispetto ai quali il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione che, in caso di dipendenza del diritto da norme inderogabili, è soggetto all'art. 2113 c.c. e dunque annullabile, ma non nullo, e diritti ancora non sorti o maturati (eventualmente anche perché ancora controversi: Cass. n.
1887 del 2022), rispetto ai quali la preventiva disposizione è nulla per mancanza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c. (Cass. n. 14510 del 2019, rispetto al diritto alla liquidazione del t.f.r., che non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme), ovvero perché, diretta a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (Cass. n. 12561 del 2006; Cass. n. 12548 del 1998). Per quel che maggiormente interessa ai fini del caso in esame, in effetti, Cass. n. 13834 del 2001 ha avuto modo di evidenziare che il regime di eventuale mera annullabilità previsto dall'art. 2113 c.c. riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre, in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 c.c. o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 c.c.. Parallelamente, Cass. n. 1031 del 2018 ha ripreso il concetto di nullità, evidenziando che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi che siano). Anche la
3 Corte di Appello di Bari ha recentemente applicato il medesimo principio (si veda, infatti, la sentenza n. 939/2023, versata in atti dalla difesa del lavoratore ricorrente in occasione del deposito delle note autorizzate), sancendo – infatti – la “nullità di una conciliazione che incida per il futuro sull'anzianità maturata dal lavoratore e su diritti non ancora acquisiti nel patrimonio del dipendente”. In definitiva, le rinunce di (“per quanto riguarda Parte_2
l'indennità di produttività di cui all'art. 1 del T.U. degli Accordi Aziendali vigenti in il sig. partirà CP_1 Parte_2 dal valore del 10% … pertanto … rinunziano a qualsiasi diritto ed alle eventuali condizioni di miglior favore loro rivenienti dall'intero servizio prestato presso le Aziende di provenienza … non sarà riconosciuta nessuna anzianità maturata nelle Aziende di provenienza per gli avanzamenti di parametro, ivi espressamente inclusa l'anzianità di guida
… e/o ai fini dei trattamenti economici aziendali”) devono effettivamente giudicarsi nulle avendo riguardato diritti futuri, per il tramite di un atto abdicativo dell'anzianità di servizio già maturata. Pertanto, posto che il trasloco per cambio fra aziende diverse, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, lett. c), dell'All. a) al R.D. 148/1931, “configura una cessione del contratto di lavoro, sicché il lavoratore ha diritto al computo dell'anzianità di servizio maturata in precedenza” (Cass. n. 21052 del 2014), deve dichiararsi il diritto dell'odierno istante a vedersi riconosciuto da il periodo di lavoro dal 11.3.2014 al 30.6.2019 presso la CP_1 Controparte_4
, sia ai fini dell'esatto calcolo dell'indennità di produttività prevista, sia ai fini dell'accesso al parametro
[...]
158, ex art. 2 Lett. C) 1/1 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27.11.2000 (così come modificato dal C.C.N.L.
18.11.2014, con correlativa corresponsione delle differenze retributive. Per inciso, alcun vizio di nullità può essere riferito all'atto introduttivo della controversia. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 29862/2022), infatti, hanno affermato che “… il danneggiato può proporre domanda risarcitoria limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur…”, così esprimendosi in continuità con la giurisprudenza largamente prevalente, secondo cui la domanda risarcitoria tesa ab origine ad ottenere una condanna solo generica deve ritenersi pienamente ammissibile. Il fondamento di tale criterio va essenzialmente riposto nel principio di libera scelta delle forme di tutela offerte, che permea il nostro ordinamento processuale quale espressione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) e della conseguente facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto. Del resto, come pure osservato nella pronuncia di legittimità appena citata, la medesima soluzione è imposta anche dai principi desumibili dall'art. 6 Convenzione EDU, come recepiti dall'art. 6, comma 3, del
T.F.U.E (già Cass. S.U. n. 15144 del 2011 e successive conformi), sicchè dev'essere valorizzata l'importanza -quale misura del diritto all'accesso alla giustizia- del su indicato principio che rifugge gli eccessivi formalismi “ostativi”. In conclusione, le domande proposte devono essere integralmente accolte.” Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche testè riferite, deve ritenersi la fondatezza dell'azione(cfr. in termini anche sentenza n.405/2025 i cui rilievi si richiamano per relationem nella odierna sede anche ex art. 118 disp.att.cpc).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente
4 le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez.
II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerando l'assenza della fase istruttoria ed il valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere da il periodo di lavoro prestato dal CP_1
2.5.2016 al 29.6.2022 presso la sia ai fini dell'esatto Controparte_4 calcolo dell'indennità di produttività, sia ai fini della determinazione del periodo di "guida effettiva" per l'accesso al parametro 158, nei termini di cui in motivazione;
dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella superiore qualifica di "Operatore di esercizio", parametro 158 C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27.11.2000, a decorrere dal 2.5.2024, nei termini di cui in motivazione;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate - a titolo di indennità di produttività, a decorrere dal 1.7.2022 ed a titolo di superiore inquadramento, a decorrere dal 2.5.2024, oltre accessori, nei termini di cui in motivazione;
condanna la stessa società al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari 29.5.2024
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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