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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29097/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29097/2024
Oggi 9 aprile 2025, nella causa n. 29097/2024 r.g., promossa da:
G.M. COMPUTER Parte_1
nei confronti di: per Controparte_1 il giudice, premesso che l'udienza del giorno 8/4/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate da parte attrice;
pronuncia la sentenza contestuale riportata di seguito.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29097/2024 promossa da:
(c. f. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI ROSA GIUSEPPE, domiciliato presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
NEL MERITO in ogni caso per le ragioni tutte sopra esposte,
- accertare e dichiarare l'attuale validità ed efficacia del Contratto di factoring stipulato il
09.08.2018 tra il cedente e la cessionaria Parte_2
Controparte_1
- accertare e dichiarare che la clausola risolutiva espressa invocata da Controparte_1
e contenuta all'art. 9 del contratto di factoring del 09.08.2018 è nulla e/o annullabile perché indeterminata e generica, e, per l'effetto, dichiarare valido il contratto di factoring concluso tra le parti di cui in epigrafe.
- accertare e dichiarare l'inefficacia della risoluzione contrattuale comunicata in data pagina 2 di 11 26.06.2023 da in ragione della dichiaranda nullità della clausola di Controparte_1 cui all'art. 9 del Contratto di factoring del 09.08.2018, oltre che della dichiaranda insussistenza dei presupposti richiesti per la risoluzione intimata, anche in ragione dell'intervenuta sospensione degli effetti della sentenza n°1983/2023 del Tribunale di
Palermo V sezione GU Dott. Illuminati;
- accertare e dichiarare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1 abbia tenuto una condotta negligente in danno all'odierna attrice e, per l'effetto,
[...] condannare la stessa al risarcimento del danno patito da nei termini meglio Parte_2 sopra specificati che, almeno in parte, è corrispondente al valore residuo del contratto con l' in uno a quello che si andrà ad accertare con l'approvazione del Controparte_2 bilancio consuntivo 2024; ovvero, ancora, del danno da determinarsi in via equitativa per una somma pari all'importo dei crediti ceduti e/o nella maggiore o minore somma che il
Decidente riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. RG. 16317/2020, del Tribunale di
Palermo, V Sezione, Giudice Dott. Andrea Illuminati nell'ambito del quale è stata resa la sentenza n° 1983/2023.
- disporre l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. R.G. 10038/2023 del Tribunale di
Palermo, V Sezione, Giudice Dott. Francesco Paolo Torrasi, di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ivi compreso il fascicolo del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 10038-
1/2023 del Tribunale di Palermo, V Sezione, Giudice Dott. Andrea Illuminati.
- Ammettere la perizia prodotta dal CTP e disporre CTU contabile al fine di verificare la sussistenza dei pregiudizi patiti e determinare, quantificandoli, i danni occorsi in conseguenza della condotta mantenuta da anche all'esito Controparte_1 dell'approvazione del bilancio consuntivo 2024.
- In via istruttoria si chiede, inoltre, ammettersi l'assunzione di prova testimoniale delegata ex art 203 c.p.c. presso il Tribunale di Palermo in cui risiedono e vivono i testi citati sulle circostanze del paragrafo preceduti dal rituale "Vero è che”. Si indicano quali testi: il Sig.
e sui seguenti articolati: Testimone_1 Testimone_2
1. “Vero è che ho intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con la società
[...] per alcuni anni”. Controparte_3
2. “Vero è che sono stato un tecnico specializzato alle dipendenze di e Controparte_3 che mi sono avvalso della formazione specifica offerta dalla all'interno ed CP_4 all'esterno dell'azienda per conto del datore maturando competenze sulle macchine multifunzione per uffici di tale marchio oltre a comprovata esperienza nell'attività di assistenza e manutenzione”
3. “Vero è che decidevo di interrompere volontariamente nell'anno 2024 il rapporto di lavoro che intrattenevo con la società e, che pertanto, rassegnavo Controparte_3 dimissioni volontarie”
4. “Vero è che intorno alla fine dell'anno 2023 apprendevo della circostanza che la società
pagina 3 di 11 fosse destinataria di una richiesta di pagamento di una ingente somma di denaro da parte di un istituto di credito e che tale circostanza stava determinando difficoltà economiche e finanziarie in capo all'azienda, oltre che nei rapporti con clienti e fornitori”
5. Vero è che interrompevo volontariamente il rapporto di lavoro con la Controparte_3
a causa della cessazione del rapporto di collaborazione tra e l'azienda CP_4 presso cui lavoravo, con specifico riferimento alla vendita ed assistenza di macchine multifunzione per uffici e forniture;
e che la ditta, a causa di ciò, aveva già perso molta clientela, riducendosi il volume dei servizi di assistenza e manutenzione con i clienti, alcuni dei quali avevano peraltro interrotto i rapporti con l'azienda”
- In via istruttoria si chiede, inoltre, ammettersi l'assunzione di prova testimoniale delegata ex art 203 c.p.c. presso il Tribunale di Palermo in cui risiedono e vivono i testi citati sulle circostanze del paragrafo preceduti dal rituale "Vero è che”. Si indica quale teste il Dott.
, Dirigente dell' di Palermo sui seguenti articolati: Testimone_3 Controparte_2
1. “ Vero è che l'ordine dei Medici di Palermo ha intrattenuto rapporti con la
[...]
e che ha sottoscritto un contratto con decorrenza all inclusive dal dal 01/01/2024 Pt_2 al 31/07/2029”.
2. Vero è che il rapporto contrattuale aveva ad oggetto l'assistenza e la manutenzione di macchine multifunzione e dei relativi materiali consumabili” CP_5
3. “Vero è che il rapporto contrattuale è stato oggetto di recesso per giusta causa da parte dell'Ordine a decorrere dal gennaio 2025 in conseguenza dei continui ritardi nei servizi di assistenza, manutenzione e ricambio consumabili
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è la risoluzione di un contratto di factoring concluso in data 9/8/2018
(doc. 1), in forza del quale parte attrice ha ceduto a parte convenuta crediti derivanti da contratti di appalto conclusi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, per un importo complessivo di € 340.596,35, relativi all'acquisto e noleggio di macchine multifunzione, stampanti, accessori e materiali di consumo per ufficio, oltre all'assistenza.
Parte convenuta ha comunicato la risoluzione del contratto in data 26/6/2023 (v. doc. 11).
Parte attrice ha chiesto di accertare l'illegittimità di tale risoluzione.
Parte convenuta è rimasta contumace.
2. Parte convenuta ha comunicato la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 del contratto di factoring, invocando il disposto della sentenza n.
1983/2023 del Tribunale di Palermo (v. doc. 12), pubblicata il 26/4/2023 (n. r.g.
pagina 4 di 11 16317/2020). Tale provvedimento è stato pronunciato in conseguenza dell'opposizione del debitore ceduto (il Provveditorato) avverso il decreto ingiuntivo n. 4842/2020, ottenuto dall'odierna convenuta a fronte del mancato pagamento dei crediti da parte del
Provveditorato stesso.
Il Tribunale di Palermo, con la menzionata pronuncia, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice monocratico, infatti, ha rilevato la nullità dei crediti ceduti per vizi nell'affidamento delle commesse originariamente aggiudicate all'odierna attrice.
In sede di impugnazione, poi, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1613/2024 del 25/9/2024, pubblicata il 7/10/2024, ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente (v. doc. 1, mem. att. del
12/2/2025). In effetti, il giudice di prime cure aveva ordinato la partecipazione al procedimento, originariamente instaurato tra debitore ceduto e cessionario, anche del cedente (odierna parte attrice), ma non si era avveduto che era stata erroneamente chiamata in causa una diversa società ( con sede Cerro RE (MI) e C.F. CP_6
invece di con sede in Bagheria e C.F. ). P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_1
Pertanto, il giudice di secondo grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307, terzo comma, c.p.c. per mancata integrazione del giudizio entro il termine perentorio assegnato.
Di conseguenza non si è formato nessun giudicato sulle statuizioni di merito contenute nella sentenza del Tribunale di Palermo.
Incidentalmente, va rilevato che l'odierna attrice aveva anche agito ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza pronunciata inter alios dal Tribunale (n.r.g. 10038/2023); in tale sede, aveva anche ottenuto in via cautelare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza medesima, in ragione del menzionato vizio nel contraddittorio (provvedimento del
29/8/2023 – doc. 16 att.).
3. Nella comunicazione di risoluzione del 26/6/2023, la cessionaria aveva domandato non solo la rifusione di quanto versato per la cessione dei crediti (€ 327.327,68), ma ulteriori €
128.084,41 per interessi moratori a partire dalla sentenza, nonché € 93.118,52 a titolo di indennizzo (di cui € 69.985,72 per ulteriori interessi al tasso ex d. lgs. 231/02, € 6.748,35 di spese legali per il procedimento monitorio ed € 16.384,45 per le successive spese legali),
pagina 5 di 11 per un totale di € 548.530,61.
L'attrice ha denunciato l'inefficacia di tale comunicazione, in ragione dell'estinzione del giudizio da cui è scaturita la sentenza posta dalla convenuta a fondamento della risoluzione.
In particolare, tale risoluzione sarebbe illegittima poiché esclusivamente fondata sul contenuto di una sentenza, non solo soggetta a impugnazione, ma anche conclusiva di un giudizio in cui l'odierna attrice non era stata parte.
Inoltre, non sussisterebbero i presupposti per avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 9 del contratto di factoring, poiché essa sarebbe “nulla e/o annullabile perché indeterminata e generica”. Tale vizio riguarderebbe, in particolar modo, la lett. i), che consente al cessionario di risolvere il contratto nel caso in cui il cedente abbia prestato dichiarazioni o garanzie “non veritiere, non corrette o incomplete”.
La doglianza di parte attrice non è condivisibile.
Sebbene, infatti, parte convenuta, nella sua missiva del 26/6/2023, non abbia fatto espresso richiamo ad alcuna specifica ipotesi tra quelle, di cui all'art. 9 del contratto, che le consentivano di esercitare il diritto di risolvere il negozio, è la stessa parte attrice che soccorre nell'individuare quella rilevante nella lett. i). Essa prevede la possibilità per il cessionario di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui “le dichiarazioni e garanzie del Cedente di cui all'Articolo 6 risultino in qualsiasi momento di vigenza del
Contratto non veritiere, non corrette o incomplete”.
Tra le dichiarazioni rilevanti, in particolare, viene in rilievo quella individuata dalla lett. h) dell'art. 6, che impone al cedente di attestare che “i contratti in base ai quali i Crediti sono sorti e gli altri documenti giustificativi dei Crediti sono stati validamente stipulati, aggiudicati, emessi e\o sottoscritti e sono tuttora, al pari delle obbligazioni in esse contenute, validi ed efficaci e debitamente adempiuti dal Cedente e (salvo il ritardo nel pagamento dovuto) dal Debitore”.
Nel caso di specie la parte convenuta era legittimata ad invocare il difetto di veridicità e correttezza della dichiarazione del cedente, secondo cui i contratti sottostanti ai crediti ceduti sarebbero “validi ed efficaci” (si noti che l'art. 9, lett. i, attribuisce rilievo anche al sopravvenuto difetto di veridicità).
In effetti, non si rinvengono ragioni di discostarsi dalle conclusioni formulate dal Tribunale di Palermo in punto di nullità dei contratti pubblici di appalto, che rappresentano la fonte pagina 6 di 11 dei crediti ceduti. La statuizione contenuta nella sentenza del giudice palermitano, seppure non passata in giudicato, appare del tutto condivisibile, poiché congruamente motivata in ragione di comprovati vizi del procedimento amministrativo di affidamento.
In particolare, il Tribunale di Palermo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva accertato che gli affidamenti all'odierna attrice, derivanti da ordini diretti di acquisto effettuati sulla piattaforma MEPA ex art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici previgente), non sono stati preceduti né dalla determina a contrarre (art. 32, comma 2, del codice citato), né tantomeno dall'atto di assunzione dell'impegno di spesa
(artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000). Ancora, era stato artificiosamente frazionato in distinti ordini di minore entità l'oggetto di un affidamento unitario, al fine di eludere i più incisivi vincoli derivanti dall'ordinario procedimento ad evidenza pubblica, in violazione dell'art. 35, comma 6 del codice previgente.
In proposito, è irrilevante che la Corte d'appello abbia dichiarato estinto il procedimento da cui la sentenza del Tribunale è conseguita, poiché il vizio di rito rilevato dal giudice dell'impugnazione, relativo alla mancata integrazione del contradditorio, non impedisce a questo giudice un'autonoma valutazione del decisum nel suo contenuto sostanziale.
Tanto più che parte attrice non ha mai contestato le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Palermo: non quale interveniente nel procedimento di secondo grado presso la Corte d'Appello di Palermo (v. p. 3 della sentenza – doc. 1 mem. att. del
12/2/2025), non in sede di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la medesima sentenza (v. all'interno del doc. 15 att.) e nemmeno nel formulare l'odierno atto di citazione. In nessuna di tali sedi, infatti, parte attrice ha svolto alcuna difesa nel merito dei vizi accertati dal giudice palermitano, come certamente avrebbe potuto, limitandosi a invocare il vizio del contraddittorio.
Pertanto, nemmeno può dirsi soddisfatto l'onere probatorio, che incombe sull'attore, circa la non imputabilità dell'inadempimento fatto valere dalla convenuta, relativo all'obbligo dichiarativo di cui all'art. 6 del contratto di factoring. Se è vero, come rileva parte attrice, che l'operatività di una clausola risolutiva espressa non esime il giudice dall'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento posto a fondamento della risoluzione, non si può dimenticare che è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore dimostrarne la non imputabilità (Cass. SU n. 13533/2001).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, in definitiva, parte attrice avrebbe dovuto provare la propria incolpevole ignoranza dei vizi del procedimento amministrativo, al fine di escludere la legittimità della risoluzione unilaterale motivata dall'inadempimento dell'obbligo dichiarativo. Senza dimenticare, tuttavia, che parte attrice non sarebbe andata esente da responsabilità nei confronti della convenuta nemmeno in tale ipotesi: residua, infatti, la garanzia per il nomen verum, di cui all'art. 1266 c.c., che impone al cedente di garantire l'esistenza, intesa lato sensu, dei crediti trasmessi a titolo oneroso.
Infondata, infine, è la doglianza relativa alla indeterminatezza della clausola di cui all'art. 9 del contratto di factoring. Come emerge dalla piana lettura del regolamento negoziale, esso individua nettamente le specifiche ipotesi in cui la cessionaria può ricorrere alla clausola risolutiva espressa (lett. da i a iv dell'art. 9), nonché, per quanto viene qui in rilievo, gli obblighi dichiarativi la cui violazione può giustificare la risoluzione (rectius recesso – lett. da a) a l) dell'art. 6, cui rinvia l'art. 9, lett. i)). Di conseguenza, non può fondatamente sostenersi l'indeterminatezza o genericità della clausola risolutoria, tanto meno con riferimento all'ipotesi rilevante in questa sede.
In ultima analisi, la cessionaria era legittimata ad invocare la nullità dei contratti posti a fondamento dei crediti ceduti con il contratto di factoring del 9/8/2018, in ragione dell'inosservanza, da parte della cedente, dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 6, lett. h) del medesimo contratto, a prescindere dai vizi in rito della sentenza del Tribunale di
Palermo che ha accertato nel merito la predetta nullità.
Pertanto, la domanda di parte attrice tesa all'accertamento dell'illegittimità della manifestazione di volontà risolutoria di parte convenuta, come sancita dalla comunicazione del 26/6/2023, non può trovare accoglimento.
4. Parte attrice ha formulato, altresì, una domanda risarcitoria, volta alla condanna di parte convenuta al versamento dei danni asseritamente causati dalla condotta processuale ed extra-processuale della medesima.
Invero, nell'omettere di curare l'integrazione del contraddittorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Palermo e nel risolvere unilateralmente il contratto di factoring con una mera comunicazione stragiudiziale, la banca convenuta avrebbe causato una “una profonda crisi che ha determinato una drastica pagina 8 di 11 diminuzione del fatturato” della società attrice (così a pag. 4, mem. 12/2/2025). La convenuta, cioè, sarebbe venuta meno al proprio onere di tutelare le ragioni del credito ceduto ex art. 1263 c.c., con la conseguenza di determinare un netto calo del fatturato: il bilancio consuntivo del 2024 (doc. 1 mem. att. del 21/2/2025), infatti, evidenzia ricavi per €
671.531, meno della metà di quelli registrati nel 2023 (pari a € 1.464.325).
In particolare, tre dipendenti si sarebbero dimessi per il timore del fallimento della società, la quale, oltre a dover versare il relativo t.f.r., avrebbe avuto significative difficoltà a trovare nuovi dipendenti in virtù dell'estrema specializzazione richiesta;
si è dimesso anche un amministratore, con la conseguente necessità di versare il trattamento di fine mandato.
Ancora, il principale fornitore della società attrice, con lettera del Parte_3
9/12/2024 ha minacciato la completa cessazione dei rapporti commerciali (doc. 6 mem. att. del 12/2/2025), in ragione del mancato raggiungimento dei target fissati per l'anno 2024; nel gennaio del 2025, di fatto, è stato risolto il contratto di fornitura in via esclusiva per la
Sicilia occidentale che legava le due società. Infine, la riduzione dei dipendenti avrebbe cagionato un peggioramento della qualità dell'assistenza prestata, tanto da provocare la risoluzione di un contratto con l'Ordine dei Medici di Palermo (doc. 7 mem. att. del
21/2/2025), concluso nel gennaio 2024 e originariamente destinato ad esaurirsi soltanto il
31/7/2029, per un danno, pari al mancato guadagno, di € 95.975,00 più IVA.
La tesi attorea non convince.
Invero, non ha alcun pregio la supposta dinamica causale, che collegherebbe la condotta processuale della convenuta e la manifestazione di volontà risolutoria ex art. 1456 c.c. con la crisi d'impresa, dunque con il fallimento dei target e le dimissioni dei Parte_3
lavoratori, che a loro volta avrebbero causato il deterioramento delle prestazioni manutentive e quindi la risoluzione di contratti di durata come quello con l' CP_2
[...]
Tale ricostruzione si poggia sulla ben poco condivisibile affermazione secondo cui la pretesa stragiudiziale di parte convenuta avrebbe di per sé cagionato un significativo calo di fatturato, da cui sarebbero scaturite, a cascata, le menzionate ulteriori conseguenze.
Non si vede, tuttavia, come una richiesta di denaro possa causare una riduzione nel fatturato di un'impresa, tanto più se si considera che tale pretesa è rimasta del tutto inevasa;
parte attrice, infatti, aveva persino ottenuto la sospensione cautelare della provvisoria esecutività
pagina 9 di 11 della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accertato la nullità dei contratti fondanti i crediti ceduti (doc. 16 att.). Nessun esborso, pertanto, è stato affrontato da parte attrice.
Occorre rilevare, ulteriormente, che secondo la tesi attorea sussisterebbe un nesso di causalità tra la pretesa creditoria della convenuta e le dimissioni di diversi lavoratori, che avrebbero per ciò solo temuto il fallimento della società. Invece le prove dedotte nella memoria 12/2/2025 sono volte a provare una diversa causalità e cioè che le dimissioni sarebbero in realtà conseguenza del recesso di Tale divergenza è, inoltre, Parte_3
acuita dall'esame delle date (v. doc. 2 mem. att. del 12/2/2025), poiché dette dimissioni sono tutte anteriori alla lettera con cui nel dicembre 2024, aveva Parte_3
prospettato la cessazione dei rapporti commerciali. Infine, vale rilevare come l'amministratore si sia dimesso “per motivi personali”, come testualmente indicato nella delibera prodotta da parte attrice (all. 3 alla mem. 12/2/2025).
Il diverso obiettivo cui sono volte le prove richieste è un sintomo della debolezza dell'impianto generale della difesa e le rende ininfluenti rispetto alla tesi di parte attrice, che non sarebbe comunque provata.
Tanto premesso con riguardo alla dubbia ricostruzione delle circostanze fattuali, in punto di diritto occorre rilevare che un limite alla responsabilità contrattuale è rappresentato dall'art. 1225 c.c., che impedisce il risarcimento di danni non prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione. Nel caso di specie, non è certo possibile ritenere che una richiesta di ripetizione di quanto versato per la cessione di crediti (sebbene accompagnata dalla pretesa di ulteriori importi a titolo di interessi moratori e spese legali) possa ragionevolmente consentire di prevedere la “profonda crisi” imprenditoriale che ne sarebbe (asseritamente) scaturita. A fortiori non possono essere addebitate alla convenuta le conseguenze più lontane, logicamente e cronologicamente, dall'istanza formulata il 26/6/2023, quali il recesso dell' da un contratto stipulato nel gennaio 2024. CP_2 CP_2
Infine, non può sottacersi come il presupposto di tale preteso risarcimento è rappresentato dall'illegittimità della comunicazione risolutoria di parte convenuta, che questo giudice ritiene, al contrario, del tutto legittima per i motivi ampiamente analizzati al paragrafo precedente.
Da quanto precede consegue il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
pagina 10 di 11 5. Nulla sulle spese, attesa la soccombenza nei confronti di una parte contumace.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di accertamento dell'inefficacia della risoluzione del contratto di factoring comunicata da parte convenuta il 26/6/2023;
2) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni.
Milano, 9 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Francesco Zapparoli, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29097/2024
Oggi 9 aprile 2025, nella causa n. 29097/2024 r.g., promossa da:
G.M. COMPUTER Parte_1
nei confronti di: per Controparte_1 il giudice, premesso che l'udienza del giorno 8/4/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate da parte attrice;
pronuncia la sentenza contestuale riportata di seguito.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29097/2024 promossa da:
(c. f. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI ROSA GIUSEPPE, domiciliato presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
NEL MERITO in ogni caso per le ragioni tutte sopra esposte,
- accertare e dichiarare l'attuale validità ed efficacia del Contratto di factoring stipulato il
09.08.2018 tra il cedente e la cessionaria Parte_2
Controparte_1
- accertare e dichiarare che la clausola risolutiva espressa invocata da Controparte_1
e contenuta all'art. 9 del contratto di factoring del 09.08.2018 è nulla e/o annullabile perché indeterminata e generica, e, per l'effetto, dichiarare valido il contratto di factoring concluso tra le parti di cui in epigrafe.
- accertare e dichiarare l'inefficacia della risoluzione contrattuale comunicata in data pagina 2 di 11 26.06.2023 da in ragione della dichiaranda nullità della clausola di Controparte_1 cui all'art. 9 del Contratto di factoring del 09.08.2018, oltre che della dichiaranda insussistenza dei presupposti richiesti per la risoluzione intimata, anche in ragione dell'intervenuta sospensione degli effetti della sentenza n°1983/2023 del Tribunale di
Palermo V sezione GU Dott. Illuminati;
- accertare e dichiarare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1 abbia tenuto una condotta negligente in danno all'odierna attrice e, per l'effetto,
[...] condannare la stessa al risarcimento del danno patito da nei termini meglio Parte_2 sopra specificati che, almeno in parte, è corrispondente al valore residuo del contratto con l' in uno a quello che si andrà ad accertare con l'approvazione del Controparte_2 bilancio consuntivo 2024; ovvero, ancora, del danno da determinarsi in via equitativa per una somma pari all'importo dei crediti ceduti e/o nella maggiore o minore somma che il
Decidente riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. RG. 16317/2020, del Tribunale di
Palermo, V Sezione, Giudice Dott. Andrea Illuminati nell'ambito del quale è stata resa la sentenza n° 1983/2023.
- disporre l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. R.G. 10038/2023 del Tribunale di
Palermo, V Sezione, Giudice Dott. Francesco Paolo Torrasi, di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ivi compreso il fascicolo del procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 10038-
1/2023 del Tribunale di Palermo, V Sezione, Giudice Dott. Andrea Illuminati.
- Ammettere la perizia prodotta dal CTP e disporre CTU contabile al fine di verificare la sussistenza dei pregiudizi patiti e determinare, quantificandoli, i danni occorsi in conseguenza della condotta mantenuta da anche all'esito Controparte_1 dell'approvazione del bilancio consuntivo 2024.
- In via istruttoria si chiede, inoltre, ammettersi l'assunzione di prova testimoniale delegata ex art 203 c.p.c. presso il Tribunale di Palermo in cui risiedono e vivono i testi citati sulle circostanze del paragrafo preceduti dal rituale "Vero è che”. Si indicano quali testi: il Sig.
e sui seguenti articolati: Testimone_1 Testimone_2
1. “Vero è che ho intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con la società
[...] per alcuni anni”. Controparte_3
2. “Vero è che sono stato un tecnico specializzato alle dipendenze di e Controparte_3 che mi sono avvalso della formazione specifica offerta dalla all'interno ed CP_4 all'esterno dell'azienda per conto del datore maturando competenze sulle macchine multifunzione per uffici di tale marchio oltre a comprovata esperienza nell'attività di assistenza e manutenzione”
3. “Vero è che decidevo di interrompere volontariamente nell'anno 2024 il rapporto di lavoro che intrattenevo con la società e, che pertanto, rassegnavo Controparte_3 dimissioni volontarie”
4. “Vero è che intorno alla fine dell'anno 2023 apprendevo della circostanza che la società
pagina 3 di 11 fosse destinataria di una richiesta di pagamento di una ingente somma di denaro da parte di un istituto di credito e che tale circostanza stava determinando difficoltà economiche e finanziarie in capo all'azienda, oltre che nei rapporti con clienti e fornitori”
5. Vero è che interrompevo volontariamente il rapporto di lavoro con la Controparte_3
a causa della cessazione del rapporto di collaborazione tra e l'azienda CP_4 presso cui lavoravo, con specifico riferimento alla vendita ed assistenza di macchine multifunzione per uffici e forniture;
e che la ditta, a causa di ciò, aveva già perso molta clientela, riducendosi il volume dei servizi di assistenza e manutenzione con i clienti, alcuni dei quali avevano peraltro interrotto i rapporti con l'azienda”
- In via istruttoria si chiede, inoltre, ammettersi l'assunzione di prova testimoniale delegata ex art 203 c.p.c. presso il Tribunale di Palermo in cui risiedono e vivono i testi citati sulle circostanze del paragrafo preceduti dal rituale "Vero è che”. Si indica quale teste il Dott.
, Dirigente dell' di Palermo sui seguenti articolati: Testimone_3 Controparte_2
1. “ Vero è che l'ordine dei Medici di Palermo ha intrattenuto rapporti con la
[...]
e che ha sottoscritto un contratto con decorrenza all inclusive dal dal 01/01/2024 Pt_2 al 31/07/2029”.
2. Vero è che il rapporto contrattuale aveva ad oggetto l'assistenza e la manutenzione di macchine multifunzione e dei relativi materiali consumabili” CP_5
3. “Vero è che il rapporto contrattuale è stato oggetto di recesso per giusta causa da parte dell'Ordine a decorrere dal gennaio 2025 in conseguenza dei continui ritardi nei servizi di assistenza, manutenzione e ricambio consumabili
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è la risoluzione di un contratto di factoring concluso in data 9/8/2018
(doc. 1), in forza del quale parte attrice ha ceduto a parte convenuta crediti derivanti da contratti di appalto conclusi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, per un importo complessivo di € 340.596,35, relativi all'acquisto e noleggio di macchine multifunzione, stampanti, accessori e materiali di consumo per ufficio, oltre all'assistenza.
Parte convenuta ha comunicato la risoluzione del contratto in data 26/6/2023 (v. doc. 11).
Parte attrice ha chiesto di accertare l'illegittimità di tale risoluzione.
Parte convenuta è rimasta contumace.
2. Parte convenuta ha comunicato la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 del contratto di factoring, invocando il disposto della sentenza n.
1983/2023 del Tribunale di Palermo (v. doc. 12), pubblicata il 26/4/2023 (n. r.g.
pagina 4 di 11 16317/2020). Tale provvedimento è stato pronunciato in conseguenza dell'opposizione del debitore ceduto (il Provveditorato) avverso il decreto ingiuntivo n. 4842/2020, ottenuto dall'odierna convenuta a fronte del mancato pagamento dei crediti da parte del
Provveditorato stesso.
Il Tribunale di Palermo, con la menzionata pronuncia, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice monocratico, infatti, ha rilevato la nullità dei crediti ceduti per vizi nell'affidamento delle commesse originariamente aggiudicate all'odierna attrice.
In sede di impugnazione, poi, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1613/2024 del 25/9/2024, pubblicata il 7/10/2024, ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente (v. doc. 1, mem. att. del
12/2/2025). In effetti, il giudice di prime cure aveva ordinato la partecipazione al procedimento, originariamente instaurato tra debitore ceduto e cessionario, anche del cedente (odierna parte attrice), ma non si era avveduto che era stata erroneamente chiamata in causa una diversa società ( con sede Cerro RE (MI) e C.F. CP_6
invece di con sede in Bagheria e C.F. ). P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_1
Pertanto, il giudice di secondo grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 307, terzo comma, c.p.c. per mancata integrazione del giudizio entro il termine perentorio assegnato.
Di conseguenza non si è formato nessun giudicato sulle statuizioni di merito contenute nella sentenza del Tribunale di Palermo.
Incidentalmente, va rilevato che l'odierna attrice aveva anche agito ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza pronunciata inter alios dal Tribunale (n.r.g. 10038/2023); in tale sede, aveva anche ottenuto in via cautelare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza medesima, in ragione del menzionato vizio nel contraddittorio (provvedimento del
29/8/2023 – doc. 16 att.).
3. Nella comunicazione di risoluzione del 26/6/2023, la cessionaria aveva domandato non solo la rifusione di quanto versato per la cessione dei crediti (€ 327.327,68), ma ulteriori €
128.084,41 per interessi moratori a partire dalla sentenza, nonché € 93.118,52 a titolo di indennizzo (di cui € 69.985,72 per ulteriori interessi al tasso ex d. lgs. 231/02, € 6.748,35 di spese legali per il procedimento monitorio ed € 16.384,45 per le successive spese legali),
pagina 5 di 11 per un totale di € 548.530,61.
L'attrice ha denunciato l'inefficacia di tale comunicazione, in ragione dell'estinzione del giudizio da cui è scaturita la sentenza posta dalla convenuta a fondamento della risoluzione.
In particolare, tale risoluzione sarebbe illegittima poiché esclusivamente fondata sul contenuto di una sentenza, non solo soggetta a impugnazione, ma anche conclusiva di un giudizio in cui l'odierna attrice non era stata parte.
Inoltre, non sussisterebbero i presupposti per avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 9 del contratto di factoring, poiché essa sarebbe “nulla e/o annullabile perché indeterminata e generica”. Tale vizio riguarderebbe, in particolar modo, la lett. i), che consente al cessionario di risolvere il contratto nel caso in cui il cedente abbia prestato dichiarazioni o garanzie “non veritiere, non corrette o incomplete”.
La doglianza di parte attrice non è condivisibile.
Sebbene, infatti, parte convenuta, nella sua missiva del 26/6/2023, non abbia fatto espresso richiamo ad alcuna specifica ipotesi tra quelle, di cui all'art. 9 del contratto, che le consentivano di esercitare il diritto di risolvere il negozio, è la stessa parte attrice che soccorre nell'individuare quella rilevante nella lett. i). Essa prevede la possibilità per il cessionario di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui “le dichiarazioni e garanzie del Cedente di cui all'Articolo 6 risultino in qualsiasi momento di vigenza del
Contratto non veritiere, non corrette o incomplete”.
Tra le dichiarazioni rilevanti, in particolare, viene in rilievo quella individuata dalla lett. h) dell'art. 6, che impone al cedente di attestare che “i contratti in base ai quali i Crediti sono sorti e gli altri documenti giustificativi dei Crediti sono stati validamente stipulati, aggiudicati, emessi e\o sottoscritti e sono tuttora, al pari delle obbligazioni in esse contenute, validi ed efficaci e debitamente adempiuti dal Cedente e (salvo il ritardo nel pagamento dovuto) dal Debitore”.
Nel caso di specie la parte convenuta era legittimata ad invocare il difetto di veridicità e correttezza della dichiarazione del cedente, secondo cui i contratti sottostanti ai crediti ceduti sarebbero “validi ed efficaci” (si noti che l'art. 9, lett. i, attribuisce rilievo anche al sopravvenuto difetto di veridicità).
In effetti, non si rinvengono ragioni di discostarsi dalle conclusioni formulate dal Tribunale di Palermo in punto di nullità dei contratti pubblici di appalto, che rappresentano la fonte pagina 6 di 11 dei crediti ceduti. La statuizione contenuta nella sentenza del giudice palermitano, seppure non passata in giudicato, appare del tutto condivisibile, poiché congruamente motivata in ragione di comprovati vizi del procedimento amministrativo di affidamento.
In particolare, il Tribunale di Palermo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva accertato che gli affidamenti all'odierna attrice, derivanti da ordini diretti di acquisto effettuati sulla piattaforma MEPA ex art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici previgente), non sono stati preceduti né dalla determina a contrarre (art. 32, comma 2, del codice citato), né tantomeno dall'atto di assunzione dell'impegno di spesa
(artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000). Ancora, era stato artificiosamente frazionato in distinti ordini di minore entità l'oggetto di un affidamento unitario, al fine di eludere i più incisivi vincoli derivanti dall'ordinario procedimento ad evidenza pubblica, in violazione dell'art. 35, comma 6 del codice previgente.
In proposito, è irrilevante che la Corte d'appello abbia dichiarato estinto il procedimento da cui la sentenza del Tribunale è conseguita, poiché il vizio di rito rilevato dal giudice dell'impugnazione, relativo alla mancata integrazione del contradditorio, non impedisce a questo giudice un'autonoma valutazione del decisum nel suo contenuto sostanziale.
Tanto più che parte attrice non ha mai contestato le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Palermo: non quale interveniente nel procedimento di secondo grado presso la Corte d'Appello di Palermo (v. p. 3 della sentenza – doc. 1 mem. att. del
12/2/2025), non in sede di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la medesima sentenza (v. all'interno del doc. 15 att.) e nemmeno nel formulare l'odierno atto di citazione. In nessuna di tali sedi, infatti, parte attrice ha svolto alcuna difesa nel merito dei vizi accertati dal giudice palermitano, come certamente avrebbe potuto, limitandosi a invocare il vizio del contraddittorio.
Pertanto, nemmeno può dirsi soddisfatto l'onere probatorio, che incombe sull'attore, circa la non imputabilità dell'inadempimento fatto valere dalla convenuta, relativo all'obbligo dichiarativo di cui all'art. 6 del contratto di factoring. Se è vero, come rileva parte attrice, che l'operatività di una clausola risolutiva espressa non esime il giudice dall'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento posto a fondamento della risoluzione, non si può dimenticare che è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore dimostrarne la non imputabilità (Cass. SU n. 13533/2001).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, in definitiva, parte attrice avrebbe dovuto provare la propria incolpevole ignoranza dei vizi del procedimento amministrativo, al fine di escludere la legittimità della risoluzione unilaterale motivata dall'inadempimento dell'obbligo dichiarativo. Senza dimenticare, tuttavia, che parte attrice non sarebbe andata esente da responsabilità nei confronti della convenuta nemmeno in tale ipotesi: residua, infatti, la garanzia per il nomen verum, di cui all'art. 1266 c.c., che impone al cedente di garantire l'esistenza, intesa lato sensu, dei crediti trasmessi a titolo oneroso.
Infondata, infine, è la doglianza relativa alla indeterminatezza della clausola di cui all'art. 9 del contratto di factoring. Come emerge dalla piana lettura del regolamento negoziale, esso individua nettamente le specifiche ipotesi in cui la cessionaria può ricorrere alla clausola risolutiva espressa (lett. da i a iv dell'art. 9), nonché, per quanto viene qui in rilievo, gli obblighi dichiarativi la cui violazione può giustificare la risoluzione (rectius recesso – lett. da a) a l) dell'art. 6, cui rinvia l'art. 9, lett. i)). Di conseguenza, non può fondatamente sostenersi l'indeterminatezza o genericità della clausola risolutoria, tanto meno con riferimento all'ipotesi rilevante in questa sede.
In ultima analisi, la cessionaria era legittimata ad invocare la nullità dei contratti posti a fondamento dei crediti ceduti con il contratto di factoring del 9/8/2018, in ragione dell'inosservanza, da parte della cedente, dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 6, lett. h) del medesimo contratto, a prescindere dai vizi in rito della sentenza del Tribunale di
Palermo che ha accertato nel merito la predetta nullità.
Pertanto, la domanda di parte attrice tesa all'accertamento dell'illegittimità della manifestazione di volontà risolutoria di parte convenuta, come sancita dalla comunicazione del 26/6/2023, non può trovare accoglimento.
4. Parte attrice ha formulato, altresì, una domanda risarcitoria, volta alla condanna di parte convenuta al versamento dei danni asseritamente causati dalla condotta processuale ed extra-processuale della medesima.
Invero, nell'omettere di curare l'integrazione del contraddittorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Palermo e nel risolvere unilateralmente il contratto di factoring con una mera comunicazione stragiudiziale, la banca convenuta avrebbe causato una “una profonda crisi che ha determinato una drastica pagina 8 di 11 diminuzione del fatturato” della società attrice (così a pag. 4, mem. 12/2/2025). La convenuta, cioè, sarebbe venuta meno al proprio onere di tutelare le ragioni del credito ceduto ex art. 1263 c.c., con la conseguenza di determinare un netto calo del fatturato: il bilancio consuntivo del 2024 (doc. 1 mem. att. del 21/2/2025), infatti, evidenzia ricavi per €
671.531, meno della metà di quelli registrati nel 2023 (pari a € 1.464.325).
In particolare, tre dipendenti si sarebbero dimessi per il timore del fallimento della società, la quale, oltre a dover versare il relativo t.f.r., avrebbe avuto significative difficoltà a trovare nuovi dipendenti in virtù dell'estrema specializzazione richiesta;
si è dimesso anche un amministratore, con la conseguente necessità di versare il trattamento di fine mandato.
Ancora, il principale fornitore della società attrice, con lettera del Parte_3
9/12/2024 ha minacciato la completa cessazione dei rapporti commerciali (doc. 6 mem. att. del 12/2/2025), in ragione del mancato raggiungimento dei target fissati per l'anno 2024; nel gennaio del 2025, di fatto, è stato risolto il contratto di fornitura in via esclusiva per la
Sicilia occidentale che legava le due società. Infine, la riduzione dei dipendenti avrebbe cagionato un peggioramento della qualità dell'assistenza prestata, tanto da provocare la risoluzione di un contratto con l'Ordine dei Medici di Palermo (doc. 7 mem. att. del
21/2/2025), concluso nel gennaio 2024 e originariamente destinato ad esaurirsi soltanto il
31/7/2029, per un danno, pari al mancato guadagno, di € 95.975,00 più IVA.
La tesi attorea non convince.
Invero, non ha alcun pregio la supposta dinamica causale, che collegherebbe la condotta processuale della convenuta e la manifestazione di volontà risolutoria ex art. 1456 c.c. con la crisi d'impresa, dunque con il fallimento dei target e le dimissioni dei Parte_3
lavoratori, che a loro volta avrebbero causato il deterioramento delle prestazioni manutentive e quindi la risoluzione di contratti di durata come quello con l' CP_2
[...]
Tale ricostruzione si poggia sulla ben poco condivisibile affermazione secondo cui la pretesa stragiudiziale di parte convenuta avrebbe di per sé cagionato un significativo calo di fatturato, da cui sarebbero scaturite, a cascata, le menzionate ulteriori conseguenze.
Non si vede, tuttavia, come una richiesta di denaro possa causare una riduzione nel fatturato di un'impresa, tanto più se si considera che tale pretesa è rimasta del tutto inevasa;
parte attrice, infatti, aveva persino ottenuto la sospensione cautelare della provvisoria esecutività
pagina 9 di 11 della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accertato la nullità dei contratti fondanti i crediti ceduti (doc. 16 att.). Nessun esborso, pertanto, è stato affrontato da parte attrice.
Occorre rilevare, ulteriormente, che secondo la tesi attorea sussisterebbe un nesso di causalità tra la pretesa creditoria della convenuta e le dimissioni di diversi lavoratori, che avrebbero per ciò solo temuto il fallimento della società. Invece le prove dedotte nella memoria 12/2/2025 sono volte a provare una diversa causalità e cioè che le dimissioni sarebbero in realtà conseguenza del recesso di Tale divergenza è, inoltre, Parte_3
acuita dall'esame delle date (v. doc. 2 mem. att. del 12/2/2025), poiché dette dimissioni sono tutte anteriori alla lettera con cui nel dicembre 2024, aveva Parte_3
prospettato la cessazione dei rapporti commerciali. Infine, vale rilevare come l'amministratore si sia dimesso “per motivi personali”, come testualmente indicato nella delibera prodotta da parte attrice (all. 3 alla mem. 12/2/2025).
Il diverso obiettivo cui sono volte le prove richieste è un sintomo della debolezza dell'impianto generale della difesa e le rende ininfluenti rispetto alla tesi di parte attrice, che non sarebbe comunque provata.
Tanto premesso con riguardo alla dubbia ricostruzione delle circostanze fattuali, in punto di diritto occorre rilevare che un limite alla responsabilità contrattuale è rappresentato dall'art. 1225 c.c., che impedisce il risarcimento di danni non prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione. Nel caso di specie, non è certo possibile ritenere che una richiesta di ripetizione di quanto versato per la cessione di crediti (sebbene accompagnata dalla pretesa di ulteriori importi a titolo di interessi moratori e spese legali) possa ragionevolmente consentire di prevedere la “profonda crisi” imprenditoriale che ne sarebbe (asseritamente) scaturita. A fortiori non possono essere addebitate alla convenuta le conseguenze più lontane, logicamente e cronologicamente, dall'istanza formulata il 26/6/2023, quali il recesso dell' da un contratto stipulato nel gennaio 2024. CP_2 CP_2
Infine, non può sottacersi come il presupposto di tale preteso risarcimento è rappresentato dall'illegittimità della comunicazione risolutoria di parte convenuta, che questo giudice ritiene, al contrario, del tutto legittima per i motivi ampiamente analizzati al paragrafo precedente.
Da quanto precede consegue il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
pagina 10 di 11 5. Nulla sulle spese, attesa la soccombenza nei confronti di una parte contumace.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di accertamento dell'inefficacia della risoluzione del contratto di factoring comunicata da parte convenuta il 26/6/2023;
2) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni.
Milano, 9 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Francesco Zapparoli, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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