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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA SCOTTI Parte_1 P.IVA_1
CAMUZZI
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OP C.F._1
GIOVANNI BABINO e dell'avv. BARTOLOMEO FALCONE
RESISTENTEIN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare in riforma della sentenza n. 597/2021 in ottemperanza all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione in n. r.g. 34/2024
Numero registro generale 21962/2021 Numero sezionale 2668/2023 Numero di raccolta generale 27467/2023 pubblicata in data 27/09/2023:
Condannare la in persona dei rappresentanti legali pro tempore OP
(attualmente il sig. e il sig. e suoi aventi causa, a Parte_2 Parte_3 corrispondere ad in persona del suo legale rappresentante l'importo di euro Parte_1
18.516,96 per spese di soccombenza versate da come liquidate dalla sentenza n. Pt_1
7131/2019 mediante assegnazione, oltre interessi successivi ed imposte di registro nonché condannare la in persona dei suoi legali rappresentanti pro OP tempore e suoi aventi causa a corrispondere ad in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore l'importo di euro 1.806,91 pagato in esecuzione della sentenza di secondo grado mediante assegnazione e le relative imposte di registro.
Con vittoria di spese e con condanna di in persona dei suoi OP legale rappresentanti pro tempore ed aventi causa, anche per competenze e spese del giudizio di Cassazione iscritto al Numero registro generale 26155/2021; Con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”
Per OG STAAL A/S: CP_1
“VOGLIA L'ECC. MA CORTE DI APPELLO DI MILANO ADITA
- Reiectis adversis;
1) Per i motivi analiticamente illustrati alle sez. VII e VIII della presente comparsa ed in accoglimento delle argomentazioni addotte, ritenere e dichiarare infondati tutti i motivi dell'atto di citazione in riassunzione della e per l'effetto rigettare tutte le Parte_1 domande giudiziali formulate da con detto atto ed emettere tutte le statuizioni Parte_1 necessarie e conseguenziali anche in punto di spese, e condannare la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
2) In accoglimento dei motivi illustrati alla sez. VIII della presente comparsa, accogliere e riformare integralmente le spese del primo e del secondo grado, disponendo la condanna di alle spese processuali del giudizio di primo e di secondo grado, compensare Parte_1 quelle del giudizio di legittimità e condannare la al pagamento delle spese del Pt_1 presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 597/2021 emessa il 22.2.2021/23.2.2011, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 7131/2019 del Tribunale di Milano, e accogliendo per pagina 2 di 7 n. r.g. 34/2024
quanto di ragione l'opposizione proposta da al precetto notificato nei suoi Parte_1 confronti da l'8.6.2017 per l'importo di € 747.447,30 OP sulla base di titolo costituito dalla sentenza n. 29/2017 del Tribunale di IC (come modificata con successiva ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c. in data 27.2.2017), ha dichiarato il diritto della creditrice di agire nell'esecuzione avviata con la suddetta intimazione entro il limite di € 129.798,79, compensando nella misura del 60% le spese di entrambi i gradi.
Impugnata tale pronuncia da la Suprema Corte, con l'ordinanza n. Parte_1
27467/2023 emessa l'11.7.2023 e pubblicata il 27.9.2023, ha:
- dichiarato l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da OP per nullità della procura, non sanabile nel giudizio di cassazione mediante
[...] rinnovazione;
- riconosciuto fondatezza al primo motivo del ricorso principale, riferito alla omessa statuizione “sulla domanda di restituzione dell'importo delle spese quale liquidato in primo grado e saldato mediante successiva assegnazione all'esito del pignoramento presso terzi”, essendo “documentato che la parte ricorrente, in sede d'appello, aveva chiesto la restituzione degli importi pagati a titolo di spese in esecuzione della decisione del
Tribunale”, ma tale domanda non era stata scrutinata “e avrebbe dovuto esserlo in relazione alla nuova regolazione delle spese processuali complessive”;
- ritenuto l'inammissibilità del secondo motivo, con il quale era stata prospettata la violazione e falsa applicazione degli att. 99, 112, 474, 615 c.p.c. per avere la Corte
d'Appello “errato mancando di considerare che la stessa precettante aveva dato atto, nell'intimazione, del pagamento della minor somma di 46.781,99 euro nel gennaio 2017”, in quanto “la somma di cui parte ricorrente avrebbe voluto fosse dichiarata la detrazione era stata già indicata come non dovuta, detratta e comunque da detrarre all'esito del ricalcolo, dalla controparte precettante: e non vi era dunque alcuna necessità di dichiararla giudizialmente tale”;
- considerato assorbito il terzo motivo, riguardante l'affermata violazione degli artt. 91 e
92, c.p.c.
Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte per la pronuncia, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Tali essendo i contenuti della decisione assunta dai Supremi Giudici, ha Parte_1 riassunto la causa, precisando di avere medio tempore provveduto anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e chiedendo quindi la condanna di CP_1
pagina 3 di 7 n. r.g. 34/2024
alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 18.516,96 per OP spese di soccombenza come liquidate nella sentenza n.7131/2019 dal Tribunale, oltre interessi successivi ed imposte di registro, nonché dell'importo di € 1.806,91 pagato in esecuzione della sentenza di secondo grado, oltre imposte di registro.
ha insistito per il rigetto di tali pretese, contestando che OP alcun pagamento fosse mai avvenuto.
Ritiene questa Corte che la domanda della ricorrente sia solo in parte fondata e meriti accoglimento per quanto di ragione.
Essendo stata condannata dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 7131/2019 del
16.7.2019, “a rifondere a le spese di lite … liquidate in € Controparte_2
15.478,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge”, Parte_1 sul presupposto di avere ricevuto via p.e.c. da controparte, in data 18.7.29019, richiesta di pagamento della somma in esame, ha dato prova di avere reso, in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 21452/2020 promossa con pignoramento presso se stessa nei confronti della stessa ai sensi dell'art. 543 c.p.c. per il Controparte_2 pagamento di € 869.364,25 (come da precetto del 27.6.2018), positiva dichiarazione dell'esistenza di un credito di nei propri confronti pari ad Controparte_2
“Euro 18.516,96 (e cioè € 15.478,00, € 2.321,70 per spese generali 15% € 711,99 per CNAP 4%, € 5,27 per interessi sino alla dichiarazione 29.7.2019 senza il calcolo dell'IVA in quanto non dovuta) per spese legali di cui alla sentenza n. 7131/2019 pubbl. il
16.7.2019 nella causa n. 32178RG2017 avanti il Tribunale di Milano (sentenza non ancora passata in giudicato e di cui ci si riserva l'impugnazione)”.
In assenza di alcuna opposizione di debitrice esecutata, Controparte_2 risulta che tale credito sia stato interamente assegnato ad con provvedimento Parte_1 del Giudice dell'Esecuzione in data 21.7.2020, andando così a compensare per una parte il maggior credito azionato esecutivamente dalla stessa Parte_1
Deve dunque ritenersi che, in forza di tale assegnazione, il pagamento della somma di €
18.516,96 a favore dell'odierna resistente sia effettivamente avvenuto, come rilevato dalla stessa Suprema Corte.
Vi è anche evidenza della relativa domanda di restituzione proposta al momento dell'impugnazione della sentenza n. 7131/2019 del Tribunale di Milano, essendo le conclusioni di così formulate: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 contrariis rejectis, accogliere l'impugnazione avverso la sentenza n. 7131/2019 pubblicata il 16.7.2019 dal Tribunale di Milano, G. dott.ssa I. Chieffo, nel giudizio n. 32178RG2017,
e ritenere ammissibile e fondata l'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. per i motivi di cui in
pagina 4 di 7 n. r.g. 34/2024
atti e disporre la condanna di in persona dei suoi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore, alle spese di lite del I grado, compresa la fase del reclamo erroneamente dichiarato inammissibile, nonché la restituzione dell'importo di euro
18.516,96 già pagato ad in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi ed Pt_1 eventuali ulteriori spese comprese imposte di registro”.
Con la sentenza n. 579/2021 in data 23.2.2021, che ha accolto in parte l'opposizione a precetto di e ha dichiarato il diritto di di Parte_1 Controparte_2 agire nell'esecuzione avviata con detto precetto nei limiti dell'importo complessivo di €
129.798,79, questa Corte ha anche disposto la compensazione nella misura del 60% delle spese processuali così come liquidate, per l'intero, nella sentenza gravata ed ha compensato nella stessa misura anche le spese del grado.
Non ha invece esaminato la domanda restitutoria avanzata dall'appellante riguardo alle spese del giudizio di primo grado e, con provvedimento del 13/15.4.2021, ha in seguito respinto l'istanza, deposita il 23.2.2021, di correzione di errore materiale al riguardo, sul rilievo che non di errore materiale si fosse trattato, ma semmai di errore concettuale, non emendabile con lo strumento di cui all'art. 288 c.p.c.
A tale errore, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, deve porsi quindi rimedio con l'accoglimento, per quanto di ragione, della relativa domanda qui riproposta, sussistendone i presupposti dati dall'effettività del pagamento, avvenuto nella forma dell'assegnazione del credito per il relativo importo, e dalla riforma in punto spese della sentenza n. 7131/2019 del Tribunale di Milano.
Non è possibile, tuttavia, aderire alla richiesta di restituzione integrale della somma di €
18.516,26, dal momento che la compensazione parziale delle spese di lite ha comunque determinato non l'estinzione del relativo credito di ma Controparte_2 solo la sua riduzione nei limiti del 40%.
Della somma di € 18.516,96, la resistente dev'essere quindi condannata a restituire in favore di il 60% oggetto di compensazione, ovvero l'importo di € 11.110,18, Parte_1 oltre interessi in misura legale dal 21.7.2020 (data del pagamento, coincidente con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva n. 7325/2019 dal
G.E. del Tribunale di Milano) al saldo.
Non vi è prova del versamento, da parte dell'odierna ricorrente, dell'imposta di registro, resa anch'essa oggetto della pretesa restitutoria, in quanto i relativi modelli F24 versati in atti risultano bensì compilati, ma privi della attestazione di versamento delle somme.
pagina 5 di 7 n. r.g. 34/2024
Quanto alla domanda di rimborso dell'importo di € 1.806,91 asseritamente pagato in esecuzione della sentenza di secondo grado, la stessa deve ritenersi inammissibile, poiché i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, che, nel presente caso, non solo non annulla la pronuncia di secondo grado, ma neppure contiene riferimento alcuno alle relative spese.
In ordine, da ultimo, al regolamento delle spese, ritiene la Corte di doverne disporre la compensazione in ragione del 50%, con imposizione del restante 50% a carico di dato l'esito complessivo della lite, che ha visto in Controparte_2
Cassazione la declaratoria di inammissibilità non solo del controricorso di
[...]
ma anche del secondo motivo del ricorso di e, nel Controparte_2 Parte_1 presente giudizio, l'accoglimento solo parziale (nella misura di circa la metà) della pretesa restitutoria della ricorrente, peraltro peculiarmente riferita non ad una somma entrata materialmente nella sfera economica di controparte, ma dichiarata dalla stessa
[...] quale credito di nei propri confronti e resa quindi Pt_1 Controparte_2 oggetto, per effetto del consequenziale provvedimento di assegnazione, di volontaria compensazione con un proprio maggior credito.
tenuto conto del valore della causa (scaglione da € Controparte_2
5.201 a € 26.000) e applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (tranne che per la fase di trattazione del giudizio di rinvio, dato il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto), è quindi condannata a rifondere a Parte_1
- relativamente al giudizio di legittimità, l'importo già ridotto di € 1.541,00, di cui € 638,00 per la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva, ed € 336,00 per la fase decisionale, oltre CPA e IVA se dovuta;
- relativamente al presente giudizio di rinvio, l'importo già ridotto di € 2.444,00, di cui €
567,00 per la fase di studio, € 460,50 per la fase introduttiva, € 461,00 per la fase di trattazione/istruttoria (parametro minimo) ed € 955,50 per la fase decisionale, oltre CPA e
IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.; ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a restituire ad la somma di € OP Parte_1
11.110,18, oltre interessi in misura legale dal 21.7.2020 al saldo;
pagina 6 di 7 n. r.g. 34/2024
2) dichiara le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio compensate in ragione del 50% e conseguentemente condanna a Controparte_2 rifondere in favore di il 50% delle spese del giudizio di legittimità, liquidate Parte_1 per la quota nell'importo già ridotto di € 1.541,00 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuta, e il 50% delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate per la quota nell'importo già ridotto di € 2.444,00 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
4.2.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA SCOTTI Parte_1 P.IVA_1
CAMUZZI
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OP C.F._1
GIOVANNI BABINO e dell'avv. BARTOLOMEO FALCONE
RESISTENTEIN RIASSUNZIONE
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare in riforma della sentenza n. 597/2021 in ottemperanza all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione in n. r.g. 34/2024
Numero registro generale 21962/2021 Numero sezionale 2668/2023 Numero di raccolta generale 27467/2023 pubblicata in data 27/09/2023:
Condannare la in persona dei rappresentanti legali pro tempore OP
(attualmente il sig. e il sig. e suoi aventi causa, a Parte_2 Parte_3 corrispondere ad in persona del suo legale rappresentante l'importo di euro Parte_1
18.516,96 per spese di soccombenza versate da come liquidate dalla sentenza n. Pt_1
7131/2019 mediante assegnazione, oltre interessi successivi ed imposte di registro nonché condannare la in persona dei suoi legali rappresentanti pro OP tempore e suoi aventi causa a corrispondere ad in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore l'importo di euro 1.806,91 pagato in esecuzione della sentenza di secondo grado mediante assegnazione e le relative imposte di registro.
Con vittoria di spese e con condanna di in persona dei suoi OP legale rappresentanti pro tempore ed aventi causa, anche per competenze e spese del giudizio di Cassazione iscritto al Numero registro generale 26155/2021; Con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”
Per OG STAAL A/S: CP_1
“VOGLIA L'ECC. MA CORTE DI APPELLO DI MILANO ADITA
- Reiectis adversis;
1) Per i motivi analiticamente illustrati alle sez. VII e VIII della presente comparsa ed in accoglimento delle argomentazioni addotte, ritenere e dichiarare infondati tutti i motivi dell'atto di citazione in riassunzione della e per l'effetto rigettare tutte le Parte_1 domande giudiziali formulate da con detto atto ed emettere tutte le statuizioni Parte_1 necessarie e conseguenziali anche in punto di spese, e condannare la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
2) In accoglimento dei motivi illustrati alla sez. VIII della presente comparsa, accogliere e riformare integralmente le spese del primo e del secondo grado, disponendo la condanna di alle spese processuali del giudizio di primo e di secondo grado, compensare Parte_1 quelle del giudizio di legittimità e condannare la al pagamento delle spese del Pt_1 presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 597/2021 emessa il 22.2.2021/23.2.2011, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 7131/2019 del Tribunale di Milano, e accogliendo per pagina 2 di 7 n. r.g. 34/2024
quanto di ragione l'opposizione proposta da al precetto notificato nei suoi Parte_1 confronti da l'8.6.2017 per l'importo di € 747.447,30 OP sulla base di titolo costituito dalla sentenza n. 29/2017 del Tribunale di IC (come modificata con successiva ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c. in data 27.2.2017), ha dichiarato il diritto della creditrice di agire nell'esecuzione avviata con la suddetta intimazione entro il limite di € 129.798,79, compensando nella misura del 60% le spese di entrambi i gradi.
Impugnata tale pronuncia da la Suprema Corte, con l'ordinanza n. Parte_1
27467/2023 emessa l'11.7.2023 e pubblicata il 27.9.2023, ha:
- dichiarato l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da OP per nullità della procura, non sanabile nel giudizio di cassazione mediante
[...] rinnovazione;
- riconosciuto fondatezza al primo motivo del ricorso principale, riferito alla omessa statuizione “sulla domanda di restituzione dell'importo delle spese quale liquidato in primo grado e saldato mediante successiva assegnazione all'esito del pignoramento presso terzi”, essendo “documentato che la parte ricorrente, in sede d'appello, aveva chiesto la restituzione degli importi pagati a titolo di spese in esecuzione della decisione del
Tribunale”, ma tale domanda non era stata scrutinata “e avrebbe dovuto esserlo in relazione alla nuova regolazione delle spese processuali complessive”;
- ritenuto l'inammissibilità del secondo motivo, con il quale era stata prospettata la violazione e falsa applicazione degli att. 99, 112, 474, 615 c.p.c. per avere la Corte
d'Appello “errato mancando di considerare che la stessa precettante aveva dato atto, nell'intimazione, del pagamento della minor somma di 46.781,99 euro nel gennaio 2017”, in quanto “la somma di cui parte ricorrente avrebbe voluto fosse dichiarata la detrazione era stata già indicata come non dovuta, detratta e comunque da detrarre all'esito del ricalcolo, dalla controparte precettante: e non vi era dunque alcuna necessità di dichiararla giudizialmente tale”;
- considerato assorbito il terzo motivo, riguardante l'affermata violazione degli artt. 91 e
92, c.p.c.
Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte per la pronuncia, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Tali essendo i contenuti della decisione assunta dai Supremi Giudici, ha Parte_1 riassunto la causa, precisando di avere medio tempore provveduto anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e chiedendo quindi la condanna di CP_1
pagina 3 di 7 n. r.g. 34/2024
alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 18.516,96 per OP spese di soccombenza come liquidate nella sentenza n.7131/2019 dal Tribunale, oltre interessi successivi ed imposte di registro, nonché dell'importo di € 1.806,91 pagato in esecuzione della sentenza di secondo grado, oltre imposte di registro.
ha insistito per il rigetto di tali pretese, contestando che OP alcun pagamento fosse mai avvenuto.
Ritiene questa Corte che la domanda della ricorrente sia solo in parte fondata e meriti accoglimento per quanto di ragione.
Essendo stata condannata dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 7131/2019 del
16.7.2019, “a rifondere a le spese di lite … liquidate in € Controparte_2
15.478,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge”, Parte_1 sul presupposto di avere ricevuto via p.e.c. da controparte, in data 18.7.29019, richiesta di pagamento della somma in esame, ha dato prova di avere reso, in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 21452/2020 promossa con pignoramento presso se stessa nei confronti della stessa ai sensi dell'art. 543 c.p.c. per il Controparte_2 pagamento di € 869.364,25 (come da precetto del 27.6.2018), positiva dichiarazione dell'esistenza di un credito di nei propri confronti pari ad Controparte_2
“Euro 18.516,96 (e cioè € 15.478,00, € 2.321,70 per spese generali 15% € 711,99 per CNAP 4%, € 5,27 per interessi sino alla dichiarazione 29.7.2019 senza il calcolo dell'IVA in quanto non dovuta) per spese legali di cui alla sentenza n. 7131/2019 pubbl. il
16.7.2019 nella causa n. 32178RG2017 avanti il Tribunale di Milano (sentenza non ancora passata in giudicato e di cui ci si riserva l'impugnazione)”.
In assenza di alcuna opposizione di debitrice esecutata, Controparte_2 risulta che tale credito sia stato interamente assegnato ad con provvedimento Parte_1 del Giudice dell'Esecuzione in data 21.7.2020, andando così a compensare per una parte il maggior credito azionato esecutivamente dalla stessa Parte_1
Deve dunque ritenersi che, in forza di tale assegnazione, il pagamento della somma di €
18.516,96 a favore dell'odierna resistente sia effettivamente avvenuto, come rilevato dalla stessa Suprema Corte.
Vi è anche evidenza della relativa domanda di restituzione proposta al momento dell'impugnazione della sentenza n. 7131/2019 del Tribunale di Milano, essendo le conclusioni di così formulate: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 contrariis rejectis, accogliere l'impugnazione avverso la sentenza n. 7131/2019 pubblicata il 16.7.2019 dal Tribunale di Milano, G. dott.ssa I. Chieffo, nel giudizio n. 32178RG2017,
e ritenere ammissibile e fondata l'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. per i motivi di cui in
pagina 4 di 7 n. r.g. 34/2024
atti e disporre la condanna di in persona dei suoi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore, alle spese di lite del I grado, compresa la fase del reclamo erroneamente dichiarato inammissibile, nonché la restituzione dell'importo di euro
18.516,96 già pagato ad in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi ed Pt_1 eventuali ulteriori spese comprese imposte di registro”.
Con la sentenza n. 579/2021 in data 23.2.2021, che ha accolto in parte l'opposizione a precetto di e ha dichiarato il diritto di di Parte_1 Controparte_2 agire nell'esecuzione avviata con detto precetto nei limiti dell'importo complessivo di €
129.798,79, questa Corte ha anche disposto la compensazione nella misura del 60% delle spese processuali così come liquidate, per l'intero, nella sentenza gravata ed ha compensato nella stessa misura anche le spese del grado.
Non ha invece esaminato la domanda restitutoria avanzata dall'appellante riguardo alle spese del giudizio di primo grado e, con provvedimento del 13/15.4.2021, ha in seguito respinto l'istanza, deposita il 23.2.2021, di correzione di errore materiale al riguardo, sul rilievo che non di errore materiale si fosse trattato, ma semmai di errore concettuale, non emendabile con lo strumento di cui all'art. 288 c.p.c.
A tale errore, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, deve porsi quindi rimedio con l'accoglimento, per quanto di ragione, della relativa domanda qui riproposta, sussistendone i presupposti dati dall'effettività del pagamento, avvenuto nella forma dell'assegnazione del credito per il relativo importo, e dalla riforma in punto spese della sentenza n. 7131/2019 del Tribunale di Milano.
Non è possibile, tuttavia, aderire alla richiesta di restituzione integrale della somma di €
18.516,26, dal momento che la compensazione parziale delle spese di lite ha comunque determinato non l'estinzione del relativo credito di ma Controparte_2 solo la sua riduzione nei limiti del 40%.
Della somma di € 18.516,96, la resistente dev'essere quindi condannata a restituire in favore di il 60% oggetto di compensazione, ovvero l'importo di € 11.110,18, Parte_1 oltre interessi in misura legale dal 21.7.2020 (data del pagamento, coincidente con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva n. 7325/2019 dal
G.E. del Tribunale di Milano) al saldo.
Non vi è prova del versamento, da parte dell'odierna ricorrente, dell'imposta di registro, resa anch'essa oggetto della pretesa restitutoria, in quanto i relativi modelli F24 versati in atti risultano bensì compilati, ma privi della attestazione di versamento delle somme.
pagina 5 di 7 n. r.g. 34/2024
Quanto alla domanda di rimborso dell'importo di € 1.806,91 asseritamente pagato in esecuzione della sentenza di secondo grado, la stessa deve ritenersi inammissibile, poiché i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, che, nel presente caso, non solo non annulla la pronuncia di secondo grado, ma neppure contiene riferimento alcuno alle relative spese.
In ordine, da ultimo, al regolamento delle spese, ritiene la Corte di doverne disporre la compensazione in ragione del 50%, con imposizione del restante 50% a carico di dato l'esito complessivo della lite, che ha visto in Controparte_2
Cassazione la declaratoria di inammissibilità non solo del controricorso di
[...]
ma anche del secondo motivo del ricorso di e, nel Controparte_2 Parte_1 presente giudizio, l'accoglimento solo parziale (nella misura di circa la metà) della pretesa restitutoria della ricorrente, peraltro peculiarmente riferita non ad una somma entrata materialmente nella sfera economica di controparte, ma dichiarata dalla stessa
[...] quale credito di nei propri confronti e resa quindi Pt_1 Controparte_2 oggetto, per effetto del consequenziale provvedimento di assegnazione, di volontaria compensazione con un proprio maggior credito.
tenuto conto del valore della causa (scaglione da € Controparte_2
5.201 a € 26.000) e applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (tranne che per la fase di trattazione del giudizio di rinvio, dato il modesto impegno difensivo dalla medesima richiesto), è quindi condannata a rifondere a Parte_1
- relativamente al giudizio di legittimità, l'importo già ridotto di € 1.541,00, di cui € 638,00 per la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva, ed € 336,00 per la fase decisionale, oltre CPA e IVA se dovuta;
- relativamente al presente giudizio di rinvio, l'importo già ridotto di € 2.444,00, di cui €
567,00 per la fase di studio, € 460,50 per la fase introduttiva, € 461,00 per la fase di trattazione/istruttoria (parametro minimo) ed € 955,50 per la fase decisionale, oltre CPA e
IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.; ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a restituire ad la somma di € OP Parte_1
11.110,18, oltre interessi in misura legale dal 21.7.2020 al saldo;
pagina 6 di 7 n. r.g. 34/2024
2) dichiara le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio compensate in ragione del 50% e conseguentemente condanna a Controparte_2 rifondere in favore di il 50% delle spese del giudizio di legittimità, liquidate Parte_1 per la quota nell'importo già ridotto di € 1.541,00 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuta, e il 50% delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate per la quota nell'importo già ridotto di € 2.444,00 per compensi, oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
4.2.2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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