Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1266 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1266/2023 promossa da:
(C.F , con il patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Bizzarri, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo telematico del procuratore, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Capponi Croci, elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo telematico del procuratore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – cessazioni effetti civili
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di assunzione della causa in decisione.
1
Con ricorso, depositato in data 05.09.2023, chiedeva la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con a Grottammare Controparte_1
(AP), in data 28.07.2012.
La parte ricorrente, a sostegno delle proprie domande, rappresentava che:
- dalla relazione coniugale non erano nati figli;
- la comunione materiale e morale tra i coniugi era venuta irrimediabilmente meno e che, il ricorrente, in data 20.11.2020, aveva promosso il giudizio di separazione dinanzi al Tribunale di Fermo. Nell'ambito del detto procedimento, esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, il Presidente, all'esito dell'udienza, aveva: a) autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
b) omesso di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti;
c) disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato Giudice istruttore. Previa domanda delle parti,
l'intestato Tribunale, con sentenza non definitiva n. 294/2022, pubblicata in data 19.05.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- a seguito della separazione dalla coniuge, aveva dovuto reperire diversi Parte_1 alloggi al fine di potersi avvicinare alla propria sede lavorativa;
- con riguardo alla propria situazione occupazionale, il ricorrente dava atto di essere impiegato, con contratto a tempo indeterminato, presso la “Aesse Projects S.r.l.” di Cattolica;
tuttavia, dal 23 febbraio 2023 e sino al mese di luglio 2023, era stato posto in regime di cassa integrazione;
- non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento
(rectius assegno divorzile) in favore di essendo la stessa abile al lavoro e Controparte_1 attualmente occupata come insegnante.
La parte ricorrente, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE
- che la S.V.Ill.ma, visto l'art. 4 della Legge 01.12.1970 n. 898 e ss. Mm., esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, Voglia fissare udienza di comparizione personale dei coniugi avanti a Se, ed ivi esperito il tentativo rituale di conciliazione e previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che si riterranno opportuni nell'interesse dei coniugi mancando la prole, Voglia rimettere poi la procedura innanzi al
Giudice Istruttore designando, per la prosecuzione del giudizio di merito, affinchè sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rassegnando le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare nel merito:
2 1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Grottammare in data 28.07.2012 (atto trascritto nel registro degli atti del matrimonio di detto Comune al n. 7 parte II serie A anno 2012) mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli uffici dello stato civile;
2) Determinare che nessun mantenimento è dovuto alla OR , in virtù della sua Controparte_1 capacità lavorativa, dell'attività svolta di insegnante con cattedra annuale, e finora sempre rinnovata dal 2015 al
2023; e la precaria situazione economica attuale di in cassa integrazione. Parte_1
3) Nessun'altro provvedimento viene chiesto, non avendo gli ex coniugi avuto figli, non avendo beni comuni, essendo gli stessi entrambi economicamente autosufficienti. In via istruttoria si chiede: l'ammissione della prova testimoniale sui fatti dedotti in narrativa, da articolarsi nelle successive memorie autorizzate ex art. 183
VI comma c.p.c, con i testi da indicare in termine prefiggendo. Con vittoria di spese.
Salvezze illimitate.”
La parte resistente, costituitasi in giudizio, nulla opponendo in ordine alla pronuncia di divorzio, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che:
- la vita matrimoniale si era svolta serenamente sino al luglio 2020, tanto che nell'anno
2019 i coniugi avevano intrapreso, successivamente alle pratiche per l'inseminazione artificale, la procedura per l'adozione di un bambino;
- i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati a causa dei comportamenti del ricorrente contrari ai doveri coniugali. Ed invero, nel mese di settembre 2020, Controparte_1 veniva a conoscenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, confermata dalla relazione investigativa svolta da un'agenzia dalla stessa incaricata;
- vi erano i presupposti per porre a carico del resistente una somma mensile a titolo di assegno divorzile in suo favore, in considerazione, del divario reddituale esistente tra le parti, dell'apporto, in termini sia economici sia materiali, dato dalla resistente nell'ambito del ménage coniugale, nonché del supporto fornito dalla nelle sue scelte lavorative;
Controparte_2
- la violazione dei doveri di fedeltà e di coabitazione imputabile al ricorrente legittimava la domanda risarcitoria formulata dalla resistente nei suoi confronti, in considerazione dei danni, sia morali, sia economici, dalla stessa patiti a causa di tali condotte. chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
In ordine allo status: preso atto della sentenza non definitiva ( n 294/2022)relativa alla separazione giudiziale richiesta dal signor ( R.G n 792/2020 ) e l'addebito della separazione contestato al Pt_1 ricorrente dalla resistente, ritenendo il coniuge responsabile del naufragio della unione per aver intrapreso in
3 costanza di essa, una relazione extraconiugale e aver abbandonato la casa coniugale, la sig.ra non si CP_1 oppone alla richiesta di divorzio del coniuge, ritiene però che si debba attendere la sentenza definitiva sulla separazione, per la quale il 6/4/2024 ricadrà udienza per p.c., prima di procedere con il divorzio;
-che stante l'addebito contestato in sede di separazione che qui si ribadisce anche per tutti i motivi sopra esposti, la resistente chiede che venga disposto in suo favore e a carico del il pagamento di un assegno Pt_1 mensile di divorzio pari ad € 350,00 assegno da rivalutare come per legge,
-che sempre in riferimento al predetto addebito condannare al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dalla istante a causa del dedotto e provato tradimento e l'abbandono della casa coniugale, risarcimento da effettuare anche in via equitativa dal Giudice nonché condannare il ricorrente al ristoro delle spese pagate dalla resistente per la terapia psicologica a cui si è dovuta sottoporre per superare la grave crisi depressiva causatale dal naufragio dell'unione date anche le modalità in cui esso è avvenuto
- condannare il signor a restituire le somme di denaro relative ai premi pagati per l'assicurazione Pt_1 personale del ricorrente addebitati sul conto corrente della resistente (contratto di assicurazione n 023713731
. Controparte_3
- Condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese di giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti del 25.01.2024, il Giudice Istruttore esperiva, con esito negativo, il tentativo di conciliazione ed interrogava liberamente le parti;
all'esito, ometteva l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 20.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
Va premesso che con sentenza definitiva n. 596/2024, pubblicata in data 09.09.2024,
l'intestato Tribunale, pronunciando sulle richieste accessorie formulate dalle parti, ha rigettato le domande svolte da relative alla dichiarazione di addebito della separazione al Controparte_1 coniuge e al riconoscimento in suo favore di un contributo mensile di mantenimento, nonché la domanda del i assegnazione della casa coniugale all'odierna parte resistente. Pt_1
Quanto alle ulteriori domande restitutorie e risarcitorie proposte dalle parti in sede di separazione, le stesso sono state dichiarate inammissibili.
Tanto detto, quanto alle domande proposte nel presente giudizio il Collegio osserva quanto segue.
1. Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio
4 L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi sono comparsi dinanzi al
Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Rileva il Collegio, infatti, che, in base alla documentazione prodotta, i coniugi risultano separati legalmente in virtù della sentenza non definitiva n. 294/2022, pronunciata dal
Tribunale di Fermo in data 28.04.2022 e pubblicata in data 19.05.2022.
Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria espletata, poi, la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, deve presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione e deve ritenersi integrato il termine legale prescritto dalla norma, senza che sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile in favore della parte resistente
Quanto alla domanda proposta dalla parte resistente relativa all'accertamento del diritto della stessa a percepire un assegno divorzile, in primo luogo, appare necessario soffermarsi sull'an debeatur del contributo post-coniugale.
La riflessione deve prendere le mosse, alla luce dei parametri di cui ci si occuperà in seguito, da un'attenta analisi, anche comparatistica, del periodo di vigenza del matrimonio e di quello attuale, con possibilità di valutazione, in un'ottica prognostica, dell'effettiva necessità che l'ex coniuge provveda a fornire un sostegno economico, in virtù del principio di solidarietà, ovvero se la richiesta dell'ex partner di vedersi riconoscere un tale ausilio non si concreti nella pretesa ingiustificata di prolungare sine die una situazione di dipendenza, della quale profittare in nome di un rapporto ormai concluso.
Procedere a una simile valutazione significa esaminare i fatti rappresentati dalle parti in corso di causa alla stregua di alcuni criteri che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha reso “punti cardinali” in materia di assegnazione dell'assegno divorzile.
Il Collegio intende, a tal proposito, richiamare i principi elaborati dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile con la quale è stata rilevata la necessità di superare la
5 consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda.
Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'an della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare e, solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970.
Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29
Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che seppure evocato nella motivazione della decisione sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni
6 costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal
Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale, “gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo” (cfr. Tribunale di Roma, 11 ottobre 2018).
E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi” in quanto “dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.”
Per applicare in concreto i richiamati principi occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione
7 economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento dovrà quindi essere valutato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. “E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.” (Trib. Roma cit.).
Sul punto, il Collegio ritiene pienamente condivisibile quanto precisato nella richiamata decisione della sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”. A questi elementi, desumibili dal percorso condiviso di vita di ciascuna coppia - che impone di considerare come condivise scelte che potrebbero aver portato a rinunce professionali o lavorative di uno dei partner, con intuibile beneficio per l'altro ed affidamento reciproco quanto alla condivisione di tale scelta - devono aggiungersi non meno rilevanti riflessioni di carattere sociologico. Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età.
Lo squilibrio di genere “che si sostanzia in un elevatissimo tasso di disoccupazione femminile, nell'oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni, è condizione sociale che inevitabilmente incide sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella maggior parte dei casi, a preferire che sia la moglie a dedicarsi in via esclusiva o, comunque in prevalenza ai compiti di cura ed accudimento. Queste scelte, condivise nel corso del matrimonio debbono, se provate, anche con il ricorso alle presunzioni, aver rilevanza nella fase dissolutiva del rapporto coniugale al fine di dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico, prestato all'interno della famiglia;
in mancanza il principio di pari dignità dei coniugi resterebbe una formula vuota” (Trib. Roma, cit.).
8 Nel caso di specie la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è stata accertata a mezzo dell'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale di è stato Parte_1 accertato come lo stesso abbia dichiarato:
- per il periodo di imposta 2019, reddito imponibile pari ad euro 30.224,00 (cfr. modello
730/2020 allegato al ricorso introduttivo);
- per il periodo di imposta 2020, reddito imponibile pari ad euro 26.694,00 (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, allegata al ricorso introduttivo);
- per il periodo di imposta 2021, reddito imponibile pari ad euro 31.506,00 (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, allegata al ricorso introduttivo).
La parte ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dato atto di aver rassegnato le proprie dimissioni dal precedente lavoro e di percepire dal nuovo impiego, reperito presso “GA
Operation”, una retribuzione mensile netta pari all'incirca ad euro 2.800,00. ha, inoltre, rappresento di corrispondere mensilmente la somma di euro Parte_1
670,00, a titolo di canone di locazione relativo all'immobile in cui vive a Camerata Picena, del quale sostiene le spese per le relative utenze. Il ricorrente, ancora, ha dato atto di non essere proprietario di beni immobili e di aver prestato garanzia per un mutuo contratto dal defunto padre, al fine di aiutare la madre a risanare la situazione debitoria lasciata dal de cuius (cfr. verbale di udienza del 25.01.2024 e doc. n. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della parte resistente, è stato accertato come la stessa abbia dichiarato:
- per il periodo di imposta 2020, reddito imponibile pari ad euro 20.997,00 (cfr. modello
730/2021 allegato alla comparsa di costituzione in giudizio);
- per il periodo di imposta 2021, reddito imponibile pari ad euro 21.299,00 (cfr. modello
730/2022 allegato alla comparsa di costituzione in giudizio);
- per il periodo di imposta 2022, reddito imponibile pari ad euro 22.901,00 (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023, allegata alla comparsa di costituzione in giudizio);
In sede di interrogatorio libero, ha dichiarato di percepire, dall'attività di Controparte_1 insegnante supplente, una retribuzione mensile pari all'incirca ad euro 1.600,00.
La parte resistente ha, inoltre, esposto di vivere nell'immobile, adibito in precedenza come casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori e di sostenerne le relative spese (cfr. verbale di udienza del 25.01.2024).
9 Le parti non hanno fornito alcuna documentazione riguardante eventuali risparmi o rapporti bancari da loro intrattenuti.
Alla luce di tali risultanze devono essere calati nel caso di specie i principi enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione.
Partendo, dunque, dal riscontro in concreto del criterio cd. assistenziale che subordina il giudizio di necessità del sostegno all'ex al requisito di assenza di reddito o di mezzi adeguati a una dignitosa sopravvivenza in capo al richiedente (Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020,
n.28104), la disamina delle situazioni reddituali e patrimoniali prospettate dalle parti consente di escludere che parte resistente non sia in grado di provvedere ai propri bisogni in misura così grave da renderle impossibile, in assenza di un contributo da parte di colui col quale un tempo condivideva il tetto coniugale, addirittura il sostentamento minimo, disponendo la stessa di sufficienti redditi.
Quanto alla componente “compensativo-perequativa” dell'assegno, ossia all'esigenza di ristorare il contributo attivo di quello dei due coniugi che, tollerando sacrifici e assumendo specifici ruoli all'interno del ménage domestico, abbia collaborato all'accrescimento del reddito del partner, nonché al potenziamento delle capacità lavorative di quest'ultimo, deve osservarsi quanto segue.
L'indice in questione si considera consistente nel “riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cassazione civile sez. I, 14/08/2020,
n.17173).
Nel caso di specie, nessuno elemento è stato addotto già con riguardo alla dimostrazione di una condotta tenuta dalla resistente, in costanza di matrimonio, compatibile con i doveri e gli oneri discendenti dalla ripartizione dei compiti domestici. In ogni caso, deve evidenziarsi come sia stata del tutto omessa ogni allegazione assertiva, nonché probatoria, utile a provare la ricorrenza in concreto di un sacrificio della resistente in termini di impegno preponderante in favore della conduzione della vita familiare tale da impedire una propria realizzazione professionale da cui desumere che la relazione matrimoniale abbia inciso in maniera negativa sulla capacità della parte di procurarsi mezzi adeguati.
Infine, in merito alla componente risarcitoria dell'assegno divorzile, non può essere attribuita rilevanza alle allegazioni della parte resistente in ordine all'ascrivibilità della separazione a condotte del ricorrente, asseritamente violative del dovere di fedeltà, avendo,
l'intestato Tribunale, all'esito del giudizio di separazione, rigettato la domanda svolta al riguardo
10 dal (cfr. Sentenza n. 596/2024, pronunciata dall'intestato Tribunale e Controparte_1 pubblicata in data 09.09.2024).
3. Domanda risarcitoria proposta dalla parte resistente
La parte resistente ha istato per la condanna di al pagamento di una Parte_1 somma di denaro, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti, in conseguenze delle condotte violative dei doveri coniugali poste in essere dal ricorrente e, in particolare, per l'aver intrattenuto una relazione extraconiugale e aver abbandonanto la casa coniugale.
Prima di procedere all'esame del merito della predetta domanda, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
E' ormai pacifico che i componenti della famiglia ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi o genitori e figli, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 della Costituzione, che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa (cfr. Cass. civ. n.2005 n. 9801/2005)
Ne discende che il coniuge, nel caso in cui venga leso di un proprio diritto fondamentale alla persona a causa della condotta illecita del proprio partner, può formularne richiesta risarcitoria.
Tuttavia, affinché possa essere riconosciuto il risarcimento dei danni da illecito endo- familiare, è necessario che la soglia di afflizione indotta nel coniuge “superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale”
(cfr. Cass. civ. sent. 6598/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, per la prima volta, svincolato il diritto al risarcimento del danno dalla pronuncia di addebito della separazione prevedendo la legittimità di un'azione risarcitoria autonoma indipendentemente dalla pronuncia dell'addebito nell'ambito del processo di separazione, a condizione che la condotta illecita del partner “cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti” (cfr. Sent. n. 18853/2011).
La Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha chiarito che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell'art. 143 cod.civ. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 cod.civ. della loro inderogabilità, nonché dalle conseguenze di ordine giuridico che
11 l'ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 cod.civ., l'addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl'istituti connessi.
Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile. In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo;
che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria;
che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo. La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell'odierna ricorrente”.
Dunque, posto che alla violazione dei doveri ex art. 143 c.c. può conseguire il risarcimento del danno, va altresì escluso che lo stesso discenda automaticamente dalla mera violazione dei predetti doveri, dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, ovvero la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva -
12 obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. (cfr. Cass. civ. sent.18853/2011)
Con riguardo alla sede opportuna in cui formulare la domanda risarcitoria per illecito endo-familiare, in passato, la giurisprudenza di legittimità, aderendo ad una interpretazione restrittiva dell'art. 40 c.p.c., era unanime nel negare la trattazione congiunta della domanda risarcitoria con la domanda di separazione/divorzio, stante la differenza dei riti applicabili (rito speciale per la domanda di separazione- rito ordinario per la domanda risarcitoria), resa possibile solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione.
Novità, sul punto, sono state apportate nell'ambito del nuovo rito unificato in materia di persone minorenni e famiglie, come, poi, da ultimo ritoccato, dal recente D.lgs. n. 164/2024.
Espressamente l'art. 473 bis c.p.c. estende il rito speciale anche alla trattazione delle domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari.
Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, la domanda risarcitoria proposta dalla parte resistente, sebbene ammissibile, deve essere rigettata, non risultando provata né la lesione subita dalla (nella declinazione di danno-evento e danno-conseguenza) né la sua CP_1 riconducibilità alle condotte volative dei doveri coniugali asseritamente imputabili al ex coniuge.
Ed invero, la parte istante, sostenendo di aver patito un “forte stato di prostrazione e depressione” a cause delle condotte illecite del non ha fornito alcuna prova al riguardo, Pt_1 limitandosi a produrre in atti le fatture emesse del proprio psicologo, dalle quali, peraltro, non è possibile rilevare le ragioni per le quali la resistente si sia rivolta al terapeuta (cfr. doc. 9 allegate alla comparsa di costituzione) e, pertanto, la diretta riconducibilità eziologica della terapia alla disgregazione della coppia per i contegni assunti dall'altro coniuge.
Nessuna ulteriore documentazione medica attestante le afflizioni allegate è stata depositata, né è stata articolata una specifica prova orale sul punto.
Ed invero, l'interrogatorio formale da deferire al ricorrente è stato articolato relativamente ad un unico capitolo avente, tuttavia, ad oggetto la circostanza dell'attualità o meno della convivenza di questi con un'altra donna. Lo stesso capitolato da, eventualmente, sottoporre ai testimoni – mai neppure individuati specificamente – afferisce a tutte le circostanze del ricorso,
a sua volta, del tutto generico con riguardo agli elementi fondanti sia l'esistenza di un illecito c.d. endo-familiare sia, a fortiori, la ricorrenza di un conseguente pregiudizio.
Per le ragioni appena esplicitate, pertanto, la domanda risarcitoria svolta da
[...] deve essere rigettata. CP_1
13 4. Spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto delle ragioni sottese alla decisione nonché della concreta attività difensiva svolta, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n.1266/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Grottammare, in data 28.07.2012; Controparte_1
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Grottammare - Atto 24, Parte II, Serie A, Anno 2012;
❖ rigetta le domande svolte dalla parte resistente;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 17.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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