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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 381/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.01.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Marina Stella Nerina Laurenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 10.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma c.c.;
2) ordinare al Comune di Brugherio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri civili del Comune di Brugherio al n. 34 P 1 anno 2023
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa nel ruolo affinché il Giudice
Relatore I) fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1 [...]
in data 2/9/2023, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_2
Brugherio al n. 34 P 1 anno 2023;
2) ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti non hanno previsto statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Brugherio in data 02.09.2023;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brugherio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 34, parte I, anno 2023);
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.01.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Marina Stella Nerina Laurenza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 10.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma c.c.;
2) ordinare al Comune di Brugherio (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri civili del Comune di Brugherio al n. 34 P 1 anno 2023
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa nel ruolo affinché il Giudice
Relatore I) fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1 [...]
in data 2/9/2023, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_2
Brugherio al n. 34 P 1 anno 2023;
2) ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti non hanno previsto statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Brugherio in data 02.09.2023;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brugherio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 34, parte I, anno 2023);
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti