Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1969, n. 2224
CASS
Sentenza 21 giugno 1969

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Massime4

Il principio secondo cui l'eccezione di non integrita del contraddittorio, nel caso di litisconsorzio necessario, puo essere proposta in ogni stato e grado della causa e rilevata anche di ufficio dal giudice, trova pur sempre un limite preclusivo, anche se con effetti circoscritti a coloro che hanno partecipato al processo e senza alcun pregiudizio per i diritti dell'eventuale litisconsorte necessario che fu pretermesso, nel fatto che sulla questione si sia formato il giudicato implicito o esplicito.*

Poiche l'art. 1 del tu sugli assegni familiari, 30 maggio 1955, n. 797, ha espressamente ricompreso, tra i prestatori di lavoro aventi diritto alla corresponsione degli assegni, oltre ai 'capi famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri', 'i soci di societa e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita per conto delle societa e degli enti stessi', l'associato in partecipazione, il cui apporto consista unicamente nella prestazione di un'attivita lavorativa, pur non potendo essere egli considerato alla stregua di un lavoratore subordinato, deve tuttavia essere ritenuto, ai particolari effetti previsti dalla legislazione sugli assegni familiari, in relazione alle particolari finalita di ordine sociale che sono alla base di detta legislazione, tra i destinatari delle relative provvidenze, tenuto conto che anche nell'associazione in partecipazione si realizza, dal lato economico, una collaborazione tra associante ed associato, per il conseguimento di un risultato comune, rispetto al quale l'apporto dell'associato, ove consista nella prestazione di un'attivita lavorativa, appare meritevole di essere riguardata, dal punto di vista della legislazione in esame, alla stregua stessa dell'attivita lavorativa che Forma oggetto di conferimento, nel rapporto di societa, da parte del socio C.d. di lavoro.*

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, previste negli artt.459 e segg. cod.proc.civ., l'Onere di esperire preventivamente i rimedi amministrativi prescritti dalle leggi speciali, trae la sua ragione d'essere essenzialmente dall'esigenza di garantire un'ulteriore disamina, da parte dell' istituto previdenziale, della situazione dedotta dal datore di lavoro o dal lavoratore assicurato, sia allo scopo di rimuovere in via amministrativa gli eventuali errori in cui l' istituto sia incorso, prima che ne venga investita l' autorita giudiziaria, sia ai fini di un'eventuale composizione della controversia in Sede amministrativa. Il predetto Onere costituisce, a norma dell'art.460 del detto codice, una condizione di proponibilita dell'Azione giudiziaria, la cui Mancanza e rilevabile dal giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che il mancato esperimento dei detti rimedi importa la decadenza dall'Azione giudiziaria, che resta definitivamente preclusa. ( V. 1468-68, massima n.333127 692-68, massima n.331890).*

Lo speciale presupposto di cui all'art.460 cod.proc.civ., consistente nell'Onere del preventivo esperimento dei rimedi amministrativi prescritti dalle leggi speciali, nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non incide sulla valida Costituzione del rapporto processuale, ma costituisce semplicemente una condizione per l'ammissibilita di una trattazione del merito. In relazione alle finalita a cui e preordinato, il suddetto Onere trova applicazione solo riguardo alle domande giudiziali promosse, anche in via riconvenzionale o sotto Forma di semplici eccezioni di compensazione, contro gli enti previdenziali, e non anche riguardo alle domande proposte da questi ultimi ed alle eccezioni che i privati, convenuti in giudizio da tali enti, propongono per resistere alle domande avanzate contro di loro. Consegue da cio che, se e vero che, nel caso di esperimento, da parte del datore di lavoro, di Azione di accertamento negativo dell'Obbligo di corrispondere i contributi per assegni familiari, prescindendo dal previo esaurimento del relativo procedimento amministrativo (art.55 e 58 tu sugli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797), dovrebbe detta Azione ritenersi preclusa, ex art.460 cod.proc.civ., qualora lo istituto previdenziale convenuto si limiti a resistere puramente e semplicemente alla domanda attrice, tuttavia, e anche vero che tale effetto deve escludersi quando il predetto istituto, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore alla corresponsione dei contributi controversi, giunga cosi a promuovere, anche se nello stesso processo instaurato dal privato, un'Azione di condanna che, postulando l'accertamento positivo delle condizioni richieste per la sussistenza dell'Obbligo di versare i contributi, risulta fondata su presupposti del tutto antitetici ed incompatibili con quelli su cui si basa l'Azione di accertamento negativo dello stesso Obbligo, promossa dall'attore in tale caso, infatti, costituendo l'Azione esperita dall' istituto un'Azione del tutto distinta da quest'ultima, ed essendo svincolata, quale Azione promossa dall'ente previdenziale, dagli oneri sanciti dal citato art.460, essa e di per se sufficiente a rendere ammissibile la domanda del datore di lavoro, anche senza il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, posto che la predetta domanda coincide sostanzialmente con quanto Forma oggetto del diritto di difesa spettante al medesimo datore di lavoro, per resistere alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale dall' istituto previdenziale. ( V. 2540-67, massima n.329879 1139-67, massima n.327559 977-67, massima n.327242 4689-57 ed altre ivi citate).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1969, n. 2224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2224
Data del deposito : 21 giugno 1969

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