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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5438 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore Presidente est. dr.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dr.ssa Ada Meterangelis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1681 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 638/2020 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 8 aprile 2020, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall' Avv. Spartaco Capocefalo, presso il cui studio in CO
NN (BN) alla Via Roma n. 54 elettivamente domicilia appellante
E
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso giusta procura agli atti dall' Avv. Roberto Prozzo, presso il cui studio in
Benevento alla Via Pietro Nenni n. 13 elettivamente domicilia appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato da in data Controparte_1 12/9/2018 per il rilascio del fondo sito in CO NN (BN), al catasto al fg. 2,
p.lle 482, 483 e 484, in forza dell'ordinanza del Tribunale di Benevento depositata in data 21/6/2018, resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.. A sostegno dell'opposizione deduceva l'inidoneità del titolo esecutivo per non essere titolare del diritto di proprietà del fondo.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione essendo, a suo dire, pacifico e irrilevante che l'opponente non fosse titolare del diritto di proprietà del fondo. Deduceva, infatti, di aver chiesto e ottenuto la pronuncia di rilascio in quanto il terreno era stato da quest'ultimo abusivamente occupato. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 8 aprile 2020, definiva il giudizio così statuendo: “- rigetta l'opposizione; - condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1 in €.
3.235 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.”.
Il giudice di prime cure, in particolare, riteneva infondata l'opposizione così motivando: “in definitiva, parte opponente è stata condannata al rilascio del fondo proprio per non essere titolare del relativo diritto di proprietà. Pertanto, su tale questione, che attiene al merito della vicenda e costituisce l'unico motivo di opposizione, alcun sindacato può essere effettuato da questo giudicante.” Richiamava, poi, la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ambito oggettivo del giudizio di opposizione è “la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata […] fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” e concludeva, pertanto, che “in definitiva, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice deve limitare la propria indagine al titolo esecutivo e non può esercitare il controllo sul suo contenuto intrinseco, con la conseguenza che non possono essere dedotti quei fatti impeditivi, modificativi od estintivi preesistenti o sopravvenuti dopo la formazione del titolo esecutivo giudiziale, ma prima del suo passaggio in giudicato, la cui cognizione spetta al giudice chiamato a pronunciarsi sul merito del rapporto intercorso tra le parti”.
Avverso detta sentenza proponeva appello per i seguenti Parte_1
motivi: a) vizio di formazione del titolo esecutivo e sua nullità e vizio di legittimazione del creditore e del debitore;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 93 c.p.c. per essere stato condannato al pagamento delle spese.
Concludeva, pertanto, per sentir sospendere preliminarmente la provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza gravata, l'opposizione originariamente proposta e porre le spese di giudizio di primo grado a carico di ovvero, Controparte_1 in subordine, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituiva eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame e reiterando le difese già spiegate in primo grado. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 4 settembre 2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata non ravvisandone i presupposti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta
Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte
d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa
200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'udienza del 3 luglio 2025 la Corte riservava la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va dato atto che il presente giudizio ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 638/2020 pronunciata dal Tribunale di Benevento con la quale è stata rigettata l'opposizione ex art 617 c.p.c. all'esecuzione, promossa da nei confronti di e fondata sul titolo Parte_1 Controparte_1
esecutivo, rappresentato dall'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Benevento del 21/6/2018 con cui è stata dichiarata la decadenza di Parte_1
dal diritto di riscatto per tardivo pagamento del prezzo del retratto
[...]
agrario e condannato il medesimo al rilascio del fondo oggetto del riscatto. In data 25.6.2021 l'appellante depositava la sentenza n. 2325/2021 del 27 aprile
2021 con cui la Corte di Appello di Napoli ha accolto l'appello avanzato da avverso la predetta ordinanza e, in riforma della stessa, ha Parte_1 rigettato la domanda originariamente proposta da Controparte_1
Allo stato, l'intervenuta caducazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Benevento del 21/6/2018 ad opera della sentenza n. 2325/2021 del
27 aprile 2021 della Corte d'Appello di Napoli, di cui non è stato dimostrato il passaggio in giudicato, non assume alcuna influenza sull'appello in esame.
Va al riguardo precisato che, a seguito dell'arresto dichiaratamente nomofilattico delle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.25478 del 21.9.2021, è ormai pacifico il seguente principio di diritto: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione”.
E la caducazione del titolo è evento rilevabile di ufficio tanto dal giudice dell'esecuzione quanto (in via di eccezione rispetto alla normale inammissibilità di ragioni di contestazioni diverse da quelle dedotte con i motivi del ricorso introduttivo dell'opposizione esecutiva (Cass. 10/11/2023, n.
31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n.
25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387) dal giudice dell'opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione (cfr. Cass. 30/7/2024, n.
21264).
Tuttavia, la mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza della
Corte d'Appello di Napoli, di riforma della ordinanza azionata con l'esecuzione della cui opposizione è stata investita la Corte, impone di procedere oltre.
L'appello appare infondato.
Per una migliore comprensione della vicenda in esame va precisato che l'opposizione e, quindi, l'appello in esame risultano fondati sulla circostanza che il bene del quale è stato intimato il rilascio era stato identificato nel precetto e nell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. con le p.lle catastali di cui al foglio
12 p.lle 482, 483 e 484, che non erano di sua proprietà, appartenendo all'ANAS e a terzi;
in conseguenza, esso intimato non avrebbe potuto in alcun modo procedere al rilascio.
nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione in quanto avente ad oggetto il contenuto decisorio della sentenza che costituiva il titolo esecutivo, che, invece, avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica impugnazione, non proponibile con riguardo al precetto, redatto in conformità del primo;
inoltre, il non avrebbe avuto alcun Pt_1
interesse ad opporsi ad un'esecuzione intrapresa su beni di proprietà di terzi.
Orbene, con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento dava innanzitutto atto che vi era un mero errore materiale quanto alla identificazione catastale del terreno oggetto della condanna al rilascio, risultando in particolare errata la indicazione del foglio di mappa 12, anziché foglio 2. Infatti, come riportato anche nello stesso atto di appello, con provvedimento del 25.10.2018, a seguito di istanza del , il Tribunale di Benevento disponeva la correzione CP_1
materiale dell'ordinanza del 21.6.2018 nel senso che, laddove era scritto nel dispositivo “foglio 2, p.lla 156 (ora foglio 12, p.lle 482, 483, 484)”, doveva leggersi ed intendersi “foglio 2, p.lla 156 (ora foglio 2, p.lle 482,483 e 484)”.
Il Tribunale perveniva quindi al rigetto dell'opposizione sulla base delle motivazioni sopra riportate precisando, ulteriormente, che la parte opponente era stata condannata al rilascio del fondo proprio per non essere titolare del relativo diritto di proprietà e considerando che il fondo era stato occupato sine titulo dallo stesso come eccepito sin dal primo grado di giudizio dal Pt_1
. Appare, dunque, corretto il richiamo effettuato dal giudice di prime CP_1 cure alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui le ragioni di nullità del titolo esecutivo giudiziale, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso.
Orbene, l'appellante, al di là di una critica del tutto generica rispetto a tale motivazione, non ha in realtà fornito alcun elemento idoneo al relativo superamento, dovendosi pertanto ritenere la censura del tutto infondata. Infatti, come dedotto anche dal nella comparsa di costituzione, il Tribunale ha CP_1
correttamente ritenuto che in sede di opposizione a precetto, così come in sede di opposizione all'esecuzione, non è consentito alcun controllo intrinseco sui titoli esecutivi di formazione giudiziale: in particolare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. solo da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2785 del 04/02/2025).
Eppure, l'appellante continua a sostenere che le circostanze di fatto assunte a fondamento dell'opposizione e fondate essenzialmente sulla mancanza di proprietà degli immobili oggetto di rilascio configurino una ipotesi di inesistenza giuridica o di nullità insanabile del titolo esecutivo;
contrariamente a detto assunto va, invece, osservato che trattasi evidentemente di fatti che avrebbero dovuto essere fatti valere dinanzi al giudice che ha emesso il titolo messo in esecuzione e che non lasciano configurare alcuna ipotesi di inesistenza o di nullità del procedimento di formazione di detto titolo.
Al di là di questa ragione dirimente vale evidenziarne anche un'altra parimenti risolutiva data dalla assoluta mancanza di prova delle circostanze di fatto dedotte a fondamento della proprietà in favore di terzi degli immobili oggetto di rilascio, ritenuta l'assoluta inidoneità dei due soli documenti posti a corredo dell'opposizione all'esecuzione e, segnatamente, delle risultanze delle visure catastali, oltre che dalla carenza di interesse posto che colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire: “In assenza di questo titolo ad possidendum aut detinendum, il terzo opponente non ha interesse ad opporsi all'esecuzione, in virtù del principio dolo petis, quod mox restiturus es” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11285 del
12/06/2020).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha condannato la parte opposta al pagamento delle spese, sostenendo che il Tribunale “vista la particolare complessità della vicenda, e non essendo infondata l'opposizione (in quanto impossibile il rilascio) nonché gli errori commessi, avrebbe dovuto e potuto accogliere l'opposizione o quantomeno compensare le spese”. Inoltre, l'appellante sostiene che “non si comprende, pertanto, e sfugge ad ogni logica di buon senso, che cosa abbia potuto motivare una decisione di condanna alle spese peraltro consistenti”.
Giova ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, la condanna alle spese processuali non trova il suo fondamento in un credito risarcitorio, perché
l'esercizio del diritto di difesa non è comportamento illecito, ma trova la sua ragione nella volontà del legislatore di evitare che le spese sostenute dalla parte vittoriosa gravino su di essa;
il legislatore ha quindi individuato nella parte soccombente quella tenuta a sostenere il relativo onere, salvo tuttavia i giusti motivi di cui all'art. 92 c.p.c., che costituiscono l'applicazione di un principio di equità risalente nel tempo (cfr. da ultimo Cass. 1371/13).
Ed infatti, al presente giudizio, instaurata con atto di citazione notificato il 1° marzo 2019, va applicata la attuale disciplina dettata dall'art. 92 c.p.c. secondo cui “Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. E la Corte
Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 (in G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n.
17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Nella specie, l'opposizione proposta da è stata ritenuta Parte_1 infondata. Inoltre, l'errore materiale relativo alla indicazione catastale è stato già corretto in via formale con provvedimento del Tribunale in data 25 ottobre
2018 e non si ravvisa una “complessità della vicenda” tale da giustificare e integrare una ragione idonea alla compensazione delle spese. Di poi, come chiarito dalla giurisprudenza dalla Suprema Corte è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020).
Ciò posto, la decisione del Tribunale oggetto di censura non può ritenersi illogica o contraddittoria, essendo al contrario coerente con l'esito della lite che ha visto pienamente soccombente l'odierno appellante.
Ne consegue che non può dirsi violato né l'art. 91 c.p.c. né l'art. 92 c.p.c..
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, d'ufficio, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 638/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 8 aprile
2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
, che si liquidano per il presente grado di giudizio Controparte_1 in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore