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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3994/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Massimo Maria MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to;
RICORRENTE
E
LA CORTE DI Controparte_1
APPELLO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui Uffici, in
Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, è, per legge, domiciliato;
RESISTENTE avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione in materia elettorale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte di Appello di
Potenza, deliberava, il 17 Febbraio 2015, di irrogare, in danno di la sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria di euro 25.822,84, non avendo egli «dato alcun riscontro alla diffida
[…] con la quale veniva regolarmente contestato alla S.V. quale candidato presentatosi alle
Elezioni Comunali 2014, di aver omesso di depositare la prescritta documentazione, ai sensi dell'[art.]7, sesto comma, L. n. 515 del 1993».
2. proponeva opposizione. Parte_1
Si trattava della mancata rendicontazione delle spese elettorali.
1 N. 3994/2015 R.G.A.C.
L'art. 15, l. 515/1993, prevede che, prima che venga inflitta la sanzione, il candidato debba essere diffidato a depositare la documentazione, di cui all'art. 7, co. 6, della medesima legge.
Nella specie, era «mancata la regolare comunicazione della diffida.», sicché il provvedimento di irrogazione della sanzione era nullo.
Ove si fosse trattato di una notificazione nelle forme degli atti giudiziari, si sarebbe seguito un procedimento errato, perché il Collegio costituiva organo amministrativo, e non giudiziario: sicché era necessario che la diffida fosse consegnata «effettivamente nella [sic] mani del destinatario», senza potersi ricorrere ad alternative quale, ad esempio, quella dell'art. 140 c.p.c.
L'opponente non aveva ricevuto, poi, il verbale del 17 Febbraio 2015, bensì solamente la nota (prot. n. 1984, del 6 Marzo 2015), attraverso cui lo si informava della decisione adottata.
Si trattava di violazione del diritto di difesa, che cagionava nullità.
3. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte di Appello di
Potenza si costituiva, sia pur tardivamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La documentazione del procedimento amministrativo, che conduceva all'irrogazione della sanzione, prodotta dall'Ufficio, può essere considerata, ai fini della decisione, quantunque esso si sia costituito tardivamente, trattandosi di documenti il cui deposito costituisce un dovere di legge, che prescinde sinanche dalla costituzione in giudizio (Cass. civ., Sez. II, sent.
21.5.2020, n. 9385: «Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo il termine relativo natura perentoria, e indipendentemente dalla costituzione della predetta autorità o dalla comparizione della medesima, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art. 87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità, la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la costituzione.»; Cass. civ., Sez. II, sent. 18.4.2018, n. 9545: «In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione.»).
2. Si duole il ancora in proposito della documentazione depositata, che «sono Pt_1 stati prodotti degli atti senza data. Senza alcun riferimento temporale, senza alcuna seria indicazione della loro riferibilità, e/o comunque, non indirizzato all'odierno ricorrente.
Questi, solo per mero tuziorismo difensivo, ha contestato proprio la mancata notifica del verbale di irrogazione della sanzione, ed infatti alcuna notifica risulta essere stata prodotta.
Ed ancora, della nota di invito, sono stati prodotti due originali (quale è quello fidefacente, uno senza data e l'altro con una data posticcia da timbro prestampato, SENZA
2 N. 3994/2015 R.G.A.C.
ALCUN NUMERO DI PROTOCOLLO, senza alcun timbro di congiunzione alla “presunta notifica”.
Presunta perché non porta alcun segno di riferibilità, alcuna relata di notifica e neppure
l'indicazione della raccomandata spedita.».
In realtà, la documentazione prodotta consiste di copie fotostatiche chiare e fedeli di atti palesemente riferibili sia al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, sia ai soggetti poi coinvolti nell'attività di notificazione.
In particolare, sono stati depositati:
- il testo della diffida, datata al 13 Gennaio 2015;
- la nota, in pari data, prot. n. 272, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Elettorale chiedeva al Dirigente dell'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'Appello di Potenza di procedere alla notificazione della diffida medesima, con bollo dell'U.N.E.P. in data 14 Gennaio 2015;
- la relazione di notificazione, datata al 15 Gennaio 2015, e l'avviso di ricevimento dell'avviso spedito nelle forme del plico raccomandato, ex art. 140 c.p.c.;
- l'estratto del verbale dell'adunanza del Collegio;
- la nota, datata al 31 Marzo 2015, mediante la quale il ardivamente dichiarava Pt_1 di non aver sostenuto spese elettorali, e di non aver ricevuto alcun contributo.
3. Che non sia stata notificata, alla parte sanzionata, copia del verbale dell'adunanza del
Collegio di Garanzia, nella quale si stabiliva l'irrogazione della sanzione, non costituisce lesione del diritto di difesa del il quale ha potuto disporre, già grazie alla nota da Pt_1 lui ricevuta (e senza aggiungere che egli avrebbe potuto accedere al verbale presso l'Ufficio), degli elementi occorrenti a comprendere quale fosse l'addebito e su quali ragioni esso poggiasse, tant'è che s'è difeso nel merito.
4. Non si può condividere la tesi che non fosse possibile ricorrere alle forme della notificazione degli atti giudiziari, sol perché il Collegio di Garanzia non costituisca un organo giudiziario, bensì amministrativo: nessuna norma impedisce tale procedimento (e, del resto, la
S.C., quando si è occupata della notificazione della diffida ex lege 515/1993, compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non ha sollevato alcuna censura in proposito, evidentemente trattandosi di questione da non porsi: cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 18.3.2024, n. 7159, in motivazione) che, anzi, garantisce meglio il destinatario, in ragione del più accentuato formalismo garantista.
5. La relazione di notificazione, ex art. 140 c.p.c., reca l'impronta del timbro dell'ufficiale giudiziario, ma solo parzialmente leggibile: e, in particolare, non si comprende se siano state attestate le ricerche eventualmente compiute (Cass. civ., Sez. V, ord. 5.8.2021, n. 22333: «In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art.
140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita»). 3 N. 3994/2015 R.G.A.C.
Che si sia trattato della notificazione della diffida in questione è reso certo dalla menzione, quale mittente, del Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di
Potenza, e del quale destinatario: si legge, inoltre, che si trattava della notificazione Pt_1 di un «atto di DIFFIDA».
L'avviso di ricevimento della successiva lettera raccomandata, con la quale si informava il destinatario delle formalità compiute, poi, reca il medesimo numero (il 456) del cronologico della relazione di notificazione: e risulta consegnato personalmente al perché di Pt_1 costui è presente una firma leggibile.
La nullità della notificazione, per l'assenza dell'attestazione delle compiute ricerche
(come ogni eventuale nullità di tal genere di notificazione), viene sanata, per conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) dall'avvenuta ricezione del plico contenente la raccomandata informativa: né, avendo il destinatario ricevuto personalmente il medesimo plico, può ipotizzarsi una sua impossibilità incolpevole (peraltro neppure eccepitaa) di sapere che fosse stato depositato il piego originario (Cass. civ., Sez. VI – Lav., ord. 4.12.2019, n. 31724; Cass. civ., Sez. V, sent. 30.12.2016, n. 27479).
Consegue da quanto sinora esposto che l'opposizione debba essere rigettata.
6. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della speciale peculiarità della materia, e della difficoltà di interpretazione e coordinamento della medesima coi principi e le regole generali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 897/2015 R.G.A.C., promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dispone il deposito della sentenza entro i sessanta giorni.
Potenza, all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Massimo Maria MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.to;
RICORRENTE
E
LA CORTE DI Controparte_1
APPELLO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nella sede dei cui Uffici, in
Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, è, per legge, domiciliato;
RESISTENTE avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione in materia elettorale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte di Appello di
Potenza, deliberava, il 17 Febbraio 2015, di irrogare, in danno di la sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria di euro 25.822,84, non avendo egli «dato alcun riscontro alla diffida
[…] con la quale veniva regolarmente contestato alla S.V. quale candidato presentatosi alle
Elezioni Comunali 2014, di aver omesso di depositare la prescritta documentazione, ai sensi dell'[art.]7, sesto comma, L. n. 515 del 1993».
2. proponeva opposizione. Parte_1
Si trattava della mancata rendicontazione delle spese elettorali.
1 N. 3994/2015 R.G.A.C.
L'art. 15, l. 515/1993, prevede che, prima che venga inflitta la sanzione, il candidato debba essere diffidato a depositare la documentazione, di cui all'art. 7, co. 6, della medesima legge.
Nella specie, era «mancata la regolare comunicazione della diffida.», sicché il provvedimento di irrogazione della sanzione era nullo.
Ove si fosse trattato di una notificazione nelle forme degli atti giudiziari, si sarebbe seguito un procedimento errato, perché il Collegio costituiva organo amministrativo, e non giudiziario: sicché era necessario che la diffida fosse consegnata «effettivamente nella [sic] mani del destinatario», senza potersi ricorrere ad alternative quale, ad esempio, quella dell'art. 140 c.p.c.
L'opponente non aveva ricevuto, poi, il verbale del 17 Febbraio 2015, bensì solamente la nota (prot. n. 1984, del 6 Marzo 2015), attraverso cui lo si informava della decisione adottata.
Si trattava di violazione del diritto di difesa, che cagionava nullità.
3. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte di Appello di
Potenza si costituiva, sia pur tardivamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La documentazione del procedimento amministrativo, che conduceva all'irrogazione della sanzione, prodotta dall'Ufficio, può essere considerata, ai fini della decisione, quantunque esso si sia costituito tardivamente, trattandosi di documenti il cui deposito costituisce un dovere di legge, che prescinde sinanche dalla costituzione in giudizio (Cass. civ., Sez. II, sent.
21.5.2020, n. 9385: «Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo il termine relativo natura perentoria, e indipendentemente dalla costituzione della predetta autorità o dalla comparizione della medesima, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell'art. 87 disp. att. c.p.c. che contempla, regolandone le modalità, la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la costituzione.»; Cass. civ., Sez. II, sent. 18.4.2018, n. 9545: «In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione.»).
2. Si duole il ancora in proposito della documentazione depositata, che «sono Pt_1 stati prodotti degli atti senza data. Senza alcun riferimento temporale, senza alcuna seria indicazione della loro riferibilità, e/o comunque, non indirizzato all'odierno ricorrente.
Questi, solo per mero tuziorismo difensivo, ha contestato proprio la mancata notifica del verbale di irrogazione della sanzione, ed infatti alcuna notifica risulta essere stata prodotta.
Ed ancora, della nota di invito, sono stati prodotti due originali (quale è quello fidefacente, uno senza data e l'altro con una data posticcia da timbro prestampato, SENZA
2 N. 3994/2015 R.G.A.C.
ALCUN NUMERO DI PROTOCOLLO, senza alcun timbro di congiunzione alla “presunta notifica”.
Presunta perché non porta alcun segno di riferibilità, alcuna relata di notifica e neppure
l'indicazione della raccomandata spedita.».
In realtà, la documentazione prodotta consiste di copie fotostatiche chiare e fedeli di atti palesemente riferibili sia al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, sia ai soggetti poi coinvolti nell'attività di notificazione.
In particolare, sono stati depositati:
- il testo della diffida, datata al 13 Gennaio 2015;
- la nota, in pari data, prot. n. 272, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Elettorale chiedeva al Dirigente dell'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'Appello di Potenza di procedere alla notificazione della diffida medesima, con bollo dell'U.N.E.P. in data 14 Gennaio 2015;
- la relazione di notificazione, datata al 15 Gennaio 2015, e l'avviso di ricevimento dell'avviso spedito nelle forme del plico raccomandato, ex art. 140 c.p.c.;
- l'estratto del verbale dell'adunanza del Collegio;
- la nota, datata al 31 Marzo 2015, mediante la quale il ardivamente dichiarava Pt_1 di non aver sostenuto spese elettorali, e di non aver ricevuto alcun contributo.
3. Che non sia stata notificata, alla parte sanzionata, copia del verbale dell'adunanza del
Collegio di Garanzia, nella quale si stabiliva l'irrogazione della sanzione, non costituisce lesione del diritto di difesa del il quale ha potuto disporre, già grazie alla nota da Pt_1 lui ricevuta (e senza aggiungere che egli avrebbe potuto accedere al verbale presso l'Ufficio), degli elementi occorrenti a comprendere quale fosse l'addebito e su quali ragioni esso poggiasse, tant'è che s'è difeso nel merito.
4. Non si può condividere la tesi che non fosse possibile ricorrere alle forme della notificazione degli atti giudiziari, sol perché il Collegio di Garanzia non costituisca un organo giudiziario, bensì amministrativo: nessuna norma impedisce tale procedimento (e, del resto, la
S.C., quando si è occupata della notificazione della diffida ex lege 515/1993, compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non ha sollevato alcuna censura in proposito, evidentemente trattandosi di questione da non porsi: cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 18.3.2024, n. 7159, in motivazione) che, anzi, garantisce meglio il destinatario, in ragione del più accentuato formalismo garantista.
5. La relazione di notificazione, ex art. 140 c.p.c., reca l'impronta del timbro dell'ufficiale giudiziario, ma solo parzialmente leggibile: e, in particolare, non si comprende se siano state attestate le ricerche eventualmente compiute (Cass. civ., Sez. V, ord. 5.8.2021, n. 22333: «In tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione secondo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. suppone l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall'art. 139 c.p.c., secondo l'ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, con la conseguenza che l'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art.
140 c.p.c. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita»). 3 N. 3994/2015 R.G.A.C.
Che si sia trattato della notificazione della diffida in questione è reso certo dalla menzione, quale mittente, del Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di
Potenza, e del quale destinatario: si legge, inoltre, che si trattava della notificazione Pt_1 di un «atto di DIFFIDA».
L'avviso di ricevimento della successiva lettera raccomandata, con la quale si informava il destinatario delle formalità compiute, poi, reca il medesimo numero (il 456) del cronologico della relazione di notificazione: e risulta consegnato personalmente al perché di Pt_1 costui è presente una firma leggibile.
La nullità della notificazione, per l'assenza dell'attestazione delle compiute ricerche
(come ogni eventuale nullità di tal genere di notificazione), viene sanata, per conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) dall'avvenuta ricezione del plico contenente la raccomandata informativa: né, avendo il destinatario ricevuto personalmente il medesimo plico, può ipotizzarsi una sua impossibilità incolpevole (peraltro neppure eccepitaa) di sapere che fosse stato depositato il piego originario (Cass. civ., Sez. VI – Lav., ord. 4.12.2019, n. 31724; Cass. civ., Sez. V, sent. 30.12.2016, n. 27479).
Consegue da quanto sinora esposto che l'opposizione debba essere rigettata.
6. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della speciale peculiarità della materia, e della difficoltà di interpretazione e coordinamento della medesima coi principi e le regole generali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 897/2015 R.G.A.C., promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dispone il deposito della sentenza entro i sessanta giorni.
Potenza, all'esito dell'udienza del 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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