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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1685/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1685/2022, promossa
DA
assistito dall'avv. Riccardina Leonetti, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/05/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Teramo in data 01/07/2019 con CP_1 CP_1
da cui non erano nati figli, ha chiesto di pronunciare la separazione
[...]
personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- dopo un iniziale periodo di serenità, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi si erano reciprocamente allontanati, senza alcuna possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis;
- era disoccupato e percepiva il reddito di cittadinanza di € 500,00 mensili mentre la moglie aveva un'occupazione lavorativa stabile.
All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata nella contumacia della resistente, il Presidente, sentito il ricorrente (il quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi con la moglie), con ordinanza in data 31/03/2023, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- nulla dispone circa l'abitazione familiare in assenza di figli minori o non autosufficienti;
- nulla dispone su mantenimento di sorta.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, cui il resistente è rimasto contumace, all'udienza del 19/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione della resistente nella fase presidenziale e per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estranea ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultimo nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Il tentativo di riconciliazione non s'è potuto neppure esperire, stante l'assenza della resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione, in assenza di figli e di richieste di carattere economico.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025 Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1685/2022, promossa
DA
assistito dall'avv. Riccardina Leonetti, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/05/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile a Teramo in data 01/07/2019 con CP_1 CP_1
da cui non erano nati figli, ha chiesto di pronunciare la separazione
[...]
personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- dopo un iniziale periodo di serenità, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi si erano reciprocamente allontanati, senza alcuna possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis;
- era disoccupato e percepiva il reddito di cittadinanza di € 500,00 mensili mentre la moglie aveva un'occupazione lavorativa stabile.
All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata nella contumacia della resistente, il Presidente, sentito il ricorrente (il quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi con la moglie), con ordinanza in data 31/03/2023, ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- nulla dispone circa l'abitazione familiare in assenza di figli minori o non autosufficienti;
- nulla dispone su mantenimento di sorta.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, cui il resistente è rimasto contumace, all'udienza del 19/06/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione della resistente nella fase presidenziale e per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estranea ed indifferente ad ogni rapporto con il ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultimo nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Il tentativo di riconciliazione non s'è potuto neppure esperire, stante l'assenza della resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione, in assenza di figli e di richieste di carattere economico.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3. dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025 Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)