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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 209/2024 V.G., promossa con ricorso in appello20.6.2024
da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Franco Crevatin del Foro di Gorizia e presso il suo studio in Monfalcone, via
Duca d'Aosta n. 97 elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso in appello
appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Eva Casi del Foro di Udine e presso il suo studio in Palmanova, Borgo
Cividale n. 42, elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso in appello appellato con l'intervento del
, in persona del Sostituto Procuratore Generale Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1224//2023 del Tribunale di Udine,
pubblicata il 21.12.2023 – “separazione giudiziale”
Conclusioni
Per l'appellante:
A) Riformare la sentenza del Tribunale di Udine n. 1224/23 dd. 15/12/23, depositata in data 21/12/23, nella parte in cui ha revocato l'assegno di mantenimento posto in via provvisoria a carico di , disponendo che sia tenuto Controparte_1 Controparte_1
al versamento in favore della moglie dell'assegno a titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di € 200 mensili fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, revocando l'assegno dopo tale data perché Parte_1
ha reperito un nuovo lavoro a tempo determinato che le consente di percepire sufficiente reddito seppur fino al 31/08/2024, e revocare la condanna alle spese di lite,
compensando integralmente le spese di lite tra le parti. In via subordinata B) Riformare
la sentenza del Tribunale di Udine n. 1224/23 dd. 15/12/23, depositata in data 21/12/23,
nella parte in cui condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , e per l'effetto compensare integralmente le spese legali tra le Controparte_1
parti. In ogni caso C) Spese di lite del secondo grado di giudizio rifuse in caso di opposizione da parte dell'appellato.
Per l'appellato: 1) PRELIMINARMENTE, dichiarare inammissibile il gravame con ogni effetto di
Legge; 2) Nella denegata ipotesi di trattazione nel merito del ricorso, rigettare in toto il gravame, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla impugnata sentenza.
3) Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio
Per il P.M.:
“chiede il rigetto dell'appello”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 21.06.2022 chiedeva pronunciarsi Parte_1
la separazione personale dal coniuge - con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio il 19.8.2017, unione dalla quale non erano nati figli – ponendosi a carico del un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento. CP_1
si costituiva e consentiva alla separazione ma si opponeva Controparte_1
all'assegno in favore della moglie.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. veniva disposto a carico del un CP_1
assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale ed istruita la causa mediante acquisizione della documentazione economico-reddituale-patrimoniale di entrambe le parti, con la sentenza oggi impugnata il tribunale, definitivamente provvedendo, revocava, a decorrere dalla data di deposito della sentenza definitiva,
l'assegno di mantenimento in favore della , disponendo che nulla più le fosse Parte_1
dovuto dal coniuge e condannandola alla rifusione delle spese legali. Il tribunale non ravvisava sussistere i presupposti per l'assegno in considerazione:
della particolare brevità del matrimonio;
della ancor giovane età della e Parte_1
perciò della sua possibilità di reperire occupazioni lavorative;
dell'atteggiamento
'scarsamente proattivo' assunto nel corso del procedimento'; della mancata dimostrazione dell'iscrizione della nelle liste presso il Centro per l'Impiego; Parte_1
della mancanza di elementi idonei a ricostruire il tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale. Infine, il tribunale regolava le spese secondo soccombenza.
2. ha interposto appello avverso la sentenza definitiva, con due Parte_1
motivi:
I) erronea valutazione dei fatti in ordine al diritto al riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento.
L'appellante ha dedotto di essersi attivata nella ricerca di un'occupazione lavorativa,
reperendo peraltro soltanto contratti a termine ed a tempo parziale;
che il CP_1
percepiva un buon reddito netto, grazie al quale era in grado di assicurarle durante il matrimonio un buon tenore di vita;
che, malgrado i lavori reperiti nel 2022 e nel 2023,
dopo la separazione, sussisteva una netta disparità di condizioni economiche rispetto al coniuge, ciò che giustificava il riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento. Ha pertanto chiesto sia posto a carico del un assegno mensile CP_1
pari ad € 200, da corrispondersi fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e che l'assegno sia revocato dopo tale data, avendo ella reperito un nuovo contratto di lavoro che le consentirebbe di essere autosufficiente;
II) erronea condanna alla rifusione delle spese di lite. L'appellante sostiene che le spese del primo grado avrebbero dovuto essere compensate, perché il tribunale aveva accertato il diritto all'assegno di mantenimento quantomeno fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, con il che veniva meno il presupposto della soccombenza;
inoltre, perché l'assegno non era stato richiesto in totale difetto dei presupposti di legge ed era stato riconosciuto in sede presidenziale.
3. si è costituito in giudizio deducendo: -) l'inammissibilità del Controparte_1
gravame, sul rilievo che la non aveva fornito 'allegazione' di nessuna delle Parte_1
affermazioni contenute nel ricorso, mentre la documentazione reddituale inerente il periodo successivo al deposito della sentenza era inammissibile e comunque dimostrava la capacità lavorativa della ricorrente;
-) l'infondatezza del gravame, sul rilievo che mentre egli aveva documentato puntualmente le proprie condizioni reddituali e di salute, la non aveva provato il tenore di vita precedente la Parte_1
separazione, era di giovane età e disponeva di capacità lavorativa , che il matrimonio era durato di fatto poco più di quattro anni;
-) l'infondatezza della doglianza in punto spese, sul rilievo che la pretesa della di ottenere un contributo al Parte_1
mantenimento era stata l'unica ragione di prosecuzione del processo, dopo l'emissione di sentenza parziale di separazione.
4. Nel giudizio d'appello, entrambe le parti hanno depositato documentazione reddituale, aggiornata ai redditi 2023. All'udienza del 22.10.2024, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare al primo motivo del ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
5. Inammissibilità dell'appello.
La censura d'inammissibilità dell'appello per difetto di allegazione è priva di fondamento. L'atto d'appello contiene infatti una esposizione sufficientemente motivata delle ragioni poste a fondamento del gravame, sia in punto contributo al mantenimento sia in punto spese del primo grado, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione (Cass. S.U. 16.11.2017, n. 27199; Cass.
30.5.2018, n. 13535).
6. Assegno di mantenimento (primo motivo).
Il motivo è stato rinunciato dall'appellante all'udienza 22.10.2024, con conseguente cessazione della materia del contendere. La questione assume peraltro residuo rilievo ai fini del regime delle spese di lite (vedi infra).
7. Spese del primo grado (secondo motivo).
La doglianza è fondata. Le spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere compensate, sul rilievo che: è stata pronunciata, in conformità alla domanda della appellante, la separazione personale tra i coniugi;
in sede presidenziale è stato disposto un assegno di euro 200,00 in favore della;
il tribunale, pur revocando la Parte_1
disposizione, ne ha fatto decorrere gli effetti dalla data di deposito della sentenza;
fino a tale data sussisteva tra le parti una significativa disparità di capacità reddituale, a vantaggio del;
nello stesso provvedimento impugnato si dà da atto dei periodi CP_1
di lavoro a tempo determinato svolti dalla nel 2022/2023, ciò che si pone in Parte_1
contraddizione con la critica rivoltale dal tribunale di non aver assunto nel corso del procedimento un atteggiamento 'proattivo'; non può ragionevolmente ritenersi che l'assegno in favore della , come provvisoriamente stabilito, fosse sperequato Parte_1
per eccesso rispetto al parametro costituito dal tenore di vita delle parti in costanza di matrimonio, quale è presumibile tenuto conto della capacità reddituale del . CP_1
8. Per le ragioni esposte, attesa la rinuncia al primo motivo d'appello e considerato l'esito complessivo del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese anche del presente grado.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dato atto della rinuncia dell'appellante al primo motivo d'appello, in accoglimento del secondo motivo dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
2) compensa le spese del giudizio d'appello.
Così deciso in Trieste, 1.4.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 209/2024 V.G., promossa con ricorso in appello20.6.2024
da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Franco Crevatin del Foro di Gorizia e presso il suo studio in Monfalcone, via
Duca d'Aosta n. 97 elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso in appello
appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Eva Casi del Foro di Udine e presso il suo studio in Palmanova, Borgo
Cividale n. 42, elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso in appello appellato con l'intervento del
, in persona del Sostituto Procuratore Generale Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1224//2023 del Tribunale di Udine,
pubblicata il 21.12.2023 – “separazione giudiziale”
Conclusioni
Per l'appellante:
A) Riformare la sentenza del Tribunale di Udine n. 1224/23 dd. 15/12/23, depositata in data 21/12/23, nella parte in cui ha revocato l'assegno di mantenimento posto in via provvisoria a carico di , disponendo che sia tenuto Controparte_1 Controparte_1
al versamento in favore della moglie dell'assegno a titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di € 200 mensili fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, revocando l'assegno dopo tale data perché Parte_1
ha reperito un nuovo lavoro a tempo determinato che le consente di percepire sufficiente reddito seppur fino al 31/08/2024, e revocare la condanna alle spese di lite,
compensando integralmente le spese di lite tra le parti. In via subordinata B) Riformare
la sentenza del Tribunale di Udine n. 1224/23 dd. 15/12/23, depositata in data 21/12/23,
nella parte in cui condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , e per l'effetto compensare integralmente le spese legali tra le Controparte_1
parti. In ogni caso C) Spese di lite del secondo grado di giudizio rifuse in caso di opposizione da parte dell'appellato.
Per l'appellato: 1) PRELIMINARMENTE, dichiarare inammissibile il gravame con ogni effetto di
Legge; 2) Nella denegata ipotesi di trattazione nel merito del ricorso, rigettare in toto il gravame, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla impugnata sentenza.
3) Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio
Per il P.M.:
“chiede il rigetto dell'appello”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 21.06.2022 chiedeva pronunciarsi Parte_1
la separazione personale dal coniuge - con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio il 19.8.2017, unione dalla quale non erano nati figli – ponendosi a carico del un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento. CP_1
si costituiva e consentiva alla separazione ma si opponeva Controparte_1
all'assegno in favore della moglie.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. veniva disposto a carico del un CP_1
assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale ed istruita la causa mediante acquisizione della documentazione economico-reddituale-patrimoniale di entrambe le parti, con la sentenza oggi impugnata il tribunale, definitivamente provvedendo, revocava, a decorrere dalla data di deposito della sentenza definitiva,
l'assegno di mantenimento in favore della , disponendo che nulla più le fosse Parte_1
dovuto dal coniuge e condannandola alla rifusione delle spese legali. Il tribunale non ravvisava sussistere i presupposti per l'assegno in considerazione:
della particolare brevità del matrimonio;
della ancor giovane età della e Parte_1
perciò della sua possibilità di reperire occupazioni lavorative;
dell'atteggiamento
'scarsamente proattivo' assunto nel corso del procedimento'; della mancata dimostrazione dell'iscrizione della nelle liste presso il Centro per l'Impiego; Parte_1
della mancanza di elementi idonei a ricostruire il tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale. Infine, il tribunale regolava le spese secondo soccombenza.
2. ha interposto appello avverso la sentenza definitiva, con due Parte_1
motivi:
I) erronea valutazione dei fatti in ordine al diritto al riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento.
L'appellante ha dedotto di essersi attivata nella ricerca di un'occupazione lavorativa,
reperendo peraltro soltanto contratti a termine ed a tempo parziale;
che il CP_1
percepiva un buon reddito netto, grazie al quale era in grado di assicurarle durante il matrimonio un buon tenore di vita;
che, malgrado i lavori reperiti nel 2022 e nel 2023,
dopo la separazione, sussisteva una netta disparità di condizioni economiche rispetto al coniuge, ciò che giustificava il riconoscimento di un assegno a titolo di contributo al mantenimento. Ha pertanto chiesto sia posto a carico del un assegno mensile CP_1
pari ad € 200, da corrispondersi fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e che l'assegno sia revocato dopo tale data, avendo ella reperito un nuovo contratto di lavoro che le consentirebbe di essere autosufficiente;
II) erronea condanna alla rifusione delle spese di lite. L'appellante sostiene che le spese del primo grado avrebbero dovuto essere compensate, perché il tribunale aveva accertato il diritto all'assegno di mantenimento quantomeno fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, con il che veniva meno il presupposto della soccombenza;
inoltre, perché l'assegno non era stato richiesto in totale difetto dei presupposti di legge ed era stato riconosciuto in sede presidenziale.
3. si è costituito in giudizio deducendo: -) l'inammissibilità del Controparte_1
gravame, sul rilievo che la non aveva fornito 'allegazione' di nessuna delle Parte_1
affermazioni contenute nel ricorso, mentre la documentazione reddituale inerente il periodo successivo al deposito della sentenza era inammissibile e comunque dimostrava la capacità lavorativa della ricorrente;
-) l'infondatezza del gravame, sul rilievo che mentre egli aveva documentato puntualmente le proprie condizioni reddituali e di salute, la non aveva provato il tenore di vita precedente la Parte_1
separazione, era di giovane età e disponeva di capacità lavorativa , che il matrimonio era durato di fatto poco più di quattro anni;
-) l'infondatezza della doglianza in punto spese, sul rilievo che la pretesa della di ottenere un contributo al Parte_1
mantenimento era stata l'unica ragione di prosecuzione del processo, dopo l'emissione di sentenza parziale di separazione.
4. Nel giudizio d'appello, entrambe le parti hanno depositato documentazione reddituale, aggiornata ai redditi 2023. All'udienza del 22.10.2024, fissata per la comparizione delle parti, il procuratore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare al primo motivo del ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
5. Inammissibilità dell'appello.
La censura d'inammissibilità dell'appello per difetto di allegazione è priva di fondamento. L'atto d'appello contiene infatti una esposizione sufficientemente motivata delle ragioni poste a fondamento del gravame, sia in punto contributo al mantenimento sia in punto spese del primo grado, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione (Cass. S.U. 16.11.2017, n. 27199; Cass.
30.5.2018, n. 13535).
6. Assegno di mantenimento (primo motivo).
Il motivo è stato rinunciato dall'appellante all'udienza 22.10.2024, con conseguente cessazione della materia del contendere. La questione assume peraltro residuo rilievo ai fini del regime delle spese di lite (vedi infra).
7. Spese del primo grado (secondo motivo).
La doglianza è fondata. Le spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere compensate, sul rilievo che: è stata pronunciata, in conformità alla domanda della appellante, la separazione personale tra i coniugi;
in sede presidenziale è stato disposto un assegno di euro 200,00 in favore della;
il tribunale, pur revocando la Parte_1
disposizione, ne ha fatto decorrere gli effetti dalla data di deposito della sentenza;
fino a tale data sussisteva tra le parti una significativa disparità di capacità reddituale, a vantaggio del;
nello stesso provvedimento impugnato si dà da atto dei periodi CP_1
di lavoro a tempo determinato svolti dalla nel 2022/2023, ciò che si pone in Parte_1
contraddizione con la critica rivoltale dal tribunale di non aver assunto nel corso del procedimento un atteggiamento 'proattivo'; non può ragionevolmente ritenersi che l'assegno in favore della , come provvisoriamente stabilito, fosse sperequato Parte_1
per eccesso rispetto al parametro costituito dal tenore di vita delle parti in costanza di matrimonio, quale è presumibile tenuto conto della capacità reddituale del . CP_1
8. Per le ragioni esposte, attesa la rinuncia al primo motivo d'appello e considerato l'esito complessivo del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese anche del presente grado.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dato atto della rinuncia dell'appellante al primo motivo d'appello, in accoglimento del secondo motivo dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
2) compensa le spese del giudizio d'appello.
Così deciso in Trieste, 1.4.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. Alberto Valle