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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 25 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 26/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7011/2023 emessa in data 6 luglio 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(C.F: ) rappresentato e difeso , per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Pierluigi Nazzaro pec congiuntamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Giorgia Villani PEC;
Email_2
[...]
[...]
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (codice fiscale P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti a rogito del Notaio Per_1
Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, dall'Avv. Gustavo Iandolo PEC
[...]
t ; Email_3
APPELLATO Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 5 gennaio 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 7011/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 6 luglio 2023.
Il Tribunale di Roma ha disatteso l'opposizione ad avviso di addebito proposta dal intesa a far valere la prescrizione maturata dall'insorgenza dei crediti Pt_1 oggetto di riscossione per essere il ricorso giudiziario stato depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Con l'appello è stato formulato un unico motivo di impugnazione di cui si dirà.
L' si è costituito nel grado chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, rilevato che l'azione promossa era diretta a far valere la prescrizione dei crediti oggetto di riscossione mediante ruolo maturata fino al tempo della notifica del titolo costituito dall'avviso di addebito n. 397 20220017533169000 notificato il 5 ottobre .2022 ed intimato per il pagamento di euro 1.014,54, riteneva la domanda sostanzialmente inammissibile poiché il ricorso giudiziario era stato depositato il 2 dicembre 2022
e, dunque, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del dlgs n.46/1999 .
Con l'appello il assume l'erronea qualificazione della domanda da parte Pt_1 del primo giudice, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc in luogo di opposizione ad avviso di addebito assoggettata al termine di cui all'art.24 del d.lgs. n.46/1999.
Pag. 2 di 5 Ha, contestualmente, ribadito che, essendo i crediti oggetto di riscossione risalenti al 2013 al momento di notifica del titolo, all'ottobre 2022, essi erano prescritti.
L'appello è manifestamente infondato.
La domanda attorea era ed è ancora oggi, con chiarezza, intesa a devolvere al giudice la cognizione di un fatto estintivo del credito perfezionatosi in epoca anteriore alla notifica del titolo, facendosi questione della prescrizione maturata dal tempo di insorgenza del credito (2013) e fino alla notifica dell'avviso di addebito (2022).
Si legge infatti nel ricorso originario crediti richiesti risalendo asseritamente all'anno 2013 in assenza di atti interruttivi sino a quello opposto in questa sede. Infatti, i presunti crediti, come indicati nell'avviso di addebito per cui è opposizione, sono caduti in prescrizione per decorso del termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge in materia. Essendo abbondantemente trascorso il termine quinquennale entro il quale l'Ente creditore avrebbe dovuto esercitare il presunto diritto di credito/azione esecutiva. Alla data di notifica dell'avviso ovvero il 05.09.2022, detto termine risulta già decorso, con conseguente estinzione della pretesa.>>.
Del pari, in appello, si ribadisce che la domanda concerne << l'eccezione di prescrizione dei presunti crediti richiesti risalendo asseritamente all'anno 2013 in assenza di atti interruttivi sino a quello opposto in questa sede. Infatti, i presunti crediti, come indicati nell'avviso di addebito per cui è opposizione, sono caduti in prescrizione per decorso del termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge in materia. Essendo abbondantemente trascorso il termine quinquennale entro il quale l'Ente creditore avrebbe dovuto esercitare il presunto diritto di credito/azione esecutiva. Alla data di notifica dell'avviso ovvero il 05.09.2022, detto termine risulta già decorso, con conseguente estinzione della pretesa.>>.
Come si vede, la stessa prospettazione dell'appellante consente di affermare che esula dalla domanda ogni questione attinente a fatti estintivi posteriori alla
Pag. 3 di 5 notifica del titolo, id est dell'avviso di addebito, che consentirebbero di ritenere devoluta una questione di opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc.
Trattasi, per giunta, di questione che sarebbe ictu oculi infondata, posto che nessuna prescrizione potrebbe dirsi maturata fra il tempo di notifica dell'avviso di addebito, che si colloca nel 2022, e la costituzione in giudizio (con effetto interruttivo) dell'ente previdenziale, risalente al giugno 2023.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante, sono liquidate in euro 500,00 in applicazione del primo scaglione della tabella 12 del dm n.147/2022.
In ragione della reiezione dell'appello occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 5 gennaio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 7011/2023 emessa il giorno 6 luglio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
500,00, oltre spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Pag. 4 di 5 Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 25 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 26/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7011/2023 emessa in data 6 luglio 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(C.F: ) rappresentato e difeso , per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Pierluigi Nazzaro pec congiuntamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Giorgia Villani PEC;
Email_2
[...]
[...]
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore (codice fiscale P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti a rogito del Notaio Per_1
Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, dall'Avv. Gustavo Iandolo PEC
[...]
t ; Email_3
APPELLATO Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 5 gennaio 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 7011/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 6 luglio 2023.
Il Tribunale di Roma ha disatteso l'opposizione ad avviso di addebito proposta dal intesa a far valere la prescrizione maturata dall'insorgenza dei crediti Pt_1 oggetto di riscossione per essere il ricorso giudiziario stato depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Con l'appello è stato formulato un unico motivo di impugnazione di cui si dirà.
L' si è costituito nel grado chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, rilevato che l'azione promossa era diretta a far valere la prescrizione dei crediti oggetto di riscossione mediante ruolo maturata fino al tempo della notifica del titolo costituito dall'avviso di addebito n. 397 20220017533169000 notificato il 5 ottobre .2022 ed intimato per il pagamento di euro 1.014,54, riteneva la domanda sostanzialmente inammissibile poiché il ricorso giudiziario era stato depositato il 2 dicembre 2022
e, dunque, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del dlgs n.46/1999 .
Con l'appello il assume l'erronea qualificazione della domanda da parte Pt_1 del primo giudice, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc in luogo di opposizione ad avviso di addebito assoggettata al termine di cui all'art.24 del d.lgs. n.46/1999.
Pag. 2 di 5 Ha, contestualmente, ribadito che, essendo i crediti oggetto di riscossione risalenti al 2013 al momento di notifica del titolo, all'ottobre 2022, essi erano prescritti.
L'appello è manifestamente infondato.
La domanda attorea era ed è ancora oggi, con chiarezza, intesa a devolvere al giudice la cognizione di un fatto estintivo del credito perfezionatosi in epoca anteriore alla notifica del titolo, facendosi questione della prescrizione maturata dal tempo di insorgenza del credito (2013) e fino alla notifica dell'avviso di addebito (2022).
Si legge infatti nel ricorso originario crediti richiesti risalendo asseritamente all'anno 2013 in assenza di atti interruttivi sino a quello opposto in questa sede. Infatti, i presunti crediti, come indicati nell'avviso di addebito per cui è opposizione, sono caduti in prescrizione per decorso del termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge in materia. Essendo abbondantemente trascorso il termine quinquennale entro il quale l'Ente creditore avrebbe dovuto esercitare il presunto diritto di credito/azione esecutiva. Alla data di notifica dell'avviso ovvero il 05.09.2022, detto termine risulta già decorso, con conseguente estinzione della pretesa.>>.
Del pari, in appello, si ribadisce che la domanda concerne << l'eccezione di prescrizione dei presunti crediti richiesti risalendo asseritamente all'anno 2013 in assenza di atti interruttivi sino a quello opposto in questa sede. Infatti, i presunti crediti, come indicati nell'avviso di addebito per cui è opposizione, sono caduti in prescrizione per decorso del termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge in materia. Essendo abbondantemente trascorso il termine quinquennale entro il quale l'Ente creditore avrebbe dovuto esercitare il presunto diritto di credito/azione esecutiva. Alla data di notifica dell'avviso ovvero il 05.09.2022, detto termine risulta già decorso, con conseguente estinzione della pretesa.>>.
Come si vede, la stessa prospettazione dell'appellante consente di affermare che esula dalla domanda ogni questione attinente a fatti estintivi posteriori alla
Pag. 3 di 5 notifica del titolo, id est dell'avviso di addebito, che consentirebbero di ritenere devoluta una questione di opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc.
Trattasi, per giunta, di questione che sarebbe ictu oculi infondata, posto che nessuna prescrizione potrebbe dirsi maturata fra il tempo di notifica dell'avviso di addebito, che si colloca nel 2022, e la costituzione in giudizio (con effetto interruttivo) dell'ente previdenziale, risalente al giugno 2023.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante, sono liquidate in euro 500,00 in applicazione del primo scaglione della tabella 12 del dm n.147/2022.
In ragione della reiezione dell'appello occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 5 gennaio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 7011/2023 emessa il giorno 6 luglio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
500,00, oltre spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Pag. 4 di 5 Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
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