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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4028 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. AMATO GAETANO Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MANZO FRANCESCO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 02/08/2024 l' si è opposta agli esiti del procedimento di ATP nel quale Pt_1
era stata ritenuta meritevole del beneficio dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza CP_1 ottobre 2023; instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio la parte convenuta concludendo per il rigetto del ricorso e l'accertamento del proprio diritto alla prestazione;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che quella espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata riconoscendo la ricorrente meritevole dei benefici richiesti (cfr CTU in atti);
Ritenuta la condivisibilità delle disposte consulenze -qui da intendersi richiamate- il ricorso dell' va Pt_1 pertanto respinto
Spese di lite e spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4028 /2024
Rigetta il ricorso proposto dall' Pt_1 Accerta e dichiara che è invalida nella misura del 74 % con decorrenza ottobre 2023 e CP_1 condanna l' al pagamento della prestazione richiesta in presenza degli ulteriori requisiti di legge per Pt_1
l'erogazione
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in euro 1.300,00 per Pt_1 CP_1 compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott.ssa e dott.ssa Pt_1 Per_1
) in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge Per_2
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. AMATO GAETANO Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv MANZO FRANCESCO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 02/08/2024 l' si è opposta agli esiti del procedimento di ATP nel quale Pt_1
era stata ritenuta meritevole del beneficio dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza CP_1 ottobre 2023; instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio la parte convenuta concludendo per il rigetto del ricorso e l'accertamento del proprio diritto alla prestazione;
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito incarico a CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che quella espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata riconoscendo la ricorrente meritevole dei benefici richiesti (cfr CTU in atti);
Ritenuta la condivisibilità delle disposte consulenze -qui da intendersi richiamate- il ricorso dell' va Pt_1 pertanto respinto
Spese di lite e spese di CTU a carico dell' liquidate come da dispositivo Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4028 /2024
Rigetta il ricorso proposto dall' Pt_1 Accerta e dichiara che è invalida nella misura del 74 % con decorrenza ottobre 2023 e CP_1 condanna l' al pagamento della prestazione richiesta in presenza degli ulteriori requisiti di legge per Pt_1
l'erogazione
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in euro 1.300,00 per Pt_1 CP_1 compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario
Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore dei medici designati (dott.ssa e dott.ssa Pt_1 Per_1
) in euro 290,00 ciascuno per compensi oltre accessori di legge Per_2
Nocera Inferiore 02/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale