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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 6.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4937 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Samanda Magliano Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via
Nicodemo n. 5;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Scognamiglio presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al corso Umberto I n. 283;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a sollecito di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.9.2024 esponeva che in Parte_1
data 27.8.2024 gli veniva notificato il sollecito di pagamento n.
10020249011957501/000 al quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due cartelle di pagamento relative all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 1991 al 1992 CP_1
(precisamente, la cartella di pagamento n. 10020000052372111/000 notificata il 2.1.2001 di importo pari ad € 12.098,78 e la cartella di pagamento n.
10020090064220950/000, notificata il 19.9.2009 di importo pari ad €
63.130,02).
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle sopradescritte sottese al sollecito di pagamento impugnato nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del predetto sollecito di pagamento e delle cartelle in essa menzionate, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Va anzitutto osservato come l'eccepita doglianza di ordine formale (ossia la mancata notifica delle cartelle sopradescritte sottese al sollecito di pagamento impugnato), fatta valere dalla non può essere vagliata in quanto con Pt_1
riferimento ad essa questa è decaduta dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una intimazione di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999,
ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n.
80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data dell'1 gennaio 2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta dell'1 marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come il sollecito di pagamento qui impugnato sia stato ricevuto dalla il 27.8.2024. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato Pt_1
depositato il 30.9.2024. Ebbene, dal 27.8.2024 al 30.9.2024 sono decorsi ben
34 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della intimazione di pagamento opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c.
prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato, invece, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Dunque, occorre accertare se successivamente alla notifica delle cartelle sottese al sollecito di pagamento opposto sia sopraggiunta, come eccepito dalla , la prescrizione. Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica delle predette cartelle siano passati più di cinque anni.
Nel caso delle cartelle sopradescritte, pacificamente non opposte, tale prescrizione quinquennale si è verificata.
Invero, relativamente alla prima cartella di pagamento, la n.
10020000052372111/000, notificata il 2.1.2001, l Controparte_3
sostiene di aver interrotto la prescrizione con la notifica già in data
[...]
18.9.2009 della cartella di pagamento n. 10020090064220950000. Sennonchè dal 2001 al 2009 già sono decorsi all'evidenza più di cinque anni.
Inoltre, si tratta di cartella a oggetto contributi diversi da quelli portati dalla cartella di pagamento n. 10020000052372111/000.
Relativamente, invece, alla seconda cartella di pagamento, la n.
10020090064220950/000, notificata il 19.9.2009, l Controparte_3
documenta di aver notificato a parte ricorrente nel corso degli anni
[...]
due atti potenzialmente interruttivi della prescrizione, segnatamente l'intimazione di pagamento n. 10020139004454119000 notificata il 10.4.2013
e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201400002771000 notificata il 7.1.2015.
Sennonché, non vi è chi non veda come tra la data del 7.1.2015 (data di notifica della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e la data del
27.8.2024 (data di notifica del sollecito di pagamento qui opposto) siano ampiamente decorsi più di cinque anni.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra la e Pt_1
l' poiché l'estinzione del credito non appare addebitabile a detto istituto, CP_1
mentre, per quanto concerne il rapporto processuale tra ricorrente e
[...]
stante l'accoglimento del ricorso, esse vanno poste Controparte_2
a carico di quest'ultima.
Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 75.228,80). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risolventesi sostanzialmente nell'accertare il decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4937 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' e dell Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del sollecito di pagamento n. 10020249011957501/000 nella sola parte in cui richiama, quali atti impositivi a esso sottesi le cartelle di pagamento n.
10020000052372111/000 e n. 10020090064220950/000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle stesse;
2) condanna l' al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.201,00 oltre rimborso Pt_1
spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) compensa integralmente le spese di lite tra la e l . Pt_1 CP_1
Salerno, 6.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 6.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4937 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Samanda Magliano Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via
Nicodemo n. 5;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Scognamiglio presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al corso Umberto I n. 283;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a sollecito di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.9.2024 esponeva che in Parte_1
data 27.8.2024 gli veniva notificato il sollecito di pagamento n.
10020249011957501/000 al quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due cartelle di pagamento relative all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 1991 al 1992 CP_1
(precisamente, la cartella di pagamento n. 10020000052372111/000 notificata il 2.1.2001 di importo pari ad € 12.098,78 e la cartella di pagamento n.
10020090064220950/000, notificata il 19.9.2009 di importo pari ad €
63.130,02).
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle sopradescritte sottese al sollecito di pagamento impugnato nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del predetto sollecito di pagamento e delle cartelle in essa menzionate, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Va anzitutto osservato come l'eccepita doglianza di ordine formale (ossia la mancata notifica delle cartelle sopradescritte sottese al sollecito di pagamento impugnato), fatta valere dalla non può essere vagliata in quanto con Pt_1
riferimento ad essa questa è decaduta dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una intimazione di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999,
ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n.
80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data dell'1 gennaio 2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta dell'1 marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come il sollecito di pagamento qui impugnato sia stato ricevuto dalla il 27.8.2024. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato Pt_1
depositato il 30.9.2024. Ebbene, dal 27.8.2024 al 30.9.2024 sono decorsi ben
34 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della intimazione di pagamento opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c.
prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato, invece, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Dunque, occorre accertare se successivamente alla notifica delle cartelle sottese al sollecito di pagamento opposto sia sopraggiunta, come eccepito dalla , la prescrizione. Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica delle predette cartelle siano passati più di cinque anni.
Nel caso delle cartelle sopradescritte, pacificamente non opposte, tale prescrizione quinquennale si è verificata.
Invero, relativamente alla prima cartella di pagamento, la n.
10020000052372111/000, notificata il 2.1.2001, l Controparte_3
sostiene di aver interrotto la prescrizione con la notifica già in data
[...]
18.9.2009 della cartella di pagamento n. 10020090064220950000. Sennonchè dal 2001 al 2009 già sono decorsi all'evidenza più di cinque anni.
Inoltre, si tratta di cartella a oggetto contributi diversi da quelli portati dalla cartella di pagamento n. 10020000052372111/000.
Relativamente, invece, alla seconda cartella di pagamento, la n.
10020090064220950/000, notificata il 19.9.2009, l Controparte_3
documenta di aver notificato a parte ricorrente nel corso degli anni
[...]
due atti potenzialmente interruttivi della prescrizione, segnatamente l'intimazione di pagamento n. 10020139004454119000 notificata il 10.4.2013
e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201400002771000 notificata il 7.1.2015.
Sennonché, non vi è chi non veda come tra la data del 7.1.2015 (data di notifica della predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) e la data del
27.8.2024 (data di notifica del sollecito di pagamento qui opposto) siano ampiamente decorsi più di cinque anni.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra la e Pt_1
l' poiché l'estinzione del credito non appare addebitabile a detto istituto, CP_1
mentre, per quanto concerne il rapporto processuale tra ricorrente e
[...]
stante l'accoglimento del ricorso, esse vanno poste Controparte_2
a carico di quest'ultima.
Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 75.228,80). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risolventesi sostanzialmente nell'accertare il decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4937 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' e dell Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del sollecito di pagamento n. 10020249011957501/000 nella sola parte in cui richiama, quali atti impositivi a esso sottesi le cartelle di pagamento n.
10020000052372111/000 e n. 10020090064220950/000 stante l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle stesse;
2) condanna l' al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.201,00 oltre rimborso Pt_1
spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
3) compensa integralmente le spese di lite tra la e l . Pt_1 CP_1
Salerno, 6.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro