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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2024
Oggi 31 marzo 2025 la dott.ssa Santa Spina:
Il Giudice prende atto che i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420/424 c.p.c. dandone lettura alla presenza del funzionario, dr. Felice Caruso.
Il Giudice dott.ssa Santa Spina REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 333/2024 nella quale è riunita la causa civile iscritta al n.
r.g. 334/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
( ed elettivamente Controparte_1 Email_1
domiciliato presso e nello studio del predetto difensore Via delle Tagliate trav. III n. 239,
Lucca
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._1 CP_1
( ed elettivamente domiciliato presso e
[...] Email_1
nello studio del predetto difensore Via delle Tagliate trav. III n. 239, Lucca
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio del Dirigente Dott. Ing. e dell'Avv. Nicola Controparte_3
Gentini dell'avvocatura regionale ( ed elettivamente Email_2 domiciliata presso l'avvocatura della Regione Toscana, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Firenze
RESISTENTE
Con ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e soci della ricevevano dalla Regione Parte_1 Parte_2 Controparte_4
Toscana Direzione difesa del suolo e protezione civile la notifica di due ingiunzioni di pagamento datate 28.12.2023 pari ad € 3.014,00 ciascuna. riceveva, in data 10.01.2024, la notifica dell'ingiunzione n. 89/23 ed Parte_1 Pt_2 riceveva, in data 25.01.2024, la notifica dell'ingiunzione n. 90/23.
[...]
Le suddette Ordinanze sono fondate sul verbale di accertamento e contestazione n. 26 del
7.10.2019 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Stazione di San Rossore in CP_2
quanto i contravventori avrebbero derivato acque pubbliche superficiali in assenza di titolo autorizzativo o concessorio dell'autorità competente in violazione dell'art. 27 R.D. 1775/1993
e successive modifiche.
Avverso tali ordinanze i due soci hanno proposto due distinti ricorsi in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e 22 bis della Legge 689/1981 ed art. 6 Dec, lgs 150/2011 dinanzi al Tribunale di Pisa rubricati con R.G. n. 333/2024 e R.G. n. 334/2024.
In entrambi i ricorsi viene addotto che il prelievo di acque pubbliche non sarebbe avvenuto in assenza di titolo poiché la Finnat Fiduciaria S.p.A., società proprietaria e concedente del fondo agricolo, avrebbe chiesto ed ottenuto la concessione per il prelievo di acqua dalla
Provincia di Pisa.
Deducono, altresì, entrambi i ricorrenti che, in ogni caso, vi sia stata un'illegittima duplicazione della sanzione a carico dei due soci amministratori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
I ricorrenti chiedono, dunque, ognuno nel proprio ricorso e contro la propria ordinanza ingiunzione, in tesi, di accogliere l'opposizione e dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione;
in denegata e subordinata ipotesi di dichiarazione di validità delle ordinanze impugnate di ritenere illegittima l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 3.014,00 ad entrambi i soci amministratori della società applicando un'unica sanzione pecuniaria senza duplicarne l'applicazione. Con vittoria di spese e competenze professionali.
L'attività della , svolta all'interno della nel Parco di San Controparte_4 Parte_3
Rossore Migliarino Pisano, ha ad oggetto la coltivazione di carote e viene svolta in virtù di contratto di affitto di fondo rustico datato 3 dicembre 2014 concluso con la Finnat Fiduciaria
S.p.A.
La contestazione di cui alle impugnate ordinanze-ingiunzione attiene alla mancanza della concessione di emungimento di acqua quando, in realtà, secondo i ricorrenti detta concessione sarebbe presente ed attiva in quanto rilasciata alla proprietaria del fondo Finnat Fiduciaria S.p.A. ed esercitata dall'affittuario coltivatore diretto.
Rilevano, altresì, i ricorrenti che il relativo canone sarebbe stato regolarmente corrisposto.
Richiamano, inoltre, i ricorrenti, al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni, l'art. 13 del contratto di affitto concluso con la proprietaria del fondo il quale prevede che “ La parte concedente autorizza l'affittuaria ad attingere l'acqua dal Lago nella qualità ed alle condizioni dettate dall'Amministrazione Provinciale di Pisa nel rispetto dell'autorizzazione vigente;
l'affittuaria rimborserà il pagamento del canone relativo all'autorizzazione”.
Ritengono, dunque, i ricorrenti che il richiamo nel suddetto contratto ad una concessione vigente ed attiva direttamente rilasciata alla proprietaria avrebbe il significato di autorizzare la a valersene sussistendone la piena regolarità amministrativa contabile Controparte_4
avvenuta con il pagamento dei canoni da parte della proprietaria.
In ultimo deducono, altresì, i ricorrenti, in relazione all'entità della sanzione comminata in entrambe le due ordinanze pari all'importo di € 3.014,00 ciascuna che essa appare eccessiva dovendosi, nel caso de quo, applicare il capoverso dell'art. Decreto Legislativo 152/2006 che prevede un range da € 2.000,00 a 10.000,00 con la riduzione di 1/3 nei casi in cui sia in corso un iter procedimentale autorizzatorio o concessorio e, pertanto, tenuto conto del minimo edittale una sanzione di circa € 1.300,00 per ciascuna ordinanza.
Sulla duplicazione delle ordinanze – ingiunzioni richiamano i ricorrenti l'art. 6 della Legge
689/81 secondo il quale : ” Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze la persona giuridica o l'ente
o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta” sostenendo che la Suprema Corte ha precisato che quando la violazione amministrativa è riconducibile ad una società la sanzione vada irrogata alla persona fisica autrice del fatto fatta salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima ed assumendo, altresì, che i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a tale qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto con l'eventuale responsabilità solidale della società.
Assumono, altresì, che non potendo ipotizzarsi né essendo stato dimostrato dall'ente impositore un concorso di persone nella consumazione dell'illecito amministrativo, dovrebbe essere applicata, in denegata ipotesi, una sola sanzione.
Si è costituita in entrambi i procedimenti la contestando le opposizioni e Controparte_2
ritenendo insussistente il titolo autorizzatorio e concessorio e legittima la duplicazione dell'ordinanza nei confronti di entrambi i soci e e chiedendo, Parte_1 Parte_2
dunque, al Tribunale di dichiarare i ricorsi infondati in fatto e in diritto, di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati in quanto infondata e di condannare i ricorrenti al pagamento delle competenze di procedura.
Deduce la resistente che i ricorrenti fossero sprovvisti di titolo per poter effettuare il prelievo, posto che la concessione, comunque scaduta, risultava intestata alla società proprietaria del fondo, la Finnat Fiduciaria Spa e che lo stesso art. 14 del disciplinare di concessione prevede espressamente il divieto di cessione a terzi senza il nullaosta dell'autorità competente;
inoltre anche l'art. 55 comma 1 lett. e) del d.p.g.r. 61/R/2016 prevede espressamente il “divieto di sub concessione”.
Sulla supposta duplicazione delle sanzioni deduce la resistente di aver correttamente irrogato distinte sanzioni a carico di due soggetti diversi, i due amministratori societari, sanzioni riferite alla responsabilità personale di ciascuno di essi.
A seguito dell'udienza del 23.04.204, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 30.04.2024, il Giudice, osservato che le parti avevano rilevato la contemporanea pendenza del procedimento 334/2023 avanti alla Dr.ssa AN Golia, ha rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale per l'adozione dei provvedimenti opportuni e,
a seguito del provvedimento di riunione del Presidente del Tribunale del 7.05.2024 , ha fissato l'udienza del 11.06.2024 per la riunione dei procedimenti.
All'udienza del 11.06.2024 i procedimenti sono stati riuniti ed è stato disposto un rinvio all'udienza del 30.01.2025 da svolgersi in forma cartolare con deposito di note di udienza.
All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno depositato le note di udienza ed il Giudice, con ordinanza, ha fissato per la discussione e decisione l'udienza del 27.02.2025 disponendone la sostituzione con le note scritte ed assegnando per il deposito di note conclusionali per il deposito di note di replica.
-.-.-.-.-
Questo Giudice ritiene condivisibili tutte le deduzioni difensive di parte resistente: le proposte opposizioni sono infondate e non meritevoli di accoglimento.
In primis, come risultante per tabulas, il prelievo di acqua de quo è, effettivamente, avvenuto in assenza di titolo da parte della società dei ricorrenti.
Risulta, difatti, dalla documentazione prodotta agli atti del presente giudizio che la concedente e proprietaria del fondo agricolo abbia chiesto e ottenuto la concessione per il prelievo di acqua e che successivamente, con contratto di affitto, ne abbia consentito l'utilizzo alla Società Green Passion S.S.
Pur tuttavia, la sopracitata concessione risulta, in effetti, scaduta in data 12.08.2016 dato che il disciplinare di concessione è stato firmato in data 12.08.2011 con durata della concessione di cinque anni successivi e continuativi a decorrere dalla data della firma.
E' previsto, altresì, che la concessione che giunga a scadenza senza che il concessionario abbia presentato domanda di rinnovo entro i termini previsti dal regolamento si estingue.
I ricorrenti non hanno fornito la prova di alcuna domanda di rinnovo della concessione di derivazione in oggetto che deve, dunque, ritenersi scaduta all'epoca dell'accertamento da parte dei Carabinieri Forestali di San Rossore nel 2019: risulta, dunque, documentalmente provato che il prelievo contestato sia avvenuto senza titolo.
Sussiste mancanza di titolo per il prelievo di acqua da parte dei ricorrenti anche in epoca antecedente alla scadenza della concessione posto che l'art. 14 del disciplinare di concessione prevede che “E' vietata la cessione anche indiretta del presente atto. La concessione è personale e non può essere ceduta, né trasmessa agli eredi o a terzi, in tutto o in parte, senza il nullaosta della Provincia. A tal fine il concessionario che intenda cedere la concessione deve presentare apposita richiesta alla Provincia, indicando il soggetto al quale intende cedere la concessione, i motivi che determinano la cessione e le eventuali condizioni in base alle quali avverrà la cessione (….) La voltura è rilasciata con determinazione dirigenziale”.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa il deposito, presso l'autorità competente, di una richiesta di voltura.
L'unica argomentazione, dunque, addotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie argomentazioni circa l'esistenza del titolo legittimante il prelievo di acqua è, a ben vedere, il contratto concluso tra la proprietaria del fondo e l'affittuaria laddove si fa riferimento a tale autorizzazione prevedendo che la società affittuaria potesse avvalersene.
Pur tuttavia giova ricordare che il suddetto contratto di affitto è espressione dell'autonomia privata, ma certo non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti della Pubblica
Amministrazione e non costituisce titolo legittimante il prelievo di acque pubbliche.
In ultimo, risulta, altresì per tabulas dalla documentazione prodotta in atti, che il prelievo di acqua contestato sia avvenuto non solo a concessione scaduta e da parte di società non legittimata, ma altresì fuori dall'orario consentito nel disciplinare di concessione di derivazione (doc. 4 di parte ricorrente e doc.1 di parte resistente).
E', pertanto, accertato che il prelievo di acqua sia avvenuto senza titolo e, per l'effetto, sia stata correttamente irrogata la sanzione prevista dall'art. 17 del R.D. 1775/1933, peraltro, nel suo minimo edittale.
Le domande dei ricorrenti non appaiono fondate neppure in merito alla lamentata ritenuta erronea duplicazione dell'ordinanza ingiunzione in capo ai due soci amministratori.
Difatti, ai sensi dell'art. 3 della L.689/1981, responsabile per la violazione è solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione: le ordinanze impugnate sono state notificate ai ricorrenti, entrambi amministratori legali rappresentanti della Società entrambi dotati di poteri gestionali per richiedere Controparte_4
l'autorizzazione al prelievo di acqua e, comunque, entrambi aventi il dovere di vigilare sull'attività svolta dalla società.
Non può essere condivisa l'esegesi e l'interpretazione dei ricorrenti circa l'art.6 della L.
689/1981 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 177 del 11/01/1999 in tema di responsabilità solidale.
Difatti, il principio dedotto nella sopracitata sentenza secondo la quale “quando la violazione amministrativa è riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni od incombenze) fatta salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima. (Cass. Sez. I 11.01.1999 n. 177)” non può essere interpretato alla stregua di escludere l'irrogazione di due sanzioni.
Ciò che la Suprema Corte intende specificare è, difatti, esclusivamente che soggetto attivo dell'illecito amministrativo possa essere ritenuta solo la persona fisica, mentre la società può essere, eventualmente, obbligata in solido.
Ma, come correttamente rilevato dalla resistente, nessuna norma di legge né pronuncia giurisprudenziale esclude il possibile concorso di persone nell'illecito amministrativo, espressamente previsto anche dall'art. 5 della L. 689/1981 il quale prevede che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
Nel caso de quo è pacifico che i sig.ri entrambi soci amministratori e legali Pt_1 rappresentanti, disponessero entrambi dei poteri gestionali per richiedere l'autorizzazione al prelievo di acqua ed avrebbero dovuto procedere in tal senso.
Ulteriore importante circostanza dedotta dalla resistente sufficiente a provare che entrambi i ricorrenti fossero certamente a conoscenza del prelievo di acqua, e tale dunque da rendere irrogabile la doppia sanzione, è che l'organo verbalizzante, nei due verbali di accertamento, afferma che “l'intera struttura presentava derivazioni che la connettono direttamente alla rete irrigua fissa dei terreni agricoli circostanti il lago di cui sopra”.
Pertanto, questo Giudice ritiene siano state irrogate correttamente, nel minimo edittale, due distinte sanzioni a carico dei due amministratori e legali rappresentanti per la responsabilità personale di ciascuno di essi.
Segue a quanto sopra l'integrale conferma delle ordinanze ingiunzione impugnate.
Sulla regolamentazione delle spese del procedimento, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti, e sono liquidate come da dispositivo che segue ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, con applicazione dei valori medi, considerando la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA le opposizioni proposte da e da siccome infondate in Parte_1 Parte_2
fatto e in diritto e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze - ingiunzione impugnate.
CONDANNA il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente Parte_1
procedimento, che determina e liquida nella somma di euro 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali (15% sul compenso totale), ed oltre IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente Parte_2
procedimento, che determina e liquida nella somma di euro 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali (15% sul compenso totale), ed oltre IVA e CPA come per legge. ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 31.03.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 333/2024
Oggi 31 marzo 2025 la dott.ssa Santa Spina:
Il Giudice prende atto che i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420/424 c.p.c. dandone lettura alla presenza del funzionario, dr. Felice Caruso.
Il Giudice dott.ssa Santa Spina REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 333/2024 nella quale è riunita la causa civile iscritta al n.
r.g. 334/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
( ed elettivamente Controparte_1 Email_1
domiciliato presso e nello studio del predetto difensore Via delle Tagliate trav. III n. 239,
Lucca
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._1 CP_1
( ed elettivamente domiciliato presso e
[...] Email_1
nello studio del predetto difensore Via delle Tagliate trav. III n. 239, Lucca
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. e P.IVA , in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio del Dirigente Dott. Ing. e dell'Avv. Nicola Controparte_3
Gentini dell'avvocatura regionale ( ed elettivamente Email_2 domiciliata presso l'avvocatura della Regione Toscana, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Firenze
RESISTENTE
Con ad OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e soci della ricevevano dalla Regione Parte_1 Parte_2 Controparte_4
Toscana Direzione difesa del suolo e protezione civile la notifica di due ingiunzioni di pagamento datate 28.12.2023 pari ad € 3.014,00 ciascuna. riceveva, in data 10.01.2024, la notifica dell'ingiunzione n. 89/23 ed Parte_1 Pt_2 riceveva, in data 25.01.2024, la notifica dell'ingiunzione n. 90/23.
[...]
Le suddette Ordinanze sono fondate sul verbale di accertamento e contestazione n. 26 del
7.10.2019 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Stazione di San Rossore in CP_2
quanto i contravventori avrebbero derivato acque pubbliche superficiali in assenza di titolo autorizzativo o concessorio dell'autorità competente in violazione dell'art. 27 R.D. 1775/1993
e successive modifiche.
Avverso tali ordinanze i due soci hanno proposto due distinti ricorsi in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e 22 bis della Legge 689/1981 ed art. 6 Dec, lgs 150/2011 dinanzi al Tribunale di Pisa rubricati con R.G. n. 333/2024 e R.G. n. 334/2024.
In entrambi i ricorsi viene addotto che il prelievo di acque pubbliche non sarebbe avvenuto in assenza di titolo poiché la Finnat Fiduciaria S.p.A., società proprietaria e concedente del fondo agricolo, avrebbe chiesto ed ottenuto la concessione per il prelievo di acqua dalla
Provincia di Pisa.
Deducono, altresì, entrambi i ricorrenti che, in ogni caso, vi sia stata un'illegittima duplicazione della sanzione a carico dei due soci amministratori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
I ricorrenti chiedono, dunque, ognuno nel proprio ricorso e contro la propria ordinanza ingiunzione, in tesi, di accogliere l'opposizione e dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione;
in denegata e subordinata ipotesi di dichiarazione di validità delle ordinanze impugnate di ritenere illegittima l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 3.014,00 ad entrambi i soci amministratori della società applicando un'unica sanzione pecuniaria senza duplicarne l'applicazione. Con vittoria di spese e competenze professionali.
L'attività della , svolta all'interno della nel Parco di San Controparte_4 Parte_3
Rossore Migliarino Pisano, ha ad oggetto la coltivazione di carote e viene svolta in virtù di contratto di affitto di fondo rustico datato 3 dicembre 2014 concluso con la Finnat Fiduciaria
S.p.A.
La contestazione di cui alle impugnate ordinanze-ingiunzione attiene alla mancanza della concessione di emungimento di acqua quando, in realtà, secondo i ricorrenti detta concessione sarebbe presente ed attiva in quanto rilasciata alla proprietaria del fondo Finnat Fiduciaria S.p.A. ed esercitata dall'affittuario coltivatore diretto.
Rilevano, altresì, i ricorrenti che il relativo canone sarebbe stato regolarmente corrisposto.
Richiamano, inoltre, i ricorrenti, al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni, l'art. 13 del contratto di affitto concluso con la proprietaria del fondo il quale prevede che “ La parte concedente autorizza l'affittuaria ad attingere l'acqua dal Lago nella qualità ed alle condizioni dettate dall'Amministrazione Provinciale di Pisa nel rispetto dell'autorizzazione vigente;
l'affittuaria rimborserà il pagamento del canone relativo all'autorizzazione”.
Ritengono, dunque, i ricorrenti che il richiamo nel suddetto contratto ad una concessione vigente ed attiva direttamente rilasciata alla proprietaria avrebbe il significato di autorizzare la a valersene sussistendone la piena regolarità amministrativa contabile Controparte_4
avvenuta con il pagamento dei canoni da parte della proprietaria.
In ultimo deducono, altresì, i ricorrenti, in relazione all'entità della sanzione comminata in entrambe le due ordinanze pari all'importo di € 3.014,00 ciascuna che essa appare eccessiva dovendosi, nel caso de quo, applicare il capoverso dell'art. Decreto Legislativo 152/2006 che prevede un range da € 2.000,00 a 10.000,00 con la riduzione di 1/3 nei casi in cui sia in corso un iter procedimentale autorizzatorio o concessorio e, pertanto, tenuto conto del minimo edittale una sanzione di circa € 1.300,00 per ciascuna ordinanza.
Sulla duplicazione delle ordinanze – ingiunzioni richiamano i ricorrenti l'art. 6 della Legge
689/81 secondo il quale : ” Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze la persona giuridica o l'ente
o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta” sostenendo che la Suprema Corte ha precisato che quando la violazione amministrativa è riconducibile ad una società la sanzione vada irrogata alla persona fisica autrice del fatto fatta salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima ed assumendo, altresì, che i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a tale qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto con l'eventuale responsabilità solidale della società.
Assumono, altresì, che non potendo ipotizzarsi né essendo stato dimostrato dall'ente impositore un concorso di persone nella consumazione dell'illecito amministrativo, dovrebbe essere applicata, in denegata ipotesi, una sola sanzione.
Si è costituita in entrambi i procedimenti la contestando le opposizioni e Controparte_2
ritenendo insussistente il titolo autorizzatorio e concessorio e legittima la duplicazione dell'ordinanza nei confronti di entrambi i soci e e chiedendo, Parte_1 Parte_2
dunque, al Tribunale di dichiarare i ricorsi infondati in fatto e in diritto, di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati in quanto infondata e di condannare i ricorrenti al pagamento delle competenze di procedura.
Deduce la resistente che i ricorrenti fossero sprovvisti di titolo per poter effettuare il prelievo, posto che la concessione, comunque scaduta, risultava intestata alla società proprietaria del fondo, la Finnat Fiduciaria Spa e che lo stesso art. 14 del disciplinare di concessione prevede espressamente il divieto di cessione a terzi senza il nullaosta dell'autorità competente;
inoltre anche l'art. 55 comma 1 lett. e) del d.p.g.r. 61/R/2016 prevede espressamente il “divieto di sub concessione”.
Sulla supposta duplicazione delle sanzioni deduce la resistente di aver correttamente irrogato distinte sanzioni a carico di due soggetti diversi, i due amministratori societari, sanzioni riferite alla responsabilità personale di ciascuno di essi.
A seguito dell'udienza del 23.04.204, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 30.04.2024, il Giudice, osservato che le parti avevano rilevato la contemporanea pendenza del procedimento 334/2023 avanti alla Dr.ssa AN Golia, ha rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale per l'adozione dei provvedimenti opportuni e,
a seguito del provvedimento di riunione del Presidente del Tribunale del 7.05.2024 , ha fissato l'udienza del 11.06.2024 per la riunione dei procedimenti.
All'udienza del 11.06.2024 i procedimenti sono stati riuniti ed è stato disposto un rinvio all'udienza del 30.01.2025 da svolgersi in forma cartolare con deposito di note di udienza.
All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno depositato le note di udienza ed il Giudice, con ordinanza, ha fissato per la discussione e decisione l'udienza del 27.02.2025 disponendone la sostituzione con le note scritte ed assegnando per il deposito di note conclusionali per il deposito di note di replica.
-.-.-.-.-
Questo Giudice ritiene condivisibili tutte le deduzioni difensive di parte resistente: le proposte opposizioni sono infondate e non meritevoli di accoglimento.
In primis, come risultante per tabulas, il prelievo di acqua de quo è, effettivamente, avvenuto in assenza di titolo da parte della società dei ricorrenti.
Risulta, difatti, dalla documentazione prodotta agli atti del presente giudizio che la concedente e proprietaria del fondo agricolo abbia chiesto e ottenuto la concessione per il prelievo di acqua e che successivamente, con contratto di affitto, ne abbia consentito l'utilizzo alla Società Green Passion S.S.
Pur tuttavia, la sopracitata concessione risulta, in effetti, scaduta in data 12.08.2016 dato che il disciplinare di concessione è stato firmato in data 12.08.2011 con durata della concessione di cinque anni successivi e continuativi a decorrere dalla data della firma.
E' previsto, altresì, che la concessione che giunga a scadenza senza che il concessionario abbia presentato domanda di rinnovo entro i termini previsti dal regolamento si estingue.
I ricorrenti non hanno fornito la prova di alcuna domanda di rinnovo della concessione di derivazione in oggetto che deve, dunque, ritenersi scaduta all'epoca dell'accertamento da parte dei Carabinieri Forestali di San Rossore nel 2019: risulta, dunque, documentalmente provato che il prelievo contestato sia avvenuto senza titolo.
Sussiste mancanza di titolo per il prelievo di acqua da parte dei ricorrenti anche in epoca antecedente alla scadenza della concessione posto che l'art. 14 del disciplinare di concessione prevede che “E' vietata la cessione anche indiretta del presente atto. La concessione è personale e non può essere ceduta, né trasmessa agli eredi o a terzi, in tutto o in parte, senza il nullaosta della Provincia. A tal fine il concessionario che intenda cedere la concessione deve presentare apposita richiesta alla Provincia, indicando il soggetto al quale intende cedere la concessione, i motivi che determinano la cessione e le eventuali condizioni in base alle quali avverrà la cessione (….) La voltura è rilasciata con determinazione dirigenziale”.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa il deposito, presso l'autorità competente, di una richiesta di voltura.
L'unica argomentazione, dunque, addotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie argomentazioni circa l'esistenza del titolo legittimante il prelievo di acqua è, a ben vedere, il contratto concluso tra la proprietaria del fondo e l'affittuaria laddove si fa riferimento a tale autorizzazione prevedendo che la società affittuaria potesse avvalersene.
Pur tuttavia giova ricordare che il suddetto contratto di affitto è espressione dell'autonomia privata, ma certo non ha alcuna efficacia vincolante nei confronti della Pubblica
Amministrazione e non costituisce titolo legittimante il prelievo di acque pubbliche.
In ultimo, risulta, altresì per tabulas dalla documentazione prodotta in atti, che il prelievo di acqua contestato sia avvenuto non solo a concessione scaduta e da parte di società non legittimata, ma altresì fuori dall'orario consentito nel disciplinare di concessione di derivazione (doc. 4 di parte ricorrente e doc.1 di parte resistente).
E', pertanto, accertato che il prelievo di acqua sia avvenuto senza titolo e, per l'effetto, sia stata correttamente irrogata la sanzione prevista dall'art. 17 del R.D. 1775/1933, peraltro, nel suo minimo edittale.
Le domande dei ricorrenti non appaiono fondate neppure in merito alla lamentata ritenuta erronea duplicazione dell'ordinanza ingiunzione in capo ai due soci amministratori.
Difatti, ai sensi dell'art. 3 della L.689/1981, responsabile per la violazione è solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione: le ordinanze impugnate sono state notificate ai ricorrenti, entrambi amministratori legali rappresentanti della Società entrambi dotati di poteri gestionali per richiedere Controparte_4
l'autorizzazione al prelievo di acqua e, comunque, entrambi aventi il dovere di vigilare sull'attività svolta dalla società.
Non può essere condivisa l'esegesi e l'interpretazione dei ricorrenti circa l'art.6 della L.
689/1981 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 177 del 11/01/1999 in tema di responsabilità solidale.
Difatti, il principio dedotto nella sopracitata sentenza secondo la quale “quando la violazione amministrativa è riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni od incombenze) fatta salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima. (Cass. Sez. I 11.01.1999 n. 177)” non può essere interpretato alla stregua di escludere l'irrogazione di due sanzioni.
Ciò che la Suprema Corte intende specificare è, difatti, esclusivamente che soggetto attivo dell'illecito amministrativo possa essere ritenuta solo la persona fisica, mentre la società può essere, eventualmente, obbligata in solido.
Ma, come correttamente rilevato dalla resistente, nessuna norma di legge né pronuncia giurisprudenziale esclude il possibile concorso di persone nell'illecito amministrativo, espressamente previsto anche dall'art. 5 della L. 689/1981 il quale prevede che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
Nel caso de quo è pacifico che i sig.ri entrambi soci amministratori e legali Pt_1 rappresentanti, disponessero entrambi dei poteri gestionali per richiedere l'autorizzazione al prelievo di acqua ed avrebbero dovuto procedere in tal senso.
Ulteriore importante circostanza dedotta dalla resistente sufficiente a provare che entrambi i ricorrenti fossero certamente a conoscenza del prelievo di acqua, e tale dunque da rendere irrogabile la doppia sanzione, è che l'organo verbalizzante, nei due verbali di accertamento, afferma che “l'intera struttura presentava derivazioni che la connettono direttamente alla rete irrigua fissa dei terreni agricoli circostanti il lago di cui sopra”.
Pertanto, questo Giudice ritiene siano state irrogate correttamente, nel minimo edittale, due distinte sanzioni a carico dei due amministratori e legali rappresentanti per la responsabilità personale di ciascuno di essi.
Segue a quanto sopra l'integrale conferma delle ordinanze ingiunzione impugnate.
Sulla regolamentazione delle spese del procedimento, queste, dovendo seguirsi il generale principio della soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti, e sono liquidate come da dispositivo che segue ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, con applicazione dei valori medi, considerando la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA le opposizioni proposte da e da siccome infondate in Parte_1 Parte_2
fatto e in diritto e, per l'effetto, conferma integralmente le ordinanze - ingiunzione impugnate.
CONDANNA il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente Parte_1
procedimento, che determina e liquida nella somma di euro 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali (15% sul compenso totale), ed oltre IVA e CPA come per legge.
CONDANNA il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del presente Parte_2
procedimento, che determina e liquida nella somma di euro 1.278,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali (15% sul compenso totale), ed oltre IVA e CPA come per legge. ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 31.03.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina pagina 9 di 9